Amministrazione della pubblica istruzione
D.P.R.
20 gennaio 2009, n. 17 (G.U. 13-3-2009, n. 60). — Regolamento recante
disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca
1. Organizzazione. — 1.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito
denominato: «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all’articolo 2.
2. Articolazione
del Ministero. - 1. Il Ministero è articolato a livello centrale nei
seguenti tre dipartimenti:
a) Dipartimento
per l’istruzione;
b) Dipartimento
per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la
ricerca;
c) Dipartimento
per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali.
2.
Nell’ambito dei dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di
livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. Il
Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali
di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni.
3. Attribuzioni
dei capi dei dipartimenti. — 1. I capi dei dipartimenti di
cui all’articolo 2, comma 1, assicurano l’esercizio organico, coordinato ed
integrato delle funzioni del Ministero.
2. I
capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo
degli uff ici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono
responsabili, a norma dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell’articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei risultati
complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi
svolgono i compiti previsti dall’articolo 5, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all’assegnazione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.
3. Dal
capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del
dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più
uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento
ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di
cui all’articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi dipartimento in relazione
alle specifiche materie da trattare.
4. I
capi dei dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni
mediante il coordinamento delle rispettive strutture.
4. Conferenza
permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali. — 1. I
capi dei dipartimenti e i dirigenti preposti agli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici scolastici
regionali si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al
coordinamento dell’attività dei rispettivi uff ici e per formulare al Ministro
proposte per l’emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo
operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative
funzioni. La conferenza è presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei
dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria,
almeno ogni sei mesi.
2. Il
capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla specificità dei
temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di
loro competenza.
3.
L’ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente
trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di
Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo
ritengano opportuno.
4. Il
servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza è assicurato
dalla direzione generale di cui all’articolo 7, comma 4.
5. Dipartimento
per l’istruzione. — 1. Il dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti
aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di
istruzione; organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti, curricula
e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola;
definizione degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi nel territorio al
fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio
nazionale; valutazione dell’efficienza dell’erogazione dei servizi nel
territorio; definizione dei criteri e parametri per l’attuazione di interventi
sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse
per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed
educativo; ricerca esperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze
formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito
europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell’educazione comuni ai
Paesi dell’Unione europea; assetto complessivo dell’intero sistema formativo;
individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia
di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e
supporto all’attività delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli
indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non
statale; cura delle attività relative all’associazionismo degli studenti e dei
genitori; promozione dello status dello studente della scuola e della
sua condizione; competenze in materia di edilizia scolastica, riservate al
Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23; competenze riservate
all’amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui
all’articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le
materie di propria competenza; attività di comunicazione istituzionale nonché
attività e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; campagne di
sensibilizzazione e promozione di eventi; coordinamento del sito web del
Ministero.
2. Al
dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti di supporto, n. 5
uffici dirigenziali non generali, n. 1 ufficio dirigenziale non generale di
studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto
ministeriale di cui all’articolo 10, e n. 40 posizioni dirigenziali non
generali di funzione tecnico-ispettiva.
3. Il
dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica;
b) direzione
generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i
sistemi formativi delle regioni;
c) direzione
generale per il personale scolastico;
d) direzione
generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione.
4. La
direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica,
che si articola in n. 10 uff ici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) ordinamenti,
curricula e programmi scolastici;
b) definizione
delle classi di concorso e di abilitazione, nonché dei programmi delle prove
concorsuali del personale docente della scuola;
c) sistema
delle scuole paritarie e non paritarie;
d) ricerca
e innovazione nei diversi gradi e settori dell’istruzione avvalendosi a tale
fine della collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica;
e) determinazione
del calendario scolastico per la parte di competenza statale;
f) indirizzi
in materia di libri di testo;
g) esami di
Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento anche alle
problematiche attinenti alla predisposizione e alla somministrazione delle
prove degli esami stessi;
h) certificazioni
e riconoscimento dei titoli di studio stranieri;
i) adempimenti
ministeriali per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio delle
professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;
l) attività
preliminari alla adozione delle direttive di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
m) vigilanza
sull’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione e sull’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica;
n) vigilanza
sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da
Vinci» di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e
vigilanza e sorveglianza di cui all’articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle
scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, nei confronti degli altri enti ivi previsti.
