Autonomia scolastica
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (G.U.
10-8-1999, n. 186, s.o.
152/L). — Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21,
della legge 15 marzo 1997, n. 59
TITOLO I
Istituzioni
scolastiche nel quadro dell’autonomia
CAPO I Definizioni e oggetto
1. Natura e scopi
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. — 1. Le
istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia
funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell’offerta
formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e
funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e
con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le
potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2. L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia
nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai
diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche
dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo,
coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di
istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di
insegnamento e di apprendimento.
2. Oggetto.
— 1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse
trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
2. Il presente regolamento, fatta salva l’immediata applicazione delle
disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere
dal 1° settembre 2000.
3. Le istituzioni scolastiche parif icate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il
termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il
loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento
relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle
relative all’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e
sviluppo e alle iniziative finalizzate all’innovazione. A
esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema
scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le
esperienze formative e le attività nella scuola dell’infanzia. La terminologia
adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.
CAPO
II
Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo
3. Piano
dell’offerta formativa. — 1. Ogni istituzione
scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti,
il Piano dell’offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche
ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole
scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi
determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto
della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e
riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di
gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla
base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte
generali di gestione e di amministrazione definiti dal
consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri
formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e,
per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio
di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i
necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e
alle famiglie all’atto dell’iscrizione.
4. Autonomia
didattica. — 1. Le istituzioni scolastiche, nel
rispetto della libertà di insegnamento, della libertà
di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a
norma dell’articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi
formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla
crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità,
promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del successo formativo.
2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano
i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e
attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche
possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra
l’altro:
a) l’articolazione modulare del
monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di
unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e
l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’articolo 8,
degli spazi orari residui;
c) l’attivazione di percorsi
didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione
agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104;
d) l’articolazione modulare di
gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni
di corso;
e) l’aggregazione delle discipline
in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell’ambito dell’autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla
base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che
coinvolgono più discipline e attività, nonché
insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi
internazionali.
4. Nell’esercizio della autonomia didattica le
istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di
recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e
professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti
locali in materia di interventi integrati a norma dell’articolo 139, comma 2,
lett. b), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione
degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed
i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle
istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle
metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono
coerenti con il Piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 e sono
attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l’introduzione
e l’utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti
scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle
istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’articolo 8 e tenuto conto della
necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di
favorire l’integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i
rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì
individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle
attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o libe ramente effettuate
dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la
relativa certificazione sono effettuati ai sensi della
disciplina di cui all’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo
restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall’attuale
ordinamento.
5. Autonomia
organizzativa. — 1. Le istituzioni scolastiche
adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni modalità
organizzativa che sia espressione di libertà
progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun
tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni
scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal
Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di
determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma
dell’articolo 138, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole
discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale,
fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni
settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo
previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di
impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni
in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed
organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa.
6. Autonomia
di ricerca, sperimentazione e sviluppo. — 1. Le istituzioni
scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di
ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali
e curando tra l’altro:
a) la progettazione formativa e la
ricerca valutativa;
b) la formazione e l’aggiornamento
culturale e professionale del personale scolastico;
c) l’innovazione metodologica e
disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle
diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e
sulla loro integrazione nei processi formativi; e)
la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno
della scuola;
f) gli scambi di informazioni,
esperienze e materiali didattici;
g) l’integrazione fra le diverse
articolazioni del sistema scolastico e, d’intesa con i soggetti istituzionali
competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione
professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede
modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare
prevista dall’articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative
finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all’articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e
potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni
attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell’educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi
a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di
ricerca.
7. Reti
di scuole . — 1. Le istituzioni
scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi
per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L’accordo può avere a oggetto attività didattiche,
di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di
amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci;
di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti
con le finalità istituzionali; se l’accordo prevede attività didattiche o di
ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è
approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio
dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria
competenza.
3. L’accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi
consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano
uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in
progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del
loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di
contrattazione collettiva.
4. L’accordo individua l’organo responsabile della gestione delle risorse e del
raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e
i suoi poteri, nonché le risorse professionali e
finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni;
l’accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati
possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all’adesione di tutte le istituzioni scolastiche che
intendano parteciparvi e prevedono iniziative per
favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che
presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell’ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori
finalizzati tra l’altro a:
a) la ricerca didattica e la
sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più
ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze,
documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del
personale scolastico;
d) l’orientamento scolastico e
professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l’aff idamento a personale dotato
di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo
interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare
convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti,
associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell’ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni
scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il
coordinamento di attività di comune interesse che
coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del
volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati
presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne
visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici
e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell’offerta
formativa di cui all’articolo 3 e per l’acquisizione di servizi e beni che
facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
CAPO III
Curricolo nell’autonomia
8. Definizione
dei curricoli. — 1. Il Ministro della pubblica
istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee
e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell’articolo 205 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del
processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività
costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l’orario obbligatorio annuale
complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e
della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità
temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale
del curricolo;
f) gli standard relativi alla
qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la
valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per
l’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all’educazione permanente
degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione,
formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell’offerta formativa il
curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del
comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che
comprende le discipline e le attività da esse
liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni
scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal
comma 1, lettera e).
