Contratto collettivo nazionale scuola
CCNL
comparto scuola 2006-2009. — Valido per il quadriennio giuridico
2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007
PREMESSA
Le
disposizioni contrattuali che seguono riportano tutte le norme di fonte
negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime
modificate o meno. Le disposizioni legislative, anche se eventualmente
abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora
esplicitamente richiamate nel testo che segue, come previsto dell’art. 69 del
D.Lgs. 165/2001. La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui
sottoscritto dalle parti.
CAPO I
Disposizioni
generali
1. Campo di
applicazione, durata, decorrenza del presente contratto. — 1. Il
presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2006/2009
e per il biennio economico 2006/2007, si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al
comparto di cui all’art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale
quadro sottoscritto l’11 giugno 2007. Il personale del comparto si articola
nelle seguenti aree professionali:
a) area della
funzione docente;
b) area dei
servizi generali, tecnici e amministrativi.
2. Il
presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009 per la
parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per
la parte economica.
3. Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al
momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a
seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47 del decreto
legislativo 165/2001. Gli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla
predetta data di stipulazione.
4. Il
presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo, fermo restando
quanto previsto dall’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.
5. Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta
la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la
procedura contrattuale di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo
165/2001.
6. In sede
di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e
quella effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto
dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
7.
Eventuali sequenze contrattuali previste nel corpo del presente CCNL si
intendono da svolgersi in sede ARAN e tra le Parti firmatarie del CCNL.
8. Per
quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e
Bolzano, si applica quanto previsto dai decreti legislativi 24-7-96, nn. 433 e
434, quest’ultimo come integrato dal D.Lgs. 354/1997.
2. Interpretazione
autentica del contratto. — 1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione
del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno
sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al
successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola
controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo
incontro.
2. Al fine
di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve
comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale.
3.
L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della
vigenza del contratto collettivo nazionale o integrativo.
CAPO II
Relazioni
sindacali
3. Obiettivi
e strumenti. — 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto
delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità
dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di
contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di
lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia
e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora
il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente capo, faccia
riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi
articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste
stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogeneità di
impostazione per l’intero sistema scolastico nazionale, possono essere oggetto
di indicazioni- quadro elaborate dal Ministro dell’Istruzione, nell’ambito di
quanto definito dal presente contratto e dandone preventiva informazione alle
OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
3. Il
sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione
collettiva: si svolge in ambito territoriale nazionale, regionale e a livello
di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli
articoli 4 e 6;
b) partecipazione:
si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e delle
intese. Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con
finalità propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 5;
c) interpretazione
autentica dei contratti collettivi di cui all’art. 2.
4. Contrattazione
collettiva integrativa. — 1. La contrattazione collettiva integrativa è
finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i
processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalità coinvolte.
2. In sede
di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinato:
A)
MOBILITÀ:
— con
cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell’organico,
la mobilità compartimentale, a domanda e d’ufficio. In tale ambito si dovrà
garantire la stabilità pluriennale dell’organico al fine di assicurare la
continuità didattica del personale docente con particolare riferimento ai
docenti di sostegno e a quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di
montagna e nelle classi funzionanti negli ospedali. Inoltre, sempre in sede di
contrattazione, verranno ricercate le forme appropriate per favorire l’incontro
tra competenze ed aspirazioni dei singoli insegnanti e le esigenze formative
che processi innovativi e diagnosi valutative fanno maturare nelle singole
scuole;
—
utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento;
—
utilizzazione del personale soprannumerario e inidoneo, nonché di quello
collocato fuori ruolo;
—
procedure e criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresì conto di
quanto previsto dalla legge 268/2002 e dalla legge 289/2002;
— mobilità
intercompartimentale.
B)
FORMAZIONE: con cadenza annuale, obiettivi, finalità e criteri di ripartizione
delle risorse finanziarie per la formazione del personale. Si perseguirà
l’obiettivo di superare la frammentazione degli interventi, ridefinendo le
modalità di accreditamento degli enti e delle associazioni professionali e
disciplinari, nonché delle iniziative idonee a costituire adeguato supporto
alle attività didattiche, le procedure per strutturare le singole iniziative
formative, riallocando le risorse a favore dell’attività delle singole scuole e
monitorando gli esiti della formazione.
C) con
cadenza di norma biennale, criteri per l’esercizio dei diritti e dei permessi
sindacali.
D) con
cadenza annuale, criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le
scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e
per la dispersione scolastica, per le funzioni strumentali e per gli incarichi
aggiuntivi del personale ATA.
3. Presso
ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge
annualmente sulle seguenti materie:
a) linee di
indirizzo e criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro;
b) criteri di
allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall’Ente Regione e da Enti
diversi dal MPI, a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione
scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo
immigratorio, inclusa l’assegnazione di una quota dei fondi destinati alla
formazione per il finanziamento di moduli formativi, da concludersi entro il 31
ottobre;
c) criteri,
modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
d) criteri di
utilizzazione del personale;
e) criteri e
modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.
4. Presso
ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge
con cadenza quadriennale sulle seguenti materie:
a) criteri
per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b) criteri e
modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l’esercizio dei
diritti e dei permessi sindacali;
c) istituzione
di procedure di raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale
generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
d) modalità
per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell’assistenza,
supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
5. Il direttore
regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria
proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico,
e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti
dall’inizio delle trattative.
6. La
contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e
40bis del decreto legislativo 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art.
48 del D.Lgs. 165/2001. Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Decorsi
ulteriori 20 giorni dall’inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono
le rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell’ambito della vigente
disciplina contrattuale.
5. Partecipazione. — 1. Le
forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale
competente per materia. L’Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con
cadenza almeno annuale e nell’ambito delle proprie autonome e distinte
responsabilità, fornisce informazioni preventive e la relativa documentazione
cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti
identificati all’articolo 7:
a) formazione
in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del
personale in relazione alle situazioni di esubero;
b) criteri
per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
c) modalità
organizzative per l’assunzione del personale a tempo determinato e
indeterminato;
d) documenti
di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
e) operatività
di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti
i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;
f) dati
generali sullo stato dell’occupazione degli organici e di utilizzazione del
personale;
g) strumenti
e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa
del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) andamento
generale della mobilità;
i) esiti dei
monitoraggi effettuati dall’Amministrazione;
j) accesso all’intranet
scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del
relativo CCNQ;
k) informazione
sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento.
2. Su
ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di
indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS.
firmatarie del presente CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni
lavorativi dal ricevimento dell’informazione, che sia attivato un tavolo di
concertazione. Questo sarà aperto dall’Amministrazione nel termine di cinque
giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e
dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi
dall’apertura.
6. Relazioni
a livello di istituzione scolastica. — 1. A livello di ogni istituzione
scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa e nel
rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali,
le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente
articolo.
2. Sono
materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
a) proposte
di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) piano
delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di
fonte non contrattuale;
c) criteri di
attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d) criteri
per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e) utilizzazione
dei servizi sociali;
f) criteri di
individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti
da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi
di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
g) tutte le
materie oggetto di contrattazione. Sono materie di contrattazione integrativa
le seguenti:
h) modalità
di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta
formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale
ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito
il personale medesimo;
i) criteri
riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle
sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del
servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla
definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
j) criteri e
modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei
contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge
146/1990, così come modificata e integrata dalla legge 83/2000;
k) attuazione
della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) i criteri
per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei
compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, al
personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti
nazionali e comunitari;
m) criteri e
modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione
dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per
l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle
attività retribuite con il fondo di istituto. Il dirigente scolastico, nelle
materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro
termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i
successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.
Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre. La
contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono
prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto. Se le Parti non
giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le
questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla
commissione di cui all’art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la
propria assistenza. Sono materia di informazione successiva le seguenti:
n) nominativi
del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di
istituto;
o) verifica
dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto
sull’utilizzo delle risorse.
3. Le
informazioni previste dal presente articolo sono fornite nel corso di appositi
incontri, unitamente alla relativa documentazione.
4. Sulle
materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico
tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei
termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che
incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per
assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni. I compensi per le
attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro
il 31 agosto.
5. Fermo
restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di
relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di
correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto
dal precedente comma, decorsi venti giorni dall’inizio effettivo delle
trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa.
6. I
revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all’art. 48 del D.Lgs.
165/2001. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita
dalla delegazione trattante è inviata dal dirigente scolastico per il
controllo, entro 5 giorni, corredata dall’apposita relazione illustrativa
tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo
integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti.
Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle
organizzazioni sindacali di cui al successivo art. 7, ai fini della riapertura
della contrattazione.
7. Composizione
delle delegazioni. — 1. Le delegazioni trattanti sono costituite come
segue:
I - A
livello di amministrazione:
a) Per la
parte pubblica:
— dal
titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
— da una
rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati
alla trattativa.
b) Per le
organizzazioni sindacali:
— dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie
del presente CCNL.
II - A
livello di ufficio scolastico regionale:
a) Per la
parte pubblica:
— dal
dirigente titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione
nell’ambito dell’ufficio o da un suo delegato. L’amministrazione può avvalersi
del supporto di personale di propria scelta.
b) Per le
organizzazioni sindacali:
— dai
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL.
III - A
livello di istituzione scolastica:
a) Per la
parte pubblica:
— dal
dirigente scolastico.
b) Per le
organizzazioni sindacali:
— dalla
R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall’Accordo quadro
7-8-1998 sulla costituzione della RSU.
2. Il MPI
può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale,
dell’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N.).
8. Assemblee. — 1. I
dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad
assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la
parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno
scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In
ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non
possono essere tenute più di due assemblee il mese.
3. Le
assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono
indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente
o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle
prerogative sindacali;
b) dalla
R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità
dell’art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto
1998;
c) dalla RSU
congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del
comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle
prerogative sindacali.
4. Le
assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine
delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea.
Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con
quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del
servizio scolastico.
5. Negli
istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da
quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le
procedure di cui all’art. 6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio
possibile per gli alunni.
6.
Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello
di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune.
La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione
integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il
raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio,
sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La
convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di
dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori
almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai
dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate
all’assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui
è pervenuta, all’albo dell’istituzione scolastica o educativa interessata,
comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va
unito l’ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri
organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di
assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un’unica assemblea
congiunta o — nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali — assemblee
separate. La comunicazione definitiva relativa all’assemblea — o alle assemblee
— di cui al presente comma va affissa all’albo dell’istituzione prescelta entro
il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8.
Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà
oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato
all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione
espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea.
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è
irrevocabile.
9. Il
dirigente scolastico:
a) per le
assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività
didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti
hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie
interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore
coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare
servizio;
b) per le
assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è
totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi
del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza
agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili
coincidenti con l’assemblea sindacale.
10. Non
possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo
svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il
personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel
caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali
all’insegnamento.
12. Per le
riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell’orario di servizio
del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando
l’obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti
scolastici l’uso dei locali e la tempestiva affissione all’albo da parte del
dirigente scolastico della comunicazione riguardante l’assemblea.
13. Per
quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la
disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998
e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle
altre prerogative sindacali.
CAPO III
Norme
comuni
9. Misure
incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. — 1. Le
Parti affermano il comune impegno ad incentivare la scolarizzazione ed il
raggiungimento di buoni esiti formativi nelle aree a rischio e a forte processo
immigratorio.
2. A tale
scopo ogni direttore regionale stipulerà, entro i termini di cui all’art. 4,
comma 3, lettera b), apposito contratto integrativo regionale con le
OO.SS. firmatarie del presente CCNL per indicare i criteri di utilizzo da parte
delle scuole del fondo accreditato dal Ministero per le aree a rischio, a forte
processo immigratorio e per la dispersione scolastica, la durata dei progetti,
gli obiettivi di lotta all’emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi
di rilevazione dei risultati da comunicare al MPI e alle OO.SS, favorendo la
pluralità e la diffusione delle esperienze sul territorio.
3. Le
scuole, con riferimento allo specifico contesto territoriale di rischio,
accedono ai fondi in questione anche consorziandosi in rete, e comunque
privilegiando la dimensione territoriale dell’area. A tal fine saranno elaborati
progetti finalizzati al recupero dell’insuccesso scolastico anche con
l’ampliamento dell’offerta formativa.
4. I
compensi per il personale coinvolto nelle attività di cui al presente articolo
saranno definiti in sede di contrattazione d’istituto, sulla base dei criteri
generali assunti in sede di contrattazione regionale.
10. Mobilità
territoriale, professionale e intercompartimentale. — 1. I
criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e
intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la
previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente
contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al
fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei
lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilità
professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o
prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal
ersonale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del
lavoro pubblico.
2. In tale
sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli
effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di
apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti
degli stessi istituti.
3.
Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del
personale.
4. A
sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le
esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità
professionale è finalizzata a:
a) promuovere
il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;
b) promuovere
la stessa mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di
personale. Ciò si può realizzare anche attraverso:
—
specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale
mirati all’assegnazione di posti di lavoro vacanti;
— rimborso
spese, da erogare anche in misura forfetaria, per l’effettiva frequenza dei
relativi corsi;
—
indennità forfetaria di prima sistemazione;
—
incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei
percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La
mobilità professionale a domanda nell’ambito del comparto si attua sulla base
della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la
programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione
in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale
appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili
professionali in situazione di esubero. È assicurata la necessaria informazione
al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il
personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il
titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o
d’ufficio, nella procedura di mobilità relativa al tipo di posto o cattedra per
il quale ha frequentato il corso.
7. La
formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è
altresì orientata verso le esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia
scolastica, con l’individuazione di specifiche competenze e profili
professionali innovativi connessi allo sviluppo dell’educazione permanente e
degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e
aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione
scolastica e degli insuccessi formativi, all’espansione dell’istruzione e
formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dell’efficienza
organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche ed educative.
