Contratto collettivo nazionale scuola
CCNL
dirigenti scolastici. — Valido per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per il
biennio economico 2002-2003
Premessa
e disposizioni di carattere generale
(campo
di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto, testo unificato)
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica ai dirigenti scolastici
dell’Area V, come definiti dall’art. 2 del CCNQ 23 settembre 2004, nonché ai
dirigenti delle Istituzioni del Comparto AFAM, laddove presenti. Nel testo che
segue il predetto personale verrà unitariamente indicato col termine
«dirigente».
2. Il
presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per
la parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003
per la parte economica.
3. Gli effetti
giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salva l’indicazione di una
diversa decorrenza nel corpo del contratto stesso. La stipula conclusiva si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti
negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47 del
decreto legislativo 165/2001.
4. In
considerazione dei tempi di sottoscrizione, il presente contratto dopo la
scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla
sottoscrizione stessa. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo. Le piattaforme sono presentate con anticipo di 30 giorni rispetto
alla firma definitiva del presente contratto. Durante tale periodo e per il
mese successivo le parti non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad
azioni conflittuali.
5. Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica, al personale dell’Area sarà corrisposta la relativa indennità,
secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993 e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo
165/2001.
6. Il
presente CCNL, inoltre, raccoglie, riordina e presenta in modo sistematico ed
unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti,
accordi o intepretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARaN e le
Organizzazioni sindacali di Area. Sono qui riunificati, in particolare, i
seguenti testi contrattuali firmati dal 1° marzo 2002 al 6 giugno 2003:
— CCNL
per il periodo giuridico ed economico dal 1° settembre 2000 al 31 dicembre
2001, firmato il 1° marzo 2002;
—
Accordo successivo, ai sensi dell’art. 45 del CCNL 1° marzo 2002, relativo ai
dirigenti dell’Area V da destinarsi all’estero, sottoscritto il 6 giugno 2003.
Le predette intese sono entrate in vigore il giorno della firma, salvo
particolari decorrenze indicate da singoli articoli, e cessano di avere ogni
efficacia dal giorno della firma definitiva del presente CCNL. Le disposizioni
contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme di fonte negoziale
vigenti, sia si tratti di nuove sia di precedenti, queste ultime modificate o
meno. Sotto la titolazione di ciascun articolo sono riportate, tra parentesi,
le eventuali precedenti fonti negoziali da cui discende la disposizione
contrattuale. Le disposizioni legislative citate e richiamate nel corpo
dell’articolato che segue, anche se eventualmente abrogate, sono da
considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali, come previsto dell’art. 69
del D.Lgs. 165/2001. La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui
sottoscritto dalle parti.
TITOLO I
Definizione
e contenuti della funzione dirigenziale
1. Funzione
dirigenziale nelle scuole e negli istituti AFAM (art. 1,
commi 2 e 3 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. La funzione dirigenziale nelle scuole
e negli istituti AFAM si esplica con i compiti e le modalità previsti dal
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le modifiche e le integrazioni del
D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
2. I
dirigenti ricompresi nell’Area svolgono un ruolo di particolare complessità e
specificità, caratterizzato:
—
dall’essere preposti al corretto ed efficace funzionamento di Istituzioni
funzionalmente e giuridicamente autonome, la cui autonomia ha peraltro assunto
rilevanza costituzionale ai sensi del Titolo V della Costituzione;
—
dall’agire in un contesto dove le responsabilità amministrative e gestionali
devono necessariamente integrarsi e rapportarsi ad altri aspetti autonomistici
interni all’Istituzione stessa e a libertà anch’esse costituzionalmente
sancite, così come anche previsto dal D.P.R. 275/1999;
— dalla
pluralità di relazioni istituzionali che, pur nel contesto di una piena
autonomia, derivano dall’oggettiva coesistenza di legislazioni esclusive e
concorrenti e dalla progressiva innovazione del sistema dell’istruzione.
2. Contenuti
della funzione dirigenziale. — 1. Il dirigente scolastico, in
coerenza con il profilo delineato nell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 e nel
rispetto delle competenze degli organi collegiali e di quelle attribuite
dall’art. 3 del D.P.R. 275/99, assicura il funzionamento generale dell’unità
scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e
formazione, promuove e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico,
promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto
all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la
libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.
TITOLO
II
Relazioni
sindacali
3. Obiettivi
e strumenti (art. 3 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Il sistema delle
relazioni sindacali, caratterizzato da correttezza e trasparenza dei
comportamenti e dal rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive
responsabilità dell’Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali, è
finalizzato a sostenere e promuovere le migliori condizioni di lavoro e di
crescita professionale dei dirigenti unitamente all’incremento di qualità e di
efficacia dei servizi cui essi sono preposti.
2. Si
conviene che quanto sopra richieda relazioni sindacali puntualmente individuate
e definite, che tengano adeguata considerazione del ruolo attribuito a ciascun
dirigente dalle leggi e dai contratti collettivi e individuali nonché della
specificità delle funzioni dirigenziali.
3. Il
sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione
collettiva integrativa: si svolge a livello nazionale e a livello regionale,
con le modalità, i tempi e le materie indicate all’art. 4;
b) partecipazione:
si articola negli istituti dell’informazione e della concertazione, di cui
all’art. 5;
c) interpretazione
autentica dei contratti collettivi di cui all’art. 6.
4. Contrattazione
collettiva integrativa (art. 7 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. In sede di
contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR, sono
disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri
generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di
aggiornamento;
b) determinazione
dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione
dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri
per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, del presente
CCNL;
e) criteri
per il conferimento e il mutamento degli incarichi.
2. In
sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione
scolastica regionale sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per
accordo tra le Parti:
a) criteri
di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;
b) criteri
generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di
aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
c) modalità
e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri
e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle
strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in
materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
3. La
contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e
40bis del decreto legislativo 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei
costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del D.Lgs.
165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto
integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in
assenza di specifici rilievi esso si intende approvato. Entro il primo mese di
negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni
dirette. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno
scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima
dell’inizio degli stessi.
4. Le
parti, decorsi sessanta giorni dall’inizio effettivo delle trattative,
riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione
relativamente alle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse
destinate al trattamento economico, così come previsto dall’art. 45, comma 1,
del D.Lgs. 165/ 2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline
fissate dal presente CCNL. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve
essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita
e positiva conclusione delle trattative.
5. La
contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
5. Partecipazione
(artt. 4, 5 e 6 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Il MIUR fornisce
informazione preventiva e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea
e/o informatica ai soggetti sindacali identificati all’art. 7 sulle seguenti
materie:
a) dati
generali sullo stato dell’occupazione e di utilizzazione del personale
dirigente;
b) andamento
generale della mobilità del personale;
c) stato di
attuazione dei processi d’innovazione;
d) iniziative
di sostegno alla persona;
e) modalità
organizzative sulle procedure concorsuali per l’assunzione dei dirigenti;
f) modalità
di valutazione dell’attività dirigenziale;
g) misure
di pari opportunità;
h) implicazioni
delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla
professionalità dei dirigenti.
2. La
Direzione scolastica regionale fornisce informazioni e, ove necessaria, la
relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti sindacali
identificati all’articolo 7 sulle seguenti materie:
a) operatività
e stato dei processi di valutazione dirigenziale;
b) criteri
e modalità di conferimento delle reggenze;
c) criteri
e modalità per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
3. Su
richiesta di una o più rappresentanze sindacali di cui all’art. 7, le
Amministrazioni di cui ai precedenti commi forniscono informazioni successive
su provvedimenti amministrativi e atti di gestione attinenti le materie del
presente CCNL o comunque rilevanti ai fini della prestazione di lavoro dei
dirigenti. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme
opportune, tenendo conto in via prioritaria dell’esigenza di continuità
dell’azione amministrativa.
4.
Ricevuta l’informazione, i soggetti sindacali di cui all’art. 7 possono
chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle materie di cui
ai punti e), f), g), h) del comma 1, b) e c)
del comma 2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano
entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano
la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro
15 giorni dalla sua attivazione. Dell’esito della concertazione è redatto
verbale dal quale risultano le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui
si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto della stessa. Sulle materie che incidono sull’ordinato e
tempestivo avvio dell’anno scolastico la concertazione deve comunque
concludersi due mesi prima dell’inizio dello stesso.
6. Interpretazione
autentica del contratto (art. 11 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. In attuazione
dell’art. 49 del decreto legislativo 165/ 2001, quando insorgano controversie
sull’interpretazione del presente CCNL, le parti che lo hanno sottoscritto si
incontrano per definire consensualmente il significato della clausola
controversa, con le procedure di cui all’art. 47 del medesimo D.Lgs. 165/2001.
