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Parte Terza

Personale

Titolo I

Personale docente, educativo,

direttivo e ispettivo

Capo I

Funzione docente, direttiva e ispettiva

 

395. Funzione docente. (1) — 1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell’attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.

In particolare essi:

a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;

b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;

d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;

e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

 

(1) Per l’inquadramento giuridico dei docenti si vedano gli articoli 24-43 del CCNL comparto scuola valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.

 

396. Funzione direttiva. (1) (2) — 1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

2. In particolare, al personale direttivo spetta (2):

a) la rappresentanza del circolo o dell’istituto;

b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;

c) curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;

d) procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti:

e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito del circolo o dell’istituto;

f) adottare o proporre, nell’ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;

g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell’istituto;

h) tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all’istituto e con gli organi del distretto scolastico;

i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

l) curare l’attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, l’ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell’orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative (3), l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell’azione educativa, dispone l’assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all’articolo 121 del presente testo unico e l’assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall’organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.

5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell’articolo 7 del presente testo unico.

 

(1) Per l’inquadramento giuridico del personale direttivo si veda il CCNL per il personale dirigente valido per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il 1° biennio economico 2002-2003.

(2) Alla funzione direttiva è ora riconosciuta, in attuazione della delega di cui all’art. 21, co. 16 L. 15-3-1997, n. 59 la qualifica dirigenziale. Si riporta l’art. 25, D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. pubblico impiego): «25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche. — 1. Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa.

2. II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all’atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell’amministrazione scolastica responsabili dell’articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d’istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell’incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

10. Contestualmente all’attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

11. I capi d’istituto che rivestano l’incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all’obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell’ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all’articolo 29. In tale ultimo caso l’inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma».

(3) Si riporta l’art. 23, co. 5, L. 23-12-1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «23. — 5. Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico, ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione e progressione di carriera, nonché i provvedimenti di accettazione di dimissioni volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianità di servizio e per limiti di età del medesimo personale, sono devoluti alla competenza dei capi di istituto, sentiti i coordinatori amministrativi, in aggiunta a quelle già ad essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuati i singoli provvedimenti che, per effetto della presente disposizione, sono di competenza del capo di istituto. Gli analoghi provvedimenti riguardanti il personale direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori agli studi. Il predetto decentramento degli atti di stato giuridico ed economico non può comportare comunque incrementi delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado».

Per completezza si riporta l’art. 15, D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che in tema di gestione del personale sottrae alcune competenze al dirigente scolastico: «15. Competenze escluse. — 1. Sono escluse dall’attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;

b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l’organico funzionale di istituto;

d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;

e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 14, comma 2».

 

397. Funzione ispettiva. — 1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull’istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.

3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all’impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale o dal provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell’ambito del circolo didattico, dell’istituto, del distretto, regionale e nazionale.

4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.

5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull’andamento generale dell’attività scolastica e dei servizi.

 

Capo II

Reclutamento

 

Sezione I

Norme generali

 

398. Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte. — 1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali (1).

2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari (2).

3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali.

 

(1) A norma dell’art. 25, D.Lgs. 30-3-2000, n. 165 i ruoli del personale dirigente sono ora regionali.

(2) Si veda il Capo XI (articoli 122-129) del CCNL comparto scuola valido per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.

 

Sezione II

Reclutamento del personale

docente ed educativo

 

399. Accesso ai ruoli. (1) — 1. L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami (2) e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della L. 5-2-1992, n. 104 e al personale di cui all’articolo 33, comma 5, della medesima legge (3).

 

(1) Art. così sostituito ex L. 3-5-1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) (art. 1, co. 1).

(2) In applicazione di detta disposizione si veda il D.M. 10-8-1998, n. 354 (Costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse) come modificato dal D.M. 21-12-1998.

(3) Comma modificato ex art­. 6, co. 2, D.L. 10-1-2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), conv., con modif., in L. 9-3-2006, n. 80.

 

400. Concorsi per titoli ed esami. — 01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L’indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell’ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un’effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall’articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (1).

02. All’indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l’ufficio dell’amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell’esiguo numero dei candidati, si ponga l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l’ufficio dell’amministrazione scolastica periferica che deve curare l’espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell’ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione (1).

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda (1).

1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all’insegnamento, ove già posseduto.

2. È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d’arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

3. Nel concorso per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.

4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.

5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d’esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.

6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d’insegnamento e sugli ordinamenti.

7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.

8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (2).

9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116 (3). Peraltro, l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.

12. Fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (4), i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l’abilitazione all’insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell’eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

14. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all’inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

15bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche (5).

16. L’ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali, provvede anche all’approvazione delle graduatorie.

17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all’entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente (6).

[18. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso] (7).

19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili.

20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

 

(1) I commi 01-03 sono stati inseriti ex art. 1, co. 2, L. 3-5-1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico).

(2) Si veda il D.M. 11-8-1998, n. 357 per i Programmi e prove d’esame per le classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica e il D.M. 24-9-1998, n. 396 per la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per esami e titoli per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

(3) L’art. 7 del D.P.R. 3-5-1957, n. 686 (Norme di esecuzione dello Statuto degli impiegati civili dello Stato) come sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 10-3-1989 n. 116 dispone, in merito agli adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte, che: «7. — Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data della consegna.

Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell’ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l’intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova d’esame, con l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova d’esame.

Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell’ufficio periferico dell’amministrazione interessata, al termine delle prove scritte».

Dispone analogamente anche l’art. 14 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487 (Norme sull’accesso agli impieghi pubblici e modalità di svolgimento dei concorsi).

(4) Questo sistema trova applicazione fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli artt. 3 e 4 L. 341/1990, ovvero:

— diploma di laurea in scienze della formazione primaria per l’insegnamento nella scuola materna ed elementare (D.P.R. 31-7-1996, n. 471);

— frequenza biennale di corsi di specializzazione post-laurea per l’insegnamento nella scuola media e superiore (D.P.R. 31-7-1996, n. 470).

Considerato che a seguito della introduzione dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria non possono più considerarsi validi, ai fini dell’accesso all’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, i titoli di studio rilasciati dalle scuole e dagli istituti magistrali e considerato, altresì, che i corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento secondario presso le scuole di specializzazione hanno preso avvio nell’anno accademico 1999-2000, con D.M. 10-3-1997 e con D.M. 24-11-1998 sono state dettate disposizioni transitorie finalizzate a consentire il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegnamento nel senso che cessa la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento nei modi previsti dall’articolo in commento.

Questo il quadro normativo di riferimento nel passaggio al nuovo sistema di reclutamento del personale docente:

— D.M. 26-5-1998 che detta criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria;

— D.M. 2-7-2001, che, in ottemperanza di quanto disposto dalla L. 2-8-1999, n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari), determina il numero dei posti a livello nazionale per l’immatricolazione al corso di laurea in scienze della formazione primaria nonché per l’ammissione alla scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario;

— D.M. 11-5-2001, come modificato dal D.M. 30-5-2001 con cui sono state definite le modalità e contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario;

— D.L. 28-8-2000, n. 240 conv. con modif. in L. 27-10-2000, n. 306 che riconosce, all’art.1, all’esame di stato conclusivo del corso biennale di specializzazione all’insegnamento secondario il valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 T.U. 297/1994;

— D.M. 4-6-2001, n. 268 che reca norme relative all’esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole e di esami finali.

