Obbligo scolastico e formativo
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 (G.U.
5-5-2005, n. 103). — Definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma
dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
1. Diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione. — 1. La Repubblica promuove
l’apprendimento in tutto l’arco della vita e assicura a tutti pari opportunità
di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le
competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti
con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo
alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
2.
L’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo, introdotto dall’articolo 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti
ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto
all’istruzione e formazione e correlativo dovere.
3. La
Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione
e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di
una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale
diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e di formazione, costituite
dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso
l’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti
a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. I
genitori, o chi ne fa le veci, che intendano
provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai f
ini dell’esercizio del dirittodovere, devono dimostrare di averne la capacità
tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente
autorità, che provvede agli opportuni controlli.
5. Nelle
istituzioni scolastiche statali la fruizione del
diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
6. La fruizione dell’offerta di istruzione e di formazione come
previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi
dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio
dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi
dell’articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto
dall’articolo 5.
7. La
Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l’integrazione nel
sistema educativo di istruzione e formazione delle
persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni.
8.
L’attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo
si realizza con le gradualità e modalità previste dall’articolo 6.
2. Realizzazione del diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione. — 1. Il diritto-dovere ha inizio con l’iscrizione alla
prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilità di frequenza
della scuola dell’infanzia di cui al medesimo decreto
legislativo.
2. Le
scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni
del sistema educativo di istruzione e formazione del
secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento
ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei
percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.
3. I
giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo
sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione
e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 3, fino al
conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età,
fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi
dell’articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
nonché quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle
carriere iniziali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri.
4. Ai f
ini di cui al comma 3, l’iscrizione è effettuata presso le istituzioni del
sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione
e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e
professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di
differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili
nell’Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione
definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28
marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera c), della legge medesima.
5.
All’attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le
istituzioni scolastiche e formative, nonché i soggetti
che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all’articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al
comma 4, lettera f), del predetto articolo, condividendo l’obiettivo
della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi
rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo
formativo.
3. Sistema
nazionale delle anagrafi degli studenti. — 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’anagrafe nazionale degli studenti presso
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca opera il
trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei
singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi
delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.
2. Le
anagrafi regionali per l’obbligo formativo, già costituite ai sensi
dell’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che
contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei
singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.
3. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’integrazione
delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della
popolazione, anche in relazione a quanto previsto
dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché il coordinamento con le
funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l’impiego in materia di
orientamento, informazione e tutorato.
4. Con apposito accordo tra il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, è assicurata l’integrazione delle anagrafi di cui ai commi
1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini
si provvede a:
a) definire
gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;
b) assicurare
l’interoperabilità delle anagrafi;
c) definire
l’insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi
scolastici e formativi dei singoli studenti.
5.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Azioni
per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni. — 1.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la
Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
linee guida per la realizzazione di piani di
intervento per l’orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al
fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all’istruzione ed
alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli
enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e
formativi.
2. Nell’ambito
della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle
singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in
raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione
e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni
stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il
conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad
integrazione con altri sistemi.
5. Vigilanza
sull’assolvimento del diritto-dovere e sanzioni. — 1.
Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione
e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne
facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o
formative.
2. Alla
vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e
formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di
cui all’articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
a) il
comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
b) il
dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione
formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto
dovere;
c) la
provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione
alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
d) i
soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato
di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i
giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f),
del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
3. In
caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e
formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al
mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
6. Gradualità
dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. —1. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi inerenti
al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale,
dall’anno scolastico 2005-2006, l’iscrizione e la frequenza gratuite di cui
all’articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti
secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale, realizzati sulla base dell’accordo in sede di Conferenza
unificata del 19 giugno 2003.
2. Alla
completa attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione, come
previsto dall’articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell’articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i),
della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell’articolo 1 della
stessa legge, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite
dall’articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Fino
alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua
ad applicarsi l’articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, che si intende riferito
all’obbligo formativo come ridefinito dall’articolo 1 del presente decreto.
4. Al
fine di sostenere l’attuazione del dirittodovere all’istruzione e formazione
nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle
regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto
dell’incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire
dall’anno scolastico 2002/2003.
5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di
prestazione, di cui all’articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono accreditate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto
previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25
maggio 2001, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio
2001.
7. Monitoraggio. — 1.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell’Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell’Istituto nazionale
di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e
dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) effettuano
annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a
partire dall’anno successivo a quello della sua entrata in vigore,
comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. A
norma dell’articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con
riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione
e formazione professionale.
8. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano. — 1.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti
ed alle relative norme di attuazione, nonché alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
9. Norma di
copertura finanziaria. — 1. All’onere derivante dall’articolo 6, comma 1,
pari a 11.888.000 euro per l’anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere
dall’anno 2006, si provvede con quota parte della spesa autorizzata
dall’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato
dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.