2. Al
fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve
comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale.
3.
L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della
vigenza del contratto.
7. Composizione
delle delegazioni (art. 9 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Le delegazioni
trattanti in sede di contrattazione integrativa sono costituite come segue: I -
A livello nazionale di Amministrazione:
a) Per la
parte pubblica:
— dal
Ministro o da un suo delegato;
— da una
rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati
alla trattativa.
b) Per le
organizzazioni sindacali:
— dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL.
II - A
livello di Direzione scolastica regionale:
a) per la
parte pubblica:
— dal
Direttore generale regionale o da un dirigente suo delegato.
b) per le
organizzazioni sindacali:
— dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL.
8. Altre
forme di partecipazione (art. 10 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Allo scopo di
assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività
dell’amministrazione, è prevista la possibilità di costituire a richiesta,
senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per
l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l’organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle
Istituzioni scolastiche e accademiche, l’osservazione sull’andamento dei
processi di valutazione, nonché l’ambiente, l’igiene, la sicurezza del lavoro e
le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari
opportunità per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati
relativi alle predette materie e di formulare proposte in ordine ai medesimi
temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, è
di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
9. Contributi
sindacali (art. 12 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. I dirigenti hanno
facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione sindacale da loro
prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statuari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa
all’amministrazione a cura del dirigente o dell’organizzazione sindacale.
2. La
delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il
dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del
comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione di
appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca
decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le
trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni sulle
retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con le Amministrazioni medesime.
5. Le
Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
TITOLO
III
Rapporto
di lavoro
10. Assunzione
in servizio (artt. 13 e 23 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Il
dirigente scolastico è assunto dall’Amministrazione a tempo indeterminato, a
seguito dell’espletamento delle procedure di reclutamento previste dalla
legislazione vigente.
2.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione, invita l’interessato a
presentare la documentazione prescritta dal bando di concorso, assegnandogli un
termine non inferiore a 30 giorni, che può essere prorogato a 60 giorni in casi
particolari e a richiesta dell’interessato medesimo. Contestualmente
l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, salvo quanto previsto dal
comma 9 del successivo art. 14, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. In caso
contrario, l’interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione di opzione per
il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova Amministrazione che procede
all’assunzione. Scaduti i termini precedentemente indicati, l’Amministrazione
comunica all’interessato che non procederà alla stipula del contratto di
lavoro.
11. Conferimento
dell’incarico (artt. 13 e 23 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Ciascun
dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti
adottati ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 165/2001.
2. Gli
incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l’affidamento e
l’avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme
vigenti, avvengono nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001.
3. Il
procedimento di definizione e di conferimento dell’incarico deve precisare, contestualmente
o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall’organo di vertice, la
natura, l’oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in
coerenza con il POF della specifica Istituzione scolastica, sentito anche il
dirigente scolastico, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie
e strumentali a disposizione, la durata dell’incarico ed il trattamento
economico complessivo.
4.
L’incarico è conferito dal Direttore scolastico regionale nell’ambito della
dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza con le modalità e alle
condizioni previste dal D.Lgs. 165/ 2001. Ai dirigenti scolastici utilizzati
presso l’Amministrazione centrale e regionale gli incarichi sono conferiti dai
responsabili dei relativi Uffici. Esso ha la durata minima di tre anni e
massima di cinque, decorrendo comunque dall’inizio dell’anno scolastico o
accademico. In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può essere di durata
inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data
antecedente ai predetti tre anni. Nei casi di incarichi di studio, di ricerca,
ispettivi o di incarico presso l’Amministrazione centrale e periferica
dell’Istruzione, in funzione di collaborazione in strutture di staff o in
servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, tenuto conto di
quanto stabilito dall’art. 26, comma 8, della legge 448/1998, la durata
dell’incarico è correlata al programma di lavoro e all’obiettivo assegnato. Deve
essere assicurata, da ciascun Ufficio Scolastico regionale, la pubblicità ed il
continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali
vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio del
diritto a produrre eventuali domande per l’accesso a tali posti dirigenziali
vacanti.
5.
L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:
a) conferma
degli incarichi ricoperti;
b) assegnazione
di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’uff icio
dirigenziale;
c) conferimento
di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che
rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo,
comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli
all’estero. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al
competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del
termine fissato al comma 3 del presente articolo;
d) mutamento
d’incarico in pendenza di contratto individuale;
e) mutamento
d’incarico in casi eccezionali;
f) nuovo
incarico per mobilità professionale;
g) mobilità
interregionale.
6. Nell’ambito
delle fasi di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1
viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del
dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della
regione.
7. Le
operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15
luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal
1° settembre dell’anno scolastico successivo.
8. I
responsabili dei singoli Uffici Scolastici regionali effettueranno, con le
procedure e i criteri di cui all’art. 20, entro tre mesi dalla scadenza
naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell’incarico
svolto. Qualora, nell’ambito dei criteri generali di cui al comma 4, non venga
confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una
espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 20, sono tenuti ad
assicurare al dirigente, nell’ambito degli incarichi disponibili, un incarico
di norma equivalente. Per incarico equivalente s’intende quello cui corrisponde
almeno un’analoga retribuzione di posizione.
9. Nelle
ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la
soppressione dell’ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova
stipulazione dell’atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle
preferenze del dirigente interessato.
12. Contratto
individuale di lavoro (artt. 13 e 23 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Al
provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale di lavoro
che, nel recepire la disciplina del presente CCNL, indica in particolare:
— la
data d’inizio del rapporto;
— la
qualifica, il trattamento economico fondamentale, di posizione e di risultato;
— la
sede di lavoro;
— le
possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Il
contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai
contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di
risoluzione e i relativi termini di preavviso. Costituisce in ogni modo causa
di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
3. Fatto
salvo quanto previsto dall’art. 13, ai fini dell’articolazione delle funzioni
dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione
di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le
oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche:
A)
criteri attinenti alla dimensione;
B)
criteri attinenti alla complessità;
C)
criteri attinenti al contesto territoriale;
4. I
criteri generali di cui al precedente comma 3 sono così specificati:
A)
DIMENSIONE
a) numero
degli alunni;
b) numero
dei docenti;
c) numero
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
B)
COMPLESSITÀ
a) istituzioni
scolastiche con pluralità di gradi o di indirizzi;
b) istituzioni
scolastiche individuate come sede di riferimento didattico ed organizzativo per
i centri di educazione degli adulti;
c) istituzioni
scolastiche con sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri o presso gli
istituti di detenzione e pena, o con corsi serali;
d) istituzioni
scolastiche con officine e/ o laboratori ad alta specializzazione o con
rilevante specificità;
e) istituzioni
scolastiche con annesse sezioni staccate o con succursali, plessi e/o scuole
aventi incidenza sull’organizzazione dei servizi;
f) istituzioni
scolastiche con aziende agrarie e convitti annessi;
g) istituzioni
scolastiche con vigilanza su scuole private.
C)
CONTESTO TERRITORIALE
a) istituzioni
scolastiche situate in zone di particolare disagio socio-economico;
b) istituzioni
scolastiche situate in zone di particolare disagio territoriale (piccole isole,
zone di montagna etc.).
5. I
criteri di cui al comma precedente potranno essere integrati in sede di
contrattazione integrativa a livello regionale con altri legati alle specifiche
realtà locali.
13. Personale
in particolari condizioni di stato (art. 50 del CCNL 1° marzo 2002). —
1. Per i dirigenti ai quali, in base e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti
e in particolare dall’art. 26, comma 8, della legge 448/1998, vengono assegnate
dall’Amministrazione centrale o regionale del MIUR funzioni di collaborazione
in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto
alle istituzioni scolastiche autonome, anche con riferimento ai processi di
innovazione in atto, l’apposito incarico viene conferito dai responsabili degli
Uffici presso i quali detto personale è utilizzato, in base ai seguenti criteri
generali:
a) oggetto
e complessità gestionale delle funzioni affidate;
b) posizione
nell’ambito dell’organizzazione dell’Amministrazione;
c) responsabilità
implicate dalla posizione;
d) requisiti
richiesti per lo svolgimento dell’attività di competenza.
2. Trova
applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma 1 il D.Lgs. 165/2001,
nonché, in quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall’art. 11.
3. Si
applica a tutto il personale compreso nell’Area V l’art. 18, comma 4, del CCNQ
7 agosto 1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle
aspettative e dei permessi.