5. La
direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica
svolge le funzioni di segreteria del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
6. La
direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i
rapporti con i sistemi formativi delle regioni, che si articola in n. 6 uffici
dirigenziali non generali svolge le funzioni e i compiti di spettanza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) sostegno
allo sviluppo dell’area dell’istruzione tecnico-professionale, ivi compresi gli
aspetti riguardanti l’innovazione degli indirizzi di studio degli istituti
tecnici e degli istituti professionali;
b) ordinamento
dell’istruzione degli adulti nell’ambito dell’apprendimento permanente;
c) predisposizione
delle linee guida in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al
lavoro ed alle professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli
enti locali in materia;
d) cura
delle attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all’esame della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e della Conferenza unificata in materia di istruzione e formazione
professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore, nel quadro
dell’alta formazione professionale e del rafforzamento della filiera
tecnico-scientifica non universitaria, con particolare riferimento agli
istituti tecnici superiori e ai poli tecnico-professionali;
e) cura
delle attività istruttorie riguardanti il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
7. La
direzione generale per il personale scolastico, che si articola in n. 10 uffici
dirigenziali non generali e in n. 3 uffici dirigenziali non generali di studio,
ricerca e consulenza, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero
nei seguenti ambiti (1):
a) definizione
degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro;
b) disciplina
giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione;
c) indirizzo
e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e
previdenza;
d) indirizzi
in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di
lavoro e relativa contrattazione;
e) definizione
delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per
la ripartizione a livello regionale;
f) definizione
delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del
personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione
delle politiche formative a livello nazionale;
g) indirizzi
in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed
educativo;
h) cura
delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica
con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti di cui alla legge 11
gennaio 1996, n. 23, ed alla normativa collegata in raccordo con le competenze
delle regioni e degli enti locali in materia;
i) gestione
del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle
linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle
articolazioni territoriali.
8. La
direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la
comunicazione, che si articola in n. 9 uff ici dirigenziali non generali e in
n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge
le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) disciplina
ed indirizzo in materia di status dello studente;
b) cura dei
servizi per l’integrazione degli studenti in situazione di handicap, in
situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l’ausilio
delle nuove tecnologie;
c) cura dei
servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati;
d) elaborazione
degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole
con lo sport;
e) elaborazione
delle strategie sulle attività e sull’associazionismo degli studenti;
f) cura
delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di
prevenzione e contrasto del disagio giovanile nelle scuole, anche attraverso la
promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti;
g) attività
di orientamento e raccordo con il sistema universitario;
h) interventi
di orientamento e promozione del successo formativo e relativo monitoraggio;
i) supporto
delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte
provinciali degli studenti;
l) cura dei
rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività;
m) cura dei
rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a
favore degli studenti;
n) cura
delle azioni di contrasto della dispersione scolastica rispetto alle quali cura
il coordinamento con ogni altra competenza in materia attribuita ad altri uff
ici dell’Amministrazione;
o) cura
delle attività di educazione alla sicurezza stradale, alla salute e alla
legalità;
p) cura dei
rapporti con il Dipartimento dell’informazione e dell’editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti ed organi di informazione;
q) coordinamento
della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti
multimediali e alla rete intranet;
r) elaborazione
e gestione del piano di comunicazione in coordinamento con i Dipartimenti del
Ministero;
s) coordinamento
del sito Web dell’amministrazione;
t) promozione
di attività e convenzioni editoriali e di campagne di comunicazione;
u) analisi
delle domande di servizi e prestazioni attinenti l’informazione e la relativa
divulgazione;
v) promozione
di monitoraggi e indagini demoscopiche, nonché campagne di sensibilizzazione
nelle tematiche di competenza del Ministero.
