
Parte
Terza
Personale
Titolo I
Personale docente, educativo,
direttivo e ispettivo
Capo I
Funzione docente, direttiva e
ispettiva
395. Funzione docente. (1)
— 1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di
trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di
impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana
e critica della loro personalità.
2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre
attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti
alla natura dell’attività didattica e della partecipazione al governo della
comunità scolastica.
In particolare essi:
a) curano il proprio
aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative
promosse dai competenti organi;
b) partecipano alle riunioni
degli organi collegiali di cui fanno parte;
c) partecipano alla
realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti
organi;
d) curano i rapporti con i
genitori degli alunni delle rispettive classi;
e) partecipano ai lavori delle
commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.
(1) Per l’inquadramento giuridico dei docenti si
vedano gli articoli 24-43 del CCNL comparto scuola valido per il quadriennio
normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.
396. Funzione direttiva. (1)
(2) — 1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di
coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla
gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l’esecuzione delle
deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di
ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di
ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità
proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta
(2):
a) la rappresentanza del
circolo o dell’istituto;
b) presiedere il collegio dei
docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di
intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di
circolo o di istituto;
c) curare l’esecuzione delle
deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o
di istituto;
d) procedere alla formazione
delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione
dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo
o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti:
e) promuovere e coordinare, nel
rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le
attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito del
circolo o dell’istituto;
f) adottare o proporre,
nell’ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da
inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario;
g) coordinare il calendario
delle assemblee nel circolo o nell’istituto;
h) tenere i rapporti con
l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche,
con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all’istituto e
con gli organi del distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli
specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
l) curare l’attività di
esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e
i docenti, ivi compresi la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico,
l’ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell’orario
e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e
delle aspettative (3), l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli
richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto
stabilito dalla programmazione dell’azione educativa, dispone l’assegnazione
dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui
all’articolo 121 del presente testo unico e l’assegnazione degli ambiti
disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la
continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel
tempo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle
direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli
adattamenti resi necessari dall’organizzazione e dalle finalità proprie di
dette istituzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del
titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore
didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell’articolo 7 del
presente testo unico.
(1) Per l’inquadramento giuridico del personale
direttivo si veda il CCNL per il personale dirigente valido per il quadriennio
normativo 2002-2005 e per il 1° biennio economico 2002-2003.
(2) Alla funzione direttiva è ora riconosciuta,
in attuazione della delega di cui all’art. 21, co. 16 L. 15-3-1997, n. 59 la
qualifica dirigenziale. Si riporta l’art. 25, D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U.
pubblico impiego): «25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche. —
1. Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la
qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed
autonomia a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e
successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono
inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti
dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della
specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo
di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale,
presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all’amministrazione stessa.
2. II dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al
dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico
organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell’esercizio delle competenze di cui al
comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la
qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della
libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione
metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa
delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli
alunni.
4. Nell’ambito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è
coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione
scolastica, coordinando il relativo personale.
6. II dirigente presenta periodicamente al
consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e
amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace
raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione
scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti
nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la
qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione,
all’atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e
della personalità giuridica a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto
possibile, la titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con
proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della
formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi
e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di
certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi
dell’amministrazione scolastica responsabili dell’articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le
modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università,
agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o
consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla
dirigenza dei capi d’istituto. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la
durata dell’incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di
ruolo.
10. Contestualmente all’attribuzione della
qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle
vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla
conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d’istituto che rivestano l’incarico di
Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati,
comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all’obbligo di
formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell’ambito della
formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui
all’articolo 29. In tale ultimo caso l’inquadramento decorre ai fini giuridici
dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini
economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma».
(3) Si riporta l’art. 23, co. 5, L. 23-12-1994,
n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «23. — 5.
Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico,
ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione
e progressione di carriera, nonché i provvedimenti di accettazione di
dimissioni volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianità di servizio
e per limiti di età del medesimo personale, sono devoluti alla competenza dei
capi di istituto, sentiti i coordinatori amministrativi, in aggiunta a quelle
già ad essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da emanare ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuati i
singoli provvedimenti che, per effetto della presente disposizione, sono di
competenza del capo di istituto. Gli analoghi provvedimenti riguardanti il
personale direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori agli
studi. Il predetto decentramento degli atti di stato giuridico ed economico non
può comportare comunque incrementi delle dotazioni organiche del personale
amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado».
Per completezza si riporta l’art. 15, D.P.R.
8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59) che in tema di gestione del personale sottrae alcune competenze al
dirigente scolastico: «15. Competenze escluse. — 1. Sono escluse
dall’attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia
di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di
quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie
particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) formazione delle graduatorie
permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola
istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
c) mobilità esterna alle
istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l’organico
funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per
utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi,
utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di
studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 14, comma 2».
397. Funzione ispettiva. —
1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della
pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull’istruzione, alla
realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle
istituzioni scolastiche ed educative.
2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che
operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.
3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a
promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e
docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in
merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento,
all’impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché
alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono
essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro
funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle
istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero
della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale o dal
provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e collaborazione nelle
attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell’ambito del
circolo didattico, dell’istituto, del distretto, regionale e nazionale.
4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì
attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i
direttori generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e
i provveditori agli studi.
5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo
ispettivo redige una relazione sull’andamento generale dell’attività scolastica
e dei servizi.
Capo II
Reclutamento
Sezione I
Norme generali
398. Ruoli del personale degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici
e gli istituti d’arte. — 1. I ruoli del personale direttivo e
ispettivo sono nazionali (1).
2. I ruoli del personale docente sono
provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale
si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento
economico dei docenti elementari (2).