4. Il
periodo trascorso dal personale compreso nell’Area in posizione di comando,
distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori
ruolo, con retribuzione a carico dell’Amministrazione del MIUR, è valido a
tutti gli effetti come servizio di istituto, anche ai fini dell’accesso al
trattamento economico accessorio. A detto personale competono, pertanto,
tutte le voci retributive, ivi compresa la retribuzione di posizione (parte
fissa e parte variabile) e di risultato. A decorrere dal 1° settembre 2006 la
retribuzione di posizione (parte variabile) e quella di risultato sono previste
nell’identica misura di quella attribuita nella sede di titolarità. I dirigenti
ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente al comando. Le sedi
affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico.
Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo
trascorso da questo personale scolastico in altre situazioni di stato che
comportano assenza dall’istituzione di titolarità. Al rientro in sede è
garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella
titolarità della stessa e, a parità cronologica dell’affidamento, al dirigente
che l’abbia effettivamente svolto.
14. Periodo
di prova (art. 15 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. I neo assunti sono
soggetti al periodo di prova nella qualifica di dirigente per una durata pari
all’anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio
effettivo di almeno 6 mesi.
2. Ai
fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio
effettivamente prestato.
3. Il
periodo di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente
previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi. Nell’ipotesi di malattia il
dirigente scolastico ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di 18 mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto, salvo quanto
previsto dall’art. 25, comma 8. Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o
malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l’art. 26.
4. Le
assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in
prova.
5.
Decorsa la metà del periodo di prova e fatti salvi i casi di sospensione di cui
al precedente comma 3, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’Amministrazione dev’essere motivato.
6.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto,
il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento del
servizio prestato, a tutti gli effetti, dal giorno dell’assunzione.
7. In
caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di
effettivo servizio. Spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente
alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.
8. Il
periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, salvo
quanto previsto dal comma 3.
9. In
caso di mancato superamento della prova, il dirigente può rientrare, a domanda,
nell’Amministrazione di comparto di provenienza, sulla base della disciplina
prevista dal relativo CCNL. Il dipendente viene collocato nell’area, nella
posizione economica e nel profilo professionale rivestito in precedenza.
15. Impegno
di lavoro (art. 16 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. In relazione alla
complessiva responsabilità per i risultati, il dirigente organizza
autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo
flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all’espletamento
dell’incarico affidatogli.
2.
Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini un’interruzione od
una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o, comunque,
derivante da giorni di festività, al dirigente scolastico deve essere in ogni
caso garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato
recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità del servizio.
16. Ferie e
festività (art. 17 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Il dirigente ha
diritto, in ogni anno di lavoro, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32
giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1,
comma 1, lettera a), della l. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo
al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione.
2. I
dirigenti assunti al primo impiego nella Pubblica Amministrazione dopo la
stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie
comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio
agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel
caso che presso l’Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è
preposto l’orario settimanale di servizio si articoli su cinque giorni per
settimana, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26
per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie
sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al
dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno
scolastico ai sensi della legge 937/1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le
festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono nella località in cui il
dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con
la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
6.
Nell’anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle
ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei
dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il
dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art.
22 conserva il diritto alle ferie.
8. Le
ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al
successivo comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità
del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie comunicandole al
direttore dell’Uff icio Scolastico regionale in modo da garantire la continuità
del servizio.
9. In
caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il
dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie,
nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il
dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo
di ferie non goduto.
10. Le
ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano
luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dirigente informare tempestivamente
l’Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In
presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno scolastico, le
ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno scolastico
successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale
termine può essere prorogato alla fine dell’anno scolastico successivo.
12. Il
periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se
tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico. In tal caso, il
godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13.
Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie per qualsiasi causa
disponibili all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro e non fruite dal
dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del
pagamento sostitutivo.
17. Mutamento
dell’incarico (artt. 24 e 25 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Il
mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall’inizio di ogni anno
scolastico o accademico.
2.
Dall’anno successivo, a richiesta del dirigente che abbia superato il periodo
di prova, può essere disposto il mutamento dell’incarico anche in pendenza di
contratto individuale per sede e/o Istituzione diversa da quella di servizio.
Il mutamento di incarico può avvenire, comunque ed esclusivamente, sulla base
di criteri coerenti con quanto previsto dal D.Lgs. 165/ 2001 e dall’art. 11 del
presente contratto.
3. Il
dirigente che ha ottenuto il mutamento dell’incarico ai sensi del comma 2 per
una delle sedi o delle Istituzioni richieste non ha titolo a formulare
ulteriori richieste analoghe per i successivi due anni.
4. Il
mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti
casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:
a) insorgenza
di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle
sedi richieste;
b) trasferimento
del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
c) altri
casi previsti da norme speciali.
5. Per
motivate esigenze, previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico
regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell’Ufficio
scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità
interregionale fino al limite del 15% complessivo dei posti vacanti
annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di
ciascun anno e l’esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nelle ipotesi
di cui al presente comma, il mutamento d’incarico, ove concesso, non può
nuovamente essere richiesto nell’arco di un triennio dall’incarico conferito.
18. Mobilità
professionale (art. 24 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. I settori
formativi ai fini della mobilità professionale, come previsto dall’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. 165/ 2001, sono i seguenti:
a) scuola
elementare e media
b) istituti
secondari superiori
c) istituti
educativi.
2.
Possono presentare domanda di mobilità professionale i dirigenti che abbiano
superato il periodo di prova, da calcolarsi in 180 giorni decorrenti dal 1°
settembre.
3. Alla
mobilità professionale è destinata un’aliquota di posti fino al 30 per cento di
quelli annualmente vacanti e disponibili in ciascun settore formativo.
19. Incarichi
aggiuntivi (art. 26 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Il MIUR e le
Direzioni regionali, sulla base delle norme vigenti, possono formalmente
conferire i seguenti incarichi, che il dirigente è tenuto ad accettare:
a) presidenza
di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media;
b) reggenza
di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico
dirigenziale;
c) presidenza
di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
d) funzione
di Commissario governativo;
e) componente
del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all’art. 20;
f) incarichi
derivanti da accordi interistituzionali;
g) incarichi
relativi alle attività connesse all’EDA e alla terza area degli istituti
professionali;
h) ogni
altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente. In deroga a
quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, i compensi relativi
agli incarichi di cui sopra, in quanto di natura obbligatoria e non
declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente.
2. Le
attività svolte ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 non sono
soggette a regime autorizzatorio ed i relativi eventuali compensi vengono
integralmente e direttamente percepiti dal dirigente.
3.
Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni
degli organi scolastici competenti, per l’attuazione di iniziative e per la
realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è
determinato in una quota, da corrispondere direttamente, pari all’80%. Il
residuo 20% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di
onnicomprensività della retribuzione.
4. Allo
scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che
svolgono incarichi aggiuntivi non obbligatori e debitamente autorizzati, viene
loro direttamente corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, pari
al 30% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in
attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.
5.
Nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi, gli Uffici scolastici regionali
seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi
assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità
professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.
20. Verifica
dei risultati e valutazione del dirigente (art. 27 del CCNL 1° marzo
2002). — 1. Il dirigente risponde in ordine ai risultati della propria azione
dirigenziale, tenuto conto delle competenze spettanti in relazione all’assetto
funzionale tipico delle Istituzioni cui è preposto.
2.
L’Amministrazione adotta preventivamente i criteri generali e le procedure che
informano il sistema di valutazione, dandone informazione preventiva alle
OO.SS.
3. I
criteri di cui al comma 2 devono tener conto della correlazione tra le
direttive impartite, gli obiettivi da perseguire e le risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione del dirigente,
tenuto altresì conto degli obiettivi e finalità del POF dell’Istituzione
medesima.
4. Il
sistema di valutazione è organizzato in procedure essenziali e snelle volte ad
apprezzare i contenuti concreti della funzione dirigenziale. Le procedure
stesse si propongono, innanzitutto, la valorizzazione e lo sviluppo
professionale del dirigente, prevedono la partecipazione al procedimento da
parte del valutato, favoriscono il confronto e il dialogo tra valutatori e
valutato, privilegiando nella misura massima possibile l’utilizzazione di dati
oggettivi.
5. La
valutazione è effettuata da un nucleo nominato dal Dirigente generale regionale
e composto da un dirigente tecnico, un dirigente amministrativo e un dirigente
scolastico. Il dirigente scolastico facente parte del nucleo deve avere almeno
10 anni di servizio nella qualifica di Capo d’Istituto e dirigente scolastico, aver
frequentato e superato apposito corso di formazione e prestare servizio in
provincia diversa da quella in cui insiste l’Istituzione cui è preposto il
dirigente valutato. La partecipazione ed il superamento del corso di formazione
è requisito necessario per la partecipazione al nucleo di valutazione anche da
parte del dirigente tecnico e del dirigente amministrativo.