9. La
direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la
comunicazione è responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico a livello
centrale e indirizza l’attività degli uffici relazioni con il pubblico a
livello periferico (2).
(1)
Alinea così corretto con Avviso di rettifica pubblicato in G.U. 31-3-2009, n.
75.
(2)
Comma così corretto con Avviso di rettifica pubblicato in G.U. 31-3-2009, n.
75.
6. Dipartimento
per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la
ricerca. — 1. Il dipartimento per l’università, l’alta formazione
artistica, musicale e coreutica e per la ricerca svolge funzioni nelle seguenti
aree: istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema
universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento
delle università; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico
organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e
coreutica; status dello studente universitario e dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e
internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e
integrazione internazionale del sistema universitario; razionalizzazione delle
condizioni di accesso all’istruzione universitaria; partecipazione alle
attività relative all’accesso alle amministrazioni e alle professioni, al
raccordo dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica con l’istruzione scolastica e con la formazione
professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università;
competenze relative agli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; indirizzo,
programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale,
internazionale e comunitario; cura dei rapporti tra il Ministero e l’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
programmazione degli interventi degli enti di ricerca non strumentali;
indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di
ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attività; valorizzazione
e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno
del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo;
integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della
partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca;
indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; cooperazione
scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promozione e
sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione del Fondo unico
per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cura altresì l’attività di comunicazione
istituzionale per la parte di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 6
della legge 7 giugno 2000, n. 150. Nell’ambito del dipartimento opera la
segreteria tecnica di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204.
2. Al
dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti di supporto, n. 4
uff ici dirigenziali non generali e n. 1 ufficio dirigenziale non generale di
studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto
ministeriale di cui all’articolo 10.
3. Il
dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale
generale:
a) direzione
generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario;
b) direzione
generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
c) direzione
generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;
d) direzione
generale per l’internazionalizzazione della ricerca.
4. La
direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio
universitario che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, svolge
le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione
degli interventi relativi al sistema universitario;
b) definizione
delle modalità di finanziamento del sistema universitario, ivi compreso il
finanziamento relativo all’edilizia universitaria;
c) attuazione
delle norme internazionali e dell’Unione europea in materia di istruzione
universitaria, in particolare curando la promozione, l’armonizzazione e
l’integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale;
d) esame
degli statuti e dei regolamenti di ateneo adottati dalle università e delle
modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;
e) attività
inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e
ricercatori universitari;
f) valorizzazione
e sostegno della ricerca libera nelle università, in coordinamento con la
direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;
g) raccordo
con la direzione generale per il personale della scuola in materia di
formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti;
h) attività
inerenti all’ammissione agli ordini professionali;
i) attività
statale volta all’attuazione del diritto allo studio universitario, tenuto
conto delle diverse tipologie di studenti;
l) coordinamento,
promozione e sostegno dell’attività di formazione continua, permanente e
ricorrente nelle università;
m) cura
della banca dati sull’offerta formativa delle università;
n) programmazione
e razionalizzazione degli accessi ai corsi di studi universitari, di cui alla
legge 2 agosto 1999, n. 264, e disposizioni relative alle immatricolazioni
degli studenti stranieri;
o) svolgimento
dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e
residenze universitarie;
p) cura di
attività di orientamento allo studio e di tutoraggio, sia durante la frequenza
degli anni di corso universitari che volte all’inserimento nel mondo del lavoro
e delle professioni;
q) predisposizione
di indirizzi e di strategie nazionali in materia di rapporti delle università
con lo sport;
r) supporto
allo svolgimento dell’attività del Consiglio universitario nazionale e del
Consiglio nazionale degli studenti universitari, anche attraverso appositi
servizi di segreteria.
5. La
direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica che si
articola in n. 5 uff ici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i
compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) finanziamento,
programmazione e sviluppo dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
b) promozione
e sviluppo dell’autonomia del sistema dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica;
c) vigilanza
sulle relative istituzioni;
d) sviluppo
dell’offerta formativa e della produzione artistica;
e) raccordo
con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con
il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni;
f) attività
statale volta all’attuazione del diritto allo studio nelle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
g) rapporto
con il Consiglio nazionale per l’alta formazione per gli atti di competenza.
