Amministrazione della pubblica istruzione
D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16 (G.U.
13-3-2009, n. 60). — Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
1. Ministro
e Sottosegretari. — 1. Il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito
denominato «Ministro» è l’organo di direzione politica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito
denominato «Ministero» ed esercita le funzioni di indirizzo
politico- amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli Uffici di diretta
collaborazione di cui all’articolo 2, comma 2.
3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni
espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.
2. Uffici
di diretta collaborazione. — 1. Gli Uff
ici di diretta collaborazione esercitano i compiti di
supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le
strutture dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
a) l’Ufficio
di Gabinetto;
b) la
Segreteria del Ministro e il Segretario particolare del Ministro;
c) l’Ufficio
legislativo;
d) l’Ufficio
stampa;
e) il
Servizio di controllo interno;
f) la
Segreteria tecnica del Ministro;
g) le
Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. I Sottosegretari di Stato si avvalgono dell’Ufficio di
Gabinetto, dell’Ufficio legislativo e dell’Ufficio del Consigliere diplomatico
che opera presso l’Ufficio di Gabinetto.
3. Ufficio
di Gabinetto. — 1. Il Capo di Gabinetto coordina le
attività aff idate agli Uff ici di diretta collaborazione
del Ministro, riferendone al medesimo, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti dei Dipartimenti e
delle Direzioni generali; verif ica
gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la
cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti
con il Servizio di controllo interno.
2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari,
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonché tra soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere,
avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle
esperienze maturate.
3. Il Capo di gabinetto può avvalersi di tre Vice Capi di Gabinetto, di cui uno
con funzioni vicarie, scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai
ruoli di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, e in servizio presso gli Uffici di diretta
collaborazione ai sensi dell’articolo 10, comma 2.
4. L’Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto
nello svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro.
5. Nell’ambito dell’Uff icio
di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari
appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle
iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico
promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli Organismi
internazionali e dell’Unione europea e cura le relazioni internazionali, con
particolare riferimento, in collaborazione con l’Ufficio legislativo, ai
negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.
4. Segreteria
del Ministro. — 1. La Segreteria del Ministro svolge
attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è
coordinata da un Capo della segreteria.
2. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti personali dello
stesso nello svolgimento dei propri compiti politico-istituzionali, in
particolare curandone l’agenda e la tenuta della corrispondenza.
3. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal
Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.
5. Ufficio
legislativo. — 1. L’Ufficio legislativo provvede
allo studio e alla definizione della attività
normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione,
anche ai fini della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali
generali, garantendo la qualità del linguaggio normativo e l’analisi
dell’impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la
semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei
Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in
particolare, il raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento, i
conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre
amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l’attuazione normativa
di atti dell’Unione europea e la legislazione regionale. Cura i rapporti di
natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province
autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l’Avvocatura dello Stato e
con il Consiglio di Stato. Sovrintende al contenzioso
internazionale, comunitario, costituzionale. Cura le risposte agli atti
parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti
il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza
giuridica per il Ministro e i Sottosegretari di Stato.
2. All’Ufficio legislativo è preposto il Capo dell’Ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari,
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché tra professori universitari
in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza
nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa.
3. Il Capo dell’Ufficio legislativo può avvalersi di due Vice Capi dell’Ufficio
legislativo, scelti tra i dirigenti di seconda dei ruoli dell’amministrazione
in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell’articolo
10, comma 2.
6. Ufficio
stampa. — 1. L’Ufficio stampa, costituito ai sensi dell’articolo 9
della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli
organi di informazione nazionali e internazionali;
effettua il monitoraggio dell’informazione italiana ed estera e ne cura la
rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti
istituzionali del Ministero.
2. All’Ufficio stampa è preposto il Capo dell’Ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro tra operatori del settore
dell’informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche
amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della
comunicazione istituzionale o dell’editoria, nel rispetto delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.
3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n.
150, può nominare un portavoce, che, in collaborazione con l’Ufficio stampa,
cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
7. Servizio
di controllo interno. — 1. Il Servizio di controllo interno,
previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come
modificato dall’articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le
funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in
posizione di autonomia operativa e valutativa.
2. Le attività di controllo interno sono svolte da un collegio di tre componenti. Il Ministro, con proprio decreto, nomina il
Presidente del collegio, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti generali
delle pubbliche amministrazioni, nonché tra professori
universitari esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di
valutazione, analisi e controllo, e sceglie i due componenti rispettivamente
uno tra i dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni, che può
essere collocato fuori ruolo, e uno tra i dirigenti di seconda fascia
appartenenti al ruolo del Ministero, che siano esperti in materia di
organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo.
3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata
agli organi di indirizzo politico sui risultati delle
analisi effettuate, con proposte motivate di miglioramento della funzionalità
dell’amministrazione.
4. Il Servizio opera in collegamento con l’Ufficio di statistica di cui al
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo
automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato
tecnico-scientifico operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno,
ai fini di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.
5. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli
atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell’amministrazione.
6. In attuazione dell’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
nell’ambito del contingente di personale di cui all’articolo 10, comma 1, al
Servizio di controllo interno è assegnato un apposito contingente di personale
costituito complessivamente fino ad un massimo di 15 unità, di cui due di
qualifica dirigenziale non generale.
8. Segreteria
tecnica del Ministro. — 1. La Segreteria tecnica assicura al
Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione
ed il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le
attività del Ministero. Tale attività di supporto viene
svolta sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in
quella dell’elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del
Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative, anche
attraverso l’elaborazione di documenti, indagini e rapporti.