In materia è poi intervenuta la riforma Moratti (L. 28-3-2003, n. 53, App. sesta) che all’art. 5 ha delegato il Governo ad intervenire sulla formazione degli insegnanti. A tanto si è provveduto con il D.Lgs. 17-10-2005, n. 226 (Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, a norma dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53). La L. 24-12-2007, n. 244, all’art. 2, comma 416, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) ha abrogato entrambi i riferimenti normativi: «2. — 416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell’attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227».

(5) Comma introdotto ex art. 1, co. 3, L. 3-5-1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico).

(6) Comma così sostituito ­ex art. 1, co. 4, L. 124/1999 cit.

(7) Comma abrogato ex art. 1, co. 5, L. 124/1999 cit.

 

401. Graduatorie permanenti. (1) (2) — 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all’articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l’aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

[3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria] (3).

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall’articolo 8bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l’anno di formazione di cui all’articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

 

(1) Art. così sostituito ex L. 3-5-1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) (art. 1, co. 6). Si riporta l’art. 2 della citata legge in merito alla costituzione delle graduatorie permanenti: «2. Norme transitorie relative al personale docente. — 1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all’inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest’ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell’ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Contemporaneamente all’indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l’entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all’inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d’arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all’estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all’approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all’accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l’esonero dal servizio. L’ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l’esclusione dall’esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l’anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell’esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione».

(2) Le graduatorie permanenti di cui al presente articolo sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi dell’art. 1, co. 605, lett. c), L. 27-12-2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007): «1. — 605. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un’attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l’opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, comma 2bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;».

(3) Comma abrogato ex art. 1, co. 2, D.L. 7-4-2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università) conv. con modif. in L. 4-6-2004, n. 143.

 

402. Requisiti generali di ammissione. — 1. Fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (1), ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;

b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;

c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l’insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.

2. Per le classi di concorso per le quali è prevista l’ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio. L’accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell’inizio delle prove di esame.

3. Per l’ammissione agli esami di concorso a cattedre di insegnamento dell’educazione musicale sono validi anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all’esito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto l’approvazione ministeriale.

4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda è, altresì, richiesto il possesso dei requisiti per l’ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato (2).

5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di età previste dalle norme vigenti.

6. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell’abilitazione. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

 

(1) Gli artt. 3 e 4 L. 19-11-1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari ) istituiscono due corsi di laurea, ovvero:

— diploma di laurea in scienze della formazione primaria per l’insegnamento nella scuola materna ed elementare (D.P.R. 31-7-1996, n. 471);

— diploma di frequenza biennale di corsi di specializzazione post-laurea per l’insegnamento nella scuola media e superiore (D.P.R. 31-7-1996, n. 470).

(2) Per i requisiti generali di accesso ai concorsi vale quanto disposto dall’art. 2 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487 (Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi) come modificato dal D.P.R. 30-10-1996, n. 693: «2. Requisiti generali. — 1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età. Il limite di età di 40 anni è elevato:

a) di un anno per gli aspiranti coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente;

c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è di 50 anni;

d) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica cessati d’autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

2. Per l’ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti.

3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

5. Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l’ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità all’articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Per l’accesso ai profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea.

7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

7bis. I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in disposizione regolare nei confronti di tale obbligo».

La partecipazione ai concorsi pubblici non è più soggetta ad alcun limite di età ex art. 3, co. 6, L. 15-5-1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), fatte salve deroghe introdotte da regolamenti delle singole amministrazioni in relazione ad esigenze di servizio o ad oggettive necessità.

 

403. Requisito specifico di ammissione. — 1. Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, in aggiunta ai titoli di studio di cui all’articolo 402 è richiesto il titolo di specializzazione.

 

404. Commissioni giudicatrici. — 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta (1).

2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l’espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità (2).

3. Essi sono scelti nell’ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.

4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l’esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell’ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell’inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione: per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.

5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale.

6. Ai fini di cui all’articolo 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.

7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.

8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.

9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.

10. Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l’ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.

[14. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione] (3).

15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l’importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. [Per i concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova scritta] (3). Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all’esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.

 

Compensi dovuti

ai componenti delle commissioni giudicatrici

dei concorsi a cattedre

che rinuncino all’esonero al servizio

 

Numero dei candidati: fino a 100;

Numero delle prove scritte, scrittografiche etc.: 1, 2, 3 o più;

Tempo e sedute assegnate (4): 30 g - 26 sedute; 50 g - 43 sedute; 70 g - 61 sedute;

Totale: 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.

 

Numero dei candidati: da 101 a 200;

Numero delle prove scritte, scrittografiche etc.: 1, 2, 3 o più;

Tempo e sedute assegnate (4): 50 g - 43 sedute; 75 g - 62 sedute; 100 g - 88 sedute;

Totale: 2.795.000; 4.030.000; 5.720.000.

 

Numero dei candidati: da 201 a 300;

Numero delle prove scritte, scrittografiche etc.: 1, 2, 3 o più;

Tempo e sedute assegnate (4): 74 g - 62 sedute; 100 g - 88 sedute; 150 g - 130 sedute;

Totale: 4.030.000; 5.720.000; 8.450.000.

 

Numero dei candidati: da 301 a 400;

Numero delle prove scritte, scrittografiche etc.: 1, 2, 3 o più;

Tempo e sedute assegnate (4): 100 g - 88 sedute; 150 g - 130 sedute; 200 g - 175 sedute;

Totale: 5.720.000; 8.450.000; 11.375.000.

 

Numero dei candidati: da 401 a 500;

Numero delle prove scritte, scrittografiche etc.: 1, 2, 3 o più;

Tempo e sedute assegnate (4): 150 g - 130 sedute; 200 g - 175 sedute; 240 g - 208 sedute;

Totale: 8.450.000; 11.375.000; 13.520.000.

 

16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l’importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall’incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un’uguale riduzione sull’importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.

 

(1) Si riporta l’art. 9 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487 (Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento di concorsi) come modificato dal D.P.R. 30-10-1996, n. 693: «9. Commissioni esaminatrici. — 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimenti del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali princìpi, esse, in particolare, sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candiati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l’integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500.

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.

7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell’amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all’ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.

8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede».

(2) Si riporta l’art. 57, D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. pubblico impiego): «57. Pari opportunità. — 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e);

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi.

2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all’articolo 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

(3) Comma e periodo abrogati ex art. 1, L. 3-5-1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico).

(4) Non comprende i venti giorni necessari per dare comunicazione ai candidati della loro ammissione alle eventuali prove pratiche e a quelle orali.

 

405. Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di un’adeguata specializzazione.

 

406. Esclusione. — 1. L’esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza (1) (2).

2. L’esclusione è disposta dall’organo che cura lo svolgimento del concorso con provvedimento motivato di cui è data comunicazione all’interessato.

 

(1) Si riporta l’art. 4 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato): «4. Esclusione dal concorso. — L’esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro».

(2) Si riporta l’art. 4 del D.P.R. 9-8-1994, n. 487 (Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi) come modificato dal D.P.R. 30-10-1996, n. 693 e dalla L. 15-5-1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) che ne ha abrogato i commi 5 e 6: «4. Presentazione delle domande di ammissione. — 1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — per i concorsi unici e all’amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

1bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando della Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per le presentazione delle domande.

2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore».

 

Sezione III

Reclutamento del personale direttivo (1)

 

(1) Le norme della presente sezione non sono più operative. Per il reclutamento dei dirigenti scolastici valgono ora le disposizioni contenute nel D.P.R. 10-7-2008, n. 140 (Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) che abroga le disposizioni dell’art. 29, D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. pubblico impiego) relative alla distinzione in settori formativi dei dirigenti scolastici e ogni altra disposizione incompatibile.

Si riporta l’art. 1, co. 618 e 619, L. 27-12-2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007): «1. — 618. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo».