6. La
direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, che si
articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i
compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione,
programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale;
b) indirizzo
e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non
strumentali;
c) sviluppo
dell’autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca;
d) supporto
alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;
e) vigilanza
e controllo sulle attività degli enti di ricerca;
f) promozione
della ricerca finanziata con fondi nazionali;
g) predisposizione
e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l’alta
formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate;
h) cooperazione
scientifica nazionale in materia di ricerca;
i) cura dei
rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca,
assicurandone il coordinamento;
l) valorizzazione
e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la
ricerca privata;
m) promozione
della cultura scientifica;
n) esami
degli Statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli stessi, proponendo al
Ministro le determinazioni finali;
o) sostegno
alla ricerca privata nell’ambito della competenza del Ministero;
p) cura e
gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo
1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle
disposizioni del relativo regolamento, nonché della gestione dei fondi
strutturali dell’Unione europea;
q) incentivazione
e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e
privati e gestione dei relativi fondi;
r) monitoraggio
e sostegno del grado di interazione tra sistema della ricerca e sistema
produttivo;
s) cura
dell’anagrafe nazionale delle ricerche nazionali;
t) supporto
allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti per la politica della
ricerca.
7. La
direzione generale per l’internazionalizzazione della ricerca che si articola
in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attività
di promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito
internazionale ed europeo;
b) elaborazione
dell’indirizzo unitario e coordinamento della politica della ricerca nei
comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli
accordi in materia di ricerca nell’ambito dell’Unione europea,
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dell’Agenzia
spaziale europea, delle Nazioni unite e di organismi internazionali; indirizzo,
normazione generale e finanziamento dell’Agenzia spaziale ialiana;
c) indirizzo
e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;
d) promozione
della cooperazione internazionale in materia di ricerca;
e) promozione
della partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca;
f) partecipazione
a commissioni dell’Unione europea e ad organismi comunitari operanti in tema di
ricerca;
g) supporto
alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;
h) agevolazione
della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell’ambito
di accordi internazionali di cooperazione, nonché programmi comunitari;
i) attività
preliminari per la definizione della posizione nazionale nel programma quadro
sulla ricerca;
l) analisi
e diffusione della normativa comunitaria e delle modalità di interazione con
gli organismi comunitari;
m) individuazione
di opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali pubblici e
privati e relativo utilizzo;
n) assistenza
alle imprese che decidono di accedere a fondi comunitari.
7. Dipartimento
per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali. — 1. Il dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni nelle
seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria,
bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione
degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del
Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di
lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di
contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi
informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle
università, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari;
elaborazioni statistiche; affari e relazioni internazionali dell’istruzione
scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica e musicale, inclusa
la collaborazione con l’Unione europea e con gli organismi internazionali (1).
2. Al
dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti di supporto, 4
uffici dirigenziali non generali e 1 ufficio dirigenziale non generale di
studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto
ministeriale di cui all’articolo 10.
3. Il
dipartimento comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione
generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali;
b) direzione
generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
c) direzione
generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi;
d) direzione
generale per gli affari internazionali (1).
4. La
direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari
generali, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e in 4 uffici
dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza svolge le funzioni e
i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attuazione
delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale
amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero;
b) reclutamento,
formazione generale e amministrazione del personale;
c) relazioni
sindacali e contrattazione;
d) emanazione
di indirizzi alle direzioni regionali per l’ applicazione dei contratti
collettivi e la stipula di accordi decentrati;
e) mobilità
e trattamento di quiescenza e previdenza;
f) pianificazione
e allocazione delle risorse umane;
g) cura
della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali,
contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uff ici
dell’amministrazione centrale;
h) consulenza
all’amministrazione periferica in materia contrattuale;
i) servizi,
strutture e compiti strumentali dell’amministrazione centrale;
l) consulenza
alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed
elaborazione di capitolati;
m) cura
dell’adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei
lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici
regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto
territoriale di competenza;
n) gestione
del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle
linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle
articolazioni territoriali;
o) gestione
del contenzioso del lavoro del personale ai sensi dell’articolo 12 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
p) responsabilità
e sanzioni disciplinari del personale;
q) elaborazione
del piano acquisti annuale.
