Esami di Stato
D.P.R.
23 luglio 1998, n. 323 (G.U. 9-9-1998, n. 210).
— Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, a norma
dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425
1. Finalità
dell’esame di Stato. — 1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore hanno come fine
l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione
agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi
si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore
e, per gli istituti professionali e per gli istituti d’arte, al termine dei
corsi integrativi.
2. Gli
esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione
secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale.
3. L’analisi
e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le
conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le capacità
elaborative, logiche e critiche acquisite.
2. Candidati
interni. — 1. All’esame di Stato sono ammessi:
a) gli
alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso e
siano stati valutati in sede di scrutinio finale;
b) gli
alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui
ai commi 2 e 3;
c) gli
alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano
frequentato l’ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti
almeno tre classi del quinquennio o abbiano funzionato almeno tre classi del
quinquennio progressivamente non riattivate, e siano stati valutati in sede di
scrutinio finale;
d) gli
alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo
frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche
di cui alla lettera c), siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai
commi 2 e 3.
2.
Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di
Stato gli alunni che, nello scrutinio finale per la
promozione all’ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri
dall’esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell’educazione
fisica.
3. Il
beneficio di sostenere, con l’abbreviazione di un anno rispetto all’intervallo
prescritto, l’esame di Stato, è concesso anche ai giovani soggetti all’obbligo
di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all’ultima classe nello
scrutinio finale con esclusione di promozione conseguita secondo quanto
previsto dall’articolo 11, comma 3, secondo periodo.
3. Candidati
esterni. — 1. Oltre ai candidati di cui all’articolo 2 sono ammessi
all’esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano
il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in
corso e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di
scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso
prescelto, indipendentemente dall’età;
c) siano in
possesso, nel caso di esami di Stato negli istituti
professionali e negli istituti d’arte, del diploma, rispettivamente, di qualifica
e di licenza corrispondente da almeno un numero di anni pari a quello della
durata del corso integrativo prescelto, indipendentemente dall’età;
d) compiano
il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in
corso;
e) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine
di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno
quadriennale;
f) abbiano
cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del
15 marzo.
2. I
candidati agli esami negli istituti professionali devono documentare di avere
esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e
contenuti, con quelle previste dall’ordinamento del tipo di istituto
presso il quale svolgono l’esame.
3. I
candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono esentati dal
presentare qualsiasi titolo di studio.
4. Non
sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di
esame relativo allo stesso corso di studi.
5.
L’ammissione dei candidati esterni che non siano in
possesso di promozione o idoneità all’ultima classe, anche riferita ad un corso
di studi di un Paese appartenente all’Unione europea di tipo e livello
equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad
accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e
orali secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle
materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della
promozione o dell’idoneità alla classe successiva. Ai fini della
individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti
formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
6. I
candidati di cui al comma 1, lettera e), e quelli in possesso di
promozione o idoneità all’ultima classe di altro corso
di studi sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di
programma non coincidenti con quelle del corso già seguito. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene
conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente
documentati.
7.
L’esame preliminare è sostenuto, nel mese di maggio e comunque
non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe
dell’istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è
stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai
docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l’ultimo. Nel caso in cui
il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite
commissioni d’esame, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, l’esame preliminare è
sostenuto davanti al consiglio della classe terminale individuata dal capo
dell’istituto sede dell’esame conclusivo, al momento dell’acquisizione della
domanda di ammissione all’esame medesimo. Il candidato è ammesso all’esame di
Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle
discipline per le quali sostiene le prove.
8. I
candidati provenienti da Paesi dell’Unione europea, che non siano
in possesso di promozione all’ultima classe di un corso di studi di tipo
e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi
previste dal comma 1, lettere a), d) ed e), previo
superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito dell’adempimento
dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni
di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per
l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
9.
L’esito positivo degli esami preliminari previsti dai
commi 5 e 6, in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come
idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria
superiore cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in
caso di non ammissione all’esame di Stato, può valere, a
giudizio del consiglio di classe, come idoneità ad una delle classi precedenti
l’ultima.