3. Nell’integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata
alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione
ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle
diversità finalità della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria
superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative
degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci
azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze
e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti
sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie
possono essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso
una integrazione tra sistemi formativi sulla base di
accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138
e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato
in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.
6. L’adozione di nuove scelte curricolari o la
variazione di scelte già effettuate deve tenere conto
delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del
corso di studi prescelto.
9. Ampliamento
dell’offerta formativa. — 1. Le istituzioni
scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate,
realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che tengano
conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà
locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le
proprie finalità, in favore dei propri alunni e,
coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore
della popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell’articolo 8 possono essere arricchiti
con discipline e attività facoltative che, per la realizzazione di percorsi
formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla
base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o
accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla
base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e
strumenti di autoformazione e a percorsi formativi
personalizzati. Per l’ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono
essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro,
debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali
crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell’ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse
specifiche iniziative di informazione e formazione
destinate ai genitori degli alunni.
10. Verifiche
e modelli di certificazione. — 1. Per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e
degli standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione
fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all’istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal
Centro europeo dell’educazione, riformato a norma dell’articolo 21, comma 10,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per
l’efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione,
promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi
modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze,
le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate
nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente scelte dagli
alunni e debitamente certificate.
11. Iniziative
finalizzate all’innovazione. — 1. Il Ministro della pubblica
istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità
dell’istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più
Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi
finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in
ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni
riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata,
l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento.
Riconosce altresì progetti di iniziative innovative
delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi
quali disciplinati ai sensi dell’articolo 8. Sui progetti esprime il proprio
parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono
indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a
valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi
curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di
cui all’articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche
che si caratterizzano per l’innovazione nella didattica e nell’organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell’articolo 2,
commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell’ambito
delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione che
promuove o riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca
dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e
organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell’articolo 278, comma 5,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
CAPO IV
Disciplina transitoria
12. Sperimentazione
dell’autonomia. — 1. Fino alla data
di cui all’articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano
l’autonomia ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data
29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed
ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono
realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali
programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile
entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare
l’orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli
articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 104 e, per la scuola
elementare, le disposizioni di cui all’articolo 129, commi 1, 3, 4, 5 e 7, e
all’articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui all’articolo 21, commi
1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, adottate con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, 1° febbraio 2001, n. 44, si applicano a decorrere
dal 1° settembre 2001. Per le sole rilevazioni contabili relative alla gestione
delle entrate e delle spese concernenti l’esercizio finanziario 2001, e fino al
termine del medesimo esercizio, continuano ad applicarsi le
disposizioni amministrativo-contabili previgenti
(1).
(1)
Comma sostituito ex art.
1, co.1, lett. a),
D.P.R. 4-8- 2001, n. 352.
13. Ricerca
metodologica. — 1. Fino alla definizione dei
curricoli di cui all’articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli
studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche
possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento
di cui all’articolo 8, riorganizzando i propri percorsi didattici secondo
modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio
di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l’istituzione di banche dati
accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.
TITOLO II
Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione
CAPO I
Attribuzione,
ripartizione
e coordinamento delle funzioni
14. Attribuzione
di funzioni alle istituzioni scolastiche. — 1. A decorrere
dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni
già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica
relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni,
all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato
giuridico ed economico del personale non riservate, in base all’articolo 15 o
ad altre specifiche di disposizioni, all’amministrazione centrale e periferica.
Per l’esercizio delle funzioni connesse alle competenze
escluse di cui all’articolo 15 e a quelle di cui all’articolo 138 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche utilizzano il
sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano
ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni
scolastiche non richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a
tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e
disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le
frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il
riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della
prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti
formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la
realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma
dell’articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il
regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all’amministrazione, alla gestione del bilancio e dei
beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione
d’opera di cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal
regolamento di contabilità di cui all’articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15
marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle
norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi
di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell’equilibrio
finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio
della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento
dell’attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo
dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e
contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della
complessità dei compiti ad esse affidati, per
garantire all’utenza un efficace servizio. Assicurano comunque
modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le
istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome,
alla specifica formazione e aggiornamento, culturale e professionale del
relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente
regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze
sono esercitate a norma dell’articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 15. Ove allo scadere del
termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di
contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni
scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le
specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli
studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro
pubblicazione nell’albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia
interesse può proporre reclamo all’organo che ha
adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta
giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì
definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
7bis. L’Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la
difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi
arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni
scolastiche cui è stata attribuita l’autonomia e la
personalità giuridica a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(1)
(1)
Comma aggiunto ex art.
1, co.1, lett. b),
D.P.R. 4-8- 2001, n. 352.
15. Competenze
escluse. — 1. Sono escluse dall’attribuzione alle istituzioni
scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è
legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola
istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in
relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) formazione delle graduatorie
permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola
istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni
scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l’organico funzionale di
istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni
ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi,
utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di
studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari
nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
16. Coordinamento
delle competenze. — 1. Gli organi collegiali della scuola
garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e
composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6
marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di
apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di
segreteria nel quadro dell’unità di conduzione affidata
al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo
di attuazione e sviluppo dell’autonomia assumendo le
rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell’articolo 15,
comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola,
resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.
(Omissis).