Organi collegiali territoriali
D.Lgs.
30 giugno 1999, n. 233 (G.U. 22-7-1999, n. 170). — Riforma degli organi
collegiali territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59
1. Organi
collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale. — 1.
Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal
presente decreto legislativo assicurano, a livello centrale, regionale e
locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai
diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi
risultati.
2. Gli
organi collegiali di cui al comma 1 sono:
a) a
livello centrale, il consiglio superiore della pubblica istruzione;
b) a
livello regionale, i consigli regionali dell’istruzione;
c) a
livello locale, i consigli scolastici locali.
2. Competenze
e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. — 1.
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia
dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione e di supporto
tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di
cui all’articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n.
59.
2. Il
Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
a) sugli
indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
b) sulle
direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato
«Ministro» in materia di valutazione del sistema dell’istruzione;
c) sugli
obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello
nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e
indirizzi di studio;
d) sull’organizzazione
generale dell’istruzione.
3. Il
consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di
sottoporgli.
4. Il
Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte
di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente
all’istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici
dell’istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.
5. Il
Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da trentasei
componenti. Di tali componenti:
a) quindici
sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole
statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno
una unità di personale per ciascun grado di istruzione;
b) quindici
sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura,
dell’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e
dell’industria, dell’associazionismo professionale, che assicurino il più ampio
pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza
unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati
dal CNEL;
c) tre sono
eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di
lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d’Aosta;
d) tre sono
nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli
designati dalle rispettive associazioni.
6. Il
Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della provincia di
Bolzano, a norma dell’articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente
della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o,
rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, a norma
dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando è
chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la
modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera c).
7. Fino
al riordino del settore dell’istruzione artistica superiore il consiglio è
integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in
servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti superiori delle
industrie artistiche.
8. Le
cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di
Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del
consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio superiore
non sono rieleggibili più di una volta. Il personale in servizio nelle scuole
statali che sia stato eletto nel consiglio superiore può chiedere di essere
esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido
a tutti gli effetti, ivi compresi l’accesso alla dirigenza e l’accesso alle
procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di
istituto nella scuola.
9. Con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le
modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del
personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le
designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.
3. Organi,
struttura, e funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione. — 1.
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni. Il
Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta
maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2. Il
Consiglio elegge altresì l’ufficio di presidenza, al quale partecipano
pariteticamente componenti eletti e nominati.
3. Il
Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il
proprio regolamento, nel quale sono tra l’altro disciplinati i tempi e le
modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione
dell’uff icio di presidenza; l’istituzione e il funzionamento di commissioni
per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere
deve necessariamente essere deliberato dall’assemblea generale.
4. Il
Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 3, si
riunisce in assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno
un terzo dei suoi componenti.
5. I
pareri sono resi dal consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni
dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro
assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a quindici
giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore
assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.
6. Per
la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della
consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dall’amministrazione della
pubblica istruzione, nonché di enti da essa vigilati. Il personale chiamato a
partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce, nei casi di legge, del
trattamento di missione.
7. Il
Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale
è preposto un dirigente dell’amministrazione della pubblica istruzione.
4. Consigli
regionali dell’istruzione. — 1. È istituito, presso ogni
ufficio periferico regionale dell’amministrazione della pubblica istruzione, il
consiglio regionale dell’istruzione. Il consiglio dura in carica tre anni ed ha
competenze consultive e di supporto all’amministrazione a livello regionale.
Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione
dell’offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale,
di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento
all’obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del
personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto.
2. Il
consiglio esprime all’organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti
relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico
preveda il parere di un organo collegiale a tutela della libertà di
insegnamento.
3. Il
consiglio è costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da
componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei
consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle
scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e
da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il
dirigente dell’ufficio periferico regionale.
4. Il
numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in
rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione è determinato
in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente,
amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16
seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore
e superiore a 50.000. È garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità
di personale docente per ciascun grado di istruzione nonché di almeno un dirigente
scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario.
5. Il
consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta
maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
6.
All’interno del consiglio è istituita un’apposita sezione, della quale fanno
parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l’esercizio delle
competenze consultive di cui al comma 2.
7. Le
deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea generale sono valide se è
presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli
obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare
urgenza il dirigente dell’ufficio periferico regionale può assegnare un termine
diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello
inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere.
8. Il
consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un
regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e
l’attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento
può prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva
presieduta dal dirigente dell’ufficio periferico regionale.
9. Il
dirigente dell’ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una
segreteria del consiglio regionale dell’istruzione.
10.
Presso l’uff icio periferico regionale avente sede nella regione Friuli-Venezia
Giulia è istituito un consiglio regionale dell’istruzione per le scuole con
lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del personale delle
predette scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
eletti nei consigli scolastici locali, nonché da tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai
predetti consigli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7,
8, 9 e 11.
11. I
termini e le modalità per l’elezione dei componenti dei consigli regionali sono
stabiliti con l’ordinanza di cui all’articolo 2, comma 9.