10. È
fatta salva l’ammissione di candidati in attuazione di obblighi
internazionali anche derivanti da specifici accordi.
11. I
candidati presentano domanda di ammissione all’esame,
ad un solo istituto, entro il 30 novembre dell’anno scolastico in cui intendono
sostenere l’esame stesso. Eventuali domande tardive sono prese in
considerazione esclusivamente dai Provveditori agli studi, limitatamente a casi
di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio. Limitatamente ai candidati che cessano la frequenza dell’ultimo
anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo il predetto termine è
differito al 20 marzo.
4. Contenuto
ed esito dell’esame. — 1. L’esame di Stato comprende tre prove scritte
aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad
evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La
lingua d’esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
2. La
prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o
della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché
le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato,
consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste
nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie
tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal
Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all’articolo 5, comma
1.
3. La
seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del
candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio
per le quali l’ordinamento vigente o le disposizioni
relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o
scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più
proposte.
4. La
terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto
previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare
conoscenze e competenze relative alle materie
dell’ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o
pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti,
nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi
o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere
adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in
modo da consentire anche l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere
se comprese nel piano di studi dell’ultimo anno.
5. Il
colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di
utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione e di
discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si
svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare
attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.
6. A
conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale
complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti
dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun
candidato. La commissione d’esame dispone di
quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque
per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione
delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna
delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere
attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun
candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per
superare l’esame di Stato è suff iciente un punteggio minimo complessivo di
60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati,
nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame almeno due giorni prima
della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio.
7. Fermo
restando il punteggio massimo di cento, la commissione d’esame può
motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo
di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15
punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari almeno a 70 punti.
5. Modalità
di invio, formazione e svolgimento delle prove d’esame. — 1. I
testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta
sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati
agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per
il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via
telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la
segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.
2. Le
caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con
decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo
alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La
relativa formulazione deve essere coerente con l’azione educativa e didattica
realizzata nell’ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro
il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un
apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i
tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione
adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all’albo
dell’istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.
3. La
commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda
prova definisce collegialmente la struttura della
terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al
comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la
commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento,
predispone collegialmente il testo della terza prova
scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la
formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale
della prova, la commissione può avvalersi dell’archivio nazionale permanente di
cui all’articolo 14.
4. Il
documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano
l’autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le
relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe
o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più
classi.
5. Le
scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi
dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individuano
le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio
regolamento.
6.
Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte
non giungano tempestivamente, il Presidente della commissione esaminatrice ne
informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all’invio dei
testi richiesti. In caso di particolari diff icoltà o disguidi, ove siano
trascorse due ore dall’orario previsto per l’inizio della prova scritta, la
commissione provvede a formulare i testi delle prime
due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.
7. Il
colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di
esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti
dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal
comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma
dell’articolo 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la
proposta di un testo di un documento, di un progetto o di altra
indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali,
discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di
discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.
8. Le
commissioni d’esame possono provvedere alle correzioni delle
prove scritte e all’espletamento del colloquio operando per aree disciplinari
definite dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.
9. Le
operazioni di cui al comma 8 si concludono con la
formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun
candidato. I punteggi sono attribuiti dall’intera commissione a maggioranza. Se
sono proposti più di due punteggi, e non sia stata
raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del
presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle
proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il
punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali
operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa
l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
6. Esami
dei candidati con handicap. — 1. Ai fini di quanto previsto
dall’articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell’articolo 318 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d’esame, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte,
alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la
comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri
candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare
che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale
idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la
predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame
può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si
avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno
durante l’anno scolastico.
2. I
testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero
anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di
forte handicap visivo.
3. I
tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del
colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della citata legge n. 104 del
1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a
quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la
commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del
consiglio di classe, delle modalità di svolgimento
delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove
scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
7. Prove
suppletive e particolari modalità di svolgimento degli esami. — 1.
