Statuto degli studenti e delle studentesse
D.P.R.
24 giugno 1998, n. 249 (G.U. 29-7-1998, n. 175). — Regolamento recante
lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
1. Vita
della comunità scolastica. — 1. La scuola è luogo di
formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze
e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La
scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera
per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto
allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione
e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, fatta a New York
il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
3. La
comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di
cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità
delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e
alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità
e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e
all’inserimento nella vita attiva.
4. La
vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio
di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
2. Diritti. — 1.
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata
che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la
continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli
studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di
formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative
autonome.
2. La
comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il
diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo
studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che
regolano la vita della scuola.
4. Lo
studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della
scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal
regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle
scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione,
di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a
una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei
casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della
scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono
essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli
studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e
tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche
curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi
e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di
vita degli studenti.
7. Gli
studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa
della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e
alla realizzazione di attività interculturali.
8. La
scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare:
a) un
ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità;
b) offerte
formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative
concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per
la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la
salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti
gli studenti anche con handicap;
e) la
disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi
di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La
scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto
di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di
istituto.
10. I
regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio
del diritto di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del
diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno
della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte di studenti e delle
associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre
la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
3. Doveri. — 1. Gli
studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli
studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti,
del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiedono per se stessi.
3.
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti
sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di
cui all’articolo 1.
4. Gli
studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli
studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare
danni al patrimonio della scuola.
6. Gli
studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della
scuola.
4. Disciplina. (1) —
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri
elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno
della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola,
le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I
provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno
della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso
attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità
scolastica.
3. La
responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire
sulla valutazione del profitto.
4. In
nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui
personalità.
5. Le
sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso
derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in
attività in favore della comunità scolastica.
6. Le
sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano
l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato
conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il
temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi
non superiori ai quindici giorni.
8. Nei
periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto
un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro
nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici
giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi
sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero
educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro,
ove possibile, nella comunità scolastica.
9.
L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto
della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale
caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata
dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere
della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del
comma 8.
9bis.
Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di
atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da
ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per
un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità
durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla
comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal
solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
9ter. Le
sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate
soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai
quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa
da parte dello studente incolpato.
10. Nei
casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro
nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di
iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
11. Le
sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati
esterni.
(1) Articolo sostituito ex art. 1, co. 1, D.P.R.
21-11-2007, n. 235.
5. Impugnazioni. (1) —
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi
abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale
fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria
superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci
giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio
di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto
dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola
secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è
presieduto dal dirigente scolastico.
2.
L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti
della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del
presente regolamento.
3. Il
Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato,
decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del
presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La
decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre
docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica
regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un
suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri
due genitori.
4. L’organo
di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa
e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base
dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte
prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.
5. Il
parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o
senza che l’organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie,
il direttore dell’uff icio scolastico regionale può decidere indipendentemente
dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6.
Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità
più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori
all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire un
funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7.
L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.
(1) Articolo sostituito ex art. 2, co.1, D.P.R.
21-11-2007, n. 235.
5bis. Patto
educativo di corresponsabilità. (1) — 1. Contestualmente
all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I
singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione
nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3.
Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche,
ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le
opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la
condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano
dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.
(1) Articolo inserito ex art. 3, co.1, D.P.R. 21-11-2007,
n. 235.
6. Disposizioni
finali. — 1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi
previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati
previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
2. Del
presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione.
3. È
abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.