5. Consigli
scolastici locali. — 1. I consigli scolastici locali, che sostituiscono i
consigli scolastici distrettuali e provinciali, sono istituiti in
corrispondenza delle articolazioni territoriali dell’amministrazione
periferica, previa intesa con le regioni e gli enti locali assunta nelle
apposite sedi di concertazione di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I consigli possono avere sede presso gli
uffici periferici dell’amministrazione, presso istituzioni scolastiche, ovvero
in idonee strutture fornite dagli enti locali, presso i quali è istituita una
apposita segreteria.
2. I
consigli scolastici locali durano in carica tre anni. Essi hanno competenze
consultive e propositive nei confronti dell’amministrazione scolastica
periferica e delle istituzioni scolastiche autonome in merito all’attuazione
dell’autonomia, all’organizzazione scolastica sul territorio di riferimento,
all’edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio,
alle reti di scuole, all’informatizzazione, alla distribuzione dell’offerta
formativa, all’educazione permanente, all’orientamento, alla continuità tra i vari
cicli dell’istruzione, all’integrazione degli alunni con handicap,
all’attuazione del diritto allo studio, all’adempimento dell’obbligo di
istruzione e formazione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio,
al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai giovani.
3. Gli
enti locali possono avvalersi, per l’esercizio delle loro funzioni, della
consulenza dei consigli scolastici locali.
4. Il
consiglio è composto da rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni
scolastiche del territorio nella proporzione di cui al comma 5; da due
rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in
servizio nelle medesime scuole; da due rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario; da tre rappresentanti dei genitori
eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute all’atto della elezione degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche; da tre rappresentanti degli
studenti designati dalle consulte provinciali degli studenti competenti per
territorio; da cinque rappresentanti designati dagli enti locali, di cui almeno
due designati dalla provincia e da cinque rappresentanti designati dalle
organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del
consiglio fa parte di diritto il responsabile dell’uff icio scolastico
periferico competente, che può delegare un funzionario, un dirigente scolastico
o un docente.
5. Il
numero complessivo dei componenti eletti nei consigli scolastici locali è
determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente,
docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali:
14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non
superiore e superiore a 30.000. È garantita la rappresentanza di tre ovvero
quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, nonché di
almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario.
6. I
consigli scolastici locali del Friuli-Venezia Giulia nel cui ambito sono
presenti scuole con lingua di insegnamento slovena, sono integrati con due
rappresentanti del personale delle predette scuole statali; con un
rappresentante del personale delle predette scuole pareggiate parificate e
legalmente riconosciute; con un rappresentante dei genitori degli alunni e con
un rappresentante degli studenti delle predette scuole.
7. Il
consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta
maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
8. Il
consiglio, all’atto del suo insediamento adotta un regolamento di
organizzazione nel quale disciplina anche la composizione e il funzionamento di
una giunta esecutiva presieduta dal rappresentante dell’amministrazione
scolastica.
9. Le
deliberazioni adottate dal consiglio sono valide se è presente un terzo dei
componenti. Tutti i pareri sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di
particolare urgenza il dirigente dell’ufficio periferico può assegnare un
termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta
o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere.
10. Gli
enti locali provvedono alla costituzione, al controllo e alla vigilanza, ivi
compreso lo scioglimento, dei consigli scolastici locali a norma dell’articolo
139, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I
comuni provvedono per i consigli il cui ambito territoriale coincida in tutto o
in parte col territorio comunale e le province per i consigli il cui ambito
territoriale comprenda il territorio di più comuni.
11. Le
modalità di elezione dei rappresentanti del personale della scuola sono
disciplinate dall’ordinanza di cui all’articolo 2, comma 9. Gli enti locali
provvedono direttamente a disciplinare l’elezione e la designazione dei propri
rappresentanti. Nel caso in cui più enti locali partecipino allo stesso
consiglio locale, i rappresentanti da loro designati sono proporzionali al
numero delle istituzioni scolastiche esistenti nell’ambito territoriale di
competenza del consiglio stesso.
6. Organi
collegiali d’interesse degli enti locali. — 1. Il singolo ente
locale, con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori organi collegiali,
temporanei o permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori
scolastici, al fine di disporre di consulenza adeguata per le scelte di propria
competenza. I raccordi tra amministrazione periferica della pubblica istruzione
e gli enti locali sono definiti in sede di riordino del Ministero della
pubblica istruzione, secondo i criteri di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
7. Disposizioni
finanziarie. — 1. Le disponibilità finanziarie iscritte nel
bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli 489 provinciali e
distrettuali sono utilizzate per il funzionamento del consiglio superiore della
pubblica istruzione e dei nuovi organi collegiali regionali e locali.
8. Disposizioni
transitorie e di attuazione. — 1. Il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici
distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo restano in carica fino all’insediamento degli organi collegiali di
cui agli articoli da 1 a 5.
2. Con
effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici
distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente
decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici
provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo (1).
3. Entro
il 31 dicembre 2002 sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e
regionali e il consiglio superiore della pubblica istruzione (2).
4. Al
termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali di cui al
presente decreto legislativo il Ministro della pubblica istruzione, previa
verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche e di riordino dell’amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione, procede ad una verifica della
funzionalità degli organi collegiali stessi al fine di predisporre eventuali
proposte di modifica della loro organizzazione e composizione.
(1) Comma modificato ex art. 6, co. 1, lett. a),
D.L. 23- 11-2001, n. 411, conv. in L. 31-12-2001, n. 463.
(2) Comma modificato ex art. 6, co. 1, lett. b),
D.L. 411/ 2001 cit.