3. I ruoli nazionali e provinciali sono
rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli
uffici scolastici provinciali.
(1) A norma dell’art. 25, D.Lgs. 30-3-2000, n.
165 i ruoli del personale dirigente sono ora regionali.
(2) Si veda il Capo XI (articoli 122-129) del
CCNL comparto scuola valido per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il
biennio economico 2002-2003.
Sezione II
Reclutamento del personale
docente ed educativo
399. Accesso ai ruoli. (1)
— 1. L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare
e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per
il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi
per titoli ed esami (2) e, per il restante 50 per cento, attingendo alle
graduatorie permanenti di cui all’articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso
per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi
vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria
permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura
concorsuale successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono
chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due
anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La
disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo
21 della L. 5-2-1992, n. 104 e al personale di cui all’articolo 33, comma 5,
della medesima legge (3).
(1) Art. così sostituito ex L. 3-5-1999,
n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) (art.
1, co. 1).
(2) In applicazione di detta disposizione si veda
il D.M. 10-8-1998, n. 354 (Costituzione di ambiti disciplinari per
aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure
concorsuali ed altre procedure connesse) come modificato dal D.M.
21-12-1998.
(3) Comma modificato ex art. 6, co. 2,
D.L. 10-1-2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione), conv., con modif., in L.
9-3-2006, n. 80.
400. Concorsi per titoli ed esami. —
01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza
triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in
relazione al numero dei concorrenti. L’indizione dei concorsi è subordinata
alla previsione del verificarsi nell’ambito della regione, nel triennio di
riferimento, di un’effettiva disponibilità di cattedre o di posti di
insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 442 per le nuove
nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale
docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati,
nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei
corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo
quanto disposto dall’articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (1).
02. All’indizione dei concorsi regionali per
titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina
altresì l’ufficio dell’amministrazione scolastica periferica responsabile dello
svolgimento dell’intera procedura concorsuale e della approvazione della
relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell’esiguo numero dei
candidati, si ponga l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione
territoriale dei concorsi, indicando l’ufficio dell’amministrazione scolastica
periferica che deve curare l’espletamento dei concorsi così accorpati. I
vincitori del concorso scelgono, nell’ordine in cui sono inseriti nella
graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione (1).
03. I bandi relativi al personale educativo,
nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola
elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e
sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda (1).
1. I concorsi constano di una o più prove
scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla
valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici,
scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura
artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le
scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di
abilitazione all’insegnamento, ove già posseduto.
2. È stabilita più di una prova scritta, grafica
o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti
d’arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale
forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l’accesso
all’insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i
candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di
accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica
capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della
fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di
titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la
votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella
prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le
commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli
previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione
determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo
necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di
ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d’esame e
titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e
letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno
due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova
facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella
trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è
finalizzata all’accertamento della preparazione sulle problematiche educative e
didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d’insegnamento e sugli
ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su
argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi
programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono
stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione (2).
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di
cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta
per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o
pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non
inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche
ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116 (3). Peraltro, l’attribuzione
ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei
preclude la valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di
studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (4), i candidati che abbiano superato la
prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono
l’abilitazione all’insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano
sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi
dell’eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i
concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte,
grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli
nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito
un particolare punteggio anche all’inclusione nelle graduatorie di precedenti
concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al
medesimo posto.
15. La graduatoria di merito è compilata sulla
base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte,
grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
15bis. Nei concorsi per titoli ed esami per
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere
attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa
sulle tecnologie informatiche (5).
16. L’ufficio che ha curato lo svolgimento delle
procedure concorsuali, provvede anche all’approvazione delle graduatorie.
17. Le graduatorie relative ai concorsi per
titoli ed esami restano valide fino all’entrata in vigore della graduatoria
relativa al concorso successivo corrispondente (6).
[18. La nomina a cattedre di scuola secondaria
superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce
la partecipazione al concorso] (7).
19. Conseguono la nomina i candidati che si
collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti
eventualmente disponibili.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal
provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione
sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
(1) I commi 01-03 sono stati inseriti ex art.
1, co. 2, L. 3-5-1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico).
(2) Si veda il D.M. 11-8-1998, n. 357 per i Programmi
e prove d’esame per le classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento
tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione
secondaria ed artistica e il D.M. 24-9-1998, n. 396 per la tabella
di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per esami e
titoli per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado.
(3) L’art. 7 del D.P.R. 3-5-1957, n. 686 (Norme
di esecuzione dello Statuto degli impiegati civili dello Stato) come sostituito
dall’art. 1 del D.P.R. 10-3-1989 n. 116 dispone, in merito agli adempimenti dei
concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte, che: «7. — Al
candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale
colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza
apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella
busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita
nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta
piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o
del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della
commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone
trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della
chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e
l’indicazione della data della consegna.
Al termine di ogni giorno di esame viene
assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente lo stesso
numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire,
esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso
candidato.
Entro le ventiquattro ore successive alla
conclusione dell’ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste
aventi lo stesso numero in unica busta, dopo aver staccato la relativa
linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice
o dal comitato di vigilanza con l’intervento di almeno due componenti della
commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui è data comunicazione
orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova d’esame, con
l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità,
potranno assistere alle anzidette operazioni.
I pieghi sono aperti alla presenza della
commissione esaminatrice quando essa deve procedere all’esame dei lavori
relativi a ciascuna prova d’esame.
Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione
dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.
I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati
nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi
verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da
questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell’ufficio
periferico dell’amministrazione interessata, al termine delle prove scritte».
Dispone analogamente anche l’art. 14 del D.P.R.