«619. Il regolamento di cui al comma 618 è emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure, i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell’anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatone in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito».

 

407. Concorsi. — 1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative, ogni tre anni.

2. Le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale.

3. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell’anno scolastico successivo.

 

408. Requisiti di ammissione. — 1. Ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

2. Ai fini dell’ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

3. Fermo restando il requisito dell’anzianità di servizio, si osservano, per l’accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli.

 

409. Scuola materna e scuola elementare. — 1. Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi i docenti delle scuole materne (1) ed elementari forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica (2).

 

(1) Si riporta l’art. 3, co. 1, della L. 5-1-1994, n. 24 (Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi): «3. — 1. Gli insegnanti della scuola materna in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti possono partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare».

(2) Si riportano gli artt. 1 e 2 del D.M. 20-2-1996 (Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente alla soppressione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari): «1. — Dell’elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è eliminato il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari».

2. — Il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari può permanere, in via transitoria, nelle facoltà di scienze della formazione (ex magistero) sino all’esaurimento del ciclo di studi iniziato dagli studenti iscritti al primo anno del diploma stesso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

410. Scuola media. — 1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:

a) i docenti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché i docenti di ruolo di educazione fisica laureati;

b) i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d’arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d’esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

 

411. Scuole secondarie superiori. — 1. Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al comma 3, sono ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché i docenti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.

2. Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei Convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d’esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola, cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.

3. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l’agricoltura, per l’industria e l’artigianato e per le attività marinare sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l’ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.

4. I docenti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma, sono ammessi a concorsi indicati nel comma 1, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicate.

 

412. Licei artistici ed istituti d’arte. — 1. Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d’arte sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell’arte o di storia dell’arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d’arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.

2. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel comma 1 per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d’arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali titoli e nei casi in cui per l’accesso all’insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi dell’articolo 402.

 

413. Istituti di educazione. — 1. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre i docenti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo, nonché i docenti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Ai predetti concorsi sono altresì ammessi anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

2. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel relativo ruolo di almeno 2 anni di servizio effettivamente prestato.

3. Per quanto non previsto specificamente per i concorsi di cui al presente articolo si applicano le norme generali che disciplinano il reclutamento del personale direttivo della scuola.

 

414. Commissioni giudicatrici. — 1. Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo sono nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:

a) un docente universitario, con funzione di presidente;

b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;

c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

d) un funzionario dell’amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente.

2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi in appositi elenchi.

3. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

4. Gli elenchi sono compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. L’inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

6. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.

7. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l’organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.

8. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al comma 1 sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

9. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

 

415. Prove di esame e valutazione. — 1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l’attitudine e la capacità del candidato all’esercizio della funzione direttiva.

2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.

3. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d’arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.

4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d’esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d’arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.

5. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell’azione direttiva nella scuola, nonché sull’ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

6. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.

7. Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure concorsuali in atto alla data del 1° febbraio 1994, per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande di partecipazione, può disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove ha luogo la prova scritta cura l’organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova.

 

416. Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli. — 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi per il reclutamento del personale direttivo:

a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione educativa, nell’ambito degli argomenti indicati nel precedente articolo 415;

b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.

 

417. Graduatorie. — 1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli.

2. Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall’articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame.

4. Le graduatorie sono approvate con decreto del competente direttore generale o capo del servizio centrale e sono utilizzabili, nell’ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

 

418. Esclusioni. — 1. Nei limiti del successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del direttore generale o capo del servizio centrale competente, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

Sezione IV

Reclutamento del personale ispettivo

 

419. Ruolo degli ispettori tecnici. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti del ruolo unico degli ispettori tecnici tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell’ambito dell’Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.

2. Agli ispettori tecnici si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico già previste per gli ispettori tecnici centrali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni (1).

 

(1) L’art. 12 del D.P.R. 30-6-1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) che forniva la disciplina dello stato giuridico degli ispettori tecnici è abrogato.

Risultano perciò applicabili le disposizioni del Titolo II, Capo II, Sezione I del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. pubblico impiego).

 

420. Concorsi a posti di ispettore tecnico. — 1. L’accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell’articolo 419.

2. Ai predetti concorsi sono ammessi:

a) per il contingente relativo alla scuola materna, i direttori, i docenti di scuola materna, ed il personale direttivo della scuola elementare;

b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i docenti elementari, gli istitutori, le istitutrici e i direttori didattici di scuola elementare;

c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché agli istituti d’arte ed ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato, nonché i presidi e i docenti dei licei artistici e degli istituti d’arte, i docenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

3. Per l’ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all’istruzione artistica, per l’accesso all’insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.

4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.

5. Ai fini dell’ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.

6. I concorsi a posti di ispettore tecnico sono indetti ogni due anni dal Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d’insegnamento.

7. I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.

 

421. Commissioni esaminatrici. — 1. Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da (1):

a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino un insegnamento compreso nel settore disciplinare di cui trattasi;

b) un funzionario dell’amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente;

c) un ispettore tecnico.

2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità (2).

3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d’arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza e dell’Accademia nazionale d’arte drammatica.

4. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.

5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata (3).

 

(1) Si riporta l’art. 9 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487 (Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento di concorsi) come modificato dal D.P.R. 30-10-1996, n. 693: «9. Commissioni esaminatrici. — 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimenti del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali princìpi, esse, in particolare, sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candiati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l’integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500.

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.

7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell’amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all’ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.

8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede».

(2) Si riporta l’art. 57, D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. pubblico impiego): «57. Pari opportunità. — 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e);

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi.

2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all’articolo 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

(3) Si veda il D.P.C.M. 23-3-1995 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche).

 

422. Prove d’esame. — 1. I concorsi per titoli ed esami di ispettore tecnico constano di tre prove scritte e di una prova orale.

2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.

 

423. Graduatorie. — 1. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con decreto del direttore generale competente.

2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame ed il colloquio con la valutazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli.

3. A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall’articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni (1).

4. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell’ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

 

(1) L’elenco delle categorie riservatarie e delle preferenze è ora contenuto nell’art. 5 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487 (Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi) come modificato dal D.P.R. 30-10-1996, n. 693: «5. Categorie riservatarie e preferenze. — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nelle percentuali del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di completamento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età».

 

424. Esclusioni. — 1. Nei limiti di cui al successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del direttore generale, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

Sezione V

Reclutamento del personale docente,

direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d’insegnamento diversa dall’italiano

 

§I

Scuole con lingua d’insegnamento

slovena di Trieste e Gorizia

 

425. Reclutamento del personale docente. (1) — 1. Per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d’arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente testo unico.

2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.

3. Per l’ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l’ammissione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di istruzione secondaria e degli istituti d’arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l’anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell’articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell’ammissione ai predetti concorsi.

7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all’estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.

 

(1) In materia si veda la L. 19-7-1961, n. 1012 (Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste), successivamente modificata dalla L. 22-12-1973, n. 932 in materia di istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena e la L. 23-2-2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

 

426. Bandi di concorso e commissioni esaminatrici. — 1. I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

2. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l’organizzazione dei concorsi. L’ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede, con atto avente carattere definitivo, anche all’approvazione delle relative graduatorie e all’assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l’insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena.

4. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al comma 3, sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.

5. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dalla commissione di cui all’articolo 624, che assiste il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d’insegnamento slovena.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 404 e, in particolare, quella di cui al comma 3.

 

§II

Scuole con lingua d’insegnamento tedesca, scuole delle località ladine della provincia di Bolzano e scuole delle località ladine della provincia di Trento

 

427. Reclutamento del personale docente. — 1. Per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli istituti d’arte e licei artistici con lingua d’insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico.