8. Sulla
base di accordi promossi dal MPI con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si
procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella
contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per
l’individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa
prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro
disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima
sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
9. Nei
confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale
anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile l’istituto della
restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a
domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa,
d’ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove
previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è
demandata la formulazione di pareri obbligatori e l’adozione dei conseguenti
provvedimenti.
10. Ai
sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 165/2001, il personale docente
utilizzato, a domanda o d’ufficio, ivi compresa l’assegnazione provvisoria, in
altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all’eventuale trattamento economico
superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra
o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di
utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l’interessato avrebbe
avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di
utilizzazione. In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo
in rapporto proporzionale con l’orario settimanale d’obbligo.
11. Il
servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del D.Lgs. 297/94 e
successive modifiche è riconoscibile per intero ai fini della mobilità a
domanda, sia compartimentale che intercompartimentale.
11. Pari
opportunità. — 1. Al fine di consentire una reale parità
uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il
compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125,
con particolare riferimento all’art.
1. Il
Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell’amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal
Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente.
2. Il
Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta
dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è
tenuta a fornire;
b) formulazione
di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione
integrativa;
c) promozione
di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul
lavoro della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai
sensi della legge 125/1991.
3.
Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le
proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie
sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle
lavoratrici:
— percorsi
di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in
campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l’orientamento
scolastico, alla riformulazione dei contenuti d’insegnamento, al superamento
degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma;
— azioni
positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di
formazione e aggiornamento e all’attribuzione d’incarichi o funzioni più
qualificate;
—
iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche
discriminatorie in generale;
—
flessibilità degli orari di lavoro;
—
fruizione del part-time;
— processi
di mobilità.
4.
L’amministrazione assicura l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli
strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione
dell’art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In particolare,
valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere
data la massima pubblicizzazione.
5. Il
Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del
Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
6. A
livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono
essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei
quali deve essere assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni
regionali. Il Presidente è nominato dal Direttore regionale.
12. Congedi
parentali. — 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs.
151/2001.
2. Nel
periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs.
151/ 2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.
28 dello stesso decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le
quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di
malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e
per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina
di cui all’art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale
periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto
concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.
3. In caso
di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione
obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di
degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la
facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio
post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in
tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la
richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla
quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il
rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i
periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. 151/2001.
4.
Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma
1, lett. a) del D.Lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato,
non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono
retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e
le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5.
Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento
del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1,
del D.L.gs. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le
modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha
altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi
l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto
anni.
6. I
periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione
continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano
all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel
caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini
della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui
all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore
padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’uff
icio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il
rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In
presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la
domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del
periodo di astensione dal lavoro.
13. Ferie. — 1. Il
dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni
anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al
dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per
prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
2. La
durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate
previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977,
n. 937.
3. I
dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di
ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3
anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5.
Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque
giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato
lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per
frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per
ciascun giorno.
6.
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di
mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese
intero.
7. Il
dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva
il diritto alle ferie.
8. Le ferie
sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto
nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al
dirigente scolastico.
9. Le
ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione
delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione
delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a
sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti
sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne
avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla
condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per
l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto
dall’art. 15, comma 2.
10. In
caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di
carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o
in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie
stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro
l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività
didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non
godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il
parere del DSGA.
11.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare
le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere
effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il
godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1
luglio-31 agosto.
12.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio,
il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie
medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute
per il periodo di ferie non goduto.
13. Le
ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che
abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3
giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva
comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il
periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze
parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero
anno scolastico.
15.
All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a
tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
14. Festività. — 1. A
tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed
alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì
considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in
cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le
quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno
scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente
esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e
l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i
periodi di sospensione delle lezioni.
15. Permessi
retribuiti. — 1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche
autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
—
partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
— lutti
per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto
componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo
grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a
domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente
ed ATA.
2. Il
dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni
di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche
mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità,
sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di
cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il
dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni
consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente
medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al
matrimonio stesso.
4. I
permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di
ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell’anzianità di servizio.
5. Durante
i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i
compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro
notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I
permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono
retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3ter, del decreto legge 27 agosto
1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, e non sono
computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né
riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in
giornate non ricorrenti.
7. Il
dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri
permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
16. Permessi
brevi. — 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente
con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo
determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi
permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale
di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due
ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime
che siano orarie di lezione.
2. I
permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso
dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il
limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i
due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in
relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente
avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di
interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe
dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei
casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente,
l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione
spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
5. Per il
personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità
della sostituzione con personale in servizio.
17. Assenze
per malattia. — 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo
episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2.
Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta
è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima
di concedere su richiesta del dipendente l’ulteriore periodo di assenza di cui
al comma 2 l’amministrazione procede all’accertamento delle sue condizioni di
salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure
nel caso che, a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3, il
dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal
successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente
l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il
personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute
può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti
tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale
utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti
in sede di contrattazione integrativa nazionale.
6. I
periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
7. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC,
nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309.
8. Il
trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia
nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera
retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti
ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell’ambito
di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico
accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della
retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della
retribuzione di cui alla lett. ) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. In caso
di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui
ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o
di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate
delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera
retribuzione.
10.
L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere
comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta
servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro
del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di
tale assenza.
11. Il
dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di
giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque
giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della
stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi.
Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
12.
L’istituzione scolastica o educativa, oppure l’amministrazione di appartenenza
o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo
sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in
strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il
dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo
diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione
deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere
reperito.
14. Il
dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del
medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15. La
permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come
sopra definite può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti
disposizioni di legge.
16. Qualora
il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con
l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel
caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del
danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo
responsabile — qualora comprensivo anche della normale retribuzione — è versato
dal dipendente all’amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa
erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b)
e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione
non pregiudica l’esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni
dirette nei confronti del terzo responsabile.
18. Le
disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto
dell’art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche.
18. Aspettativa
per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio. — 1.
L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata
dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle
leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal
dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L’aspettativa è erogata anche
ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R.
399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL,
limitatamente alla durata dell’incarico.
2. Ai
sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa
anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e
le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del D.P.R. 297/1994.
3. Il
dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno
scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività
lavorativa o per superare un periodo di prova.
19. Ferie,
permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato. — 1. Al
personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6,
del D.P.R. 399/ 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44
della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano, nei limiti della durata del
rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze
stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le
ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio
prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale
da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno
liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto
stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi
di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto
di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di
sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al
momento della cessazione del rapporto.
3. Il
personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero
anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad
esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore
a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo
restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al
personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di
assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo
il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il
personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento
della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D.Lgs.
297/1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 6,
del D.P.R. 399/1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con
la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.
6. Le
assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Al
personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso
quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per
la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi
per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il
viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo
di sei giorni, per i motivi previsti dall’art. 15, comma 2.
8. I
periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
9. Il
dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso
retribuito per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo
grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di
affini di primo grado.
10. Nei
casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto
con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si
applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque
diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del
posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
11. I
periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non
interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
12. Il
personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti
di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
13. I
permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell’anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
14. Al
personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi
parentali come disciplinati dall’art.12.
15. Al
personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative
alle gravi patologie, di cui all’art.17, comma 9.
20. Infortunio
sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio. — 1. In
caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del
limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia
necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale
periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8,
lett. a).
2. Fuori
dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per
tutto il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le
disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del
personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con
contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a
valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di
cui sopra.
21. Individuazione
del personale avente diritto di mensa gratuita. — 1. Il
diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale
docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2.
Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole,
nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi
hanno diritto al servizio di mensa.
3. Nella
scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi
funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle
attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad
effettuare l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di
insegnamento.
4. Nella
scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo
prolungato che prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base
dell’orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei
compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la
sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del decreto legislativo 297/94.
5. Il
personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch’esso della mensa gratuita.
6.
Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di
contrattazione integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per
quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni.
22. Personale
impegnato in attività di educazione degli adulti ed in altre tipologie di
attività didattica. — 1. Sono destinatari del presente articolo i docenti
che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola
secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari. Considerata la specificità professionale che contraddistingue il
settore dell’educazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve
essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o
d’ufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o
abbia frequentato specifici percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di
piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti risorse e
interventi formativi mirati agli obiettivi dell’educazione degli adulti;
c) secondo
cadenze determinate in sede locale, può essere prevista la convocazione di
conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del
settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in
servizio, nonché di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima
volta a questo settore;
d) l’articolazione
dell’orario di rapporto con l’utenza dei docenti in servizio presso i centri
territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale
dell’attività e all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di
competenza dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si
debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di
analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla
prestazione dell’insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal
successivo art. 29;
e) la
contrattazione integrativa regionale sull’utilizzazione del personale
disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi
ordinarie, anche al fine di individuare scuole polo che assicurino l’attività
educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è garantita la tutela
sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di
intese con l’autorità sanitaria promosse dall’autorità scolastica;
f) nelle
scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di
prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai
presidi medici, sulla base di intese con le autorità competenti promosse
dall’autorità scolastica;
g) la
contrattazione integrativa regionale riguarderà anche il personale di cui al
presente articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche
relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e
in considerazione dell’espansione quantitativa e qualitativa del settore. In
sede di contrattazione integrativa regionale sarà prevista una specifica ed
autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore.
2. Le
Parti concordano di rimandare ad apposita sequenza contrattuale la disciplina
della materia in attesa che sia attuato l’art. 1, comma 632, della legge
finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.
23. Termini di
preavviso. — 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità
sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
— 2 mesi
per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
— 3 mesi
per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
— 4 mesi
per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
CAPO IV
Docenti
24. Intenti
comuni. — 1. Le Parti confermano gli esiti, sottoscritti il 24 maggio
2004, della Commissione che ha operato ai sensi dell’art. 22 del CCNL 24 luglio
2003. Le Parti stesse si impegnano a ricercare, in sede contrattuale, in
coerenza con lo sviluppo dei processi di valutazione complessiva del sistema
nazionale d’istruzione e con risorse specificamente destinate, forme, modalità,
procedure e strumenti d’incentivazione e valorizzazione professionale e di
carriera degli insegnanti.
25. Area
docenti e contratto individuale di lavoro. — 1. Il personale docente
ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella
distinta area professionale del personale docente.
2.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della
scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti
diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale
educativo dei convitti e degli educandati femminili.
3. I rapporti
individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente
ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono
costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni
di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale
vigente.
4. Nel
contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta,
sono, comunque, indicati:
a) tipologia
del rapporto di lavoro;
b) data di
inizio del rapporto di lavoro;
c) data di
cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica
di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e
mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del
periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di
prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.
5. Il
contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni
risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla
disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
6.
L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto
di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di
lavoro.
26. Funzione
docente. — 1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento
volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli
alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti
scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione.
2. La
funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti;
essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione
alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In
attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali,
attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano,
attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico- didattici, il piano
dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze
degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, anche
al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento
in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno
informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.
27. Profilo
professionale docente. — 1. Il profilo professionale dei docenti è costituito
da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico- didattiche,
organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro
correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza
didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.
I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono
nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di
istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta
formativa della scuola.
28. Attività
di insegnamento. — 1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità
organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con
gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio,
curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento
dell’offerta formativa.
2. Nel
rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni
scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine
possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla
autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — e, in particolare,
dell’articolo 4 dello stesso Regolamento —, tenendo conto della disciplina
contrattuale.
3. Gli
obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle
esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli
obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di
insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima
dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle
eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i
conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta
e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli
impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della
programmazione dell’azione didatticoeducativa e con la stessa procedura è
modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di
tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.
5.
Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello
regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella
scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore
settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali
di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore
da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla
programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti
interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito
delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività
frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad
attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato
o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento,
anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi
extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato
tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente
l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per
supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni
nell’ambito del plesso di servizio.
6. Negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e
gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18
ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da
realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi
collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in
interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la
scuola dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante
l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione
anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di
fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata
dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività
didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è
assunta dal collegio dei docenti.
8. Per
quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore
determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle
circolari ministeriali del 22 settembre 1979, n. 243 e del 3 luglio 1980, n.
192 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La
relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
9.
L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario
d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle
attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile
e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il
personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni
durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo
impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di
attività didattica.
29. Attività
funzionali all’insegnamento. — 1. L’attività funzionale
all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività,
anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la
preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle
riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli
adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla
preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla
correzione degli elaborati;
c) ai
rapporti individuali con le famiglie.
3. Le
attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite
da:
a) partecipazione
alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie
sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e
sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni
educative, fino a 40 ore annue;
b) la
partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse,
di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati
secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta
programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti
con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a
40 ore annue;
c) lo
svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti
relativi alla valutazione.
4. Per
assicurare un rapporto eff icace con le famiglie e gli studenti, in relazione
alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla
base delle proposte del collegio dei docenti def inisce le modalità e i criteri
per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la
concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di
funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra
istituto e famiglie.
5. Per
assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono
tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad
assistere all’uscita degli alunni medesimi.
30. Attività
aggiuntive ed ore eccedenti. — 1. Le attività aggiuntive e le
ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle
norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto delle
stipula del presente CCNL.
31. Ricerca e
innovazione. — 1. In sede di contrattazione integrativa nazionale
saranno definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali finanziamenti
aggiuntivi destinati al sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa
funzionali allo sviluppo dei processi d’innovazione e finalizzati alla
valorizzazione del lavoro d’aula e al miglioramento dei livelli di
apprendimento.