9-5-1994, n. 487 (Norme sull’accesso agli impieghi pubblici e modalità di
svolgimento dei concorsi).
(4) Questo sistema trova applicazione fino al
termine dell’ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei
titoli previsti dagli artt. 3 e 4 L. 341/1990, ovvero:
— diploma di laurea in scienze della formazione
primaria per l’insegnamento nella scuola materna ed elementare (D.P.R.
31-7-1996, n. 471);
— frequenza biennale di corsi di specializzazione
post-laurea per l’insegnamento nella scuola media e superiore (D.P.R.
31-7-1996, n. 470).
Considerato che a seguito della introduzione dei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria non possono più
considerarsi validi, ai fini dell’accesso all’insegnamento nelle scuole materne
ed elementari, i titoli di studio rilasciati dalle scuole e dagli istituti
magistrali e considerato, altresì, che i corsi di formazione per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento secondario presso le scuole di
specializzazione hanno preso avvio nell’anno accademico 1999-2000, con D.M.
10-3-1997 e con D.M. 24-11-1998 sono state dettate disposizioni transitorie
finalizzate a consentire il passaggio al sistema universitario di abilitazione
all’insegnamento nel senso che cessa la possibilità di conseguire l’abilitazione
all’insegnamento nei modi previsti dall’articolo in commento.
Questo il quadro normativo di riferimento nel
passaggio al nuovo sistema di reclutamento del personale docente:
— D.M. 26-5-1998 che detta criteri generali per
la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea
in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per
l’insegnamento nella scuola secondaria;
— D.M. 2-7-2001, che, in ottemperanza di quanto
disposto dalla L. 2-8-1999, n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi
universitari), determina il numero dei posti a livello nazionale per
l’immatricolazione al corso di laurea in scienze della formazione primaria
nonché per l’ammissione alla scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario;
— D.M. 11-5-2001, come modificato dal D.M.
30-5-2001 con cui sono state definite le modalità e contenuti della
prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario;
— D.L. 28-8-2000, n. 240 conv. con modif. in L.
27-10-2000, n. 306 che riconosce, all’art.1, all’esame di stato conclusivo del
corso biennale di specializzazione all’insegnamento secondario il valore di
prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui
all’art. 401 T.U. 297/1994;
— D.M. 4-6-2001, n. 268 che reca norme relative
all’esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione
e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole e di
esami finali.
In materia è poi intervenuta la riforma Moratti
(L. 28-3-2003, n. 53, App. sesta) che all’art. 5 ha delegato il Governo
ad intervenire sulla formazione degli insegnanti. A tanto si è provveduto con
il D.Lgs. 17-10-2005, n. 226 (Definizione delle norme generali in materia di
formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, a norma
dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53). La L. 24-12-2007,
n. 244, all’art. 2, comma 416, (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) ha
abrogato entrambi i riferimenti normativi: «2. — 416. Nelle more del
complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento
dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di
personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili
effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione
di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione
e dal Ministro dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 17 comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell’economia e
delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il
termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere
comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità
della formazione iniziale e dell’attività procedurale per il reclutamento del
personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del
personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo
restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta
salva la validità delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l’articolo 5 della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227».
(5) Comma introdotto ex art. 1, co. 3, L.
3-5-1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico).
(6) Comma così sostituito ex art. 1, co.
4, L. 124/1999 cit.
(7) Comma abrogato ex art. 1, co. 5, L.
124/1999 cit.
401. Graduatorie permanenti.
(1) (2) — 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale
docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d’arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da
utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all’articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1
sono periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti che hanno superato
le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima
classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.
Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato
l’aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi
nella graduatoria permanente.
[3. Le operazioni di cui al comma 2 sono
effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista
dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto
dei seguenti criteri: le procedure per l’aggiornamento e l’integrazione delle
graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e
snellimento dell’azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di
coloro che sono già inclusi in graduatoria] (3).
4. La collocazione nella graduatoria permanente
non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed
esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili
soltanto dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi
dell’articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie
nazionali dall’articolo 8bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle
graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio
1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente
dell’amministrazione scolastica territorialmente competente.
7. Le disposizioni concernenti l’anno di
formazione di cui all’articolo 440 si applicano anche al personale docente
assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si
applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei
convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre
istituzioni educative.
(1) Art. così sostituito ex L. 3-5-1999,
n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) (art.
1, co. 6). Si riporta l’art. 2 della citata legge in merito alla costituzione
delle graduatorie permanenti: «2. Norme transitorie relative al personale
docente. — 1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui
all’articolo 401 del testo unico, come sostituito dall’articolo 1, comma 6,
della presente legge, hanno titolo all’inclusione, oltre ai docenti che
chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a) i docenti che siano in
possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione
ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano
superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti
esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di
concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, in una graduatoria per l’assunzione del personale non di
ruolo. Si prescinde da quest’ultimo requisito per il personale che abbia
superato le prove dell’ultimo concorso per titoli ed esami bandito
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi
anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al
comma 4.
3. Il regolamento di cui al comma 3 dell’articolo
401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della presente
legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie
permanenti.