Ai candidati che, in seguito a malattia da accertare con visita fiscale o per
grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle
prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo
fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli
esami, ovvero, in casi eccezionali, anche oltre tale data; per l’invio e la
predisposizione dei testi si seguono le modalità di cui all’articolo 5.
2. Il
presidente della commissione può disporre che, in caso di assenza
dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio
si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati
convocati.
3. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle
prove d’esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di
completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente,
con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba
proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato
alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.
8. Sedi
degli esami. — 1. Sede d’esame per i candidati interni sono gli
istituti statali, i licei linguistici di cui all’articolo
363, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e,
limitatamente ai candidati di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d),
gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
2. Sede
d’esame dei candidati esterni, salvo quanto previsto dall’articolo 362, comma
3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soltanto gli istituti statali ed i licei linguistici di
cui al comma 1.
3. Salvi
i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli
esami finali di corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli
altri candidati di cui al comma 2 gli istituti statali sede di
esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza.
4.
Qualora il numero delle domande presentate da candidati esterni sia eccessivo
rispetto alle possibilità ricettive di ciascun istituto, il Provveditore agli
studi, di intesa con i capi di istituto interessati,
assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia
vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano altri istituti dell’ordine,
tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe intese con i competenti
Provveditori agli studi.
5.
Qualora, per l’esiguità del numero di istituti con uno
specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul
territorio nazionale, non si possa far luogo all’applicazione dei criteri di
cui ai commi 3 e 4, il Provveditore agli studi può disporre che le prove di
esame si svolgano anche in altri istituti o scuole anche di tipo diverso, della
provincia di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non impegnati in
esami di Stato.
6. Per i
candidati degenti in luogo di cura e detenuti il Provveditore agli studi valuta
le eventuali richieste di effettuazione delle prove
d’esame fuori della sede scolastica, autorizzando le commissioni esaminatrici,
ove ne ravvisi l’opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi. In tal caso,
le prove scritte sono effettuate di norma nella sessione suppletiva.
7. Per i
candidati non residenti in Italia, la sede di esame è
individuata dal Provveditore agli studi della provincia ove è presentata la
domanda di ammissione agli esami.
8. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i
loro lavori nelle sedi di esame stabilite per i candidati.
9. Commissione
d’esame. — 1. La comissione d’esame è nominata dal Ministero della
pubblica istruzione ed è composta da non più di otto
membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni
all’istituto, più il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni
sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell’articolo 205 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Ogni
due commissioni d’esame sono nominati un presidente
unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a
quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non
superiore a quattro. È, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari
interni o esterni docenti delle discipline oggetto
della prima e della seconda prova scritta.
3. Ad
ogni singola commissione d’esame sono assegnati, di norma, non più di
trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola
classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente
riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I
candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti
statali e il loro numero massimo non puo superare il 50 per cento dei candidati
interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile
rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costitutite
commissioni apposite con un numero maggiore di
candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni.
4. Il
presidente è nominato tra i capi di istituti di
istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media
statale in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria
superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori
ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i
docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a
riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore.
I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore.
I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i
docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio
della classe collegata alla commissione cui sono
assegnati i candidati, ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti
delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale
dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli
candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono
individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o
di istituti dello stesso tipo.
5. I
criteri e le modalità per le nomine dei componenti le
commissioni d’esame e per la designazione dei membri interni da parte delle
istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione
con il decreto di cui al comma 1.
6. I
presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni
d’esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o
in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli
ultimi due anni.
7. Il
presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi
assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i
commissari operano per aree disciplinari.
8. La
partecipazione dei presidenti e dei commissari è
compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, adottato d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all’articolo 23,
comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall’articolo
1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato
di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi
altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro
esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede
di servizio o di abituale dimora a quella d’esame. Il compenso dei membri
interni tiene conto anche dell’eventuale svolgimento della funzione in più
commissioni.
10. Sostituzione
dei componenti delle commissioni d’esame. — 1.
La partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato del presidente e
dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della
scuola.
2. Non è
consentito ai componenti le commissioni di rifiutare
l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi
che devono essere documentati e accertati.