2. In sede
di contrattazione integrativa nazionale saranno altresì definite modalità e
criteri di utilizzazione di eventuali risorse aggiuntive per le scuole che,
sulla base di valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di
valutazione, tengano conto delle condizioni iniziali di contesto finalizzate
all’elevazione degli esiti formativi.
32. Ampliamento
dell’offerta formativa e prestazioni professionali. — 1. I
docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa
delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche
rivolte al pubblico anche di adulti, nella propria o in altra istituzione
scolastica, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio,
con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le
materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per attività di
recupero. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno
puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il
regime delle responsabilità.
33. Funzioni
strumentali al piano dell’offerta formativa. — 1. Per la realizzazione
delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa
fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da
valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa
dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed
istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni
strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle
complessivamente spettanti sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI
del 31 agosto 1999 e sono annualmente assegnate dal MPI.
2. Tali
funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in
coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce
criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare
esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla
contrattazione d’istituto.
3. Le
scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente
schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli
incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le
istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni
strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le
stesse nell’anno scolastico successivo.
34. Attività
di collaborazione con il dirigente scolastico. — 1. Ai sensi dell’art. 25,
comma 5, del D.Lgs. 165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi
siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi,
il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono
essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due
unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto,
con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per
le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera
e).
35. Collaborazioni
plurime. — 1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad
altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati
dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze
professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della
istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali
dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal
dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non
interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
36. Contratti
a tempo determinato per il personale in servizio. — 1. Ad
integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può
accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo
determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di
concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni,
complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2.
L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina
prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti
salvi i diritti sindacali.
37. Rientro in
servizio dei docenti dopo il 30 aprile. — 1. Al fine di garantire la
continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto
alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta
giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione
dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato
nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi
didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il
funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità
didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto
in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di
centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi
terminali.
38. Permessi
ed assenze del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche
elettive. — 1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire
cariche elettive, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e di cui all’art. 68 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il personale che si
avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto
a presentare, ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, alla
scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni
connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a
comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni
degli impegni già dichiarati.
2. Nel
caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione
va presentata a tutte le scuole interessate.
3. Qualora
le assenze dal servizio derivanti dall’assolvimento degli impegni dichiarati
non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica
nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un
supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al
massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l’esigenza in
relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1,
sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero
o a disposizione.
4. Per
tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non
sia impegnato nell’assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è
utilizzato nell’ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti
dell’orario obbligatorio di servizio. prioritariamente per le supplenze e per i
corsi di recupero.
5. La
programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun
valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D.Lgs.
267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall’interessato.
39. Rapporti
di lavoro a tempo parziale. — 1. L’Amministrazione scolastica
costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione
sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei
dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a
cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa
massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il
reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in
materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini
della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre,
tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in
relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare
l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni
di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici,
prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a
tempo parziale.
4. Con
ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione
Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei
rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni
lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in
particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle
dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e
classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in
relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I
criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle
prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle
Organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in
un apposito incontro.
6. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve
contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il
tempo parziale può essere realizzato:
a) con
articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con
articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di
determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
c) con
articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due
modalità indicate alle lettere a) e b) (tempo parziale misto),
come previsto dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.
8. Il
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività
aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di
benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle
previste dalla legge. Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti
dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e
della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al
personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del
dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non
arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con
le attività d’istituto.
10. Il
trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I
dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I
lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
12. Il
trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni
contenute nell’art. 9 del D.Lgs. 61/2000.
13. Per la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo,
le disposizioni contenute nell’O.M. 446/1997, emanata in applicazione delle
norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi 662/1996 e 140/1997, con le
integrazioni di cui all’O.M. 55/98.
40. Rapporto
di lavoro a tempo determinato. — 1. Al personale di cui al
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4
dell’art. 25.
2. Nei
casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto
individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali
casi, qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere
da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo
predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette
giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a
tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva
esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare,
indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del
titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno
libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del
rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.
Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha
ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma
1, del codice civile.
4. Il
rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative.
5. Gli
insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la disciplina di cui
all’art. 309 del D.Lgs. 297/1994, mediante contratto di incarico annuale che si
intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti
dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Il
rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma è costituito,
secondo quanto previsto nei punti 2.3, 2.4, 2.5 del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.
751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare,
limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un
numero di ore corrispondente all’orario d’obbligo previsto, in ciascun tipo di
scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Il
personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla
cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative
ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario
settimanale.
41. Docenti
che operano nell’ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione
primaria e di scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole
secondarie. — 1. In sede di redazione dell’orario di servizio
scolastico si terrà conto dell’esigenza di consentire la presenza nella sede
universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di
coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell’ambito dei corsi
di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione
per l’insegnamento nelle scuole secondarie.
42. Servizio
prestato dai docenti per progetti concordati con le università. — 1.Ove
si stipulino convenzioni tra Università, Direzioni generali regionali e scuole
per progetti relativi all’orientamento universitario ed al recupero dei fuori
corso universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere
rilasciata idonea certificazione dell’attività svolta.
2. Su tali
convenzioni il Direttore generale regionale fornisce alle OO.SS. informazione
preventiva.
3. Le
Università potranno avvalersi, a loro carico, di personale docente per il
raggiungimento di specifiche finalità.
4. Nelle
ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in
aspettativa non retribuita o in part- time annuale, o svolgere queste attività
in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del
dirigente scolastico.
43. Modalità
di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi scolastiche
e delle funzioni di supporto dell’attività scolastica. — 1. Lo
studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola
che lo accoglie.
2. Esso
può essere utilizzato in attività istituzionali in compresenza di un docente
della scuola.
3. Lo
studente universitario in tirocinio partecipa alle attività collegiali e al/ai
consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attività
extracurriculari, quando previsto dal relativo programma di tirocinio, che
vanno computate all’interno delle ore di tirocinio.
4. Al
docente tutor, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità
forfetaria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o
con i supervisori per i progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà
conto in sede di redazione dell’orario di servizio.
CAPO V
Personale
ATA
44. Contratto
individuale di lavoro. — 1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli
istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli
istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative,
contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza
connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di
collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
2. Tali
funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui
all’articolo 21 della legge 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle
conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione
scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi
amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei
servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e
amministrativi.
3. Il
personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area professionale del
personale ATA.
4. I
rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del
personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono
costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni
di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale
vigente.
5. Nei
casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto
individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
6. Nel
contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta,
sono, comunque, indicati:
a) tipologia
del rapporto di lavoro;
b) data di
inizio del rapporto di lavoro;
c) data di
cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica
di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e
mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del
periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di
prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.
7. Il
contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni
risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla
disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
8.
L’assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di
lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 6 indica anche l’articolazione dell’orario di
lavoro.
45. Periodo di
prova. — 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è
soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
— 2 mesi
per i profili delle aree A e A super;
— 4 mesi
per i restanti profili. In base a criteri predeterminati dall’Amministrazione,
possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già
superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione
pubblica. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai
ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree
superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di
riqualificazione che ne abbiano verificato l’idoneità.
2. Ai fini
del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio
effettivamente prestato.
3. Il
periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi
espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente
normativa contrattuale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il
rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante
da causa di servizio si applica l’art. 20 del presente CCNL.
4. Le
assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in
prova.
5. Decorsa
la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso
opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell’amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso
il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il
dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso
di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo
servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta
altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie
maturate e non godute.
8. Il
periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il
dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto,
durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza
retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello
stesso dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
10. Al
dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Amministrazione del
comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro
comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza
dell’anzianità, per la durata del periodo di prova.
11.
Durante il periodo di prova, l’interessato è utilizzato nelle attività relative
al suo profilo professionale.
12. La
conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di
prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art. 14 del
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
46. Sistema di
classificazione professionale del personale ATA. — 1. I
profili professionali del personale ATA sono individuati dall’allegata tabella
A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in
vigore, tranne per i requisiti culturali, che sono individuati dall’allegata
tabella B.
2. Il
sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità
correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree
comprendenti ciascuno uno o più profili professionali; la corrispondenza tra
aree e profili è individuata nella successiva tabella C.
47. Compiti
del personale ATA. — 1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle
attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da
incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei
profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e
dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio,
necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto
dal piano delle attività.
2. La
relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le
modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto
nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette
attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle
complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002-03, sulla base
dell’applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31 agosto 1999. Esse saranno
particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati
all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al
pronto soccorso.
48. Mobilità
professionale del personale ATA. — 1. I passaggi interni al sistema
di classificazione di cui all’art. 46 possono avvenire:
A) TRA LE
AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi
del personale ATA da un’area inferiore all’area immediatamente superiore
avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso
organizzato dall’amministrazione, le cui modalità saranno definite con la
contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito
dalla Corte Costituzionale con sentenze 1/ 1999 e 194/2002.
b) Alle
predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la
partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il
profilo professionale di destinazione — fatti salvi i titoli abilitativi
previsti da norme di legge — purché in possesso del titolo di studio stabilito
dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque del
titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il
possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel
profilo di appartenenza.
B)
ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti procedure:
Il
passaggio dei dipendenti da un profilo all’altro all’interno della stessa area
avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale,
ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per
l’accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio. I passaggi di
cui alle lettere A) e B) sono possibili nei limiti della dotazione organica e
della aliquota di posti prevista a tal fine.
49. Valorizzazione
della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e dei
collaboratori scolastici. — 1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al
precedente articolo, il MPI attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito
corso organizzato dall’Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti
amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore
amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in
servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi.
50. Posizioni
economiche per il personale ATA. — 1. Fino alla definizione della
sequenza contrattuale di cui all’art. 62 e salva comunque la definizione delle
procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si conviene che il
personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C
allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una
posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate
rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al
personale dell’Area A, e in € 1.000 annui da corrispondere in tredici mensilità
al personale dell’Area B.
2.
L’attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene
progressivamente dopo l’esito favorevole della frequenza di apposito corso di
formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di
richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato,
dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le
procedure di cui all’art. 48 del presente CCNL. L’ammissione alla frequenza del
corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa
procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
3. Al
personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia
attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta
ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni
concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili e
l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne
l’Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da
autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di
valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della
possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell’art. 47 del
presente CCNL.
51. Orario di
lavoro ATA. — 1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise
in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le
istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali.
2. In sede
di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di
articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi
inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base
dei seguenti criteri:
— l’orario
di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
—
ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
—
miglioramento della qualità delle prestazioni;
—
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
—
miglioramento dei rapporti funzionali con altri uff ici ed altre
amministrazioni;
—
programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
3.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di
lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a
richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie
psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere
comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore
alle 7 ore e 12 minuti.
4. In
quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le
prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite con le modalità
definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
52. Permessi
ed assenze del personale ATA chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive. — 1. Nei
confronti del personale ATA chiamato a ricoprire cariche elettive si applicano
le norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di cui all’art. 68 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il personale che si avvalga del regime delle
assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni
trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, alla scuola in cui
presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica
ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare
mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli
impegni già dichiarati.
2. Nel
caso in cui il dipendente presti servizio in più scuole, la predetta
dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
3. La
programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun
valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D.Lgs.
267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall’interessato.
53. Modalità
di prestazione dell’orario di lavoro. — 1. All’inizio dell’anno
scolastico il DSGA formula una proposta di piano dell’attività inerente la
materia del presente articolo, sentito il personale ATA. Il dirigente
scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le
procedure di cui all’art. 6, adotta il piano delle attività. La puntuale
attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e
amministrativi.
2. In
coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate
tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione
delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a) Orario di
lavoro flessibile:
— l’orario
di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una
volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica o educativa è
possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste
nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo
anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle
finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano
dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza,
ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane etc.). I dipendenti che si
trovino in particolari situazioni previste dalle leggi 1204/1971, 903/ 1977,
104/1992 e D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e che ne facciano richiesta, vanno
favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze
di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato
dall’istituzione scolastica o educativa. Successivamente potranno anche essere
prese in considerazione le eventuali necessità del personale — connesse a
situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in
età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge 266/91 — che
ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio,
e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
b) Orario
plurisettimanale:
— la
programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, è effettuata
in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior
intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati
settori dell’istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni
con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal
personale coinvolto. Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro
plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite
massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino
a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane
continuative;
b) al fine di
garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e
di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente
di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13
settimane nell’anno scolastico.
Le forme
di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate
mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure
attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
c) Turnazioni:
— la
turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di
servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei
giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa
ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non
siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. I criteri che devono
essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
— si
considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione
l’intera durata del servizio;
— la
ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle
professionalità necessarie in ciascun turno;
—
l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale
subentrante e quello del turno precedente;
— un turno
serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi
ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento
dell’istituzione scolastica;
— nelle
istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del
mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il
numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può
essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei
periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno
notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e
previa acquisizione della disponibilità del personale;
— l’orario
notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-
festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del
giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno
festivo alle ore 6 del giorno successivo. I dipendenti che si trovino in
particolari situazioni previste dalle leggi 1204/1971, 903/ 1977, 104/1992 e
dal D.Lgs. 151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di
turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le lavoratrici
dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un
anno.
3.
L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
a) assistenza
tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del
docente;
b) le
restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature
tecnico-scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché
per la preparazione del materiale di esercitazione. Nei periodi di sospensione
dell’attività didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività
di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori,
officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
54. Ritardi,
recuperi e riposi compensativi. — 1. Il ritardo sull’orario di
ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso
di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la
proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo
fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
3. In
quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono
retribuite.
4. Se il
dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta
attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della
retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/ o
giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative
dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo
maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di
sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla
funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.
5. Le
predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico
di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi
successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre
compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In
mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o
comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere
retribuite.