4. Contemporaneamente all’indizione del primo
concorso per titoli ed esami dopo l’entrata in vigore della presente legge, è
indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione
riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità
richiesta per l’insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e
negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo
all’inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma
1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli
insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d’arte
applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano
prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese
le istituzioni scolastiche italiane all’estero, ovvero negli istituti e scuole
di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole
materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni
nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in
vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno
scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il
possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale
interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in
servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella
medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla
frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato
all’approfondimento della metodologia e della didattica relative alle
discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti
universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata
capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta
e in una prova orale volte all’accertamento del possesso delle capacità
didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso
non comporta l’esonero dal servizio. L’ordinanza del Ministro stabilisce anche
le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l’esclusione dall’esame
finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione
esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario
esterno di nomina ministeriale. All’onere derivante dall’attuazione del
presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l’anno 1999, si
provvede con le disponibilità di pari importo di cui all’autorizzazione di
spesa prevista dall’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell’esercizio finanziario
1998. Tali somme vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione».
(2) Le graduatorie permanenti di cui al presente
articolo sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi dell’art. 1,
co. 605, lett. c), L. 27-12-2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2007): «1. — 605. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività
dell’amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di
carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più
decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi
concernenti:
c) la definizione di un piano
triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli
anni 2007-2009, da verificare annualmente, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso,
per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno
del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e
rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad
abbassare l’età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a
tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto
del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39,
comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente
all’applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
realizza un’attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti
Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di
formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di
reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della
gestione della fase transitoria, l’opportunità di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in
graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse
graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in
possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di
abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore
della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto
decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo
livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica
presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della
formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il
conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
(CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi
dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del
piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto
dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la
disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei
titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione
in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai
docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti
per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di
insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo
scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media
previsto dall’articolo 1, comma 2bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su
posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta
completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati
che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata
bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6
ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale
riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell’aliquota aggiuntiva
del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero
dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei
candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure
riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e
con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il
colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono
partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a
completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati.
L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve
essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all’articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali.
Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17
dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno
frequentato nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione,
superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di
almeno un anno di incarico di presidenza;».
(3) Comma abrogato ex art. 1, co. 2, D.L.
7-4-2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di
Università) conv. con modif. in L. 4-6-2004, n. 143.
402. Requisiti generali di
ammissione. — 1. Fino al termine dell’ultimo anno dei corsi
di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (1), ai fini dell’ammissione ai concorsi a
posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, è richiesto il possesso dei
seguenti titoli di studio:
a) diploma conseguito presso le
scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per
i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso
gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a
quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od
abilitazione valida per l’insegnamento della disciplina o gruppo di discipline
cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i
quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.
2. Per le classi di concorso per le quali è
prevista l’ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e
artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio.
L’accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla
medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell’inizio delle prove
di esame.
3. Per l’ammissione agli esami di concorso a
cattedre di insegnamento dell’educazione musicale sono validi anche gli
attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi
non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli
istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990,
sono validi soltanto se conseguiti all’esito di corsi i cui programmi abbiano
ottenuto l’approvazione ministeriale.
4. Alla data di scadenza dei termini di
presentazione della domanda è, altresì, richiesto il possesso dei requisiti per
l’ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato (2).
5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del
limite di età previste dalle norme vigenti.
6. Non si applica alcun limite di età per la
partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento
dell’abilitazione. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai
concorsi per soli titoli.
(1) Gli artt. 3 e 4 L. 19-11-1990, n. 341 (Riforma
degli ordinamenti didattici universitari ) istituiscono due corsi di
laurea, ovvero:
— diploma di laurea in scienze della formazione
primaria per l’insegnamento nella scuola materna ed elementare (D.P.R.
31-7-1996, n. 471);
— diploma di frequenza biennale di corsi di
specializzazione post-laurea per l’insegnamento nella scuola media e superiore
(D.P.R. 31-7-1996, n. 470).
(2) Per i requisiti generali di accesso ai
concorsi vale quanto disposto dall’art. 2 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487 (Norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di
svolgimento dei concorsi) come modificato dal D.P.R. 30-10-1996, n. 693:
«2. Requisiti generali. — 1. Possono accedere agli impieghi civili delle
pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti
generali:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è
richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le
eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994,
serie generale n. 61;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore
ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali
prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo
di benefici, i 45 anni di età. Il limite di età di 40 anni è elevato:
a) di un anno per gli aspiranti
coniugati;
b) di un anno per ogni figlio
vivente;
c) di cinque anni per coloro
che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482,
e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo
stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a
tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni
obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è di 50 anni;
d) di un periodo pari
all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore
dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di
leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde
dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito,
della Marina o dell’Aeronautica cessati d’autorità o a domanda; per gli
ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in
servizio permanente dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia.
Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai
sensi dell’art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione
ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente.
2. Per l’ammissione a particolari profili professionali
di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono
prescrivere ulteriori requisiti.
3. Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano esclusi dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d),
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano
diversamente sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
5. Il requisito della condotta e delle qualità
morali stabilito per l’ammissione ai concorsi nella magistratura viene
richiesto per le assunzioni comprese quelle obbligatorie delle categorie
protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, in conformità all’articolo 41 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Per l’accesso ai profili professionali di
ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea.
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione.
7bis. I cittadini italiani soggetti all’obbligo
di leva devono comprovare di essere in disposizione regolare nei confronti di
tale obbligo».
La partecipazione ai concorsi pubblici non è più
soggetta ad alcun limite di età ex art. 3, co. 6, L. 15-5-1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), fatte salve deroghe introdotte da regolamenti
delle singole amministrazioni in relazione ad esigenze di servizio o ad
oggettive necessità.
403. Requisito specifico di
ammissione. — 1. Per i concorsi a cattedre o a posti di
insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, in aggiunta ai titoli di
studio di cui all’articolo 402 è richiesto il titolo di specializzazione.
404. Commissioni giudicatrici. —
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute
da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un
ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque
anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il
concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A
ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale
amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta (1).
2. Il presidente ed i componenti delle
commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne
l’espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore
agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di
sesso femminile, salvo motivata impossibilità (2).
3. Essi sono scelti nell’ambito della regione in
cui si svolgono i concorsi stessi.