6. Tutti
i dirigenti scolastici possono accedere al predetto corso di formazione purché
in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
7.
L’incarico di valutatore ha la durata massima di sei anni, è rinnovabile dopo
un’interruzione di due anni e non dà luogo ad esonero dal servizio.
8. La
valutazione finale è formulata dal Direttore regionale, tenuto conto di quanto
emerso dalla valutazione del nucleo predetto. La valutazione finale difforme da
quella del nucleo deve essere congruamente e chiaramente motivata.
9. Il
nucleo di valutazione svolge con ogni dirigente un colloquio di restituzione
nel corso del quale vengono illustrati gli esiti della valutazione e le
motivazioni che l’hanno indotta.
10. La
valutazione ha carattere pluriennale legata alla durata dell’incarico
conferito. Si articola altresì in fasi annuali in funzione della retribuzione
di risultato, privilegiando, in tale fase, l’aspetto autovalutativo. Entrambe
le tipologie di valutazione sono espresse in forma descrittiva.
11. La
valutazione può essere anticipata in base a decisione del Direttore regionale
nel caso di rischio di grave risultato negativo ipotizzabile prima della
scadenza annuale. Della decisione deve essere informato il dirigente
interessato.
12.
Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non
positiva, il Direttore regionale acquisisce in contraddittorio le deduzioni del
dirigente interessato. Entro i successivi 15 giorni il Direttore regionale
assume le determinazioni di competenza.
13.
Avverso le determinazioni di cui al comma precedente è ammesso il ricorso alle
procedure di cui all’art. 35 del presente CCNL.
14. I
dirigenti che si trovano in altre posizioni di stato vengono valutati con i
sistemi di valutazione adottati dagli Enti o dalle Amministrazioni presso cui
prestano servizio.
15. Il
sistema di valutazione di cui al presente articolo è oggetto di monitoraggio
annuale da parte dell’Amministrazione. Degli esiti del monitoraggio viene data
informativa alle OO.SS.
21. La
formazione del dirigente (art. 14 del CCNL 1° marzo 2002). —
1. Nell’ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione verso obiettivi
di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la
formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva strategica
fondamentale per gli apparati pubblici.
2. In
relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l’aggiornamento
professionale del dirigente sono assunti dall’Amministrazione come metodo
permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze
dirigenziali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo
di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione
orientata al risultato e all’innovazione.
3. Gli
interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di
formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità o di ordinaria
rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per sostenere processi di
inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell’evoluzione
dei processi di trasformazione.
4.
L’aggiornamento e la formazione continua costituiscono elemento caratterizzante
dell’identità professionale del dirigente, da consolidare in una prospettiva
aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali.
Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi
hanno, in particolare, l’obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio di
competenze necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità
attribuitegli, per l’ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse
umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato all’accrescimento
dell’efficienza/ efficacia della struttura e del miglioramento della qualità
dei servizi resi.
5. Il
Ministero definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai
programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti tenendo conto delle
direttive governative in materia di formazione e delle finalità e delle
politiche che le sottendono, nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate
alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e
l’occupazione del 22-12-1998.
6. Le
politiche formative della dirigenza sono definite dall’Amministrazione in
conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative
formative sono realizzate dalla stessa Amministrazione, da altri Enti,
dall’Università, da soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze etc.) o da
agenzie private specializzate nel settore ed associazioni professionali, anche
d’intesa tra loro. Le attività formative devono tendere, in particolare, a
rafforzare comportamenti innovativi dei dirigenti e la loro attitudine a
promuovere e sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le
strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
7. La
partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi
formativi, anche individuali, è comunicata all’Amministrazione dal dirigente
interessato con congruo anticipo, intendendosi autorizzata se non esplicitamente
e motivatamente negata o rinviata, ed è considerata servizio utile a tutti gli
effetti.
8. Il
dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per l’Amministrazione, a corsi
di formazione ed aggiornamento professionale che siano comunque in linea con gli
obiettivi indicati nei commi che precedono. A tal fine al dirigente è concesso
un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata
massima di tre mesi nell’arco di un anno.
9.
Qualora l’Amministrazione riconosca l’effettiva connessione delle iniziative di
formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi dei commi 7 e 8 con
l’attività di servizio e l’incarico affidatogli, può concorrere con un proprio
contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
10. I
dirigenti che hanno superato il periodo di prova possono usufruire, ai sensi
della 23- 12-1998, n. 448, art. 26, comma 14, di un periodo di aspettativa non
retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i
detti periodi i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli
oneri previdenziali.
11. Le
Parti convengono che possa essere istituito un Ente bilaterale, tra il MIUR,
espressione del Comitato di settore dell’Area, e le OO.SS. firmatarie del
presente CCNL, che persegua l’obiettivo di programmare e realizzare qualificate
e certificate iniziative di formazione nazionale per il personale dell’Area.
L’Ente predetto non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo. A tal fine, entro
trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le Parti si
impegnano ad attivare presso il MIUR una commissione paritetica di studio che
definisca modalità di costituzione, ordinamento e strumenti dell’Ente di cui
sopra.
TITOLO
IV
Sospensione
e interruzione del rapporto di lavoro
22. Assenze
retribuite (art. 18 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Il dirigente ha
diritto di assentarsi dal servizio, conservando la retribuzione, nei seguenti
casi:
—
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento
professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per
ciascun anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente occorrenti per il
viaggio;
— lutti
per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetti
componenti la famiglia anagrafica o di affini di primo grado in ragione di
giorni tre anche non consecutivi per evento;
—
particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre
giorni per ciascun anno scolastico;
— il
dirigente scolastico ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi
in occasione di matrimonio, con decorrenza entro il quarto giorno dal
matrimonio stesso.
2. Gli
eventi di cui sopra sono dichiarati agli atti dell’Istituzione anche mediante
autocertificazione e comunicati alla Direzione regionale.
3. Le
assenze di cui al comma 1 possono cumularsi nell’anno scolastico, non riducono
le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
4.
Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l’intera
retribuzione, compresa quella di posizione.
5. Le
assenze previste dall’art. 33, comma 3, della legge 104/1992, come modificato e
integrato dall’art. 19 della legge 53/2000, non sono computate ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il
dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai
quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione
prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
23. Congedi
parentali (art. 19 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Ai dirigenti si
applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della
paternità contenute nel D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Nel
periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2
del D.Lgs. 151/2001, alla dirigente o al dirigente, anche nell’ipotesi di cui
all’art. 28 del citato decreto legislativo, spetta l’intera retribuzione
mensile, inclusa quella di posizione.
3. In
caso di parto prematuro, alle dirigenti spettano comunque i mesi di astensione
obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio
nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo
anteparto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di
effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia
avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni
di salute della dirigente consentono il rientro al lavoro. Alla dirigente
rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art.
39 del D.Lgs. 151/2001.
4.
Nell’ambito del periodo di congedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, del
D.Lgs. 151/2001, per le dirigenti madri o, in alternativa, per i dirigenti
padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non
riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale
assenza spetta l’intera retribuzione mensile, compresa la retribuzione di posizione.
5.
Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al compimento
del terzo anno di vita, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. 151/2001,
alle dirigenti madri ed, in alternativa, ai dirigenti padri sono riconosciuti,
per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita
secondo le modalità indicate nel comma 2. Ciascun genitore, alternativamente,
ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni
lavorativi all’anno, non retribuiti, per le malattie di ogni figlio di età
compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I
periodi di assenza di cui ai commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa,
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli
stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del dirigente o della dirigente.
7. Ai
fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro,
di cui all’art. 32, commi 1 e 2, del D.Lgs. 151/2001, la dirigente madre o il
dirigente padre presentano la relativa comunicazione, con l’indicazione della
durata, all’Ufficio scolastico regionale di norma quindici giorni prima della
data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione può essere
inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo
di astensione.
8. In
presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma, la
comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti
l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. Ferma
restando l’applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 151/2001, qualora durante il
periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che
l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di
pericolo per la gestazione o la salute della dirigente madre, l’Amministrazione
provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre
attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio
psicofisico.
10. Al
dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi
parentali, si applica quanto previsto dall’articolo 17 della legge 53/2000.
24. Congedi
per motivi di famiglia e di studio (art. 20 del CCNL 1° marzo 2002). —
1. Il dirigente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un
periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 4, commi 2 e 3, della legge 53/2000.