6.
L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro
riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da
recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
55. Riduzione
dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali. — 1. Il personale
destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a
regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario
comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto
all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o
comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
—
Istituzioni scolastiche educative;
— Istituti
con annesse aziende agrarie;
— Scuole
strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per
almeno 3 giorni a settimana.
2. Sarà
definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e
quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della
predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
56. Indennità
di direzione e sostituzione del DSGA. — 1. Ai DSGA delle scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un’indennità di
direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è
corrisposta, a carico del fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera i),
al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta
figura professionale o ne svolge le funzioni.
2. Ai
sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1°
gennaio 2006 l’indennità di direzione, di cui al comma 1, nella misura base
indicata alla Tabella 9, è inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del
trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già
previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
3. A decorrere
dal 31 dicembre 2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri
derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di
fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del
fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari
al 6,91% del valore dell’indennità di direzione nella misura base
effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è
annualmente decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori
oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta
disciplina.
4. Il
direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di
assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo
le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa
attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito
dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47.
5. In caso
di assenza del DGSA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e
disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla
base delle graduatorie permanenti.
57. Collaborazioni
plurime per il personale ATA. — 1. Il personale ATA può prestare
la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività
che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella
scuola. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola
di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei
servizi generali ed amministrativi.
58. Rapporto
di lavoro a tempo parziale. — 1. Per il personale di cui al
precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative
possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante
assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei
dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale
delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA
e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione
organica medesima.
2. Per il
reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in
materia per il personale a tempo pieno.
3. Con
ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione
Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei
rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono
definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per
ciascun profilo professionale, da riservare a rapporti a tempo parziale, fermo
restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di
soprannumero accertate.
4. I
criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle
prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal MPI alle
organizzazioni sindacali di cui all’art. 7 , comma 1, punto 1/b, e verificate
in un apposito incontro.
5. Il
dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico
corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere
inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni
di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di
organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve
contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al
successivo comma 7. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro i
termini specificati dalla relativa O.M.
7. Il
tempo parziale può essere realizzato:
a) con
articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con
articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o
di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da
rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo
parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con
articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due
modalità indicate alle lettere a) e b) (tempo parziale misto),
come previsto dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.
8. Il
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività
aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che
comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste
dalla legge. Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e
della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al
personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente
scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino
pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività
d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la
variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di
lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro
15 giorni.
10. Il
trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a
tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa
speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al
personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e
profilo professionale.
11. I
dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I
lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il
trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni
contenute nell’art. 9 del D.Lgs. 61/2000.
13. Per la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo,
le disposizioni di cui all’art. 39, comma 13.
59. Contratto
a tempo determinato per il personale in servizio. — 1. Il
personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo
determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni,
complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2.
L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina
prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti
salvi i diritti sindacali.
60. Rapporto
di lavoro a tempo determinato. — 1. Al personale di cui al
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
dell’art. 40. Anche il personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha
diritto al completamento dell’orario.
2. Le
domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del
rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi
che il dipendente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente
diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del
codice civile.
3. Il
rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative.
61. Restituzione
alla qualifica di provenienza. — 1. Il personale appartenente ad
una qualifica ATA può, a domanda, essere restituito alla qualifica ATA di
provenienza con effetto dall’anno scolastico successivo alla data del
provvedimento di restituzione. Il provvedimento è disposto dal Direttore
regionale scolastico della sede di titolarità.
2. Il
personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento
giuridico ed economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella
qualifica stessa.
62. Sequenza
contrattuale. — 1. Le Parti convengono che la materia di cui al
presente Capo possa essere rivista in una successiva sequenza contrattuale da
attivarsi entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL.
2. Per le
finalità di cui al comma 3, sono destinate alla sequenza contrattuale le
seguenti risorse finanziarie:
a) a
decorrere dal 31 dicembre 2007, le risorse derivanti dal contenimento della
spesa del personale ATA, pari a 34 milioni di euro al lordo degli oneri
riflessi;
b) a
decorrere dal 31 dicembre 2007, le risorse corrispondenti allo 0,39% della
massa salariale al 31 dicembre 2005 che saranno stanziate dalla Legge
finanziaria 2008 in base al Protocollo Governo - OO.SS. del 29 maggio 2007;
c) quota
parte delle risorse di cui all’art. 47, comma 1 lett. b), attualmente
finalizzate al finanziamento dei incarichi specifici del personale ATA.
3. La
sequenza contrattuale di cui al comma 1, avrà ad oggetto le seguenti finalità:
a) la
rivalutazione del valore unitario delle posizione economiche per la
valorizzazione del personale ATA di cui agli artt. 49 e 50, nonché l’estensione
della platea dei beneficiari;
b) assegnazione
di nuove posizioni economiche nell’Area B finalizzate all’individuazione di
attività lavorative complesse, caratterizzata da autonomia operativa,
attraverso le procedure selettive di cui all’art. 48;
c) il riesame
delle modalità di applicazione dell’art. 55.
4. Nella
medesima sequenza contrattuale, saranno affrontate le modifiche della
declaratoria dei profili professionali, nonché le eventuali modifiche degli
artt. 56 e 89 del presente CCNL. In quella sede verrà definito il raccordo tra
i titoli di studio attualmente richiesti e quelli stabiliti dalla tabella B del
presente CCNL.
CAPO VI
La
formazione
63. Formazione
in servizio. — 1. La formazione costituisce una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo
delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e
opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si
realizza anche attraverso strumenti che consentono l’accesso a percorsi
universitari, per favorire l’arricchimento e la mobilità professionale mediante
percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline
coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari
secondo le norme vigenti. Conformemente all’Intesa sottoscritta il 27 giugno
2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare
riferimento ai processi d’innovazione, mediante contrattazione, una formazione
dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione
professionale che contribuisca all’accrescimento delle competenze richieste dal
ruolo.
2. Per
garantire le attività formative di cui al presente articolo l’Amministrazione
utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da
specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla
formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate
al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione. In via
prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni
finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di
formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito
il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze
derivanti dal piano dell’offerta formativa.
64. Fruizione
del diritto alla formazione. — 1. La partecipazione ad attività
di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in
quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalità.
2. Le
iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di
insegnamento.
3. Il
personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione
a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato
in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la
partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa
autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento
del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione
o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative
di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del
processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione
dei profili professionali. In quest’ultimo caso il numero di ore può essere
aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per
raggiungere la sede dell’attività di formazione.
5. Gli
insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno
scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal
servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi
vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo
limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche,
a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie
artistiche.
6. Il
dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la
qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per
consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a
quanto stabilito dal precedente comma 5.
7. Le
stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di
lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di
formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette
opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative
di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il
completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti
diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.
8. La
formazione dei docenti si realizza anche mediante l’accesso a percorsi
universitari brevi finalizzati all’integrazione dei piani di studio in coerenza
con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti
disciplinari.
9. Il
Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con gli interlocutori
istituzionali e le Università Italiane per favorire l’accesso al personale interessato,
ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
10. I
criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti
nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici
regionali.
11.
All’interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai
corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con
particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla
riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di
compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste
modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
12. Per
garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i
percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla
formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con
la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle
competenze.
13. A
livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’informazione
preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per
l’aggiornamento.
65. Livelli di
attività. — 1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o
consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite
anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al POF,
individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul
territorio, ferma restando la possibilità dell’autoaggiornamento.
2. L’amministrazione
scolastica regionale garantisce, su richiesta delle istituzioni scolastiche,
servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni
perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie
professionali.
3. All’amministrazione
centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto quelli che
si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curriculari,
per l’anno di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione
professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione di specifici
istituti contrattuali, nonché il coordinamento complessivo degli interventi.
66. Il piano
annuale delle istituzioni scolastiche. — 1. In ogni istituzione scolastica
ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione
destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con
gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni
individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il
personale ATA. Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione
promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e
privati qualificati o accreditati. Il Piano si articola in iniziative:
— promosse
prioritariamente dall’Amministrazione;
—
progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in
collaborazione con l’Università (anche in regime di convenzione), con le
associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli
Enti accreditati.
67. I soggetti
che offrono formazione. — 1. Le parti confermano il principio
dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale
della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte
dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono
considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola
le medesime istituzioni scolastiche, le università, i consorzi universitari,
interuniversitari e gli istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l’Agenzia di
cui all’art. 1, comma 610, della legge 296/ 2006. Il MPI può riconoscere come
soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente
normativa.
3. Il
Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce
le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti — i soggetti
qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati — per la
realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:
— la
missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello
statuto;
—
l’attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
—
l’esperienza accumulata nel campo della formazione;
— le
capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
—
l’attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica
condotte nel settore specifico;
— il
livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche
certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di
compiti e di competenze;
— la
padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla
valutazione di impatto delle azioni di formazione;
— il
ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
— la
documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di
sviluppo professionale del personale della scuola;
— la
specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;
— la
disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle
singole azioni di formazione.
4. I
soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma
3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale
promossi dall’amministrazione.
5. Possono
proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio,
sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione
decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che offrono
formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.
7. I
soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a
fornire al sistema informativo, l’informazione, secondo moduli standard che
saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.
68. Formazione
in ingresso. — 1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova
assunzione l’anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici
progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di
scuole.
2.
L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i
percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro — con il sostegno di tutor
appositamente formati — e l’approfondimento teorico assicurando adeguate
condizioni di accoglienza.
3. Nel
corso dell’anno di formazione sono create particolari opportunità opzionali per
il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue
straniere, anche nella prospettiva dell’acquisizione di certificazioni
internazionalmente riconosciute.
69. Formazione
per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo immigratorio
o frequentate da nomadi. — 1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio
l’amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione
agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura
della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo
scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e
di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
2.
Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole
coinvolte, gli insegnanti e il personale ATA. I corsi sono organizzati dalle
scuole, singole o in rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti
qualificati o accreditati, nonché della cooperazione di istituzioni ed enti
presenti sul territorio.
3. Per gli
insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio,
tenendo conto delle esperienze già realizzate l’amministrazione promuove
l’organizzazione di seguenti attività formative:
— pronto
intervento linguistico;
— corsi
specifici sull’insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di
lingua nativa diversa dall’italiano;
—
approfondimento delle tematiche dell’educazione interculturale;
—
produzione e diffusione di materiali didattici.
4. A
seguito di specif iche intese i corsi per l’insegnamento della lingua italiana
ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano, possono anche
essere offerti dalle Università come corsi di perfezionamento. Per la
predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico e per la
messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione.
5. Per
l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole e l’amministrazione
si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati,
cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti
locali, delle associazioni espressione delle comunità di immigrati, delle
organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato
riconosciute.
70. Formazione
degli insegnanti che operano in ambienti di apprendimento particolari. — 1. Gli
obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l’acquisizione e lo
sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri
territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore,
nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti penitenziari e l’attivazione
delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente.
L’Amministrazione garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti
che operano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi
mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di
apprendimento, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di
insegnamento, a sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità,
riconoscimento dei crediti formativi e professionali, percorsi individuali di
apprendimento, certificazione delle competenze).
3. In questa
prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche
all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione
integrata e dei modelli di cooperazione tra l’istruzione e la formazione
professionale.
4. Per il
settore delle scuole negli ospedali e negli istituti di prevenzione e pena il
MPI realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Salute e di Giustizia,
per la programmazione, l’organizzazione e la finalizzazione delle attività.
71. Commissione
bilaterale per la formazione. — 1. Le Parti convengono che, entro
60 gg. dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, sia istituita una
Commissione, tra il MPI e le OO.SS. firmatarie, che persegua l’obiettivo di
programmare e realizzare qualificate e certificate iniziative di formazione
nazionale per il personale del comparto.
2. La
costituzione della predetta Commissione non potrà comportare alcun onere
aggiuntivo e la partecipazione alla stessa sarà a titolo gratuito per tutti i
componenti.
CAPO VII
Tutela
della salute nell’ambiente di lavoro
72. Finalità. — 1. Al
fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di
collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di
sicurezza dell’ambiente di lavoro, previste dal D.Lgs. 626/1994 come modificato
dal D.Lgs. 242/1996, le parti convengono sulla necessità di realizzare l’intero
sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei
criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente capo, in
coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal
contratto collettivo nazionale quadro del 10 luglio 1996 in materia di
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.
73. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. — 1. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche
previste dal D.M. 382/1998, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo
quadro 10 luglio 1996 e dall’art. 58 del CCNI 31 agosto 1999. Qualora non possa
essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori
della scuola. Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte
la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo
confronto con le OO.SS del comparto scuola.
2. Con
riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt. 18 e 19 del D.Lgs.
626/1994, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti
indicazioni:
a) il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi
di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala
preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli
ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il
responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il
D.Lgs. 626/1994 prevede l’obbligo da parte del dirigente scolastico di consultare
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve
svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il
dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un
intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in
occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di
consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale,
depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e
degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione
scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione
di cui all’art. 22, comma 5 del D.Lgs. 626/1994. Gli esiti delle
attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale
sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
c) il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le
informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle
misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli
ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli
infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il
dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione
richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare
delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla
sua funzione;
e) il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione
specifica prevista all’art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 626 citato
e del relativo Accordo quadro. La formazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti
della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs. 626/1994, e dal Decreto
Ministro del Lavoro del 16 gennaio 1997; in sede di organismo paritetico possono
essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari
esigenze;
f) il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per
l’espletamento dei compiti di cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/1994, i
rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le
rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a
40 ore annue per ogni rappresentante; per l’espletamento e gli adempimenti
previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l)
dell’art. 19 del D.Lgs. 626/1994, il predetto monte-ore e l’attività
sono considerati tempo di lavoro.