5. La
direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, che si
articola in 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti
di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) rilevazione
del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai
dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali;
b) cura
della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero,
delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte
per la legge finanziaria e per la legge di bilancio, dell’attività di
rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle
direttive del Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti;
c) predisposizione
dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi,
fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;
d) predisposizione
degli atti connessi con l’assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri
di responsabilità e ai centri di costo;
e) coordinamento
dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione
alle diverse fonti di finanziamento;
f) analisi
e monitoraggio dei flussi finanziari;
g) assegnazione
alle istituzioni scolastiche, nell’ambito dei capitoli di bilancio affidati
alla sua gestione, delle risorse finanziarie;
h) elaborazione
delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
i) attività
di assistenza tecnica sulle materie giuridico- contabili di competenza dei
diversi uffici centrali e periferici;
l) cura
della redazione delle proposte per il documento di programmazione economica e
finanziaria;
m) supporto
all’istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle
proposte che il Ministero sottopone al CIPE, nonché nell’esame degli argomenti
all’ordine del giorno del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) relativi ai settori di competenza del Ministero;
n) predisposizione
delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati
forniti dagli uffici competenti.
6. La
direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi che si
articola in 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti
di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione
e svolgimento delle attività di indagine, studio e documentazione per le
materie di competenza del Ministero;
b) pianificazione,
gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero;
c) elaborazione
di studi ed analisi funzionali all’attività dei dipartimenti e delle direzioni
generali relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva
competenza e valutazione dei dati raccolti;
d) concorso,
in collaborazione con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione ed in raccordo con la direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, alla
valutazione del sistema dell’istruzione e al processo di autovalutazione delle
istituzioni scolastiche ed educative;
e) svolgimento
dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
concernente il codice dell’amministrazione digitale;
f) cura dei
rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema
informativo, svolgendo tutti gli adempimenti contrattuali relativi;
g) cura dei
rapporti con il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione;
h) garanzia
della coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni e consulenza
alle scuole in materia di strutture informatiche e tecnologiche destinate alla
didattica;
i) creazione
di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in
collaborazione con le regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e
privati;
l) attuazione
di convenzioni con soggetti pubblici e privati e partecipazione ad iniziative
comuni con altri ministeri ed organismi anche internazionali;
m) cura
dell’anagrafe degli studenti e dei laureati in collaborazione con la direzione
generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio;
n) cura
dell’anagrafe della ricerca.
7.
Nell’ambito della direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi
informativi opera il servizio di statistica istituito a norma dell’articolo 3
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio
per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del
Ministero.
8. La
direzione generale per gli affari internazionali, che si articola in 7 uff ici
dirigenziali non generali e in 1 uff icio dirigenziale non generale di studio,
ricerca e consulenza, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del
Ministero, ferme restando le competenze della direzione generale di cui
all’articolo 6, comma 7, nei seguenti ambiti:
a) cura
delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in
materia di istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione
artistica e musicale;
b) collaborazione
alla definizione dei protocolli culturali bilaterali;
c) organizzazione
e cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua
italiana all’estero;
d) cura dei
rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia di istruzione
scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica e musicale;
e) coordinamento
delle attività di promozione e gestione dei programmi di cooperazione
comunitaria;
f) cura dei
rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto
gestionale dei programmi comunitari in materia di istruzione scolastica,
universitaria e dell’alta formazione artistica e musicale;
g) promozione,
in collaborazione con le altre direzioni generali, di elaborazioni e di analisi
comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali;
h) promozione
di intese con gli enti locali per la realizzazione di progetti ed iniziative di
carattere internazionale;
i) coordinamento
e monitoraggio degli obiettivi europei;
l) individuazione
delle opportunità di f inanziamento a valere su fondi internazionali e
comunitari ivi compresa la partecipazione ad avvisi europei e progetti pilota;
m) predisposizione
della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei
finalizzati allo sviluppo ed all’attuazione delle politiche di coesione sociale
relative al settore dell’istruzione;
n) controllo,
monitoraggio e certificazione finanziaria sulla base dei regolamenti europei;
o) cura
della pianificazione e gestione delle risorse nazionali connesse alle politiche
unitarie per la coesione nel settore dell’istruzione.