2. I
periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per
malattia previste dal successivo art. 25.
3. Il
dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13
agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla
legge 30 novembre 1989, n. 398 è collocato, a domanda, per tutto il periodo di
durata del corso o della borsa in aspettativa per motivi di studio senza
assegni, fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57, della legge
448/2001. Il periodo è considerato utile ad ogni altro effetto.
4. Ai
sensi dell’art. 5 della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto dal
successivo art. 6, ai dirigenti con anzianità di servizio di almeno cinque anni
presso la stessa Amministrazione, possono essere concessi, a richiesta, congedi
non retribuiti per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del
10% del personale in servizio, presente al 31 dicembre di ciascun anno, con
arrotondamento all’unità superiore.
5. Per
la concessione dei congedi di cui al comma precedente, i dirigenti interessati
ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare al Direttore
regionale una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività
formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista
della stessa. Tale domanda deve essere presentata, di norma, almeno trenta
giorni prima dell’inizio delle attività formative. La contrattazione
integrativa regionale stabilirà le procedure di accoglimento delle domande.
6. Al
fine di contemperare le esigenze organizzative degli uff ici con l’interesse
formativo del dirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare
un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la
fase di preavviso di cui al comma precedente, l’Amministrazione può differire
la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7. Il
dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo per malattia può
rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo, con diritto di
priorità.
8. Il
diritto alla formazione previsto e disciplinato dal presente articolo compete
anche al dirigente che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo ai sensi
dell’art. 4, comma 2, della legge 53/2000. Le modalità di partecipazione agli
eventuali corsi di formazione del personale che riprende l’attività lavorativa
dopo la sospensione prevista dal presente comma sono regolate, ai sensi
dell’art. 4, comma 3, della legge 53/2000, in sede di contrattazione
integrativa regionale.
9. Il
dirigente è inoltre collocato in congedo, a domanda, per un anno scolastico
senza assegni, per realizzare, nell’ambito di un altro comparto della P.A.,
l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di
prova.
10. Per
favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed esperienze
lavorative avanzate, nell’ambito di specifici corsi di Università ed Istituti
di alta formazione mirati all’insegnamento di materie connesse con le
problematiche dell’amministrazione e della contrattazione, i dirigenti possono
sottoscrivere contratti di didattica integrativa o di insegnamento. Nelle
ipotesi del presente comma i dirigenti interessati potranno porsi o in congedo
non retribuito o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di
servizio, previa autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico
regionale.
25. Assenze
per malattia (art. 21 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Il dirigente
assente per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute
all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio
precedente.
2.
Superato il periodo previsto dal comma 1, al dirigente che ne faccia richiesta
è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima
di concedere su richiesta del dirigente l’ulteriore periodo di assenza di cui
al comma 2, l’Ufficio scolastico regionale può procedere all’accertamento delle
sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai
sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di
eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro.
4.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure
nel caso che, a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3, il
dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, l’Ufficio scolastico regionale può procedere, salvo quanto previsto dal
successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente
l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. I
periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
6. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC,
nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309.
7. Il
trattamento economico spettante al dirigente, nel caso di assenza per malattia
nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera
retribuzione mensile, ivi compresa la retribuzione di posizione, per i primi
nove mesi di assenza.
b) 90%
della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di
assenza;
c) 50%
della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
8. In
caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui
ai commi 1 e 7 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o
di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate.
Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione,
compresa quella di posizione.
9. Il
dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle
norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla
tempestiva comunicazione all’Istituzione scolastica dello stato di infermità e
del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente
necessaria, dandone informativa alla Direzione regionale.
10. Nel
caso in cui l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile
a responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a dare comunicazione di tale
circostanza all’Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest’ultima
verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni
erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7 e agli oneri
riflessi relativi.
11. Nel
caso di cui al comma precedente, il risarcimento del danno da mancato guadagno
effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile — qualora comprensivo
anche della normale retribuzione — è versato dal dipendente all’Amministrazione
fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza
ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli
oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio,
da parte dell’Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
26. Infortunio
sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (art. 22
del CCNL 1° marzo 2002). — 1. In caso di assenza per invalidità temporanea
dovuta ad infortunio sul lavoro il dirigente ha diritto alla conservazione del
posto fino alla guarigione clinica. Per l’intero periodo al dirigente spetta
l’intera retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione.
2. Fuori
dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta l’intera retribuzione
comprensiva della retribuzione di posizione, fino alla guarigione clinica.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui all’art. 25, commi
1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo stesso art. 25, comma 3. Nel
caso in cui l’Amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l’ulteriore periodo di
assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
3. Il
procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità, per la corresponsione dell’equo indennizzo e per la risoluzione del
rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente rimane regolato dalle
seguenti disposizioni vigenti e loro successive modificazioni, che vengono
automaticamente recepite nella disciplina pattizia: D.P.R. 3 maggio 1957, n.
686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo D.P.C.M. del 5 luglio 1965;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349; D.P.R. 834 del 1981 (tabelle); art. 22, commi da
27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
TITOLO V
Estinzione
del rapporto di lavoro
27. Cause di
cessazione del rapporto di lavoro (art. 28 del CCNL 1° marzo 2002). —
1. L’estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il
periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia già
disciplinati nel precedente Titolo, ha luogo:
a) per
cessazione, al compimento del limite massimo di età previsto dalle norme di
legge applicabili nell’Amministrazione;
b) per
risoluzione consensuale;
c) per
recesso del dirigente;
d) per
recesso dell’Amministrazione;
e) per
perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia;
f) per
decesso.
28. Cessazione
del rapporto di lavoro e obbligo delle parti (art. 29 del CCNL 1° marzo
2002). — 1. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista
ed opera dall’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo al compimento
del 65° anno di età. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per
iscritto dall’Amministrazione. In tutti i casi in cui il dirigente abbia
diritto, ai sensi della normativa vigente, a chiedere la permanenza in servizio
oltre il 65° anno di età, la relativa istanza deve essere prodotta entro il 31
dicembre precedente il collocamento in pensione per compimento del 65° anno di
età.
2. La
pensione di anzianità è disciplinata dalla normativa vigente in materia.
3. Nel
caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta
all’Amministrazione rispettando i termini di preavviso.
4. Il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di
preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato
impedimento, decorsi 15 giorni di ingiustificata assenza non si presenti in
servizio.
29. Risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro (art. 30 del CCNL 1° marzo 2002). —
1. L’Amministrazione o il dirigente possono proporre all’altra parte la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai
fini di cui al comma 1, l’Amministrazione, previa disciplina delle condizioni,
dei requisiti e dei limiti, può erogare un’indennità supplementare nell’ambito
della effettiva disponibilità del proprio bilancio. La misura dell’indennità
può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della
retribuzione di posizione in godimento.
3. I
criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei
limiti in relazione alle esigenze dell’Amministrazione per la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono
oggetto di informazione e di eventuale concertazione ai sensi dell’art. 5,
commi 2 e 3, del presente CCNL.
4. Per
il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad
altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del
dirigente con cui si è concordata la risoluzione consensuale.
30. Recesso
dell’Amministrazione (art. 31 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Nel caso di
recesso dell’Amministrazione, quest’ultima deve provvedere alla relativa
comunicazione all’interessato, indicandone contestualmente i motivi e
rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. Il
recesso per giusta causa è regolato dall’art. 2119 del codice civile.
Costituiscono giusta causa di recesso dell’Amministrazione fatti e
comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da
essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di
lavoro. In ogni altro caso il recesso può essere esclusivamente motivato da
palese, grave e reiterata manifestazione d’inefficienza e d’incapacità del
dirigente, accertata ai sensi dell’art. 20.
3. Nei
casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso,
l’Amministrazione contesta per iscritto l’addebito convocando l’interessato non
prima di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, per
essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o
da un legale di sua fiducia. Nei casi di particolare gravità, ove lo ritenga
necessario, l’Amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può
disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore
a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in
godimento e la conservazione dell’anzianità di servizio.
4.
Avverso gli atti applicativi del precedente comma 1, ferma restando in ogni
caso la possibilità di ricorso al giudice competente, il dirigente può altresì
attivare le procedure arbitrali disciplinate dall’art. 35, con esclusione delle
ipotesi previste al precedente comma 2.
31. Nullità
del licenziamento (art. 32 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Il licenziamento
è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e
dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se è
dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la
diversità di sesso, di razza o di lingua;
b) se è
intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’art.
2110 del codice civile, come regolamentati dalle disposizioni del presente
CCNL.