4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi
distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola
in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di
inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà
di chiedere l’esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non
intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più
frequente ricorso, nell’ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in
quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento
dell’inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi
sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione: per il
personale docente, dai consigli scolastici provinciali.
5. Per i professori universitari gli elenchi sono
compilati dal Consiglio universitario nazionale.
6. Ai fini di cui all’articolo 400, comma 3, il
Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la
nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e
culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni
è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini
dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova
facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in
possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.
7. Ove non sia possibile reperire tra gli
insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei
requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti
appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto
di cui al medesimo comma 6.
8. I membri aggregati per la lingua straniera
svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa
prova.
9. Il Ministro della pubblica istruzione
stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione
delle commissioni giudicatrici.
10. Modalità analoghe sono seguite per la scelta
dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del
personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute
preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli
educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali
statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso
convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti
educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
11. Qualora il numero dei concorrenti sia
superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità
di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi
e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
12. In tal caso essi si costituiscono in
sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione
originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma
in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il
coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
13. Alla sostituzione dei presidenti e dei
componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o
decaduti dalla nomina, provvede l’ufficio scolastico preposto allo svolgimento
delle procedure concorsuali.
[14. Le commissioni dei concorsi per soli titoli
sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione] (3).
15. Fino alla sottoscrizione dei contratti
collettivi di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni di
presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in
relazione al numero delle giornate e per l’importo complessivo massimo
rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale,
secondo la tabella che segue. [Per i concorsi per soli titoli i tempi di
espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto
a quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova
scritta] (3). Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente
della scuola in attività che non rinunci all’esonero dagli obblighi di servizio
che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.
Compensi dovuti
ai componenti delle
commissioni giudicatrici
dei concorsi a cattedre
che rinuncino all’esonero al
servizio
Numero dei candidati: fino a 100;
Numero delle prove scritte, scrittografiche etc.:
1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate (4): 30 g - 26 sedute;
50 g - 43 sedute; 70 g - 61 sedute;
Totale: 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.
Numero dei candidati: da 101 a 200;
Numero delle prove scritte, scrittografiche etc.:
1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate (4): 50 g - 43 sedute;
75 g - 62 sedute; 100 g - 88 sedute;
Totale: 2.795.000; 4.030.000; 5.720.000.
Numero dei candidati: da 201 a 300;
Numero delle prove scritte, scrittografiche etc.:
1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate (4): 74 g - 62 sedute;
100 g - 88 sedute; 150 g - 130 sedute;
Totale: 4.030.000; 5.720.000; 8.450.000.
Numero dei candidati: da 301 a 400;
Numero delle prove scritte, scrittografiche etc.:
1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate (4): 100 g - 88 sedute;
150 g - 130 sedute; 200 g - 175 sedute;
Totale: 5.720.000; 8.450.000; 11.375.000.
Numero dei candidati: da 401 a 500;
Numero delle prove scritte, scrittografiche etc.:
1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate (4): 150 g - 130 sedute;
200 g - 175 sedute; 240 g - 208 sedute;
Totale: 8.450.000; 11.375.000; 13.520.000.
16. Qualora il concorso si concluda oltre il
tempo massimo assegnato, l’importo complessivo dei gettoni di presenza,
determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è
ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano
dall’incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è
operata un’uguale riduzione sull’importo calcolato in base al numero delle
giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.
(1) Si riporta l’art. 9 del D.P.R. 9-5-1994, n.
487 (Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
modalità di svolgimento di concorsi) come modificato dal D.P.R. 30-10-1996,
n. 693: «9. Commissioni esaminatrici. — 1. Le commissioni esaminatrici
dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con
provvedimenti del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne
dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento
della funzione pubblica.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non
possono farne parte, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546, i componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo
dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata
impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. 29 del sopra citato
decreto legislativo. Nel rispetto di tali princìpi, esse, in particolare, sono
così composte:
a) per i concorsi ai profili
professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere
di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente
qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica
funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti
locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere
assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente
territoriale;
b) per i concorsi per la quinta
e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di
segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o
categoria;
c) per le prove selettive
previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per
il cui accesso si fa ricorso all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente
e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di
segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o
categoria.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per
esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni,
qualora i candiati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000
unità, con l’integrazione di un numero di componenti, unico restando il
presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.
A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore
a 500.
4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che
abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i
concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è
consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata
e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad
oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i
supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la
commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle
ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a)
e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per
gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più
sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da
un membro della commissione ovvero da un impiegato dell’amministrazione di
qualifica o categoria non inferiore all’ottava, e costituita da due impiegati
di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto
tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei
comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a
meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a
tale funzione impiegati residenti in altra sede».
(2) Si riporta l’art. 57, D.Lgs. 30-3-2001, n.
165 (T.U. pubblico impiego): «57. Pari opportunità. —
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva
motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35,
comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti
regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro,
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la
partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle
amministrazioni interessate ai corsi medesimi.
2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale
esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, secondo le modalità di cui all’articolo 10, adottano tutte le misure
per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità,
sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica».
(3) Comma e periodo abrogati ex art. 1, L.
3-5-1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico).
(4) Non comprende i venti giorni necessari per
dare comunicazione ai candidati della loro ammissione alle eventuali prove
pratiche e a quelle orali.
405. Norme comuni ai concorsi per
il reclutamento del personale docente. — 1. Il Ministro della
pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia
delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, ivi
compresi quelli dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse
corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di un’adeguata
specializzazione.
406. Esclusione. —
1. L’esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti o per
intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta
dal bando a pena di decadenza (1) (2).