(1)
Comma così corretto con Avviso di rettifica pubblicato in G.U. 31-3-2009, n.
75.
8. Uffici
scolastici regionali. — 1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l’Ufficio
scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un
autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate le
funzioni individuate nei commi 2 e 3. Il numero complessivo degli uffici
scolastici regionali è di 18.
2.
L’Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull’attuazione
degli ordinamenti scolastici, sui livelli di eff icacia dell’azione formativa e
sull’osservanza degli standard programmati; cura l’attuazione, nell’ambito
territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti;
provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale
dell’istruzione a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999,
n. 233. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale adotta, per i
dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti
individuali di lavoro. Formula al dipartimento di cui all’articolo 7 proposte
per le proprie necessità di risorse finanziarie, strumentali e di personale.
Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali,
contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici
dell’amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale attuazione
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione ed al
fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a
salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica
scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa,
didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con
quella dei comuni, delle province e della regione nell’esercizio delle
competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa
offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura
i rapporti con l’amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di
competenza statale, per l’offerta formativa integrata, l’educazione degli
adulti, nonché l’istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti
scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non
paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni
scolastiche, nell’ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione,
le risorse finanziarie; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di
rilevare l’efficienza dell’attività delle istituzioni scolastiche e di valutare
il grado di realizzazione del piano per l’offerta formativa; assegna alle
istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte
le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle
istituzioni scolastiche o non riservate all’Amministrazione centrale; assicura
la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo
legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del
personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso
gli uffici scolastici periferici.
3.
L’Ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello
non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di
supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio. Tali uffici svolgono,
in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto,
agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e
amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione
di proposte al direttore regionale ai fini dell’assegnazione delle risorse
umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza
agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta
formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo
sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell’edilizia scolastica e della
sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati;
all’utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei; al raccordo ed
interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione
dell’integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed
incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per
la verifica dell’osservanza dell’obbligo scolastico; alla cura delle relazioni
con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.
4.
Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l’organo collegiale di
cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le
proposte di cui all’articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti
agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del Dipartimento per
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali,
sentito il capo del Dipartimento per l’istruzione.
6. Nella
regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
continuano ad applicarsi, per quanto concerne l’organizzazione
dell’amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti
e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione
Siciliana continua ad applicarsi l’articolo 9 delle norme di attuazione dello
statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Gli
Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici
dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti
con il decreto di cui al comma 8:
a) l’Uff
icio scolastico regionale per l’Abruzzo si articola in n. 7 uffici dirigenziali
non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
b) l’Ufficio
scolastico regionale per la Basilicata si articola in n. 4 uff ici dirigenziali
non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
c) l’Ufficio
scolastico regionale per la Calabria si articola in n. 10 uffici dirigenziali
non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
d) l’Ufficio
scolastico regionale per la Campania si articola in n. 15 uffici dirigenziali
non generali e in n. 28 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
e) l’Uff
icio scolastico regionale per l’Emilia- Romagna si articola in n. 17 uffici
dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali non generali per
l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
f) l’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli- Venezia Giulia si articola in n. 8 uff ici
dirigenziali non generali e in n. 11 posizioni dirigenziali non generali per
l’espletamento delle funzioni tecnicoispettive;
g) l’Ufficio
scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14 uffici dirigenziali non
generali e in n. 27 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
h) l’Ufficio