2. In
tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla
lettera a) del comma 1 si applica l’art. 18 della legge 300/1970.
32. Termini
di preavviso (art. 35 del CCNL 1° marzo 2002). — 1. Salvo il caso
della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di
lavoro prevista all’art. 28, comma 1 e del recesso per giusta causa, negli
altri casi previsti dal presente CCNL per la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i
relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi
per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori
15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4
mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al
semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o
superiore al semestre.
2. In
caso di recesso del dirigente, i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un
quarto.
3. I
termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun
mese.
4. La
parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui
al comma 1 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari
all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
L’Amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al
dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
preavviso da lui non osservato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre
azioni dirette al recupero del credito.
5. È in
facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente
il rapporto, sia all’inizio che durante il periodo di preavviso, con il
consenso dell’altra parte.
6.
Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie.
Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo
delle stesse.
7. Il
periodo di preavviso è computato nell’anzianità lavorativa a tutti gli effetti.
8. In
caso di decesso del dirigente, l’Amministrazione corrisponde agli aventi
diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall’art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie
maturati e non goduti.
9.
L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta la
retribuzione di cui all’art. 52, lettere a), b), c), d).
TITOLO
VI
Istituti
di particolare interesse
33. Comitato
paritetico per le pari opportunità. — 1. Al fine di consentire una
reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MIUR il Comitato pari
opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive
condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10
aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all’art. 1. Il Comitato è
costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali
di Area firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell’amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro
dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto
un componente supplente.
2. Il
Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta
dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è
tenuta a fornire;
b) formulazione
di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione
integrativa;
c) promozione
di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul
lavoro della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai
sensi della legge 125/1991.
3.
L’Amministrazione assicura l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli
strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione
dell’art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In particolare,
valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni del personale dirigente femminile, di cui deve essere
data la massima pubblicizzazione.
4. Il
Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del
Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
5. A
livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti
appositi comitati entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente
contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali
deve essere assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni regionali. Il
Presidente è nominato dal Direttore regionale.
34. Comitato
paritetico per il mobbing. — 1. Per mobbing si intende una
forma di violenza morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato
dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale, anche
sovraordinato, pure attraverso l’utilizzo strumentale ed emulativo di norme e
procedure. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale,
aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare
un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la
professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino
all’ipotesi di rendere afflittiva la condizione lavorativa o di escludere il
soggetto dallo stesso contesto di lavoro.
2. In
relazione al comma 1, le Parti, anche con riferimento alla risoluzione del
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare
adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali
comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del presente contratto, uno specifico Comitato paritetico presso il MIUR
con i seguenti compiti:
a) raccolta
dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione
delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza
di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano
determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) proposte
di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano
favorire l’insorgere del mobbing;
d) formulazione
di proposte per la definizione dei codici di condotta.
3. Le
proposte formulate dal Comitato sono presentate alle Amministrazioni per i
connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione
e il funzionamento di sportelli di ascolto nell’ambito delle strutture
esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/ consigliera di fiducia,
nonché la def inizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL.
4. In
relazione all’attività di prevenzione del fenomeno, il Comitato valuta
l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione,
idonei interventi formativi e di aggiornamento che possono essere finalizzati,
tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare
una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della
gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire
la coesione e la solidarietà dei dirigenti attraverso una più specifica
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di
incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente
lavorativo da parte degli stessi.
5. Il
Comitato di cui al comma 3 è costituito da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero
di rappresentanti dell’Amministrazione. Il presidente del Comitato e il
Vice-presidente vengono alternativamente designati tra i rappresentanti
dell’Amministrazione e della parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto
un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica del
Comitato, di esso fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire
il raccordo tra le attività dei due organismi.
6.
L’Amministrazione favorisce l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli
strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza
con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati conseguito dal Comitato
stesso. Il Comitato è tenuto a redigere una relazione annuale sull’attività
svolta.
7. Il
Comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del
Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un sola volta.
35. Procedura
di conciliazione e arbitrato in caso di recesso. — 1.
Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale, previo
esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 65 del
D.Lgs. 165/ 2001, avverso gli atti applicativi dell’art. 30, comma 1, il
dirigente può attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato previste e
disciplinate dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione
ed arbitrato sottoscritto il 23-1-2001 e successive proroghe.
2. Il
dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita
dall’amministrazione o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata
contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere all’arbitro di
cui all’art. 2 del CCNQ del 23-1-2001, nel rispetto delle modalità, delle
procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 dello stesso contratto
quadro.
3. Ove
si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’Amministrazione assuma
l’obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di
continuità.
4.
Qualora l’arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico
dell’Amministrazione una indennità supplementare determinata, in relazione alla
valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al
corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell’importo equivalente a due
mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
5.
L’indennità supplementare di cui al comma 4 è automaticamente aumentata, ove
l’età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
— 7
mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
— 6
mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
— 5
mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
— 4
mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
— 3
mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
— 2
mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
6. Nelle
mensilità di cui ai commi 4 e 5 è ricompresa anche la retribuzione di posizione
in godimento del dirigente, con esclusione di quella di risultato.
7. Il
dirigente che accetti l’indennità supplementare non può successivamente adire
l’Autorità giudiziaria. In caso di accoglimento del ricorso, l’Amministrazione
non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal
ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute
dall’arbitro ai sensi dei commi 4 e 5.
36. Responsabilità
dirigenziale. — 1. Qualora dal procedimento di valutazione del
dirigente di cui all’articolo 20 emergano responsabilità dirigenziali o
comunque una valutazione non positiva, il dirigente può essere sottoposto in
funzione della gravità delle sue mancanze alle seguenti sanzioni:
a) mutamento
di incarico al termine di precedente incarico o revoca durante lo svolgimento
dello stesso e conferimento di diverso incarico senza la tutela di cui all’art.
11.
b) recesso
unilaterale dell’Amministrazione.
37. Comitato
regionale di garanzia. — 1. I provvedimenti di cui all’art. 36 sono adottati
previo parere di un Comitato regionale di garanzia, i cui componenti sono
nominati con decreto del Direttore scolastico regionale. Il Comitato è
presieduto da uno dei soggetti appartenente alla camera arbitrale di cui
all’art. 5, comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001, da un dirigente
delle istituzioni scolastiche unitariamente indicato dalle OO.SS. firmatarie
del presente CCNL, ovvero estratto a sorte in una rosa di quattro indicati uno
ciascuno dalle medesime OO.SS. e in servizio in diversa regione del territorio
nazionale, da un dirigente, tecnico e/o amministrativo, designato dal Direttore
regionale.
2. Il
Comitato di cui al comma 1 deve essere costituito entro 60 giorni dalla
sottoscrizione definitiva del presente CCNL, resta in carica tre anni e non è
riconfermabile.
3. Il
parere deve essere reso obbligatoriamente entro trenta giorni lavorativi dalla
richiesta. Decorso inutilmente tale temine si prescinde dal parere. Non sono
soggetti all’esame del Comitato i casi di recesso unilaterale derivanti
automaticamente da norme legislative.
38. Effetti
del procedimento penale sul rapporto di lavoro. — 1.
Nel caso di gravi fatti illeciti commessi in servizio, di rilevanza penale,
l’Amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia
penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo
della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già
avviato.
2. Al di
fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’Amministrazione venga a
conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dirigente per
i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino
alla sentenza definitiva.
3. Fatte
salve le ipotesi di cui all’art. 5, commi 2 e 4, della legge 97/2001, negli altri
casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è
riattivato entro 180 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della
sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i
casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge 97/2001, il procedimento
disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando
l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi
entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. In
caso di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. Ove nel
procedimento disciplinare sospeso al dirigente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
6. In
caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 5.
7. In
caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della
legge 97/ 2001.
8. Il
dirigente licenziato ai sensi dell’art. 30 e successivamente assolto a seguito
di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di
assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su
sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza
dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento.
9. Il
dirigente riammesso ai sensi del comma 8, è reinquadrato, nell’area e nella
posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale.
In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel
periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate
alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
39. Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale. — 1. Il dirigente che sia
colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2.
L’Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione
del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del
comma 3.
3. Il
dirigente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti
la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per
fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l’applicazione del recesso ai sensi dell’art. 30.
4. Resta
fermo l’obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati
dall’art. 58 del D.Lgs. 267/2000.
5. Nel
caso dei reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge 97/2001, in
alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere
applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora
intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge
97/2001.