74. Organismi
paritetici territoriali. — 1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico
regionale, sono affidati i compiti e i ruoli dell’organismo paritetico di cui
all’art. 20 del D.Lgs. 626/1994.
2. Tale
organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e
informative nei confronti dei prestatori d’opera subordinati, degli altri
soggetti ad essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli
standard di qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti
istituzionali di livello territoriale operanti in materia di salute e sicurezza
per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi
assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie
sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non
escludendo la via giurisdizionale.
75. Osservatorio
nazionale paritetico della sicurezza. — 1. Al fine di stabilizzare i
rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza l’Osservatorio
Nazionale Paritetico ha il compito di monitorare lo stato di applicazione della
normativa, di coordinare l’azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare
proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue
applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello
nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.
76. Norme di
rinvio. — 1. Per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito
riferimento al D.Lgs. 626/1994, al D.Lgs. 242/1996, al D.M. 292/1996, al D.M.
382/1998, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e
sicurezza.
CAPO VIII
Aspetti
economico-retributivi generali
77. Struttura
della retribuzione. — 1. La struttura della retribuzione del personale
docente, educativo ed ATA appartenente al comparto della Scuola si compone
delle seguenti voci:
—
trattamento fondamentale:
a) stipendio
tabellare per posizioni stipendiali;
b) posizioni
economiche orizzontali;
c) eventuali
assegni «ad personam».
—
trattamento accessorio:
a) retribuzione
professionale docenti;
b) compenso
per le funzioni strumentali del personale docente;
c) compenso
per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
d) indennità
di direzione dei DSGA;
e) compenso
individuale accessorio per il personale ATA;
f) compenso
per incarichi ed attività al personale ATA;
g) indennità
e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
h) altre
indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di
legge.
2. Al
personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai
sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
3. Le
competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo
sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile.
78. Aumenti
della retribuzione base. — 1. Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma
2, del CCNL 7 dicembre 2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per
tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi
previste.
2. Per
effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui
sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2.
3. Al
personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di
scuola dell’infanzia e primaria.
79. Progressione
professionale. — 1. Al personale scolastico è attribuito un trattamento
economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una
posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi
previsti dall’allegata Tabella 2, sulla base dell’accertato utile assolvimento
di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso
utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione
stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la
sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione
stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei
requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
a) due anni
di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un
mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata
superiore a cinque giorni per il personale ATA;
b) un anno di
ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per
il personale ATA.
80. Tredicesima
mensilità. — 1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di
dicembre di ogni anno.
2.
L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale
spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei
commi successivi.
3. La
tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel
caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione
di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese
superiore a 15 giorni.
5. I ratei
della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per
motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la
sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al
personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
6. Per i
periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il
rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto
nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
81. Effetti
dei nuovi stipendi. — 1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 hanno
effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività
aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e
sull’assegno alimentare.
2. I
benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 78 sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si
considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
82. Compenso
individuale accessorio per il personale ATA. — 1. Al personale ATA delle
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con
le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle
misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l’eventuale
residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
2. Il
compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze
indicate nell’allegata Tabella 3.
3. Ai
sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1°
gennaio 2006 il Compenso Incentivante Accessorio, di cui al comma 1, è incluso
nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in
aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ
del 29 luglio 1999.
4. A
decorrere dal 31 dicembre 2007, al fine di garantire la copertura dei futuri
oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del
trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità
complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1,
un importo pari al 6,91% del valore del Compenso Incentivante Accessorio
effettivamente corrisposto in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è
annualmente decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori
oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta
disciplina.
5. Il
compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto
secondo le seguenti specificazioni:
a) dalla data
di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con
rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per
l’intera durata dell’anno scolastico;
b) dalla data
di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno
scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino
al termine delle attività didattiche.
6. Nei
confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso
viene corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione di cui all’art. 56.
7. Il
compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante
mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i
periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al
mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun
giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
9. Nei
casi di assenza per malattia si applica l’art. 17, comma 8, lettera a).
10. Per i
periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione
dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
11. Nei
confronti del personale ata con contratto part-time, il compenso in questione è
liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
12. Il
compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi
accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali
del tesoro (DPT).
13. A
tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle
risorse derivanti dalle economie realizzate nell’applicazione progressioni
economiche di cui all’art. 7 del CCNL 7 dicembre 2005 (22 milioni di euro al
lordo degli oneri riflessi per l’anno 2006) e dal contenimento della spesa del
personale ATA (96,3 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per l’anno
2007), è corrisposta un compenso una tantum pari a € 344,65 in ragione
del servizio prestato nel biennio contrattuale 2006/07.
83. Retribuzione
professionale docenti. — 1. La retribuzione professionale docenti di cui all’art.
81 del CCNL 24 luglio 2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle
scadenze indicate nella allegata Tabella 4.
2. Ai
sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1°
gennaio 2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è
inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto
(TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4
del CCNQ del 29 luglio 1999.
3. A
decorrere dal 31 dicembre 2007, al fine di garantire la copertura dei futuri
oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del
trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità
complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1,
un importo pari al 6,91% del valore della retribuzione professionale docenti
effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è
annualmente decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori
oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta
disciplina.
4. Al
personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo
anno 2005 di risorse derivanti dalle mancata applicazione delle funzioni
tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è
corrisposta una una tantum pari a € 51,46 complessiva in ragione del
servizio prestato da ciascun docente durante l’anno 2006.
84. Fondo
dell’istituzione scolastica. — 1. Le risorse destinate al
finanziamento del fondo di Istituto, già definite ai sensi dell’art. 5 del CCNL
7 dicembre 2005, sono incrementate, a decorrere dal 31 dicembre 2007 ed a
valere sull’anno 2008, di un importo pari a € 2,36 mensili pro capite per
tredici mensilità per ogni unità di personale in servizio al 31 dicembre 2005,
corrispondente allo 0,11% della massa salariale alla predetta data.
2. Gli
incrementi previsti all’art. 5, comma 1, I e II alinea, del CCNL 7 dicembre
2005 ricevono nel presente accordo una diversa finalizzazione, poiché destinate
a coprire gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 82 e 83 del
presente CCNL, conseguentemente sono stornati in via definitiva dalle risorse
complessive del fondo a decorrere dall’anno 2006.
85. Nuovi
criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo
dell’istituzione scolastica. — 1. A decorrere dal 31 dicembre
2007, l’importo complessivo delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica
di cui all’art. 84 del presente CCNL, sono ripartite, annualmente, tra le
singole istituzioni scolastiche ed educative, in relazione ai seguenti criteri:
a) 15 % in
funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio;
b) 68 % in
funzione del numero degli addetti individuati dai decreti interministeriali
quale organico di diritto di tutto il personale docente e del personale
amministrativo, educativo, tecnico ed ausiliario;
c) 17 % in
funzione del numero degli addetti individuati dal decreto interministeriale
quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di
secondo grado.
2. I
criteri definiti dal comma 1 ed i conseguenti valori unitari che ne discendono
saranno oggetto di aggiornamento nei successivi bienni contrattuali, al fine di
renderli compatibili con le future risorse contrattuali, con le variazioni delle
sedi di erogazioni del servizio e dell’organico di diritto, nonché con gli
effetti derivanti dall’art. 82, comma 4, art. 83, comma 3 e art. 56, comma 3.
3. A
seguito dell’introduzione dei criteri definiti al comma 1, in sede di apposita
sequenza contrattuale da concludersi entro 30 giorni dalla definitiva
sottoscrizione del presente CCNL saranno individuati gli esatti valori unitari
annui relativi a ciascuna sede di erogazione e addetto individuato
dall’organico di diritto.
86. Compensi
accessori per il personale in servizio presso ex IRRE e MPI. — 1. Per
l’erogazione di compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al
personale docente, educativo ed ATA in servizio presso gli ex IRRE e comandato
nell’Amministrazione centrale e periferica del MPI, in base alle vigenti
disposizioni, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività
di tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le
modalità definite nel CCNI del 18 febbraio 2003.
2. Al
finanziamento dei compensi di cui al comma 1 sono destinate il 50% delle
risorse di cui all’art. 18, ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo 2001. La
restante quota del 50% alimenta le risorse complessive per il finanziamento del
fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del presente CCNL.
3. Le
risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario alimentano le
risorse complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica
di cui all’art. 84 del presente CCNL.
87. Attività
complementari di educazione fisica. — 1. Le ore eccedenti le 18
settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale
insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno
individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF,
progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli
studenti.
2. Ferma
restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il
compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del
10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4 agosto 1995, ovvero in modo
forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel
progetto in servizio nell’istituzione scolastica.
3. Ai
docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel limite
orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con
la maggiorazione prevista dal presente articolo.
88. Indennità
e compensi a carico del fondo d’istituto. — 1. Le attività da
retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle
relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di
valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente
prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di
contrattazione, in correlazione con il POF, su delibera del consiglio di
circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio
dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con
riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari
ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell’unità scolastica e delle
diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi
serali, convitti). Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del
presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in
termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di
potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell’ambito del
POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei progetti. Nella
determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta
particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse
componenti della retribuzione.
2. Con il
fondo sono, altresì, retribuite:
a) il
particolare impegno professionale «in aula» connesso alle innovazioni e alla
ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle
prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità
dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora
di lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica,
previste nel regolamento sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo
in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità
organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in
contrattazione integrativa d’istituto;
b) le
attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre
l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore
settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla
personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive
di insegnamento previste dall’art. 70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle
previste dal precedente art. 86. Per tali attività spetta un compenso nelle
misure stabilite nella Tabella 5;
c) le ore
aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con
debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell’offerta formativa
dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF
e con i processi di valutazione attivati.
d) le
attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello
svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di
materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti
informatici e in quelle previste dall’art. 29, comma 3, lettera a) del
presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso
nelle misure stabilite nella Tabella 5;
e) le
prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di
lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni
lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di
lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un
compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;
f) i compensi
da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della
cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento
delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono
cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta
formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL;
g) le
indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità
stabilite nel CCNI del 31 agosto 1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
h) l’indennità
di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico
di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa vigente — nel qual caso
potrà essere contrattata la relativa rivalutazione —, con le modalità stabilite
nel CCNI del 31 agosto 1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;
i) il
compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce
il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art. 56, comma 1, del presente
CCNL, detratto l’importo del CIA già in godimento;
l) la quota
variabile dell’indennità di direzione di cui all’art. 56 del presente CCNL
spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31 agosto 1999 e nelle
misure definite con la Tabella 9;
m) compensi
per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata
dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF;
n) particolari
impegni connessi alla valutazione degli alunni.
89. Direttore
dei servizi generali e amministrativi. — 1. Al personale DSGA possono
essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 2, lettera i),
esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d’istituto:
a) per
compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100 ore annue;
b) per
attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse
dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati.
90. Norme
transitorie di parte economica. — 1. In attuazione degli impegni
assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 29 maggio 2007, le parti si rincontreranno
per la sottoscrizione dell’accordo relativo al riconoscimento dei benefici
economici in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali per il biennio
2006-2007, non appena verrà approvata la legge finanziaria per l’anno 2008,
contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi.
2. Le
risorse di cui al comma 1 saranno destinate ad attribuire decorrenza febbraio
2007 all’aumento stipendiale a regime indicato nella Tabella 2, nonché ad
aumentare le quantità complessive delle risorse indicate nell’art. 84, comma 1,
finalizzate al fondo dell’istituzione scolastica per la contrattazione
integrativa, in modo da garantirne un ammontare pari allo 0,5% del monte salari
al 31 dicembre 2005 del personale docente.
3.
Nell’ambito della sequenza contrattuale saranno altresì disponibili per la
valorizzazione del personale docente le risorse derivanti dal processo
triennale di razionalizzazione del medesimo personale docente conclusosi
nell’anno scolastico 2004/05, pari a 210 milioni di euro al lordo degli oneri
riflessi dal 31 dicembre 2007. Nella sequenza sarà valutata l’opportunità
dell’istituzione della tredicesima mensilità sul CIA, RPD e indennità di
direzione o, in alternativa, l’eventuale incremento della retribuzione base.
4.
Eventuali ulteriori risorse destinate alla ricerca didattica in classe,
all’innovazione e agli interventi didattici integrativi saranno ripartite con
particolare attenzione rivolta alle scuole dove il sistema di valutazione
maggiormente rilevi disagio ambientale e funzionale, nonché alle istituzioni
che avranno evidenziato un particolare successo formativo a seguito delle
oggettive verifiche previste dal medesimo sistema di valutazione.
5. Al fine
di operare un completa ricognizione di tutte le risorse utilizzabili in sede di
contrattazione integrativa le Parti si impegnano a redigere un elenco esaustivo
delle singole poste finanziarie e delle loro corrispondenti finalità.
6. Si
procederà altresì al riesame e all’omogenizzazione delle materie di cui agli
articoli 9, 29, 30, 47 e 86, ricercando altresì una progressiva equiparazione
tra insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
7. Si
procederà inoltre a definire i compensi per i presidenti e i commissari
incaricati dell’esame di Stato, ai sensi dell’art. 4, comma 10, della legge
1/2007.
CAPO IX
Norme
disciplinari
Sezione I
Personale
docente
91. Rinvio
delle norme disciplinari. — 1. Per il personale docente ed educativo delle scuole
di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I,
Capo IV della Parte III del D.Lgs. 297/1994.
2. Nel
rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro
riordino, al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure
disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del
presente contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale
l’intera materia.
Sezione II
Personale
Amministrativo, tecnico e ausiliario
92. Obblighi
del dipendente. — 1. Il dipendente adegua il proprio comportamento
all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno
e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse
pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il
dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di
fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini.
