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Autonomia scolastica
L. 15 marzo
1997, n. 59 (G.U. 17-3-1997, n. 63).
— Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa (Articolo estratto)
CAPO IV
21. (1) — 1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche
e degli istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema formativo.
Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni
all’intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando
a tal fine anche l’estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole
e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti
tecnici e professionali e degli istituti d’arte ed ampliando l’autonomia per tutte
le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto
delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti
nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento
è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all’articolo 355 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l’attribuzione della personalità giuridica
e dell’autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell’ottica di garantire agli utenti una più
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione
a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto
alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori
di istruzione compresi nell’istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno
automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo
montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale
siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l’autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche
di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti
dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte
le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni
autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia
sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi
delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche
per l’adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo
criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni
stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso
di personalità giuridica e di quelle che l’acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall’assegnazione dello Stato per il funzionamento
amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione
perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione
che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna
tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L’attribuzione senza vincoli di destinazione
comporta l’utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese
in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni
in corso d’anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito
il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri
per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione
ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l’acquisizione da parte delle
istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire
l’eff icacia del processo di insegnamentoapprendimento nei vari
gradi e tipologie dell’istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono
confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in
capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico,
è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione
programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita
dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni
scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è
rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali
individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti (2).
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l’accettazione
di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi
gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni
o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti
ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute
le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia
ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia,
previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento
di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli
obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard
di livello nazionale.
8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione
della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’eff icacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con
il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,
anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione,
dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei
docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche,
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti
a livello nazionale, la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque
giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei
docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che
in cinque giorni settimanali anche sulla base di un’apposita programmazione plurisettimanale.
9. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali
del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della
libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie
e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata
di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento,
da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in
ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale
offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle
esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di
quanto disposto dall’articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto,
fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum
e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali
di ciascun tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di adottare procedure e strumenti
di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli
obiettivi.
10. Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche
realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell’offerta
formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli
adulti, iniziative di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica,
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici
e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell’ambito di accordi tra le regioni e l’amministrazione
scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche
autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti
del proficuo esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell’educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico
di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti
finalizzati al supporto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità
giuridica e l’autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei
commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di
tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo
scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca
e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse
incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi (3).
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l’autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte
e per la scelta dell’affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al
comma 2. È abrogato il comma 9 dell’articolo 4 della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo
di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale
e periferico che tenga conto della specificità del settore
scolastico, valorizzando l’autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze
linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze,
nel rispetto dei seguenti criteri (4) (5):
a) armonizzazione della composizione, dell’organizzazione e delle funzioni
dei nuovi organi con le competenze dell’amministrazione centrale e periferica come
ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche
autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera
p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto
previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell’articolo
12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento
e in connessione con l’individuazione di nuove figure professionali del personale
docente, ferma restando l’unicità della funzione, ai capi d’istituto è conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica
e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo
integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti
criteri:
a) l’affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,
di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità
in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l’organizzazione
e le attribuzioni dell’amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai
sensi dell’articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente
con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall’articolo
28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto attualmente in servizio,
assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso
di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di
contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 13 la riforma degli uff ici periferici del Ministero della
pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando
i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali
anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento,
a decorrere dall’inizio dell’attuazione dell’autonomia prevista nel presente articolo,
una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto
e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
20bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione
Valle d’Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione
di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte
previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di
valutazione delle prove d’esame sono definiti nell’ambito dell’apposito regolamento attuativo, d’intesa
con la regione Valle d’Aosta. È abrogato il comma 5 dell’articolo
3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (6).
(1) Cfr. D.P.R. 8-3-1999,
n. 275 (App. sesta). (2)
Comma modificato ex art. 2, co. 3, D.L. 28-8-2000,
n. 240 conv., con modif., in
L. 27-10-2000, n. 306. (3) Comma
modificato ex art. 1, co. 4, lett. d), L. 24-11- 2000, n. 340. (4) Alinea
modificato ex art. 1, co. 21, L. 16-6-1998, n. 191 e, successivamente, ex art. 9, co. 7, L. 8-3-1999, n. 50. (5) Cfr. D.Lgs.
30-6-1999, n. 233 (App.
sesta). (6) Comma aggiunto ex art. 1, co. 22, L. 191/1998 cit.
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