6. Nei
casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 38 in
tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al
dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un’indennità
pari al 50% della retribuzione di cui all’art. 52, lettere a), b) e
c) del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare, ove
spettanti.
8. Nel
caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà
conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio,
esclusa la retribuzione di risultato.
9. In
tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito
di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dirigente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto
dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione di risultato.
10.
Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione
cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio. Il
procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del
procedimento penale.
40. Trattamento
di trasferta. — 1. Il presente articolo si applica ai dirigenti inviati
dall’Amministrazione a prestare la propria attività lavorativa in località
diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla sede centrale di
servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo
compreso tra la località sede centrale di servizio e quella di dimora abituale,
la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento
di reggenza e di raggiungimento di sedi di lavoro individuate
dall’Amministrazione per incarichi.
2. Ai
dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una
indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
— €
24,12 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
— € 1,01
per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore
o per le ore eccedenti le 24 ore;
b) il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo,
nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi
di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o
equiparati;
c) un’indennità
supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo del
biglietto del treno e/o nave;
d) il rimborso
delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani.
3. Ai
soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si
considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il
dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio
mezzo di trasporto secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma
10.
5. Per
le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso
della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro
stelle, secondo la disciplina dell’art. 1, comma 68, della legge 662/1996, e
della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 per il primo
pasto e di complessivi € 61,10 per i due pasti. Per le trasferte di durata fino
a 12 ore e comunque non inferiori a 8 ore, compete solo il rimborso per il
primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di
durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per
il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente
a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più
conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita
nella medesima località.
6. Nel
caso in cui il dirigente fruisca del rimborso:
— delle
spese sostenute per l’albergo, l’indennità di cui al comma 2 viene ridotta di
1/3;
— delle
spese sostenute per il vitto, l’indennità di cui al comma 2 viene ridotta di
1/2;
— delle
spese sostenute per il vitto e l’albergo, l’indennità di cui al comma 2 viene
ridotta di 2/3.
7.
L’indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata
inferiore alle 4 ore.
8.
L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di
trasferta continuativa nella medesima località.
9. Il
dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una
anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente
spettante per la trasferta.
10. Il
dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad usare il proprio mezzo
di trasporto secondo quanto previsto dalla normativa sin qui vigente che, a tal
fine, viene mantenuta in vigore.
11. Per
quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi
compreso quello relativo alle missioni all’estero, rimane disciplinato dalle
leggi del 18-12-1973, n. 836, del 26-7-1978, n. 417 e D.P.R. 513/1978 e
successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 17-2-1985, n. 17,
dall’art. 1, commi 213, 214, 215 e 216 della legge 23-12-2005, n. 266, nonché
dalle norme regolamentari vigenti. In particolare per le missioni all’estero,
continua ad essere applicato il R.D. 3-6-1926, n. 941, la legge 6-3-1958, n.
176, la legge 28-12-1989, n. 425 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché i relativi regolamenti.
12. Agli
oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti
delle risorse già previste nel bilancio dell’Amministrazione per tale specifica
finalità, ad invarianza di spesa complessiva.
41. Trattamento
di trasferimento. — 1. Al dirigente trasferito ad altra sede della
stessa Amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, quando il
trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto
il seguente trattamento economico:
a) indennità
di trasferta per sé ed i familiari;
b) rimborso
spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e
masserizie;
c) rimborso
forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
d) indennità
chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i
familiari;
e) indennità
di prima sistemazione.
2. Il
dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al
rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di
locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli
oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse
previste nei bilancio dell’Amministrazione per tale specifica finalità.
4. Per
quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi del 18-12-1973,
n. 836, del 26-7-1978, n. 417 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti.
42. Responsabilità
civile e patrocinio legale (art. 36 del CCNL 1° marzo 2002). —
1. È attivata per tutti i dirigenti dell’Area, sentiti i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, un’assicurazione contro
i rischi professionali a copertura della responsabilità personale, intesa come
responsabilità civile anche connessa ai comportamenti degli alunni
nell’esercizio della vigilanza di cui all’art. 61 della legge 312/1980, senza
diritto di rivalsa verso i dirigenti stessi e comprensiva anche delle spese
legali relative agli eventuali procedimenti giudiziari nei quali essi fossero
coinvolti in ragione del proprio ufficio.
2.
L’assicurazione è valida altresì, anche con le eventuali quote integrative di
cui al successivo comma, per fatti derivanti da colpa grave o per dolo del
terzo di cui l’assicurato risponde a titolo di responsabilità oggettiva (art.
1900 c.c.). A tal fine, a partire dal momento in cui l’assicurazione viene
attivata, è destinata la somma fino a euro 258,23 pro capite annua, che sarà
posta a carico del fondo di cui all’art. 55.
3. La
società di assicurazione sarà scelta con apposita gara che dovrà prevedere
comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e aree di
rischio coperte tramite versamento di una quota individuale, salva la
possibilità dello stesso di avvalersi di altra compagnia assicurativa.
43. Normativa
vigente e disapplicazioni. — 1. In applicazione dell’art.
69, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del
pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono
non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione
delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che,
invece, continuano a trovare applicazione nella presente area dirigenziale:
a) artt. 1
e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e
integrazioni;
b) tutta la
normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di
mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti
per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai
congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la
materia relativa al collocamento a riposo regolata dalle norme vigenti;
d) tutta la
normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di
missioni all’estero;
e) la
normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la
normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art. 2109, comma 1,
del codice civile;
g) l’art.
132, T.U. 3/1957 (riammissione in servizio);
h) l’art. 2,
L. 476/1984 (congedo per dottorato di ricerca), art. 4, L. 498/1992 (coniuge
dipendente militare che presti servizio all’estero), art. 453, T.U.
297/1994 (incarichi e borse di studio);
i) art. 69
, comma 2, del CCNL del Comparto Scuola 4 agosto 1995.
2. Le
parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente
esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale, ove se ne ravvisi la
necessità.
TITOLO
VII
Disposizioni
per le scuole italiane all’estero [sequenza contrattuale 6-6-2003]
44. Campo di
applicazione. — Gli articoli del presente Titolo riguardano i
dirigenti che vengono inviati presso istituzioni scolastiche o consolari
italiane all’estero.
45. La
funzione del dirigente all’estero. — 1. Il dirigente, assegnato a
dirigere all’estero una istituzione scolastica, svolge i compiti previsti nel
presente CCNL, nello specifico quadro ordinamentale che attualmente regola le
scuole italiane all’estero, in coerenza con i principi dell’autonomia.
2. Lo
stesso, se assegnato alle sedi consolari, svolge le proprie funzioni, con
riferimento alle iniziative scolastiche e al personale della scuola presente
nella circoscrizione consolare (corsi, scuole non statali, scuole
internazionali, scuole straniere etc.), avendo presenti gli obiettivi indicati
dall’autorità consolare. In tale contesto, predispone il piano complessivo
dell’offerta formativa a livello circoscrizionale, con l’apporto dei soggetti
che vi concorrono; promuove e coordina le iniziative volte alla diffusione
della lingua e della cultura italiana col supporto delle istituzioni
scolastiche. Ancora promuove e coordina le opportune iniziative per il
conseguimento degli obiettivi, in presenza di accordi in materia scolastica o
di progetti di diffusione della lingua e cultura italiana all’estero, che
prevedano l’integrazione dei corsi scolastici ordinari o di progetti di lingua
viva o di bilinguismo da realizzare nelle scuole straniere e/o internazionali.
46. Destinazione
dei dirigenti scolastici all’estero. — 1. Il Ministero degli Affari
Esteri — attivate le relazioni sindacali di cui al presente CCNL, con
particolare riferimento a quanto previsto in materia di informazione preventiva
— provvede tempestivamente e comunque entro e non oltre il 28 febbraio di ogni
anno a pubblicizzare, con apposito avviso — anche telematico e che indichi
altresì i criteri di massima che saranno adottati nella valutazione dei
curricula — i posti di dirigenza disponibili per l’anno scolastico successivo
presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso gli uffici
scolastici delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani.
Entro i successivi trenta giorni i dirigenti che aspirino ai predetti posti
potranno presentare dichiarazione di disponibilità al MAE, corredata di
dettagliato curriculum e con l’indicazione delle lingue straniere conosciute,
al fine di ricoprire le funzioni presso le sedi appartenenti alle aree
linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola.
2. La
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero
degli Affari Esteri, vagliate le domande e i relativi curricula, convocherà i
dirigenti, le cui note professionali corrispondano ai criteri di valutazione
adottati, per un colloquio finalizzato alla verifica della conoscenza della
lingua o delle lingue straniere e della particolare idoneità relativa al
servizio all’estero, che garantisca lo svolgimento dell’incarico in uno
specifico contesto educativo e plurilingue.