3. In tale
contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del
servizio, il dipendente deve in particolare:
a) esercitare
con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione
del profilo professionale di titolarità;
b) cooperare
al buon andamento dell’istituto, osservando le norme del presente contratto, le
disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall’Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente
di lavoro;
c) rispettare
il segreto d’uff icio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non
utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d’ufficio;
e) nei
rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle
attività amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai
regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’Amministrazione, nonché
agevolare le procedure ai sensi del D.Lgs. 443/2000 e del D.P.R. 445/2000 in
tema di autocertificazione;
f) favorire
ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli
alunni;
g) rispettare
l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del
dirigente scolastico;
h) durante
l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti
condotta uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì,
all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera
comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli
altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non
attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative,
ancorché non remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire
gli ordini inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli
siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente
illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito
dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di
darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l’ordine quando
l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i
registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni
vigenti per ciascun profilo professionale;
n) assicurare
l’integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo
professionale;
o) avere cura
dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui
affidati;
p) non
valersi di quanto è di proprietà dell’Amministrazione per ragioni che non siano
di servizio;
q) non
chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa;
r) osservare
scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali
dell’Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non
siano debitamente autorizzate, persone estranee all’Amministrazione stessa in
locali non aperti al pubblico;
s) comunicare
all’Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni
successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di
malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato
impedimento;
u) astenersi
dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
93. Sanzioni e
procedure disciplinari. — 1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall’art.
92 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione,
previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) rimprovero
verbale;
b) rimprovero
scritto;
c) multa di
importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento
con preavviso;
f) licenziamento
senza preavviso.
2.
L’Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa
contestazione scritta dell’addebito — da effettuarsi entro 20 giorni da quando
il soggetto competente per la contestazione, di cui al successivo art. 94, è
venuto a conoscenza del fatto — e senza averlo sentito a sua difesa con
l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Il
dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per
la difesa non prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi
dall’accadimento del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15
giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione è applicata
nei successivi 15 giorni.
4. Nel
caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del
successivo art. 94, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro
10 giorni, all’ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per
l’istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione
all’interessato.
5. Al
dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l’accesso a
tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il
procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di
contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale
data, il procedimento si estingue.
7.
L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli
accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga
la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo
ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la
chiusura del procedimento, dandone comunicazione all’interessato.
8. I
provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
9. I
termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori.
10. Per
quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all’art. 55 del
D.Lgs. 165/2001.
11. Per
quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente
CCNL.
94. Competenze. — 1. Il
rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal
dirigente scolastico.
2. La
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il
licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti
dal Direttore generale regionale.
95. Codice
disciplinare. — 1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in
conformità di quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. 165/2001, il tipo e
l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti
criteri generali:
a) intenzionalità
del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza
degli obblighi violati;
c) responsabilità
connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di
danno o di pericolo causato all’Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero
al disservizio determinatosi;
e) sussistenza
di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al
concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La
recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una
sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito della medesima
fattispecie.
3. Al
dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione
o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se
le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La
sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando
l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza
delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell’orario di lavoro;
b) condotta
non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o
nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza
nell’esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni
mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza
degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di
assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge
300/1970;
f) insufficiente
rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei
compiti assegnati;
g) violazione
di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e
destinato ad attività sociali a favore degli alunni.
6. La
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva
nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l’applicazione del
massimo della multa;
b) particolare
gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza
ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione
alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli
eventuali danni causati all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato
ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza
falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti
minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei
superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi
con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni
o terzi;
h) manifestazioni
ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, esulanti dal rispetto della
libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge 300 del 1970;
i) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della
dignità della persona;
l) violazione
di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Amministrazione, ai
genitori, agli alunni o a terzi.
7. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
a) recidiva
plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche
se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle
previste nel medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione
di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento,
da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di
fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Amministrazione o ad essa
affidati;
c) rifiuto
espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza
ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci
giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente
insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna
passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione
per la sua specifica gravità;
g) violazione
dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza
recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso
il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di
lavoro, anche con utenti;
b) accertamento
che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanne
passate in giudicato:
— di cui
art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché per i reati di cui agli artt.
316 e 316bis del codice penale;
— quando
alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
— per i
delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge 97/2001.
d) condanna
passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che,
pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione
in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di
rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di
terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto di lavoro.
9. Al
codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale
forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
96. Rapporto
tra procedimento disciplinare e procedimento penale. — 1. Nel
caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio,
di rilevanza penale l’amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed
inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia
sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel
caso in cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento
disciplinare già avviato.
2. Al di
fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’amministrazione venga a
conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per
i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino
alla sentenza definitiva.
3. Fatte
salve le ipotesi di cui all’art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli
altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo
è riattivato entro 180 giorni da quando l’amministrazione ha avuto notizia
della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per i
casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge 97/2001, il procedimento
disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando
l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi
entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5.
L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle
condanne penali citate nei commi 7, lett. f) e 8, lett. c) e d),
non ha carattere automatico, essendo correlata all’esperimento del procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge 97/2001.
6. In caso
di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. Ove nel
procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso
di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
8. In caso
di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della legge
97/2001.
9. Il
dipendente licenziato ai sensi dell’art. 95, comma 8, lettera f) e comma
9, lettere c) e d), e successivamente assolto a seguito di
revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione,
alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità
posseduta all’atto del licenziamento.
10. Il
dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area e nella
posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale.
In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel
periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate
alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
97. Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale. — 1. Il dipendente che sia
colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2.
L’amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione
del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del
comma 3.
3. Il
dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per
fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell’art. 95, commi 8 e 9.
4. Resta
fermo l’obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati
dall’art. 58 del D.Lgs. 267/2000.
5. Nel
caso dei reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge 97/2001, in
alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere
applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora
intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge
97/2001.
6. Nei
casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 96 in
tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al
dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un’indennità
pari al 50% della retribuzione fondamentale di cui all’art. 77 del presente
CCNL, comma 1, nonché gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel
caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi
dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare
a titolo di indennità sarà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se
fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali
o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare
riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo
periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente
applicate.
9. In
tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito
di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso sarà conguagliato quanto
dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi
e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, nonché i
periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito
del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando
vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale,
la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale.
11. I
procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente
contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del
loro inizio.
98. Comitato
paritetico sul mobbing. — 1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale
o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o
da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una
serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in
modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o
vessatorie tali da comportare un’afflizione lavorativa idonea a compromettere
la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di
lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
2. In
relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare
adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali
comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del presente contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascun
Ufficio scolastico regionale con i seguenti compiti:
a) raccolta
dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione
delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza
di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano
determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) proposte
di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano
favorire l’insorgere del mobbing;
d) formulazione
di proposte per la definizione dei codici di condotta.
3. Le
proposte formulate dai comitati sono presentate al Direttore regionale per i
connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione
e il funzionamento di sportelli di ascolto nell’ambito delle strutture
esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/ consigliera di fiducia,
nonché la def inizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL.
4. In
relazione all’attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano
l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione,
idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono
essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare
una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della
gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire
la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specif ica
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di
incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente
lavorativo da parte del personale.
5. I
comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un
pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione. Il presidente del comitato
viene alternativamente designato tra i rappresentanti dell’Amministrazione ed
il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente
effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione
paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato
per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di
garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Gli
Uffici scolastici regionali favoriscono l’operatività dei comitati e
garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare
valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati
del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione
annuale sull’attività svolta.
7. I
comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei
comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un sola volta.
99. Codice di
condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. — 1. I
Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di
condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione
europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo
al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia.
Dell’atto così adottato i Direttori generali regionali danno informazione
preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
CAPO X
Personale
delle scuole italiane all’estero
100. Vertenze
ed organismi di conciliazione. — 1. La proclamazione e la revoca
degli scioperi relativi a vertenze che interessino le istituzioni scolastiche
italiane di uno o più paesi esteri sono comunicate al Ministero degli affari
esteri - Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale — il
quale ne informa la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica — ed il MPI - Gabinetto del Ministro; per le vertenze a
livello di circoscrizione consolare, la comunicazione è indirizzata al console
territorialmente competente.
2. Sono
costituiti, d’intesa tra le parti, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente accordo, organismi di conciliazione presso il Ministero
degli affari esteri, per i conflitti che interessino il personale in servizio
in uno o più paesi esteri, e presso gli uffici consolari, per i conflitti a
livello di circoscrizione consolare.
101. Sistema
delle relazioni sindacali. — 1. Il sistema delle relazioni
sindacali vigente in Italia di cui al Capo II si applica al personale della
scuola in servizio all’estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U. Le
relazioni sindacali si articolano a livello di contrattazione integrativa
nazionale presso il Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le
Ambasciate, per le questioni che investano l’intero Paese ospite, i
Consolati, per il personale dei corsi di lingua italiana e per il personale
statale delle scuole private, e presso le istituzioni scolastiche italiane
statali all’estero.
2. La
delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a
livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che
la presiede, da un delegato del MPI e da una rappresentanza dei titolari degli
Uffici interessati dell’Amministrazione degli Affari Esteri e di quella del
MIUR.
3. Con la
contrattazione integrativa di cui al comma precedente, sarà anche determinato
il trattamento dei permessi retribuiti, fruiti all’estero, con riguardo
all’assegno di sede, fermo restando che questo spetta comunque per i sei giorni
di ferie di cui all’art. 13, comma 9, ed all’art. 15, comma 2, alle condizioni
di cui all’art. 658 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297.
4. Per la
contrattazione integrativa a livello di Ambasciata, la delegazione di parte
pubblica è costituita dall’Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede,
e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici consolari interessati. Presso
gli Uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della
struttura organizzativa degli Uffici stessi. Presso le istituzioni scolastiche
italiane statali all’estero, la delegazione di parte pubblica è costituita dal
dirigente scolastico. Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite
ai sensi dell’art. 7.
5. Con la
contrattazione integrativa nazionale di cui al presente articolo vengono
individuate per ogni funzione le specificità e le competenze in raccordo con le
particolari situazioni esistenti all’estero. Nell’ambito di una politica di
diffusione della lingua italiana quale riscontro ad una crescente e sempre più
articolata domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni plurime
effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità di
particolari esigenze professionali. In considerazione della specifica
articolazione della funzione svolta da docenti della scuola secondaria in
qualità di lettori presso le Università straniere, sono definite con la
contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del lettore con incarichi
extra-accademici.
102. Partecipazione. — 1.
L’Amministrazione degli Affari Esteri, a livello centrale e periferico,
fornisce informazione preventiva e la relativa documentazione cartacea e/o
informatica necessaria sulle materie previste dagli artt. 4 e 5, nonché in
materia di assegni di sede, di cui al D.Lgs. 62/1998. Essa fornisce
altresì un’informazione preventiva relativamente ai posti di cui agli artt. 108
e 109, e sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da
destinare al Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 626 del D.Lgs.
297/1994.
2. Possono
essere inoltre consensualmente costituite commissioni paritetiche di studio per
un esame approfondito delle materie di cui all’art. 5.
103. Impegni
connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica e con il piano dell’offerta
formativa. — 1. L’estensione all’estero dell’autonomia scolastica consente
di introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento dell’offerta formativa
rispetto agli specifici contesti scolastici.
2. Il MAE,
di concerto con il MPI, nel predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni
e con i relativi necessari adattamenti, i provvedimenti relativi all’estensione
dell’autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà informazione preventiva alle
OO.SS. firmatarie del presente contratto.
3.
Nell’ambito dell’attuazione dell’autonomia le istituzioni scolastiche
definiscono, nel rispetto delle competenze dei vari organi e delle funzioni e
professionalità esistenti, il piano dell’offerta formativa ed adottano le
modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente di cui all’art.
26.
4. Le
scuole statali italiane all’estero, come previsto dall’art. 32, in coerenza con
gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa, potranno prevedere la
possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico
anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal
territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di
insegnamento comprese nel curriculum scolastico.
104. Progetti
finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa ed al superamento del
disagio scolastico. — 1. Le istituzioni scolastiche italiane all’estero
promuovono progetti di miglioramento dell’offerta formativa, ivi compresi gli
interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con criteri da
definire nella contrattazione integrativa presso il MAE, fermo restando il
quadro contrattuale metropolitano di riferimento.
2. I
progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi di valutazione
circa i risultati attesi, in particolare la programmazione delle attività
aggiuntive del personale in servizio nonché l’eventuale raccordo con le
iniziative di formazione ed aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
3. Gli
oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nella misura annua
necessaria a compensare le attività svolte dal personale docente e ATA in
relazione ai progetti delle scuole e, comunque, nel limite di € 1.446.079,31
(L. 2.800.000.000). Le somme eventualmente non utilizzate, in ogni esercizio
finanziario, confluiscono nel fondo d’istituto delle scuole metropolitane di
cui all’art. 84.
105. Ferie. — 1. Per
il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le
istituzioni scolastiche italiane all’estero, la durata delle ferie è
determinata in 48 giorni lavorativi, cui si aggiungono 4 giorni lavorativi per
festività soppresse; ai fini del relativo computo il sabato è considerato
giorno lavorativo.
2. I
periodi di sospensione delle attività didattiche, durante i quali, ai sensi
dell’art. 13, comma 9, vanno fruite le ferie del personale docente, sono
riferiti ai calendari scolastici in uso nel paese estero sede dell’istituzione
scolastica italiana.
3. Il
godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi di riposo che il
comma 11 del citato art. 13 assicura al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario nel periodo 1° luglio - 31 agosto, va riferito ad altro periodo
idoneo al calendario scolastico locale.
4. È
assicurata all’interessato la fruizione dell’intero periodo di ferie a cui ha
titolo nei casi di trasferimento tra paesi con differenti calendari scolastici
locali, anche in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
106. Rapporto
di lavoro a tempo determinato. — 1. Per la copertura dei posti di
insegnamento del contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario
e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo
determinato, con le modalità previste dall’art. 19 e dall’art. 40, commi 1, 2 e
3.