3. La
competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti
delle commissioni d’esame è dei Provveditori agli studi, che dispongono le
sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all’articolo 9, comma 5.
4. Il
commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante
durata delle operazioni d’esame nei casi di assenze
successive all’espletamento delle prove scritte.
5. La
sostituzione dei membri interni viene disposta, su
designazione del capo d’istituto, con altro docente che appartenga alla stessa
classe, allo stesso corso, o nel caso che ciò non sia possibile per
giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando
che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni.
11. Credito
scolastico. — 1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno
che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di
ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito
punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma
dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai
sensi dell’articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati
nelle prove d’esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli
istituti d’arte si provvede all’attribuzione del credito scolastico, per il
primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame
di qualifica e di licenza.
2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di
preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in
corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità
della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la
frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione
al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali
crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell’allegata tabella A e della nota in calce alla medesima (1).
3. Non
si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno
non consegue la promozione alla classe successiva. In caso di promozione con carenze in una o più discipline, il consiglio di classe
assegna il punteggio previsto nella nota alla predetta tabella A e può
integrare tale punteggio, in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico
successivo e previo accertamento di superamento del debito formativo
riscontrato, secondo quanto precisato nella medesima nota.
4. Fermo
restando il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di
classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il
punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in
considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel
recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno
stesso, che hanno determinato un minor rendimento.
5. Il
credito scolastico, nei casi di abbreviazione del
corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è attribuito, per
l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla
tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; nei
casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2,
comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell’ultimo anno frequentato.
6. Per i
candidati esterni il credito scolastico è attribuito
dalla commissione d’esame ed è pubblicato all’albo dell’istituto il giorno
della prima prova scritta.
7. Per i
candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe del
corso di studi per il quale intendono sostenere
l’esame di Stato il credito scolastico relativo al terzultimo e al penultimo
anno di corso è il credito già maturato o quello attribuito dalla commissione
d’esame sulla base dei risultati conseguiti per idoneità, secondo le
indicazioni dell’allegata tabella B (1).
8. Per i
candidati esterni che non siano in possesso di
promozione o idoneità all’ultima classe, in aggiunta all’eventuale credito
derivante dalla promozione o idoneità alla penultima classe, la commissione
d’esame tiene conto dei risultati derivanti dalle prove preliminari secondo
quanto indicato nell’allegata tabella C (1).
9. Per i
candidati esterni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), o in
possesso di promozione o idoneità alla penultima o ultima classe di altro corso di studi è attribuito dalla commissione
d’esame il credito scolastico derivante dai risultati conseguiti nelle prove
preliminari secondo le indicazioni della tabella C.
10. In
analogia a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, della legge 10 dicembre
1997, n. 425, per quanto concerne l’ultimo anno, ai candidati di cui ai commi
7, 8 e 9 il credito scolastico è attribuito nella misura ottenuta per il
penultimo anno.
11. Per
tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la
commissione d’esame può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito
formativo di cui all’articolo 12. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni
ed esterni, tale integrazione non può superare i due punti. Ai fini previsti
dal presente comma, si tiene conto anche del possesso di altri
titoli conseguiti al termine di corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.
(1) Cfr. tabelle
A, B, C del D.M. 22-5-2007, n. 42.
12. Crediti
formativi. — 1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito
formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata,
dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce
l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i
contenuti tematici del corso, nel loro
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è
accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente,
dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. I consigli di classe e le
commissioni d’esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito
dall’amministrazione scolastica e dall’Osservatorio di cui
all’articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le
tipologie di esperienze che danno luogo al credito
formativo con proprio decreto.
2. Le
certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui
sono stati versati i contributi di assistenza e
previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo
dell’adempimento contributivo.
3. Le
certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate
dall’autorità diplomatica o consolare.
13. Certificazioni. — 1.
La certificazione rilasciata in esito al superamento dell’esame di Stato, anche
in relazione alle esigenze connesse con la
circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea, attesta
l’indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta,
le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con
l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le
competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti
formativi documentati in sede d’esame.