2. Il responsabile della Segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche
estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli
professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.
9. Segreterie
dei Sottosegretari di Stato. — 1. Le Segreterie dei
Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi
Sottosegretari.
2. I Capi segreteria ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato
sono nominati dai Sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di
natura fiduciaria.
3. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della
segreteria ed al Segretario particolare, è assegnato personale del Ministero e
dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità; in sostituzione di non
più di due delle predette unità possono essere nominati estranei
all’amministrazione, nell’ambito dei contingenti fissati all’articolo 10, comma
2, assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore
a quella di permanenza in carica del Sottosegretario di Stato.
10. Personale
degli Uffici di diretta collaborazione. — 1. Il contingente
di personale degli Uff ici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in
duecentotrentasei unità. Nei limiti del contingente complessivo di
duecentotrentasei unità, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i
dipendenti da inserire nel decreto degli Uff ici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente
tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre
amministrazioni pubbliche.
2. Nell’ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono compresi un
numero di quindici incarichi di livello dirigenziale non generale e di un
incarico dirigenziale generale conferito ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165 e
successive modificazioni. Il contingente di personale con qualifica
dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica
dirigenziale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
3. Il Ministro individua altresì collaboratori estranei all’amministrazione
assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nonché esperti o consulenti di particolare professionalità o
specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, desumibili da specifici attestati
culturali e professionali, in numero non superiore a quindici, nel rispetto del
criterio dell’invarianza della spesa di cui
all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni. La durata massima di tali incarichi è limitata alla
permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando
la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.
4. Le posizioni dei responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di
Gabinetto, dal Capo dell’Ufficio legislativo, dal Segretario particolare del
Ministro, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Capo dell’Ufficio stampa, dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei
Sottosegretari di Stato, dai componenti dell’organo di direzione del Servizio
di controllo interno sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di
cui al comma 1.
5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed
organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, è posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell’articolo 13 del
decreto- legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l’articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. L’assegnazione del personale, delle risorse f inanziarie
e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del
Capo di Gabinetto.
11. Trattamento
economico. — 1. Ai responsabili degli Uffici di
diretta collaborazione spetta un trattamento economico
omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all’articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed
articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, in una
voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti agli Uffici di livello
dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma
4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da
fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento
accessorio, ivi compresa l’indennità di risultato, spettante al Capo
Dipartimento del Ministero;
b) per il Capo dell’Ufficio
legislativo, per il Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, per il
Presidente del collegio preposto al Servizio di controllo interno, in una voce
retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad Uffici di livello dirigenziale generale
del Ministero, incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un
importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi
compresa l’indennità di risultato, spettante ai dirigenti di Uffici
dirigenziali generali dello stesso Ministero;
c) per il Segretario particolare del
Ministro, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Consigliere
diplomatico, per il responsabile della Segreteria tecnica, per i Capi delle
Segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non
superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad Ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali
non generali del Ministero;
d) al Capo dell’Ufficio stampa del
Ministro o, ove nominato, al portavoce del Ministro, è corrisposto un
trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
2. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta
collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione correlata alle
responsabilità connesse allo specifico incarico conferito a ciascuno di essi, il cui importo è determinato, previo specif ico atto d’indirizzo del
Ministro, all’esito della concertazione presso l’amministrazione prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’Area I.
Ai medesimi è altresì attribuita un’indennità sostitutiva della retribuzione di
risultato determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Capo di
Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione
di posizione attribuita, in rapporto alla specifica preparazione professionale
posseduta, alla disponibilità ad orari disagevoli ed alla qualità delle
prestazioni individuali.
3. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e
di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via
ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici,
spetta un’indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli
istituti retributivi finalizzati all’incentivazione della produttività ed al
miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è
determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici stessi.
La misura dell’indennità è determinata ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con
decreto del Ministro, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e
di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è
determinato dal Ministro all’atto del conferimento dell’incarico. Tale
trattamento, comunque, non può essere superiore a
quello corrisposto al personale dipendente dell’amministrazione che svolge
funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell’unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici
di diretta collaborazione all’opera del Ministro» dello stato di previsione
della spesa del Ministero.
5. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico
previsto dal presente articolo, se più favorevole, integra, per la differenza,
il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli Uffici di diretta
collaborazione, di cui alle lettere a), b) e
c), del comma 1, dipendenti da
pubbliche amministrazioni, che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento
accessorio determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di
importo non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo
spettante, rispettivamente, al Capo Dipartimento del Ministero, ai dirigenti
degli Uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli Uff ici di livello dirigenziale
non generale dello stesso Ministero.
12. Modalità
di gestione. — 1. Gli Uffici di diretta
collaborazione costituiscono ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, un unico centro di responsabilità.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici
individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui
all’articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del
Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l’acquisto di beni e servizi e per
ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è
attribuita, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi
adempimenti al dirigente generale per l’Ufficio di Gabinetto o al Vice Capo di
Gabinetto con funzioni vicarie. Con provvedimento del Ministro i relativi
adempimenti, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, possono essere delegati agli Uffici del Ministero per la liquidazione e
l’erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
13. Disposizioni
finali. — 1. Dall’attuazione del presente decreto devono derivare i
risparmi previsti dall’articolo 1, comma 17, del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
rispetto al limite di spesa complessivo riferito all’assetto vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, e all’articolo 11, comma 1, lettera b),
si provvede mediante soppressione di quattro posti di dirigenti di seconda
fascia dell’amministrazione effettivamente coperti.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57;
b) il decreto del Presidente della
Repubblica 29 novembre 2007, n. 259.