2. L’esclusione è disposta dall’organo che cura
lo svolgimento del concorso con provvedimento motivato di cui è data
comunicazione all’interessato.
(1) Si riporta l’art. 4 del D.P.R. 10-1-1957, n.
3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello Stato): «4. Esclusione dal concorso. — L’esclusione dal
concorso può essere disposta soltanto per difetto dei
requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro».
(2) Si riporta l’art. 4 del D.P.R. 9-8-1994, n.
487 (Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
modalità di svolgimento dei concorsi) come modificato dal D.P.R.
30-10-1996, n. 693 e dalla L. 15-5-1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo) che ne ha abrogato i commi 5 e 6: «4. Presentazione delle
domande di ammissione. — 1. Le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — per i concorsi unici e
all’amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
1bis. Per gli enti locali territoriali la
pubblicazione del bando della Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 può essere
sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi
del bando e l’indicazione della scadenza del termine per le presentazione delle
domande.
2. La data di spedizione delle domande è
stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo
schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni
che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
4. L’amministrazione non assume responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore».
Sezione III
Reclutamento del personale
direttivo (1)
(1) Le norme della presente sezione non sono più
operative. Per il reclutamento dei dirigenti scolastici valgono ora le
disposizioni contenute nel D.P.R. 10-7-2008, n. 140 (Regolamento recante la
disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo
1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) che abroga le
disposizioni dell’art. 29, D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. pubblico impiego)
relative alla distinzione in settori formativi dei dirigenti scolastici e ogni
altra disposizione incompatibile.
Si riporta l’art. 1, co. 618 e 619, L.
27-12-2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007): «1. — 618. Con
regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il
reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale
del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre
settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di
laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente
prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove
oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale
preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono
ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova
orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito;
periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei
limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell’aliquota
aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti
con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento
medesimo».
«619. Il regolamento di cui al comma 618 è
emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si procede
alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente
scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove
non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi, successivamente
alla nomina dei candidati ammessi pleno jure, i candidati in possesso
dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento
cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le
prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da
parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato
positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame
finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e
disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli
altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso
di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non
utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono
partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione,
indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si
conclude nell’anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma,
fermo restando il regime autorizzatone in materia di assunzioni di cui
all’articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito».
407. Concorsi. —
1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo
sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni
educative, ogni tre anni.
2. Le graduatorie dei concorsi hanno validità
triennale.
3. I posti da mettere a concorso sono determinati
in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili
all’inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte
nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad
eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei
quali si preveda la soppressione nell’anno scolastico successivo.
408. Requisiti di ammissione. —
1. Ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale educativo, forniti
di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di
istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la
nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.
2. Ai fini dell’ammissione ai concorsi direttivi,
sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente
del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi
abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti
ruoli.
3. Fermo restando il requisito dell’anzianità di
servizio, si osservano, per l’accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e
grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai
successivi articoli.
409. Scuola materna e scuola
elementare. — 1. Ai concorsi a posti di direttore didattico
di scuola elementare sono ammessi i docenti delle scuole materne (1) ed
elementari forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di
diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica (2).
(1) Si riporta l’art. 3, co. 1, della L.
5-1-1994, n. 24 (Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole
di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi): «3. — 1. Gli
insegnanti della scuola materna in possesso degli altri requisiti prescritti
dalle norme vigenti possono partecipare ai concorsi per il reclutamento del
personale direttivo della scuola elementare».
(2) Si riportano gli artt. 1 e 2 del D.M.
20-2-1996 (Modificazioni all’ordinamento didattico universitario
relativamente alla soppressione del diploma di abilitazione alla vigilanza
nelle scuole elementari): «1. — Dell’elenco delle lauree e dei diplomi di
cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è
eliminato il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari».
2. — Il corso di diploma di abilitazione alla
vigilanza nelle scuole elementari può permanere, in via transitoria, nelle
facoltà di scienze della formazione (ex magistero) sino all’esaurimento
del ciclo di studi iniziato dagli studenti iscritti al primo anno del diploma
stesso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
410. Scuola media. —
1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:
a) i docenti di ruolo della
scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché i docenti di ruolo di
educazione fisica laureati;
b) i docenti laureati di ruolo
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei
artistici e negli istituti d’arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad
esaurimento, che nelle prove d’esame di un concorso a cattedre di scuola media
abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.
411. Scuole secondarie superiori. —
1. Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di
istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi
quelli di cui al comma 3, sono ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli
del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché i
docenti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre
di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto
direttivo.
2. Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i
presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei Convitti nazionali e le
vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d’esame
di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola, cui si riferisce il concorso
direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.
3. Ai concorsi a posti di preside degli istituti
tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per
l’agricoltura, per l’industria e l’artigianato e per le attività marinare sono
ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti
di una delle lauree richieste per l’ammissione ai concorsi a cattedre di
materie tecniche degli istituti stessi.
4. I docenti di materie non tecniche degli istituti
di cui al precedente comma, sono ammessi a concorsi indicati nel comma 1,
purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e
scuole ivi indicate.
412. Licei artistici ed istituti
d’arte. — 1. Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli
istituti d’arte sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli di materie
artistiche, professionali, di storia dell’arte o di storia dell’arte applicata,
delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d’arte,
forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.
2. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio
indicati nel comma 1 per i docenti di materie artistico-professionali e di arte
applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d’arte per
effetto di precedenti norme che non prevedono tali titoli e nei casi in cui per
l’accesso all’insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi
dell’articolo 402.
413. Istituti di educazione. —
1. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice
degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi, rispettivamente, gli
istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di
abilitazione all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria,
che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni
effettivamente prestato, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad
esaurimento con un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato.