2.
Qualora l’alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante
il superamento dell’esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi
di cui al comma 1.
3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono
predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
14. Osservatorio. — 1. È
istituito, presso il Centro europeo dell’educazione, un Osservatorio nazionale
con il compito di monitorare, verif icare e valutare l’applicazione della nuova
disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di costituire un
supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione
della terza prova scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti
uffici dell’amministrazione della pubblica istruzione, un apposito archivio
nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.
2. Al
fine del monitoraggio dell’andamento degli esami di Stato, i presidenti delle
commissioni di esame predispongono, prima della
chiusura dei lavori, un’apposita relazione sulla base di criteri predefiniti
dall’Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede all’esame e alla
valutazione degli elementi conoscitivi contenuti nelle relazioni.
15. Disposizioni
transitorie per l’applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni
finali. — 1. Gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento si
svolgeranno a partire dall’anno scolastico 1998/1999 con la gradualità di applicazione prevista dal presente articolo.
2. Negli
esami di Stato che si svolgeranno nei primi due anni di applicazione
del nuovo ordinamento la terza prova scritta sarà strutturata in forma
semplificata e comunque con la proposizione di un numero limitato di argomenti,
quesiti, problemi, casi pratici. Le relative istruzioni sono impartite dal
Ministro della pubblica istruzione e diramate alle istituzioni scolastiche,
contestualmente al decreto di cui all’articolo 5, comma 2, in tempo utile allo
svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento.
3. Agli
alunni che affronteranno l’esame al termine dell’anno scolastico 1998/1999 il
credito scolastico sarà attribuito, sulla base
dell’allegata tabella D e della nota in calce alla medesima, tutto con
riferimento ai risultati del medesimo anno, tenendo conto anche dell’andamento
dei due anni precedenti; agli alunni che affronteranno l’esame al termine
dell’anno scolastico 1999/2000 sarà attribuito, sulla base dell’allegata
tabella E e della nota in calce alla medesima, nello scrutinio finale di
ciascuno degli ultimi due anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati
dell’anno 1999 / 2000 e dell’anno precedente, tenendo conto dell’andamento
dell’anno scolastico 1997/1998.
4. Ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in
connessione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c),
della medesima legge e agli stessi effetti, gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti possono istituire classi terminali soltanto nei corsi
di studio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in cui siano
funzionanti, oltre alla stessa classe terminale, almeno altre
due classi.
5. Le
disposizioni di cui al comma 4 si applicano a partire dall’anno scolastico
1999/2000; alle stesse faranno riferimento le istituzioni scolastiche
legalmente riconosciute e pareggiate nel programmare gli esami di idoneità dell’anno scolastico 1998/1999.
6.
Limitatamente agli esami di Stato che si svolgeranno
nell’anno scolastico 1998/1999 gli istituti pareggiati o legalmente
riconosciuti sono sede di esame anche per gli alunni delle ultime classi di
corsi che non hanno i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, a condizione
che, nell’anno scolastico 1997/1998, detti alunni abbiano frequentato presso il
medesimo istituto la penultima classe, ovvero abbiano sostenuto esami di
idoneità per la frequenza dell’ultima classe.
7. I
titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno
scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e
abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di
partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante
nella scuola materna e nella scuola elementare.
8. Il
diploma rilasciato in esito all’esame di Stato negli istituti professionali è
equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.
9. Per
la regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni del presente regolamento
in quanto compatibili con il disposto dell’articolo 21, comma 20bis, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall’articolo 1, comma 22, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
10. Il
presente regolamento si applica anche nelle scuole
italiane all’estero sedi degli esami con gli opportuni adattamenti da adottarsi
con provvedimento del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione.
11. Sono
fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano
previste, rispettivamente, dall’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato
dall’articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall’articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come
modificato dall’articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
12. (Omissis) (1).
(1) Abroga co.1 e 2, art.
199, D.Lgs. 16-4-1994, n. 297 (T.U. istruzione).
TABELLE
— (Omissis).