2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (1).

3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l’insegnamento dell’italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l’anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell’articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.

4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell’insegnamento.

5. Nelle scuole d’istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.

6. Per l’insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in lingua italiana, è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d’insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni (2). Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell’accesso al ruolo, sempreché gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.

7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle località ladine della provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (3).

 

(1) Il D.P.R. 10-1-1983, n. 89 come modificato dal D.Lgs. 24-7-1996, n. 434 reca norme in tema di: Approvazione del Testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

(2) Si riporta il Titolo I ad eccezione dell’art. 5, abrogato dal D.Lgs. 9-9-1997, n. 354, del D.P.R. 26-7-1976, n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego): «1. — La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.

Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell’art. 89 dello statuto di autonomia.

Lo stesso requisito è richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, di intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente.

L’indennità di bilinguismo, qualora sia prevista, è calcolata in riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza di cui all’art. 4 e non alla funzione ricoperta.

Qualora l’attestato di conoscenza conseguito sia di grado più elevato rispetto a quello richiesto per l’accesso dall’esterno alla funzione ricoperta, l’indennità di cui al comma precedente è calcolata con riferimento all’attestato richiesto per l’accesso dall’esterno alla funzione stessa».

«2. — Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell’articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell’articolo 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un’aliquota di posti per candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4.

I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.

Il detto personale non può essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra».

«3. — 1. L’accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è affidato ad una o più commissioni nominate con decreto del commissario del Governo, d’intesa con il presidente della giunta provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta.

2. Nelle intese in cui al comma 1 sono, altresì, fissati i criteri per la valutazione e l’accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini degli attestati di cui all’articolo 4, nonché le modalità di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie.

3. Resta ferma la facoltà di nominare nelle commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o pubblici impiegati in posizione di comando.

4. Tutti i commissari devono aver piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.

5. L’elenco dei candidati che hanno superato l’esame deve essere trasmesso al commissario del Governo ed alla provincia di Bolzano.

6. Le intese di cui al presente articolo saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

7. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, secondo comma, la conoscenza della lingua ladina viene accertata, per l’accesso ai profili professionali indicati dall’articolo 5bis e dai relativi provvedimenti di attuazione, con un colloquio e, per l’accesso agli altri profili professionali, con prova scritta e colloquio. Resta fermo il disposto del terzo comma dell’articolo 4. L’accertamento viene effettuato da una commissione composta da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominata per un triennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del commissario del Governo.

8. La commissione sarà assistita da personale di segreteria preferibilmente appartenente al gruppo linguistico ladino, nominato con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata conoscenza della lingua ladina.

9. L’accertamento della conoscenza della lingua ladina effettuato ai sensi del comma 6 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è parimenti valido ai fini dell’applicazione del secondo comma dell’articolo 17».

«4. — La presidenza di ciascuna commissione è assunta, con alternanza per sessione d’esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.

Per superare l’esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.

Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l’accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:

1) licenza di scuola elementare;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

4) diploma di laurea.

Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l’esame per il conseguimento dell’attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.

Gli attestati hanno validità di sei anni.

La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l’accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell’attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo è pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente».

«5bis. — 1. In relazione all’articolo 1, per l’accesso ai posti della terza qualifica funzionale, nonché per i posti dell’Amministrazione statale di cui ai profili professionali della quarta qualifica funzionale, indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, con i seguenti numeri: 9, 11, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 61, 65, 67, 69, 71, 74, 76, 79, 81, 85, 91, 93, 95, 98, 104, 109, 112, 113, 121, 123, 124, 125, 148, 153, 154, 157, 158, 162, 168, 179, 180, 182, 252, 285, si considera adeguato il possesso dell’attestato di bilinguismo relativo al titolo di studio di licenza elementare. La disposizione si applica all’ANAS per i posti relativi ai profili professionali n. 24, 26, 30, 31, 34 indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 385, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per i posti relativi ai profili professionali di “operaio qualificato”, “operaio specializzato” e “operatore trasporti” di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, all’INPS per i posti relativi al profilo di “autista”.

2. Qualora i predetti profili venissero aboliti o modificati, con decreto del commissario del Governo, d’intesa con la provincia, si provvederà all’aggiornamento di quanto stabilito nel comma precedente.

3. Per tutti gli altri enti l’individuazione dei profili può essere disposta con decreto del presidente della giunta regionale o del presidente della giunta provinciale, a seconda che il potere ordinamentale sugli stessi enti spetti alla regione o alla provincia. I motivati provvedimenti adottati ai sensi della presente norma dovranno essere pubblicati nel bollettino ufficiale della regione».

«6. — Con decreto del commissario del Governo, previe intese con la provincia, vengono annualmente stabilite la sede e le date delle prove di esame ripartite su almeno due sessioni annuali.

Alle spese relative alle commissioni d’esame di cui al comma precedente concorrono lo Stato e la provincia nel modo seguente: le spese relative alle sedi e agli emolumenti del personale di segreteria nonché quelle per compenso ai membri delle commissioni d’esame sono a carico della provincia; quelle relative alle spese di cancelleria, postali e varie di funzionamento delle commissioni d’esame sono a carico dello Stato.

Al personale in servizio presso una pubblica amministrazione spetta, se ammesso a sottoporsi all’esame di cui al presente titolo, il congedo straordinario o comunque permesso retribuito per esami e il trattamento economico di missione».

«7. — Al fine di favorire il pieno possesso delle lingue italiana, tedesca e ladina vengono istituiti, d’intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano, corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio nella stessa provincia.

Per il personale in servizio in provincia di Trento in uffici aventi competenza regionale, la intesa di cui al comma precedente si svolge tra il commissario del Governo per la provincia di Trento e la provincia di Bolzano.

Le spese fanno carico per metà alla provincia di Bolzano e per metà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici possono altresì nell’interesse del servizio far partecipare i propri dipendenti che abbiano frequentato con profitto i corsi di addestramento di cui al primo comma o che si siano distinti nell’esercizio della bilinguità a corsi di perfezionamento generali o specializzati in Italia o all’estero.

Al fine dei corsi di addestramento e di perfezionamento deve essere previsto un esame per verificare l’effettivo profitto conseguito.

La partecipazione, regolarmente documentata, a corsi fuori provincia o all’estero, di perfezionamento nella conoscenza della seconda lingua e della lingua ladina, previsti dal quarto comma, è valida per la concessione del congedo straordinario o dei permessi retribuiti previsti dai contratti di lavoro analoghi nel limite massimo di ventisei giorni all’anno, secondo le modalità da definirsi nella contrattazione».

(3) Si riporta l’art. 2 del D.Lgs. 16-12-1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento) come sostituito dal D.Lgs. 2-9-1997, n. 321 e successivamente modificato dal D.Lgs. 8-9-1999, n. 344: «2. Scuola. — 1. Nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, così come individuate dall’articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche. Il ladino può altresì essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.

2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle località ladine sono esonerati, a richiesta, dall’insegnamento della lingua e della cultura ladina.

3. Nell’ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale — direttivo e docente — della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all’assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina in servizio nelle stesse scuole. Detta commissione è nominata dal sovrintendente scolastico avvalendosi anche dell’istituto culturale ladino.

4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.

4bis. Nelle scuole materne situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle predette scuole, nell’ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità è riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le modalità stabilite dalla medesima legge provinciale.

5. Le finalità di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla provincia anche nell’ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi».

 

428. Bandi di concorso e commissioni esaminatrici. — 1. I concorsi di cui all’articolo 427 sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

2. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l’insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d’arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.