3. In
caso di valutazione favorevole, il Direttore generale per la Promozione e
Cooperazione Culturale conferirà ai candidati prescelti con specifico
provvedimento un incarico per l’espletamento delle funzioni dirigenziali, in
conformità di quanto previsto dall’art. 11 del presente CCNL.
4.
Similmente per i dirigenti da nominare su un posto di direttore di scuola
europea, si provvederà con specifico provvedimento per l’espletamento
dell’incarico dirigenziale in uno dei posti disponibili che, considerato quanto
previsto dallo Statuto delle predette Scuole, avrà, eccezionalmente, la durata
di nove anni.
47. Sedi di
destinazione all’estero. — 1. La destinazione all’estero viene effettuata in
relazione ai posti istituiti in corrispondenza dei due seguenti settori
formativi:
a) settore
formativo comprendente direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici dei
corsi di livello elementare ex art. 636 del D.Lgs. 297/ 1994; scuole
secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di I
grado ex art. 636 del D.Lgs. 297/1994; istituti comprensivi (Scuola
elementare e secondaria di I grado);
b) settore
formativo comprendente scuole secondarie di II grado; istituti comprensivi
(scuola elementare, scuola secondaria di I e lI grado, o scuola secondaria di I
e II grado). I dirigenti al momento della stipula del contratto individuale,
potranno chiedere indifferentemente di essere destinati a posti dell’uno o
dell’altro settore formativo all’estero.
48. Raccordo
con le normative contrattuali nazionali e relazioni sindacali. — 1.
Ai dirigenti scolastici all’estero si applicano gli istituti normativi ed
economici previsti dal presente CCNL.
2. Nel
caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni, il personale
dirigente in servizio all’estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il
predetto personale conserva l’intero assegno di sede per i primi 45 giorni;
l’assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15 giorni.
3.
Relativamente a ferie e festività si applicano i commi 6 e 7 dell’art. 27 del
D.Lgs. 62/1998. Per quanto riguarda le assenze retribuite si applica l’art.19
(fruizione dei permessi) dell’accordo 24-2-2000 sulla sequenza contrattuale
prevista dall’art. 18 del CCNL 26-5-1999 del comparto Scuola. Relativamente
agli infortuni sul lavoro ed alle malattie dovute a causa di servizio e alle
norme sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità al personale
del presente accordo si applica l’art. 35 del D.Lgs. 62/1998, nonché la vigente
disciplina circa i congedi parentali.
4. Per
quanto riguarda la retribuzione di posizione, questa è corrisposta in misura
pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall’art. 56 del
presente CCNL. Per l’attribuzione e la corresponsione della retribuzione di
risultato, questa è determinata sulla base dell’attribuzione media effettuata
dalle corrispondenti articolazioni regionali di provenienza, che provvedono
altresì all’erogazione della stessa, e sulla scorta delle valutazioni espresse
dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, la quale,
in tema di verif ica dei risultati e di valutazione dei dirigenti, nella
circostanza svolge i compiti che il presente CCNL prevede quali attribuzioni
della Direzione Generale Scolastica Regionale. La medesima Direzione Generale
per la Promozione e la Cooperazione Culturale è titolare delle relazioni
sindacali che l’art. 4 del presente CCNL colloca a livello della Direzione
Generale Scolastica Regionale.
5. Per
la definizione di specifici aspetti del servizio dei dirigenti legati alla
prevista estensione e attuazione all’estero dell’autonomia scolastica (tra cui
le funzioni di raccordo con le RR.DD e CC., alla luce delle nuove competenze
previste dalla normativa vigente, e la direzione degli uffici scolastici
consolari) si rinvia alla contrattazione integrativa decentrata a livello di
Ministero degli Affari Esteri. La delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita da
un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato del MIUR
e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati
dell’Amministrazione degli Affari Esteri e di quella del MIUR. I soggetti
sindacali per la contrattazione decentrata sono quelli firmatari del presente
CCNL.
49. Durata
del servizio all’estero. — 1. Il personale destinatario del presente contratto
può prestare servizio all’estero per un massimo complessivo di nove anni, ivi
compreso quello eventualmente già svolto con qualifica di preside o direttore
didattico. È fatta comunque salva la naturale scadenza degli incarichi in atto.
La durata del primo incarico per l’espletamento delle funzioni dirigenziali
all’estero è di quattro anni. È facoltà dell’Amministrazione conferire
successivi incarichi di durata variabile e comunque non oltre un periodo
complessivo di nove anni.
50. Disapplicazioni
e mantenimento in vigore. — 1. Sono disapplicate tutte le disposizioni in
materia di destinazione all’estero dei dirigenti scolastici che siano in
contrasto con le norme del presente contratto.
2.
Continua ad applicarsi il decreto legislativo 62/1998, anche per le parti non
richiamate dal presente contratto.
51. Foro
competente. — 1. Per ogni controversia relativa al personale del
presente Titolo, la competenza è del Foro di Roma.
TITOLO
VIII
Trattamento
economico
52. Struttura
della retribuzione. — 1. La struttura della retribuzione dei dirigenti
scolastici si compone delle seguenti voci:
a) stipendio
tabellare;
b) retribuzione
individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;
c) retribuzione
di posizione, parte fissa e parte variabile;
d) retribuzione
di risultato.
2. Il
trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i
compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
53. Aumenti
della retribuzione base. — 1. Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 38 del
CCNL 1 marzo 2002 sono incrementati dei seguenti importi mensili lordi, per
tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
a) dall’1-1-2002
....................... € 86,00;
b) dall’1-1-2003
....................... € 79,00.
2. Per
effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio
tabellare annuo, a regime, è rideterminato in € 38.296,98, comprensivo del
rateo della tredicesima mensilità.
54. Effetti
dei nuovi stipendi. — 1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 53
hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita,
sull’equo indennizzo, sull’indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relative contribuzioni e sui contributi di riscatto.
2. Gli
effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I
benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 53 sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
55. Finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato. — 1. I
fondi per la retribuzione di posizione e risultato sono costituiti e continuano
ad essere finanziati secondo quanto disposto dall’art. 42 del CCNL 1° marzo
2002.
2. Il
fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato dai seguenti importi, al
netto degli oneri riflessi, a decorrere dalle date sottoindicate:
a) dall’1-1-2002
di € 489.424;
b) dall’1-1-2003
di ulteriori € 6.980.410.
3.
Continuano ad alimentare il fondo di cui al presente articolo le risorse
derivanti da:
a) quote di
retribuzione individuale di anzianità;
b) eventuali
risorse di cui all’art. 43 della legge 449/1997;
c) risorse
derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all’art. 19.
4. Le
risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato dovranno essere
ripartite in ambito regionale e in relazione al numero dei dirigenti
scolastici.
56. Retribuzione
di posizione. — 1. A valere sulle risorse che si rendono
effettivamente disponibili ai sensi dell’art. 55, la retribuzione di posizione
è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell’ambito del 85% delle
risorse complessive del fondo, entro i seguenti valori annui lordi da
corrispondere per tredici mensilità:
a) dall’1-1-2002
€ 1.529,07 e dall’1-1- 2003 € 2.270,72 valore minimo (parte fissa);
b) dall’1-1-2002
€ 33.560 valore massimo (parte variabile).
2. In
sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i valori economici
della retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto dei criteri
stabiliti all’art. 13, comma 5 del CCNL 1° marzo 2002.
3. Le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono
essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo
risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di
posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione
integrativa.
57. Retribuzione
di risultato. — 1. Al fine di sviluppare l’orientamento ai
risultati, anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione
accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per
tutti i dirigenti scolastici sono destinate parte delle risorse complessive di
cui all’art. 55, in misura pari al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono
essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia
possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della
predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo.
3. Ad
integrazione dei compensi già previsti dalla vigente disciplina, per i
dirigenti cui viene affidata la reggenza di altra istituzione scolastica,
nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di
risultato possono essere riconosciute somme finalizzate a remunerare
l’esercizio di tale incarico aggiuntivo.
58. Disposizioni
particolari. — 1. Restano vigenti le disposizioni riguardanti la
disciplina del bilinguismo previste dall’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.
2. I
docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale
dell’area a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa
vigente, conservano, quale assegno ad personam, l’eventuale maggior trattamento
economico complessivo percepito per effetto dell’espletamento delle funzioni
sostitutive.
3.
L’eventuale maggior trattamento di cui al comma 2 viene riassorbito con gli
incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.