Partecipano inoltre i docenti di ruolo nelle scuole elementari forniti di
laurea e di abilitazione all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione
secondaria che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo,
nonché i docenti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno 5
anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed
artistica. Ai predetti concorsi sono altresì ammessi anche gli istitutori e le
istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che
abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni
effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione
all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.
2. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti
nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi
rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel relativo
ruolo di almeno 2 anni di servizio effettivamente prestato.
3. Per quanto non previsto specificamente per i
concorsi di cui al presente articolo si applicano le norme generali che
disciplinano il reclutamento del personale direttivo della scuola.
414. Commissioni giudicatrici. —
1. Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo sono
nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale
competente e sono composte da:
a) un docente universitario,
con funzione di presidente;
b) un ispettore tecnico del
contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;
c) due direttori didattici,
presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il
concorso;
d) un funzionario
dell’amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente.
2. I membri di cui alle lettere a) e c)
sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia
superato il periodo di prova, compresi in appositi elenchi.
3. Almeno un terzo dei componenti della
commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
4. Gli elenchi sono compilati, per i docenti
universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale
direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. L’inclusione negli elenchi è effettuata a
domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di
servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono
presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non
più di tre anni.
6. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni
quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici
non possono essere nominate nel quadriennio successivo.
7. Qualora manchino le proposte e non si sia
provveduto tempestivamente alle integrazioni, l’organo competente nomina
direttamente i componenti le commissioni medesime.
8. Qualora il numero dei concorrenti sia
superiore a 500, le commissioni di cui al comma 1 sono integrate, secondo le
medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500
o frazione di 500 concorrenti.
9. Sino a quando non saranno modificate le norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai
componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono
corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della
Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al
presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il
maggior numero di candidati.
415. Prove di esame e valutazione. —
1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano di una prova
scritta e di una prova orale dirette ad accertare l’attitudine e la capacità
del candidato all’esercizio della funzione direttiva.
2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei
quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40
assegnati alla prova scritta.
3. Nei concorsi a posti di preside dei licei
artistici e degli istituti d’arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei
quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su
25 assegnati alla prova scritta.
4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che
hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d’esame, con non
meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside
dei licei artistici e degli istituti d’arte, almeno 35 dei 50 punti, con non
meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
5. La prova scritta verte su problematiche
attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare
riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il
concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di
carattere socio-culturale e pedagogico dell’azione direttiva nella scuola, nonché
sull’ordinamento scolastico e la relativa legislazione.
6. La valutazione dei titoli viene effettuata
solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.
7. Il disposto di cui al comma 6 si applica anche
alle procedure concorsuali in atto alla data del 1° febbraio 1994, per le quali
non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto
conto del numero di domande di partecipazione, può disporre, con propria
ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o
interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove ha
luogo la prova scritta cura l’organizzazione delle operazioni relative allo
svolgimento di tale prova.
416. Determinazione degli orientamenti
programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli. —
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi per il
reclutamento del personale direttivo:
a) gli orientamenti
programmatici per le prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di
scuola e di istituzione educativa, nell’ambito degli argomenti indicati nel
precedente articolo 415;
b) i titoli valutabili, con
particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di
valutazione.
417. Graduatorie. —
1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate
sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei
voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli.
2. Nei casi di parità di punteggio si applicano i
criteri di preferenza stabiliti dall’articolo 5 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Oltre al punteggio complessivo deve essere
distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto del
competente direttore generale o capo del servizio centrale e sono utilizzabili,
nell’ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei
soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari
categorie.
418. Esclusioni. —
1. Nei limiti del successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti
del personale direttivo, con provvedimento motivato del direttore generale o
capo del servizio centrale competente, coloro che abbiano riportato, dopo la
nomina nei ruoli del personale docente ed educativo, una sanzione disciplinare
superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Sezione IV
Reclutamento del personale
ispettivo
419. Ruolo degli ispettori tecnici. —
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti
del ruolo unico degli ispettori tecnici tra la scuola materna, elementare e
secondaria, nell’ambito dell’Amministrazione centrale e di quella periferica e,
relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori
disciplinari.
2. Agli ispettori tecnici si applicano le
disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico già previste per gli
ispettori tecnici centrali dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni (1).
(1) L’art. 12 del D.P.R. 30-6-1972, n. 748 (Disciplina
delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo) che forniva la disciplina dello stato giuridico degli
ispettori tecnici è abrogato.
Risultano perciò applicabili le disposizioni del
Titolo II, Capo II, Sezione I del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. pubblico
impiego).
420. Concorsi a posti di ispettore
tecnico. — 1. L’accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico si consegue
mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti
risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell’articolo 419.
2. Ai predetti concorsi sono ammessi:
a) per il contingente relativo
alla scuola materna, i direttori, i docenti di scuola materna, ed il personale
direttivo della scuola elementare;
b) per il contingente relativo
alla scuola elementare, i docenti elementari, gli istitutori, le istitutrici e
i direttori didattici di scuola elementare;
c) per i contingenti relativi
alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché
agli istituti d’arte ed ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola
media e degli istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori
aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti
nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello
Stato, nonché i presidi e i docenti dei licei artistici e degli istituti
d’arte, i docenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.
3. Per l’ammissione ai concorsi di cui al
presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui,
limitatamente all’istruzione artistica, per l’accesso all’insegnamento o a
posti di preside, essa non sia prevista.
4. Il personale docente ed educativo deve avere
una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.
5. Ai fini dell’ammissione ai concorsi ispettivi,
sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente
del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi
abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti
ruoli.
6. I concorsi a posti di ispettore tecnico sono
indetti ogni due anni dal Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei
posti disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e
tenuto conto dei settori d’insegnamento.