4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l’insegnamento cui si riferisce il concorso.

 

§III

Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine

 

429. Reclutamento del personale direttivo. (1) — 1. Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono ammessi i docenti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuole ed istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.

2. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

3. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.

4. Per il reclutamento del personale direttivo delle scuole delle località ladine della provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

 

(1) V. nota (1) sub Sezione III di questo Capo.

 

430. Reclutamento del personale ispettivo. — 1. Nei concorsi a posti di ispettore tecnico è riservato apposito contingente da destinare alle scuole di cui al presente capo.

2. Concorre a posti del predetto contingente il personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall’italiano, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.

 

431. Prove d’esame e valutazione dei titoli. — 1. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, per i concorsi per titoli ed esami del personale docente e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.

2. Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale docente.

 

432. Rinvio. — 1. Per quanto non è previsto dal presente capo si applicano le norme di carattere generale che disciplinano i concorsi per il reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano (1).

 

(1) V. L.cost. 26-2-1948, n. 5 e D.P.R. 10-1-1983, n. 89 (Testo unificato dei DD.P.R. 20-1-1973, n. 116 e 4-12-1981, n. 761) come modificato dal D.Lgs. 24-7-1996, n. 434.

 

Sezione VI

Norme sulle commissioni di concorso

 

433. Incompatibilità. — 1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti.

 

434. Esonero dall’insegnamento. — 1. Il personale direttivo e docente nominato presidente o componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami o per soli titoli, può essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni.

2. Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale docente, eventualmente esonerato, che nel corso dell’anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.

3. Il posto occupato dal personale esonerato è conferito come supplenza di durata pari al periodo dell’esonero.

4. Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

 

435. Norma comune sulle procedure concorsuali. — 1. Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole prescelte quali sede d’esame. Le procedure attuative sono oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.

 

Sezione VII

Nomine in ruolo

 

436. Nomina ed assegnazione della sede. (1) — 1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1 (2). L’assegnazione della sede è disposta, secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l’interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

3. Il personale, che ha accettato la nomina con l’assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l’assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico.

4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

5. Il personale scolastico di ruolo in servizio all’estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell’assunzione in servizio e dell’effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

 

(1) A far data dall’applicazione del primo contratto collettivo valido per il comparto scuola in luogo dei provvedimenti di nomina in ruolo si procede alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. Per le caratteristiche e il contenuto del contratto individuale di lavoro si veda l’art. 25 del CCNL comparto scuola valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.

(2) L’art. 442, co. 1, è abrogato, l’art. 470 è disapplicato dal primo contratto collettivo valido per il comparto scuola.

 

437. Nomina in prova e decorrenza della nomina. — 1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova.

2. La nomina decorre dalla data di inizio dell’anno scolastico.

3. Il personale docente ed educativo così nominato, è ammesso ai sensi dell’articolo 440, ad un anno di formazione, che è valido come periodo di prova.

 

438. Prova. — 1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico.

2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell’ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica.

4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva (1).

5. Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.

6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.

 

(1) Per il personale direttivo la conferma in ruolo è ora di competenza dei dirigenti regionali.

 

439. Esito sfavorevole della prova. — 1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

 

440. Anno di formazione. — 1. Durante l’anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

2. L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

3. L’anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all’espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all’utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall’articolo 455.

4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell’anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d’istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.

5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell’Accademia nazionale di danza.

6. Compiuto l’anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo (1).

 

(1) Per il personale docente la conferma in ruolo è di competenza dei dirigenti scolastici ai sensi del D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

 

Sezione VIII

Organici

 

441. Istituzione delle cattedre e posti orario. — 1. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l’istituzione di una cattedra della stessa materia.

2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali.

 

442. Dotazioni organiche. (1) — [1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna, nonché le dotazioni organiche provinciali della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d’arte sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo] (2).

2. L’organico provinciale della scuola elementare è determinato ai sensi dell’articolo 121.

[3. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all’articolo 51] (3).

4. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

 

(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna, elementare e media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

(2) Comma abrogato ex art. 1, co. 71, della L. 23-12-1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

(3) Comma abrogato ex art. 8, D.P.R. 18-6-1998, n. 233 (Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti).

 

[443. Dotazioni organiche dei posti di sostegno. — 1. In sede di definizione degli organici si procede alla determinazione del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap della scuola materna e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un docente ogni quattro bambini o alunni portatori di handicap. I posti di sostegno per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono determinati, nell’ambito dell’organico, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate dall’articolo 42, comma 6, lettera h), della legge 5 febbraio 1992 n. 104. I posti di sostegno nella scuola elementare sono determinati nell’organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole] (1).

 

(1) Art. abrogato ex L. 27-12-1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) (art. 40, co. 1).

 

444. Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica. — 1. Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono determinate sulla base dell’accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzionano all’inizio dell’anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell’anno scolastico in corso.

2. I posti orario di cui all’articolo 441 sono costituiti prioritariamente nell’ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l’utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell’istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell’ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.

3. Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi (1), secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d’intesa con il Ministro del tesoro.

 

(1) La competenza è ora del dirigente scolastico.

 

[445. Determinazione di dotazioni aggiuntive all’organico degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica. — 1. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995, le dotazioni organiche sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dall’applicazione di un incremento percentuale medio del 3 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche dell’anno scolastico precedente.

2. La dotazione aggiuntiva risultante dall’applicazione del 1 comma è ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle specifiche esigenze.

3. La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su base regionale.

4. La dotazione organica complessiva risultante dall’applicazione del presente articolo costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente] (1).

 

(1) Art. ­abrogato ex L. 23-12-1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) (art. 1, co. 71).

 

446. Organici del personale educativo. (1) — [1. I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, ferma restando l’unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché l’identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici seminconvittori, un posto] (2).

2. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all’articolo 52.

3. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all’articolo 442, comma 4.

4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate.

5. La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.

6. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

(1) Si riporta l’art. 4ter, D.L.3-7-2001, n. 255 conv. con modif. in L. 20-8-2001, n. 333: «4ter. Personale educativo. — 1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all’articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.

2. Per l’assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate.

La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell’individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile».

(2) Comma abrogato ex D.P.R. 20-3-2009, n. 81 (G.U. 2-7-2009, n. 151), in Appendice sesta.

 

Capo III

Diritti e doveri (1)

 

(1) L’inquadramento giuridico di tutto il personale della scuola è ora oggetto di definizione nei contratti collettivi. Si veda da ultimo il CCNL comparto scuola valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.

 

Sezione I

Congedi e aspettative

 

447. Disciplina contrattuale. — 1. In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi cui il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, affida la disciplina di tutte le materie relative al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel quadro della sua riconduzione alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, i diritti e doveri del personale della scuola sono definiti dagli articoli che seguono (1).

2. Resta comunque ferma la garanzia della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica.

 

(1) V. nota (1) sub Capo III.

 

448. Valutazione del servizio del personale docente. — 1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all’ultimo triennio.

2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all’articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.

3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell’efficacia dell’azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell’attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell’ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.

4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.

 

[449. Congedo ordinario. — 1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all’articolo 447, rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell’anno scolastico.

2. Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile.

3. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi della sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione del congedo medesimo è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l’esercizio di tale facoltà è subordinato alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.

4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario.

5. Al personale della scuola è attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell’anno solare come segue:

a) due giornate aggiunte al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto dell’esigenza di servizio.

6. Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell’anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo; ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell’attività didattica] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

[450. Congedi straordinari e aspettative. — 1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L’aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il periodo massimo stabilito per il congedo straordinario è computato per anno scolastico.

3. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 454 in materia di congedi straordinari per attività artistiche e sportive.

4. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

[451. Organi competenti a disporre congedi e aspettative. — 1. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono, concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale docente.

2. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell’articolo 268] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

[452. Proroga eccezionale dell’aspettativa. — 1. L’organo competente a concedere l’aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all’articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.

3. Per la determinazione dell’organo competente a disporre la concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative nei riguardi del personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell’articolo 268] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

Sezione II

Utilizzazione ed esoneri

 

453. Incarichi e borse di studio. — 1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell’esigenza di continuità dell’insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l’espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali (1) e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.

2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell’incarico (2).

[3. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell’anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l’anno scolastico successivo. Per gli incarichi svolti presso enti diversi dallo Stato, l’esonero dall’insegnamento non può superare l’anno scolastico e gli assegni sono a carico dell’ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi] (3).

4. Nei casi di incarichi relativi all’espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell’amministrazione o dell’ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell’ultimo incarico conferito.

6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella scuola.

7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.

8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l’autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l’esonero dai normali obblighi di servizio.

[9. Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l’espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell’anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l’Amministrazione della pubblica istruzione e presso l’università] (4). Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell’ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (5).

 

(1) La L. 23-12-1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) all’art. 26, comma 8, primo periodo dispone che: «L’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

(2) Comma così sostituito ex art. 26, co. 11­, L. 23-12-1998, n. 448.

(3) Comma abrogato ex art. 26, co. 11, L­. 448/1998 cit.

(4) Periodo abrogato ex art. 26, co. 11, L. 448/1998 cit.

(5) Si riporta l’art. 2 della L. 13-8-1984, n. 476 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle università) come modificato dall’art. 52, comma 57 L. 28-12-2001, n. 448 (Finanziaria 2002): «2. — Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza».

 

454. Attività artistiche e sportive. — 1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell’insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari (1).

2. Il Ministero della pubblica istruzione può mettere a disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I.

3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 è valido a tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e dei diritto al congedo ordinario.

4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina.

5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

 

(1) La previsione dell’articolo in commento resta ferma nonostante la disapplicazione dell’art. 450 in tema di congedi straordinari per effetto dell’entrata in vigore del CCNL 4-8-1995.

In tal senso dispone infatti l’art. 22, comma 26, della L. 23-12-1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

 

[455. Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo. — 1. L’utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dai successivi commi . Relativamente alle attività previste dai commi 7 e 11, l’utilizzazione è consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l’utilizzazione dei docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell’ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell’ambito del distretto o dei distretti viciniori;

c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma 7;

d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l’insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell’articolo 456, comma 1;

g) partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile, nella scuola materna, alla realizzazione della programmazione educativa.

3. Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media.

4. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.

5. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del comma 2.

6. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all’inizio dell’anno scolastico.

7. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche — aggiuntive nel rispetto delle priorità indicate nei commi 1 e 2 — che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psicopedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento all’attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari.

8. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.

9. Per tali attività, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell’ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

10. Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia è determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui all’articolo 162.

11. L’utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi 7 e 8 è disposta dal capo d’istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato alla scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola stessa. Nei limiti predetti è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all’articolo 325, purché organizzati, nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste dall’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

12. È fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola dell’obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.

13. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d’arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 146 del CCNL comparto scuola valido per il quadriennio normativo ­2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.

 

456. Utilizzazione in compiti connessi con la scuola. — [1. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonché del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000 unità, presso i seguenti uffici, enti ed associazioni:

a) uffici dell’amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell’amministrazione scolastica periferica, per attività inerenti all’aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all’educazione alla salute, nonché allo sport;

b) università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica;

c) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento;

d) enti ed associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all’albo di cui all’articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

e) enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell’educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attività direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché attività inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura;

e-bis) a decorrere dall’anno scolastico 1995-96, una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica] (1).

[2. Fermo restando il contingente di 1.000 unità, le utilizzazioni del personale docente di ruolo presso gli enti ed associazioni, di cui al comma 1, lettera d), possono essere disposte, ai sensi dell’articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel limite massimo di 100 unità. Tale personale deve avere frequentato i corsi di studio organizzati dal provveditore agli studi, d’intesa con il consiglio scolastico provinciale e sentito il comitato tecnico provinciale, sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope] (1).

[3. Le utilizzazioni presso gli uffici dell’amministrazione centrale della pubblica istruzione e presso gli uffici dell’amministrazione scolastica periferica sono effettuate previa determinazione, anche sulla base delle richieste pervenute, di un contingente complessivo da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione tra di essi, sentite le organizzazioni sindacali. Di detta ripartizione è data tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il Ministero dispone le predette utilizzazioni sulla base delle designazioni formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo l’ordine di una graduatoria che è compilata a cura degli uffici stessi] (1).

[4. La graduatoria di cui al comma 3 è basata sulla valutazione di titoli culturali, scientifici e professionali, ai quali è assegnato un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 30 per i titoli culturali, 30 per i titoli scientifici e 40 per i titoli professionali. Nella valutazione dei titoli professionali si tiene conto delle pregresse esperienze compiute nello svolgimento dei compiti specifici cui si riferisce l’utilizzazione. La graduatoria ha validità triennale] (1).

[5. Salvo revoca da parte del Ministero della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte dell’ufficio presso cui l’assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni adottate sulla base della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata triennale e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su richiesta motivata del predetto ufficio] (1).

[6. Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi] (1).

[7. Nella ripartizione del contingente di 1.000 unità tra le varie forme di utilizzazione è data priorità alle esigenze relative all’integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze e all’educazione alla salute] (1).

[8. I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il periodo di prova] (1).

[9. Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola] (1).

[10. Ai fini della verifica dell’attività svolta dal predetto personale, gli uffici, enti ed associazioni sono tenuti a presentare annualmente una relazione sui compiti svolti dal personale stesso e sui risultati ottenuti. La relativa valutazione è effettuata con la collaborazione di ispettori tecnici scelti dal Ministro della pubblica istruzione; di essa il Ministero tiene conto ai fini della eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione] (1).

[11. Il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni sostituite dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto allo scadere dei periodi consentiti di comando od utilizzazione] (1).

12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola (2); fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87 (3), nella legge 9 agosto 1948, n. 1077 (4), nel regio decreto 24 (rectius: 20) luglio 1924, n. 1100 (5) e nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (6). Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l’Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F. pareggiati, purché con oneri a loro carico.

13. Restano ferme le norme che l’articolo 294 detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell’educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica nonché le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3 (7), alla legge l3 agosto 1980, n. 464 (8), e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213 (9), nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unità. È fatto altresì salvo quanto disposto dall’articolo 458 circa il mantenimento ad esaurimento nell’assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste.

14. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica altresì ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

[15. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche i criteri per una loro attuazione graduale, soprattutto con riguardo all’esigenza di assicurare la continuità ed il completamento di progetti di particolare rilievo, per la cui realizzazione il personale utilizzato o comandato sia impegnato] (1).

[16. Gli elenchi del personale della scuola destinato a compiti diversi da quelli di istituto sono annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione] (1).

[17. I predetti elenchi dovranno riportare, oltre alla indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici e delle organizzazioni presso i quali è disposta l’utilizzazione] (1).

 

(1) Comma abrogato ex art. 26, co. 8, L. 23-12-1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) che costituisce la fonte disciplinare in materia: «26. Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto. — 8. L’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all’albo di cui all’articolo 116 del Testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell’articolo 105 del citato Testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e istituzioni che svolgono, per la loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l’amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All’atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta. È abrogato l’articolo 456 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14».