scolastico regionale per la Liguria si articola in n. 7 uff ici dirigenziali
non generali e in n. 11 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
i) l’Ufficio
scolastico regionale per la Lombardia si articola in n. 21 uffici dirigenziali
non generali e in n. 29 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
l) l’Ufficio
scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7 uff ici dirigenziali non
generali e in n. 11 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
m) l’Ufficio
scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4 uff ici dirigenziali non
generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle
funzioni tecnico-ispettive;
n) l’Uff
icio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n. 15 uffici
dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenziali non generali per
l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
o) l’Ufficio
scolastico regionale per la Puglia si articola in n. 11 uff ici dirigenziali
non generali e in n. 16 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
p) l’Ufficio
scolastico regionale per la Sardegna si articola in n. 8 uffici dirigenziali
non generali e in n. 11 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
q) l’Ufficio
scolastico regionale per la Sicilia si articola in n. 18 uff ici dirigenziali
non generali e in n. 23 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
r) l’Ufficio
scolastico regionale per la Toscana si articola in n. 18 uff ici dirigenziali
non generali e in n. 23 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
s) l’Ufficio
scolastico regionale per l’Umbria si articola in n. 4 uff ici dirigenziali non
generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle
funzioni tecnico-ispettive;
t) l’Uff
icio scolastico regionale per il Veneto si articola in n. 13 uff ici
dirigenziali non generali e in n. 19 posizioni dirigenziali non generali per
l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
8. Su
proposta avanzata dal dirigente generale preposto all’Ufficio scolastico
regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il
Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a
partecipare alla contrattazione, adotta, il decreto ministeriale di natura non
regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di
livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale.
9. Corpo
ispettivo. — 1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono
la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione
centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per
l’istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale
dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di
esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto
di indirizzo del Ministro.
10. Uffici
di livello dirigenziale non generale. — 1. All’individuazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei
relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento su proposta dei capi dipartimento interessati,
sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non
regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4bis, lettera e) della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni.
11. Posti di
funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale. — 1. I
posti di funzione dirigenziale del Ministero e la dotazione organica del
personale non dirigenziale del Ministero sono individuati nella tabella A,
allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. È
istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel quale confluisce il
personale già in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione e il
Ministero dell’università e della ricerca, fatto comunque salvo l’espletamento
dei concorsi di riqualificazione già indetti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
3. È
istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, nel quale confluiscono i dirigenti già in
servizio presso il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero
dell’università e della ricerca.
12. Disposizioni
sull’organizzazione. — 1. Ogni due anni, l’organizzazione del Ministero è
sottoposta a verifica, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e tenuto conto di quanto disposto
dall’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo, al fine di accertarne
funzionalità ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione
dell’articolo 117 della Costituzione.
2. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca non procede
all’apertura di nuovi uff ici scolastici provinciali.
3. In
relazione a quanto disposto dall’articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, si procede entro il termine dell’anno scolastico 2008 - 2009 all’avvio
dell’elaborazione di un piano operativo che, fermo restando il mantenimento dei
servizi assicurati a livello provinciale, definisca, con apposito regolamento
da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali, entro due anni
dall’emanazione del presente decreto, un modello organizzativo su base
regionale.
4. In sede
di predisposizione del piano di cui al comma 3, si tiene conto dei seguenti
criteri:
a) bacino
di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni svolte;
b) popolazione
residente;
c) grado di
raccordo e di interazione con le autonomie locali;
d) distanza
tra le sedi, conformazione geografica del territorio e sistema dei trasporti;
e) consistenza
del personale;
f) evoluzione
del sistema di istruzione in particolare per quanto concerne il personale della
scuola.
13. Organismi
operanti nell’ambito del Ministero. — 1. Nell’ambito del Ministero
operano gli organismi collegiali individuati per il Ministero della pubblica
istruzione e per il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi
dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
14. Disposizioni
finali e abrogazioni. — 1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o
provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri della pubblica
istruzione o dell’università e della ricerca, il riferimento si intende
rispettivamente al Ministro e al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
2. Dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260;
b) decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264.