Esami di Stato
L. 10
dicembre 1997, n. 425 (G.U. 12-12-1997, n. 289). — Disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore
1. Finalità e
disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore. (1) — 1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l’analisi e la
verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi
generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono
al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli
istituti professionali e per gli istituti d’arte, al termine dei corsi
integrativi.
2. Il
Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agliarticoli da 2
a 6 della presente legge.
3. Il
regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l’inizio dell’anno successivo
a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
esso detta anche le disposizioni transitorie:
a) per
l’applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi
due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di
studio;
b) per la
predisposizione e l’invio alle scuole, da parte del Ministero della pubblica
istruzione, delle istruzioni relative alle caratteristiche della terza prova
scritta e delle modalità relative alla sua predisposizione.
(1) Cfr. D.P.R. 23-7-1998, n. 323.
2. Ammissione. (1) — 1.
All’esame di Stato sono ammessi:
a) gli alunni
delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di
corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano
comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici,
secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione;
b) alle stesse
condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle
scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare
corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1bis, comma
6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
2.
All’esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per
merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole
pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che
hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di
otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di
studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione
non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini f inali dei
due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due
anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la
valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.
3. Fermo
restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni
che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al
superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione
sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali
non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva,
nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Si tiene conto
anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame
preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale
come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al
consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla
commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso
all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna
delle prove cui è sottoposto.
4. I
candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato
indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono
sostenere l’esame al dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale
territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati
medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, agli istituti
scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato
nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del
medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito
organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei
motivi addotti, dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale di
provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami
preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione
all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e
amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate
(2).
5. Per i
candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe
davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 3 sulla base
della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei
risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili
possono essere valutate quali crediti formativi.
6. Gli
alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami
di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza
prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi
candidati.
7. I
candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano
frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia
o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame
di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste
ai commi 3, 4, 5 e 6.
8. Possono
sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per
merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte,
rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte
che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una
valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del
primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche
disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione
fisica.
(1) Articolo sostituito ex art. 1, co. 1, L. 11-1-2007, n.
1, con decorrenza dal 14 gennaio 2007.
(2) Comma modificato ex art. 1, co. 2, D.L. 7-9-2007, n.
147, conv., con modif., dalla L. 25-10-2007, n. 176.
3. Contenuto
ed esito dell’esame. (1) — 1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore è finalizzato all’accertamento delle
conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in
relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e
delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.
2. L’esame
di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è
intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella
quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive,
logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere
anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie
caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti
professionali, negli istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di
svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale
delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di
lavoro; la terza prova è espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed
organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al
piano dell’offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere
pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste
nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o
multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o
nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da
consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di una lingua
straniera. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive
impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla
predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche
ai fini della elaborazione della terza prova. L’Istituto provvede, altresì,
alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei
percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte
degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a
livello internazionale per garantirne la comparabilità.
3. I testi
relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono
inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova
scritta è predisposto dalla commissione d’esame con modalità predefinite. Le
materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della
pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.
Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta,
nonché le modalità con le quali la commissione d’esame provvede alla
elaborazione delle prime due prove d’esame in caso di mancato tempestivo
ricevimento delle medesime.
4. Il
colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai
programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.
5. La
lingua d’esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
6. A
conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale
complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti
dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il
credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame
dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la
valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito
scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare
l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati,
nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della
data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il
punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare
il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un
credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di
esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di
100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la
lode dalla commissione.
7. Gli
esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5
febbraio 1992, n. 104.
8. Alla
regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21,
comma 20bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
9. Per gli
alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono
previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari
modalità di svolgimento degli stessi.
(1) Articolo modificato ex art. 21, co. 21bis, L. 15-3-1997,
n. 59, successivamente sostituito ex art. 1, co.1, L. 11-1-2007, n. 1,
con decorrenza dal 14 gennaio 2007.
4. Commissione
e sede d’esame. (1) — 1. La commissione di esame di Stato è composta da
non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il
restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente, esterno.
Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con
le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a
livello nazionale.
2. Ogni due
classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle
classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna
classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza
dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni
classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione
di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione
di istituto statale o paritario.
3. Il
presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il
seguente ordine, tra:
a) i dirigenti
scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore
statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti
nazionali ed agli educandati femminili;
b) i dirigenti
scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria
di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di
istruzione secondaria superiore;
c) i docenti
in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di
ruolo;
d) i
professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i
ricercatori universitari confermati;
e) i direttori
e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica;
f) i dirigenti
scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali,
collocati a riposo da non più di tre anni.
4. I
commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di
istruzione secondaria superiore.
5. I casi e
le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente
individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non
regolamentare.
6. Le
nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo,
con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti
scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell’ordine, all’ambito
comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o
interregionale.
7. È
stabilita l’incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di
commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle
scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni
precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole
nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.
8. Le
commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte
operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall’intera
commissione a maggioranza assoluta.
9. I
candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti
statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei
candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati;
nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle
predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di
candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni
costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso
ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione
di soli candidati esterni. Un’altra commissione di soli candidati esterni può
essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea
diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l’esame di
Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui
all’articolo 1, comma 2.
10. I
compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono
onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese;
essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di
commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i
commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di
servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita
in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola.
In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura
dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’onere
previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle
commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi
dell’articolo 1bis, comma 6, del decreto- legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico
dello Stato.
11. Sede
d’esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede
di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che
continuano a funzionare ai sensi dell’articolo 1bis, comma 6, del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27. Sede d’esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e
paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è
indicata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale al quale viene
presentata la domanda di ammissione agli esami.
12.
Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento
degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la
gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle
iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per
il recupero dei debiti, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva.
(1) Articolo modificato ex art. 21, co. 21bis, L. 15-3-1997,
n. 59, successivamente sostituito ex art. 1, co. 1, L. 11-1-2007, n. 1,
con decorrenza dal 14 gennaio 2007.
5. Credito
scolastico. — 1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno
che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni
della scuola secondaria superiore, un credito per l’andamento degli studi,
denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente
superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun
anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e
per la sua eventuale integrazione, nell’ultimo anno, a compensazione di
situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a
situazioni familiari o personali dell’alunno, che possano considerarsi
pienamente superate.
2. Il
credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di
prima applicazione della nuova disciplina è ricostruito sulla base del
curriculum dell’ultimo triennio.
3. Il
credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai
sensi dell’articolo 2, comma 5, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella
misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva
militare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, è attribuito nella misura
ottenuta nell’ultimo anno frequentato.
4. Per i
candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione d’esame
sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti
formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali
documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.
6. Certificazioni. — 1. Il
rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di
superamento dell’esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove
disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e
capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle
esigenze di circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea.
7. Esami di
idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute. — 1. In
attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell’articolo
33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o
legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di
studio è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può
presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore
a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o
promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.