(2) Si riporta l’art. 26, co. 10, della L. 23-12-1998, n. 448: «26. — 10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno complessivamente durata superiore ad un quinquennio comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del presente comma si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità».

(3) La L. 11-3-1953, n. 87 reca: Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale.

(4) La L. 9-8-1948, n. 1077 reca: norme sull’assegno e la dotazione del P.d.R. e istituzione del Segretario Generale.

(5) Il R.D. 20-7-1924, n. 1100 reca: norme sulla Costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

(6) La L. 23-8-1988, n. 400 reca: norme di Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(7) La L. 16-1-1967, n. 3 reca: Riconoscimento della personalità giuridica dell’istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.

(8) Si riporta l’articolo unico della L. 13-8-1980, n. 464 (Svolgimento di attività sportive degli insegnanti di educazione fisica atleti o tecnici di livello nazionale): «Articolo unico. — Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del CONI, per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle olimpiadi, ai campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del CONI.

Il periodo trascorso nella posizione prevista nel precedente comma è valido a tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al precedente primo comma si applica nei limiti di durata della nomina.

I posti che si rendono disponibili in applicazione della presente legge possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee».

(9) La L. 2-12-1967, n. 1213 reca: norme sull’Impiego di personale direttivo e docente sulla scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all’istruzione primaria.

 

457. Scambio di docenti con altri paesi. — 1. È consentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea.

2. L’attuazione dello scambio è disciplinata con regolamento.

 

458. Mantenimento ad esaurimento. — 1. Il personale direttivo e docente della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1), ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell’articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 (2), è mantenuto ad esaurimento nell’assegnazione ai compiti svolti.

[2. Dalla data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell’assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, sono restituiti in via temporanea all’insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal Provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell’amministrazione in cui prestano servizio o che l’amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l’onere] (3).

 

(1) La L. 20-5-1982, n. 270 reca Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

(2) V. nota (9) sub art. 456.

(3) Comma disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

459. Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie. — 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all’accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.

2. I docenti di scuola dell’infanzia ed elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1.

 

(1) Art. sostituito ex L. 24-12-2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004) (art. 3, co. 88), a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

Sezione III

Mobilità del personale

direttivo e docente (1)

 

(1) Sull’argomento si veda ora l’art. 10 del CCNL comparto scuola valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.

Si riporta l’art. 1, co. 608, L. 27-12-2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007): «1. — 608. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008».

 

§I

Norme generali

 

[460. Trasferimenti a domanda e d’ufficio. — 1. I trasferimenti del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti a domanda o d’ufficio] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

461. Norme procedurali. — 1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo.

 

§II

Mobilità a domanda

 

462. Trasferimenti. — [1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo] (1).

2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del servizio centrale competente.

3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all’articolo 463, con l’osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti.

6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.

[7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione] (1).

 

(1) Comma disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

[463. Tabella di valutazione. — 1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell’anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.

2. Nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.

3. L’anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. È altresì attribuito un punteggio per il superamento delle prove di concorsi per titoli ed esami per l’accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello superiore.

4. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educativo, la valutazione dell’anzianità relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo di prova] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

[464. Trasferimenti nell’ambito dello stesso comune. — 1. I trasferimenti nell’ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

[465. Trasferimenti provinciali e interprovinciali. — 1. Sino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell’ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.

3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale educativo] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

[466. Trasferimenti annuali. — 1. I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell’esonero dal servizio dei titolari, purché tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note all’inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.

2. I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti limitatamente all’anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati d’ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all’anno scolastico successivo.

3. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L’eventuale proroga può essere disposta soltanto se l’interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo.

4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.

5. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilità dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 32 dell’accordo sulla sequenza contrattuale costituente parte integrante del CCNL 26-5-1999.

 

§III

Mobilità d’ufficio

 

467. Trasferimenti d’ufficio. — 1. Si fa luogo al trasferimento d’ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede.

[2. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia e dell’anzianità di servizio di ruolo di cui alla tabella prevista dall’articolo 463] (1).

[3. Ai fini dei trasferimenti d’ufficio del personale direttivo, docente ed educativo per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella di cui all’articolo 463 è previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede] (1).

[4. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione] (1).

[5. I trasferimenti d’ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto] (1).

 

(1) Comma disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

468. Trasferimento per incompatibilità ambientale. — 1. Quando ricorrano ragioni d’urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l’anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell’organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall’adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

2. Qualora le ragioni d’urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell’ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l’istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti, lesivi della dignità delle persone che operano nell’ambito scolastico, degli studenti e dell’istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parità di trattamento di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalità previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale e la convalida è operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all’organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

 

(1) Art. così sostituito ex D.L. 7-9-2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla L. 25-10-2007, n. 176 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari) (art. 2, co. 1, lett. c­)).

 

469. Organi competenti. — 1. Il trasferimento d’ufficio per soppressione di posto o di cattedra è disposto dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d’ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, è disposto dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l’effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione può procedere all’adozione del provvedimento (1).

[2. Il trasferimento d’ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali è disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione] (2).

3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d’ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l’interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di viciniorità e raggiungibilità (3).

 

(1) Comma sostituito ex D.L. 7-9-2007, n. 147, conv. con modif. dalla L. 25-10-2007, n. 176 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari) (art. 2, co. 1, lett. c-bis), n. 1)).

(2) Comma abrogato ex art. 2, co. 1, lett. c-bis), n. 2), D.L. 7-9-2007, n. 147, conv. con modif. dalla L. 25-10-2007, n. 176 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari).

(3) Comma sostituito ex art. 2, co. 1, lett. c-bis), n. 3), D.L. 7-9-2007, n. 147, conv. con modif., dalla L. 25-10-2007, n. 176 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari).

 

§IV

Passaggi

 

[470. Mobilità professionale. — 1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell’anzianità.

3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

[471. Passaggi di cattedra e di presidenza. — 1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi.

2. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo è stabilita in sede di contrattazione.

3. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

[472. Passaggi di ruolo. — 1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.

2. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico.

3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.

4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.

5. I passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale docente diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed al personale docente delle scuole materne, con le modalità del presente articolo.

6. L’assegnazione della sede è disposta secondo l’ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

473. Corsi di riconversione professionale. — 1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all’interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante (1) (2).

2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l’attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale interregionale o regionale, con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.

3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l’insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l’insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all’articolo 470 definiscono criteri di programmazione e modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui all’articolo 405.

6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all’attivazione della predetta contrattazione collettiva.

 

(1) Si riporta l’art. 1, co. 73, della L. 23-12-1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «1. — 73. Con le modalità previste dall’articolo 442, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ridefinitivi i criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti nell’anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare».

(2) In attuazione di quanto previsto dall’articolo in commento si riporta l’art. 1, co. 1, D.L. 25-9-2002, n. 212 (Misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale) conv. con modif. in L. 22-11-2002, n. 268: «1. Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola. — 1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all’articolo 473 testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell’insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

 

474. Organi competenti. — 1. I provvedimenti relativi ai passaggi, sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda.

 

§V

Assegnazioni provvisorie

 

[475. Assegnazioni provvisorie di sede. — 1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

2. Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.

3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico.

4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.

5. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l’assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti trasferiti d’ufficio per soppressione di posto.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale delle istituzioni educative statali.

7. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 146 del CCNL comparto scuola valido per il quadriennio normativo ­2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.

 

[476. Organo competente. — 1. L’assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.