2. A
decorrere dal primo marzo 2000, la retribuzione del personale docente con
incarico a tempo determinato viene parametrata alla retribuzione dell’analogo
personale in servizio nelle scuole metropolitane, ovvero — solo per i residenti
— a quella locale, qualora più favorevole. Per il personale non residente la
retribuzione complessiva è costituita da una retribuzione di base, pari alla
retribuzione dell’analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da
un assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato,
individuato in una quota percentuale variabile dell’indennità di sede prevista
per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane
all’estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto
a quella allo stato percepita.
3. Le
nuove modalità per la costituzione delle graduatorie e per il conferimento
delle supplenze dovranno essere raccordate con le disposizioni generali in
materia di conferimento delle supplenze, di competenza del MPI.
107. Orari e
ore eccedenti. — 1. Si conferma per il personale docente, in servizio
nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero, l’orario di servizio
previsto per i docenti in territorio metropolitano.
2. In sede
di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e le modalità per il
monitoraggio e l’analisi delle attività di insegnamento svolte nelle
istituzioni scolastiche ed universitarie straniere al fine di verificarne il
raccordo con l’orario di insegnamento previsto per il territorio metropolitano
ai sensi del CCNL.
3. Le ore
eccedenti l’orario di insegnamento non costituenti cattedra saranno attribuite
con le procedure di cui all’art. 30 e, in caso di indisponibilità del personale
docente a tempo indeterminato, a personale docente con contratto a tempo
determinato.
4. Nel
caso di oggettiva impossibilità di reperimento di personale a tempo
determinato, ovvero in casi di particolare strutturazione di cattedre superiori
alle 18 ore, le ore eccedenti saranno distribuite tra il personale a tempo
indeterminato, con priorità ai docenti che manifestino la loro disponibilità,
nei limiti massimi previsti anche per i docenti in servizio nelle scuole del
territorio metropolitano.
108. Mobilità
tra le istituzioni scolastiche all’estero. — 1. 1 trasferimenti di
ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità di permanenza nella
sede possono essere disposti, per il personale docente ed ATA, anche su posti
di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in
cui il personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa,
purché il personale vi abbia titolo sulla base della funzione di destinazione.
Essi possono aver luogo nell’ambito della medesima circoscrizione consolare o,
in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa, anche di aree
linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità
nelle prove di selezione e, comunque, dopo avere effettuato le procedure di
mobilità di ufficio nell’ambito della circoscrizione o dell’area linguistica.
Alle stesse condizioni i trasferimenti possono essere disposti su posti di
paesi di altro emisfero. Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio
precedono quelle per trasferimenti a domanda.
2. Anche i
trasferimenti a domanda possono essere disposti su posti di istituzioni
scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il
personale ha prestato servizio o per circoscrizioni consolari ed aree
linguistiche diverse, alle medesime condizioni di cui al comma 1.
3.
Ulteriori modalità e criteri sono determinati nell’ambito della contrattazione
integrativa nazionale di cui all’art. 101.
4. Per il
personale assegnato alla scuole europee il trasferimento può essere disposto, a
domanda, solo al termine di fine quinquennio, sui posti disponibili in altre
scuole europee. In caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il
personale, conseguentemente trasferito d’ufficio, ha titolo alla precedenza
assoluta su posti in altre scuole europee, ove disponibili. Le modalità ed i
tempi di applicazione del presente comma sono definiti con la contrattazione
decentrata nazionale.
109. Mobilità
professionale verso le istituzioni scolastiche all’estero. — 1. La
destinazione all’estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di
cui all’art. 639 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297, costituisce mobilità
professionale ed è regolata, ai sensi del D.Lgs. 165/ 2001, dalla
contrattazione collettiva.
2. Le
norme che seguono mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività
professionale e del principio dell’alternanza, prevedendo un congruo periodo di
servizio in territorio metropolitano tra un incarico e l’altro.
110. Iscrizione
alle graduatorie permanenti per la destinazione all’estero. — 1. La
destinazione all’estero del personale docente e ATA avviene sulla base di
graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti coloro che
abbiano superato una prova unica di accertamento della conoscenza di una o più
lingue straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese,
inglese, tedesco e spagnolo).
2. Alla
prova di accertamento linguistico, indetta con provvedimento del MAE d’intesa
con il MPI, può partecipare, a domanda, il personale docente e ATA con
contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l’anno di prova, abbia
prestato almeno un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio
metropolitano ed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codici
funzione.
3. Coloro
che supereranno la prova di accertamento linguistico, dovranno produrre, entro
i termini previsti dall’apposita ordinanza del MAE, i titoli da valutare ai
fini dell’inserimento nella graduatoria permanente.
111. Modalità
di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua. — 1.
L’accertamento di cui al precedente art. 110 è effettuato sulla base di prove
strutturate. A tal fine sono predisposti distinti questionari per ciascuna
delle seguenti categorie di candidati:
a) docenti
che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (la
prova dovrà verificare l’adeguata conoscenza della lingua o delle lingue
straniere);
b) docenti
che aspirano alle scuole europee (per i quali la prova dovrà verificare se il
grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena
integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue);
c) docenti
che aspirano ai lettorati di italiano presso le università straniere (per i
quali la prova dovrà verificare se il grado conoscenza della lingua o delle
lingue straniere consente la piena integrazione in un contesto universitario e
pluriculturale);
d) personale
ATA. Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di cui alle precedenti
lettere a), b) e c), nonché per il personale ATA, saranno
predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese, tedesca e
spagnola.
2. Salvo
quanto previsto dal successivo comma 3, ciascun docente può chiedere di
sostenere la prova per più tipologie di istituzioni e per più aree
linguistiche. Analogamente il personale ATA può partecipare per più aree
linguistiche.
3.
Considerato che ai lettorati di italiano all’estero può essere destinato
soltanto il personale dello Stato in possesso di specifici requisiti, per
quanto concerne il personale della scuola hanno titolo a sostenere la prova di
accertamento linguistico per i lettorati di italiano presso le Università
straniere i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
a) docenti di
italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;
b) docenti di
lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo grado, che abbiano
superato, nell’ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o
letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del MPI allegata ai
bandi di concorsi per titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31 marzo 1999 ed 1°
aprile 1999.
4. Per la
predisposizione dei questionari di cui al precedente comma 1 e la relativa
assistenza tecnica, il MAE può avvalersi di apposita Agenzia specializzata,
purché qualificata o certificata in materia di prove strutturate linguistiche.
112. Valutazione
della prova di accertamento linguistico. — 1. La valutazione della
prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuata in
ottantesimi. Supera tale prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.
2. Al
termine di ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate l’apposita
commissione, nominata dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione
Culturale del MAE di concerto col MPI, redige appositi elenchi dei candidati
che le hanno superate, con l’indicazione del punteggio conseguito. A
conclusione di tutte le prove i nominativi di tali candidati saranno inseriti
in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico, e distinti
per ciascun codice funzione, per ciascuna area linguistica, per le scuole
europee e per lettorati.
3. Il
personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo professionale
di accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la
validità per i successivi nove anni scolastici.
113. Riformulazione
e aggiornamento delle graduatorie permanenti. — 1. Le graduatorie
permanenti, distinte per codici funzione, per ogni area linguistica, per le
scuole europee e per i lettorati, sono aggiornate ogni tre anni.
2. Nelle
graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito
nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua straniera, i punti
corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e il punteggio complessivo. La
valutazione dei titoli ha luogo sulla base della tabella di valutazione
allegata , che prevede un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli
culturali, 25 per i titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A
parità di punteggio complessivo, l’ordine in graduatoria sarà determinato sulla
base dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il MAE
procede all’aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 1 secondo i
seguenti criteri:
a) mantenimento
nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico conserva
la validità, come indicato all’art. 112, comma 3. Tale personale ha, pertanto,
titolo a richiedere l’aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione
dei titoli conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in
cui risulti già inserito e considerati valutabili dalla tabella D allegata al
presente contratto;
b) depennamento
dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico,
che ha dato luogo all’inclusione nella graduatoria, non conserva validità nei
termini sopra indicati;
c) depennamento
dalle graduatorie del personale che ha subito un provvedimento disciplinare
superiore alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
d) depennamento
dalle graduatorie del personale che sia stato restituito ai ruoli metropolitani
per incompatibilità, ovvero ai sensi dell’art. 120, che sia restituito ai ruoli
metropolitani per ragioni di servizio;
e) depennamento
dalle graduatorie del personale che abbia già prestato all’estero nelle
istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo di servizio di durata
complessivamente superiore ai dieci anni;
f) depennamento
dalle graduatorie delle scuole europee del personale che abbia già prestato
servizio nelle stesse.
4. Le
graduatorie permanenti, sono aggiornate entro il mese di febbraio, per
consentire un regolare avvio dell’anno scolastico, con le modalità e i criteri
indicati nei commi precedenti. Esse sono inoltre affisse all’albo del Ministero
degli Affari Esteri — Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione
Culturale, Uff. IV — e rimangono esposte per i successivi 15 giorni. Chiunque
vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e
può, entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od omissioni,
alla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV,
che, esaminanti i reclami, può rettificare anche d’ufficio, le graduatorie.
Delle decisioni assunte, e delle sintetiche motivazioni che le hanno
supportate, è data comunicazione agli interessati ed ai controinteressati
mediante affissione all’albo dell’Ufficio anzidetto.
5. Dopo
l’accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per
l’inclusione nelle graduatorie permanenti, il Direttore Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale approva le graduatorie, che sono
pubblicate all’albo del MAE, DGPCC, Uff. IV, mediante affissione. Avverso i
risultati di tale procedimento è ammesso reclamo scritto da presentarsi entro
15 giorni dalla data di affissione. La decisione dell’Ufficio va assunta entro
10 giorni dal ricevimento del reclamo.
114. Gestione
delle graduatorie per la destinazione all’estero. — 1.
Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale
già in servizio all’estero, i posti di contingente eventualmente rimasti
vacanti sono disponibili per le operazioni di destinazione all’estero da
effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il
31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili.
2. Ai fini
di cui al comma 1 la D.G.P.C.C. del MAE, previa attivazione delle relazioni
sindacali, individua la tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora
disponibili dopo le operazioni di trasferimento. L’elenco dei posti individuati
è affisso all’albo del MAE e degli Uffici centrali e periferici del MPI.
3. Dopo
l’avvenuta pubblicazione degli elenchi dì cui sopra il MAE attiva le procedure
di destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.
4. A tal
fine il MAE trasmette al personale così individuato il telegramma di preavviso
della destinazione unitamente all’elenco delle sedi disponibili, invitandolo ad
indicare le proprie preferenze.
5. II
personale, una volta accettata la destinazione all’estero, è depennato dalla
graduatoria per la quale è stato nominato. Detto personale, al compimento del
proprio mandato, potrà chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in
occasione del loro aggiornamento.
6. Il
personale che non accetta la destinazione o che, dopo l’accettazione, non
assume servizio, è depennato da tutte le graduatorie e potrà esservi, a
domanda, reinserito soltanto al momento dell’aggiornamento triennale delle
medesime.
115. Esaurimento
di graduatoria e prove straordinarie. — 1. Nei casi di sopravvenuta,
urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile
provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle
stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso
aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista, a seguito
del D.M. del MPI 10 agosto 1998, n. 354, integrato dal D.M. del medesimo
dicastero 10 novembre 1998, n. 448, una corrispondenza automatica,
l’Amministrazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente capo, ha
facoltà di attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il
consenso dell’interessato, ad eccezione dei posti di lettorato.
2. Qualora
non fosse possibile attuare le procedure di cui al precedente comma, potranno
essere indette prove straordinarie di accertamento linguistico prima della
scadenza del triennio, limitatamente ai codici funzione richiesti. L’indizione
di prove straordinarie non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo
slittamento di quelle ordinarie triennali.
3. In caso
di esaurimento di graduatoria, sono considerati nominabili per i posti
all’estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia, erano stati
esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.
116. Durata del
servizio all’estero. — 1. Il personale destinatario del presente contratto
può prestare servizio all’estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee
per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o
accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio
effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.
2. Presso
le Scuole Europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della durata
di nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera
del Consiglio Superiore della suddetta scuola.
3. In via
del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole Europee, in
caso di nomina a direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal
Consiglio superiore della predetta scuola, può svolgere, nella nuova funzione,
un mandato pieno di nove anni, con eventuale proroga di un anno.
4. Il
personale che abbia prestato all’estero un solo periodo di servizio presso le
istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di
italiano, può essere destinato alle scuole europee, previo superamento delle
specifiche prove di selezione ed a condizione che, al rientro dall’estero,
abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano.
Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono
definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione
all’estero.
5. Il
personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole europee
può cumulare a tale servizio solamente un periodo di cinque anni presso le
istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee, e presso i lettorati di
italiano, purché utilmente collocato nella specifica graduatoria ed a condizione
che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in
territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di
servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la
destinazione all’estero.
117. Interruzione
del servizio all’estero. — 1. Il servizio all’estero può essere interrotto sulla
base delle esigenze del sistema scolastico nazionale, o per accertata
incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.
118. Calcolo
degli anni di servizio all’estero. — 1. Anche per le scuole italiane
all’estero e le scuole europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno
scolastico, che inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto
dell’anno successivo.
119. Restituzione
ai ruoli metropolitani in caso di assenze per malattia. — 1. Nel
caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni , il personale in
servizio all’estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale
conserva l’intero assegno di sede per i primi 45 giorni; l’assegno stesso non è
corrisposto per i restanti 15 giorni. Restano ferme le disposizioni sulla
malattia di cui al presente contratto.
120. Restituzione
ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per motivi di servizio. — 1. La
destinazione all’estero cessa, con decreto del MAE, quando si determinino
situazioni di incompatibilità di permanenza all’estero, ovvero per motivi di
servizio. In caso di contestata situazione di incompatibilità, l’interessato
può presentare controdeduzioni. Qualora i motivi di servizio attengano agli
aspetti tecnici dell’attività di istituto, al provvedimento di restituzione ai
ruoli metropolitani non si può dar luogo se non previo parere del MPI.