2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

§VI

Disposizioni particolari

 

477. Incarichi di presidenza. — 1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.

2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli studi compila due distinte graduatorie:

a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per l’iscrizione nelle suddette graduatorie può essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l’aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a) sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole, cui è aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso è rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all’ultimo concorso a posti di preside, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.

3. Nell’ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell’anno scolastico, l’incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 e secondo l’ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per incompatibilità ambientale o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.

 

[478. Sostituzione docenti assenti. — 1. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici devono utilizzare personale di altri circoli viciniori, che sono indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell’ambito del medesimo distretto.

2. Nelle scuole elementari, nell’ambito del piano annuale di attività, si procede ai sensi dell’articolo 131, commi 5 e 6] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 146 del CCNL comparto scuola valido per il quadriennio normativo ­2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.

 

[479. Docenti in soprannumero. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi contrattuali di cui all’articolo 470, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 461 e seguenti, nonché delle norme recate in materia dai contratti collettivi.

2. Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte espressamente a disporre l’utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.

3. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero, purché sia provvisto di diploma di istituto magistrale in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è utilizzato, sempre nel limite del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio.

4. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento con riferimento anche all’introduzione da esso prevista dell’insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale docente soprannumerario l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio.

5. Nell’ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, il personale docente qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato, nei limiti del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purché sia provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore può essere utilizzato anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio.

6. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a domanda, salvo che nell’ipotesi di cui al comma 5. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarità.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i quali non è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti.

8. Le utilizzazioni disposte nell’anno precedente, su posti e cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d’ufficio, per l’anno scolastico successivo, purché permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato luogo all’utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non sono disponibili per nuove nomine in ruolo.

9. Per le utilizzazioni del personale docente in soprannumero si applicano anche le disposizioni di cui all’articolo 455] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

Si riporta l’art. 1, co. 609, L. 27-12-2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007): «1. — 609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno. L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008».

 

[480. Inquadramenti in profili professionali amministrativi. — 1. Il personale docente, appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di soprannumero dopo le utilizzazioni ed i passaggi di cui all’articolo 479, può essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli dell’amministrazione centrale e dell’amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione avente ad oggetto l’ordinamento dei servizi dell’amministrazione scolastica.

3. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, presso gli uffici regionali e provinciali dell’amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, può essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi della provincia di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1.

4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche costituite cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 1991, e successive modificazioni, e per le sedi che presentino disponibilità di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla predetta tabella B è comunque reso indisponibile per gli accessi tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1.

5. Agli inquadramenti si provvede secondo l’ordine di graduatorie risultanti dalla valutazione dell’intera anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono compilate sulla base di criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 è inquadrato in qualifiche funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell’anzianità maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta salva la posizione economica già acquisita per stipendio ed indennità di funzione, attribuendosi all’interessato, oltre allo stipendio base della qualifica funzionale nella quale è inquadrato, una retribuzione individuale di anzianità di importo corrispondente alla differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova attribuzione.

 

                                                              Qualifica     Qualifica

                                                             funzionale   funzionale

                                                            nella scuola nei Ministeri

 

Personale appartenente al ruolo dei docenti laureati              VII         VII

Personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati             VI VI

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario      V              VI

                                                                   IV              IV

                                                                   III              III

 

7. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle disposizioni di carattere generale in materia di mobilità dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 146 del CCNL comparto scuola valido per il quadriennio normativo ­2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.

 

481. Sostegno. — 1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell’obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, si procede all’accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.

2. Effettuato l’accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell’ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.

3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede all’effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l’accantonamento di posti di cui al comma 1.

 

482. Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento. — 1. Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materie non più previste e comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento.

2. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qualificazione.

 

483. Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista. — 1. Il personale direttivo e docente privo della vista delle scuole di ogni ordine e grado ha la precedenza nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie relativi al movimento interregionale, interprovinciale ed intercomunale.

2. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti.

3. Detto personale è impiegato per consulenze e docenze ai fini della formazione e dell’aggiornamento psico-didattico e metodologico dei docenti di sostegno operanti nell’area della minorazione visiva.

4. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per gli handicappati.

 

§VII

Contenzioso amministrativo

 

484. Ricorso. — 1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d’ufficio o a domanda è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (1).

 

(1) La competenza a decidere in merito ai ricorsi gerarchici relativi ad atti amministrativi non definitivi dei dirigenti è affidata agli uffici dirigenziali generali.

 

Sezione IV

Riconoscimento del servizio (1)

agli effetti della carriera

 

(1) Si riporta l’art. 23, co. 5, L. 23-12-1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «23. — 5. Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico, ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione e progressione di carriera, nonché i provvedimenti di accettazione di dimissioni volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianità di servizio e per limiti di età del medesimo personale, sono devoluti alla competenza dei capi di istituto, sentiti i coordinatori amministrativi, in aggiunta a quelle già ad essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuati i singoli provvedimenti che, per effetto della presente disposizione, sono di competenza del capo di istituto. Gli analoghi provvedimenti riguardanti il personale direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori agli studi. Il predetto decentramento degli atti di stato giuridico ed economico non può comportare comunque incrementi delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado».

Si riporta l’art. 15, D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che in tema di gestione del personale sottrae alcune competenze al dirigente scolastico: «15. Competenze escluse. — 1. Sono escluse dall’attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;

b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l’organico funzionale di istituto;

d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;

e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 14, comma 2».

 

485. Personale docente. — 1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali; o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

 

486. Personale direttivo. — 1. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compreso quello appartenente alle istituzioni educative statali, è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e nella misura della metà, soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato nella carriera di provenienza.

2. Al personale direttivo delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

3. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera.

4. I provvedimenti relativi al riconoscimento dei servizi sono adottati dal provveditore agli studi sia per i presidi sia per i direttori didattici.

 

487. Passaggio ad altro ruolo. — 1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo.

 

488. Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo. — 1. L’opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, resa con il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera di appartenenza, è valutabile nella stessa carriera agli effetti di cui all’articolo 485, come servizio non di ruolo, solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

 

489. Periodi di servizio utili al riconoscimento. — 1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione (1).

2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

 

(1) L’art. 11, co. 14 della L. 3-5-1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) precisa che la previsione in commento si intende nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

 

490. Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici. — 1. Il riconoscimento dei servizi non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.

2. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi.

3. I riconoscimenti di servizi già effettuati, in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli previsti dal presente testo unico se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

4. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all’atto della conferma in ruolo.

5. Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore al 1° luglio 1975.

 

Sezione V

Doveri

 

[491. Orario di servizio dei docenti. — 1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l’orario obbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. L’orario di servizio per i docenti è costituito:

a) dalle ore da destinare all’insegnamento;

b) dalle ore riguardanti le attività connesse con il funzionamento della scuola.

3. L’orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna è stabilito in 25 ore settimanali per le attività educative.

4. L’orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare è costituito di 24 ore settimanali di attività didattica, secondo le modalità stabilite dall’articolo 131.

5. L’orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è di 18 ore settimanali.

6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554] (1).

 

(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL 4-8-1995.

 

Capo IV

Disciplina

 

Sezione I

Sanzioni disciplinari

 

492. Sanzioni. (1) — 1. Fino al riordinamento degli organi collegiali [e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994] (2), le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;

c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;

d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

e) la destituzione.

3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall’avvertimento scritto, consistente nel richiamo all’osservanza dei propri doveri.

 

(1) Si veda l’art. 91 CCNL del comparto scuola valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.

(2) Abrogato ex art. 2, co. 4, L. 27-10-1995, n. 437 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione).

 

493. Censura. — 1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

 

494. Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese. — 1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall’articolo 497. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese viene inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;

b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

 

495.