121. Restituzione
al ruoli metropolitani a seguito di sanzioni disciplinari. — 1.
L’erogazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura , per quanto
riguarda il personale docente ed ATA, comporta l’immediata restituzione ai
ruoli metropolitani.
122. Foro
competente. — 1. Per tutte le vertenze di lavoro del personale del
presente capo, foro competente è quello di Roma, ivi compreso tutto quanto
attiene all’arbitrato (Direzione provinciale del Lavoro di Roma) e alla
conciliazione.
123. Norme
applicative. — 1. In attesa che sia completamente attivata anche
all’estero l’autonomia scolastica, al consiglio di circolo o di istituito si
sostituisce il dirigente scolastico in tutti i compiti che il contratto
collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza del predetto organo
collegiale e, in particolare, per la definizione delle modalità e dei criteri
per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e con gli studenti, ai quali si
provvede sulla base delle proposte del collegio dei docenti.
2. I
riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro fa al livello
regionale debbono intendersi, quando non vi sia diversa determinazione nel
presente capo, come riferimenti al livello di Ambasciata e/o di Ufficio
consolare.
3. Per
quanto non diversamente previsto dal presente capo, al personale docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le istituzioni
scolastiche italiane all’estero, si applica la disciplina recata dal presente
CCNL.
4. Le
ordinanze e gli altri atti a contenuto normativo la cui emanazione il CCNL
attribuisce alla competenza del MPI, sono adottati, per le istituzioni
scolastiche italiane all’estero, dal MAE, d’intesa con il MPI.
5. I
riferimenti che il CCNL fa agli organici si intendono ricondotti ai contingenti
di cui all’art. 639 del testo unico 297/1994.
124. Fruizione
dei permessi. — 1. Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b)
comma 1 dell’art. 35 del D.Lgs. 62/1998, i permessi retribuiti di cui
all’art. 15, per i quali compete l’indennità personale nelle misure
sottoindicate:
— lutti
per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto
componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado (3 giorni
consecutivi per evento): l’indennità personale è corrisposta per intero;
— permessi
per motivi personali e familiari, documentati anche mediante
autocertificazione, fruibili a domanda (3 giorni complessivi per anno
scolastico): l’indennità personale è corrisposta nella misura del 50%.
125. Fruizione
del diritto alla formazione. — 1. Il personale docente fruisce
del diritto alla formazione di cui all’art. 62.
2. Il MAE
si impegna a individuare, d’intesa con il MPI, contenuti e modalità per la
formazione iniziale del personale finalizzati alle specifiche aree e
istituzioni di destinazione all’estero. Le iniziative di formazione potranno
prevedere interventi a livello centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa
la formazione a distanza.
126. Sequenza
contrattuale. — 1. Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di
rinviare, come previsto dall’Atto d’indirizzo, ad una specifica sequenza
contrattuale il confronto sulle modifiche da apportare agli istituti di cui al
presente Capo. La sequenza deve iniziare fin dall’entrata in vigore del
presente CCNL e concludersi entro e non oltre i tre mesi successivi.
2. La
sequenza conterrà i seguenti obiettivi:
a) il tema
delle relazioni sindacali e della contrattazione integrativa;
b) attuazione
operativa dell’autonomia didattica, organizzativa ed economica delle scuole
italiane all’estero;
c) piena
applicazione dei diritti al personale docente e ATA sia a tempo indeterminato
che a tempo determinato (assenze, congedi parentali, ferie, permessi e diritto
allo studio e alla formazione…);
d) ridefinizione
di modalità e criteri connessi al trattamento economico spettante al personale docente
assunto con contratto a tempo determinato;
e) norme
contrattuali sulla destinazione che costituisce mobilità professionale. Fino
alla sottoscrizione della predetta sequenza restano in vigore le norme previste
dal presente Capo.
CAPO XI
Personale
delle istituzioni educative
127. Profilo
professionale e funzione del personale educativo. — 1. Il
profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di
tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro
correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione
dell’esperienza educativa e l’attività di studio e di ricerca.
2.
Nell’ambito dell’area della funzione docente, la funzione educativa partecipa
al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e
semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti
delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell’autonomia culturale e
professionale del personale educativo.
3. La
funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che
comprendono l’attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali
e le attività aggiuntive.
128. Attività
educativa. — 1. L’attività educativa è volta alla promozione dei processi
di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi,
convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro
partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione
educativa. La medesima attività è finalizzata anche all’organizzazione degli
studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative,
nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti
psicopedagogici e di orientamento.
129. Azioni
funzionali all’attività educativa. — 1. L’azione funzionale
all’attività educativa comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi
compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli
allievi, l’elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su
altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni
collegiali.
2. Tra gli
adempimenti individuali rientrano le attività relative:
a) alla
preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle
attività di studio, culturali, sportive e ricreative;
b) ai
rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;
c) all’accoglienza
ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed
uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al
momento dell’uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal
convitto od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa.
3. Le
attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle
riunioni collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione ed
approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti e la
definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli di
classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo
interessato; la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei
rapporti con gli allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole
frequentate dagli allievi medesimi.
4. Rientra
altresì nell’attività funzionale all’attività educativa la partecipazione ad
iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale,
regionale o di istituzione educativa.
130. Attività
aggiuntive. — 1. Le attività aggiuntive consistono in attività
aggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionali allo svolgimento
dell’attività educativa.
2. Le
attività aggiuntive educative, sono volte a realizzare interventi integrativi
finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa. In particolare, esse
possono consistere:
a) nelle
attività relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore
raccordo tra convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;
b) nella
partecipazione a sperimentazioni;
c) nelle
attività relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti
istituzionali e, in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte
al territorio, sulla base di apposite convenzioni;
d) nella
partecipazione a progetti promossi dall’Unione europea.
3. Le
risorse utilizzabili, per le attività aggiuntive di cui al presente articolo e
finanziate dall’art. 33, a livello di ciascuna istituzione educativa, sono
determinate nella stessa misura e con le medesime modalità di cui all’art. 30
del presente CCNL.
4. Le
attività aggiuntive funzionali all’attività educativa possono consistere:
a) nei
compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto
educativo di istituto e nel relativo piano attuativo, come supporto
organizzativo al dirigente scolastico dei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali;
b) nei
compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di
aspetti specifici del progetto educativo, o per la progettazione di particolari
iniziative, secondo quanto previsto dall’art. 131, comma 4.
5. Le
attività aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili.
131. Attività
di progettazione a livello di istituzione. — 1. Il personale
educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti
formativi del progetto educativo, che è adottato dal rettore, direttore o
direttrice o, per i convitti annessi, dal dirigente scolastico. Il progetto
educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive di cui al
precedente articolo. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal
consiglio di amministrazione del convitto o dell’istituzione educativa, o, per
i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio di
istituto, nell’ambito del progetto di istituto.
2. Il
progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli
aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli
allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce,
con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i
necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione
complessiva.
3. In
coerenza con i POF, i dirigenti delle istituzioni educative, o, per i convitti
annessi, il dirigente scolastico, avvalendosi degli apporti dei coordinatori di
cui al comma 4, predispone il piano attuativo del progetto, quale documento che
esplicita la pianificazione annuale dell’insieme delle attività e le modalità
per la loro realizzazione. Il personale educativo, riunito collegialmente,
delibera in merito al piano attuativo tenendo conto delle iniziative da
assumere per rendere coerente la propria attività con le attività scolastiche,
anche ai fini dell’organizzazione di interventi congiunti atti a rispondere
flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli allievi.
4. Le
riunioni collegiali del personale educativo possono essere articolate in gruppi
di lavoro per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo o
delle iniziative da adottare. In tale occasione sono designati i coordinatori
dei gruppi di lavoro e gli educatori incaricati di partecipare alla riunione del
collegio dei docenti di cui al comma 2.
132. Attività
di collaborazione con il dirigente scolastico. — 1. Ai sensi dell’art. 25,
comma 5, del D.Lgs. 165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi
siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi,
il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative ed amministrative, di educatori da lui individuati ai quali
possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili
a due unità di personale educativo retribuibili, in sede di contrattazione
d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive
previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88,
comma 2, lettera f).
133. Obblighi
di lavoro. — 1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono
funzionali all’orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono f
inalizzati allo svolgimento dell’attività educativa e di tutte le altre
attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e
documentazione necessarie all’efficace realizzazione dei processi formativi.
2. Per
l’attività educativa, ivi compresa l’assistenza notturna, è determinato un
orario settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da
svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana.
3. In
aggiunta all’orario settimanale, di cui al comma 2, è determinato un obbligo di
ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una
programmazione plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale
funzionali all’attività educativa, di cui all’art. 129, comma 4, e, fino a 5 ore
settimanali, per il completamente del servizio di assistenza notturna, secondo
quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano
attuativo.
4. Il
personale educativo è tenuto, inoltre, ad assolvere a tutti gli impegni
individuali attinenti alle attività funzionali di cui all’art. 129, comma 2.
5. Il
compenso per le attività aggiuntive è determinato secondo quanto previsto
dall’art. 30.
134. Norma
finale. — 1. Per quanto non disciplinato specificamente dal presente
capo, si applicano le disposizioni recate da questo CCNL.
CAPO XII
Conciliazione
ed arbitrato
135. Tentativo
obbligatorio di conciliazione. — 1. Il tentativo obbligatorio di
conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall’articolo
65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre
che secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo
e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e
arbitrato del 23 gennaio 2001, come integrato dall’ipotesi di accordo quadro
siglata in data 19 marzo 2003 , sulla base di quanto previsto dai successivi
commi del presente articolo.
2. Fermo
restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in
materia di contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la
procedura di cui all’art. 484 del T.U. 297/1994.
3. Presso
le articolazioni territoriali del MPI è istituito un ufficio con compiti di
segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con
annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.
4. La
richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere
depositata presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e
presso l’ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie
riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la
richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto
che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di
utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.
5. La
richiesta deve indicare:
— le
generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il
lavoratore è addetto;
— il luogo
dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di
conciliazione;
—
l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della
richiesta;
— qualora
il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad
altro soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al
quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del
tentativo di conciliazione.
6. Entro
quindici giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un
primo esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del
lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie
osservazioni presso l’ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne
visione. Contestualmente al deposito l’Amministrazione individuerà il proprio
rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per
l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio
di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei quindici giorni successivi
al deposito delle osservazioni dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria
provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei soggetti che
svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui
ai commi 8 e 9.
7. Qualora
la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità
e delle assunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di
segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di
conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire
a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all’amministrazione
loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della
notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte
dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della
richiesta.
8. Il
tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla
data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti
sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che
costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente
ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale
relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una
delle parti o di un’associazione sindacale, presso Direzione provinciale del lavoro
competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del
tribunale ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile per la
dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la
conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto
previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il
verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per
la soluzione della controversia.
9. In caso
di mancato accordo tra le parti, l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale
di mancata conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura
di una di esse o di un’associazione sindacale, presso la competente Direzione
provinciale del lavoro.
10.
Qualora l’amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni,
l’ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del
tentativo di conciliazione. Qualora l’amministrazione non si presenti
all’udienza di trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che
prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che sarà depositato
presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui
al precedente comma 8.
11. Nei
confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento
del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di
responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo
66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
136. Arbitrato. — 1. Le
parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di
lavoro ad un arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle
categorie di cui all’art. 5, comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.
137. Modalità
di designazione dell’arbitro. — 1. La richiesta di compromettere
in arbitri la controversia deve essere comunicata all’altra parte secondo le
modalità previste dall’art. 3 del CCNQ del 23 gennaio 2001. Entro il termine di
10 giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità
previste dall’art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o no accettare la proposta.
Se la proposta è accettata, entro i successivi 10 giorni le parti procederanno
alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie
previste dall’art. 5, comma 4, del CCNQ predetto. In caso di mancato accordo,
entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle parti e presso la
camera arbitrale competente, all’estrazione a sorte dell’arbitro, scelto
nell’ambito della lista arbitrale regionale prevista dall’art. 5, comma 2, del
CCNQ 23 gennaio 2001. Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso
prima dell’estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto previsto, in
tema di sanzioni disciplinari, dall’art. 6, comma 2, del CCNQ 23 gennaio 2001.
2.
Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro sorteggiato qualora il medesimo
abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l’altra parte,
o motivi non sindacabili di incompatibilità personale. Un secondo rifiuto della
stessa parte comporta la rinuncia all’arbitrato, ferma restando la possibilità
di adire l’autorità giudiziaria.
3. L’atto
di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro deve essere depositato, a
cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi
dell’art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del 23 gennaio 2001 entro cinque giorni
dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
4. Le
parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera
arbitrale regionale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima,
presso l’istituzione cui appartiene l’interessato.
5. Si
applicano per l’arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ
del 23 gennaio 2001.
138. Norma
finale. — 1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si
rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23 gennaio 2001 ed alle disposizioni
del D.Lgs. 165/2001.
CAPO XIII
Telelavoro
139. Disciplina
del telelavoro. — 1. Il presente capo si applica, a domanda, al
personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche ed educative, nell’ambito e con le modalità stabilite
dal CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare
l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l’impiego flessibile delle risorse umane. In particolare trova applicazione per
quanto concerne l’assegnazione ai progetti di telelavoro l’art. 4 e 6 del CCNQ
23 marzo 2000.
2. Le
relazioni sindacali relative al presente capo sono quelle previste degli
articoli 4 e 6.
3. Il
telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione
lavorativa, realizzabile con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nelle
forme seguenti:
a) telelavoro
domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio
del dipendente;
b) altre
forme del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite, i
servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in
alternanza, che comportano l’effettuazione della prestazion