7. I bandi stabiliscono altresì le modalità di
partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di
ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.
421. Commissioni esaminatrici. —
1. Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con
decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono
composte da (1):
a) tre docenti universitari,
dei quali almeno due che professino un insegnamento compreso nel settore
disciplinare di cui trattasi;
b) un funzionario
dell’amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente;
c) un ispettore tecnico.
2. Almeno un terzo dei componenti della
commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivata
impossibilità (2).
3. Per i concorsi relativi al contingente per gli
istituti d’arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a)
sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti
delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell’Accademia nazionale
di danza e dell’Accademia nazionale d’arte drammatica.
4. Il presidente è nominato tra i membri di cui
alla lettera a) del comma 1.
5. Sino a quando non saranno modificate le norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai
componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono
corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della
Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata (3).
(1) Si riporta l’art. 9 del D.P.R. 9-5-1994, n.
487 (Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
modalità di svolgimento di concorsi) come modificato dal D.P.R. 30-10-1996,
n. 693: «9. Commissioni esaminatrici. — 1. Le commissioni esaminatrici
dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con
provvedimenti del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne
dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento
della funzione pubblica.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non
possono farne parte, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546, i componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo
dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata
impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. 29 del sopra
citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali princìpi, esse, in
particolare, sono così composte:
a) per i concorsi ai profili
professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere
di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente
qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica
funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti
locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere
assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente
territoriale;
b) per i concorsi per la quinta
e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di
segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o
categoria;
c) per le prove selettive
previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per
il cui accesso si fa ricorso all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di
presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni
di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o
categoria.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per
esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni,
qualora i candiati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000
unità, con l’integrazione di un numero di componenti, unico restando il
presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario
aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero
inferiore a 500.
4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che
abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i
concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è
consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque
determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i
supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione.
I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di
impedimento grave e documentato degli effettivi.
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a)
e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per
gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più
sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da
un membro della commissione ovvero da un impiegato dell’amministrazione di
qualifica o categoria non inferiore all’ottava, e costituita da due impiegati
di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto
tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei
comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a
meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a
tale funzione impiegati residenti in altra sede».
(2) Si riporta l’art. 57, D.Lgs. 30-3-2001, n.
165 (T.U. pubblico impiego): «57. Pari opportunità. —
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva
motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35,
comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti
regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro,
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la
partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle
amministrazioni interessate ai corsi medesimi.
2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale
esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, secondo le modalità di cui all’articolo 10, adottano tutte le misure
per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità,
sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica».
(3) Si veda il D.P.C.M. 23-3-1995 (Determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche).
422. Prove d’esame. —
1. I concorsi per titoli ed esami di ispettore tecnico constano di tre prove
scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100
punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30
alla valutazione dei titoli.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti
36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale
si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non
inferiore a punti 20 su 25.
4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la
scuola materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi
pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su
argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti
scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi
della Comunità europea.
5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la
scuola media e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima
prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti
attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la
terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo
a quelli dei Paesi della Comunità europea.
6. La prova orale è intesa ad accertare la
capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati,
anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla
legislazione scolastica italiana.
7. La valutazione dei titoli è effettuata
soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.
8. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti
i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.
423. Graduatorie. —
1. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con
decreto del direttore generale competente.
2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato
le prove di esame ed il colloquio con la valutazione prescritta, sono collocati
in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e
dei punti assegnati per i titoli.
3. A parità di punteggio si applicano i criteri
di preferenza stabiliti dall’articolo 5 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni e integrazioni (1).
4. I candidati collocati in graduatoria in
posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo,
nell’ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla
nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione
della graduatoria stessa.
(1) L’elenco delle categorie riservatarie e delle
preferenze è ora contenuto nell’art. 5 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487 (Norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di
svolgimento dei concorsi) come modificato dal D.P.R. 30-10-1996, n. 693:
«5. Categorie riservatarie e preferenze. — 1. Nei pubblici concorsi, le
riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già
previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non
possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria
una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei
nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie
che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo
che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono
alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche
ed integrazioni, o equiparate calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nelle percentuali del 15%, senza computare
gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell’articolo 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma
di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel
limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, della legge 20
settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di completamento dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici
concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso
elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex
combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di
guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per
fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi
non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di
guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi
non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi
non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio
a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a
carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole
servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età».
424. Esclusioni. —
1. Nei limiti di cui al successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a
posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del direttore
generale, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro
che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la
sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione.
Sezione V
Reclutamento del personale
docente,
direttivo ed ispettivo delle
scuole con lingua d’insegnamento diversa dall’italiano
§I
Scuole con lingua
d’insegnamento
slovena di Trieste e Gorizia
425. Reclutamento del personale
docente. (1) — 1. Per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione
secondaria e degli istituti d’arte e dei licei artistici con lingua di
insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia sono indetti appositi
concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente testo
unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini
italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai
precedenti articoli.
3. Per l’ammissione ai concorsi a cattedre di
lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con
lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua
slovena, da dimostrare, sia per l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami
sia per l’ammissione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi ad
una commissione di tre membri nominata dal sovrintendente scolastico regionale
del Friuli-Venezia Giulia.
4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3
gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle
scuole con lingua di insegnamento slovena.
5. Nei concorsi a posti di docente della scuola
materna e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di
istruzione secondaria e degli istituti d’arte e licei artistici diverse da
quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove dei concorsi
per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli
sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l’anzianità di servizio
di cui alla lettera b) dell’articolo 401 nelle scuole con lingua di
insegnamento slovena.
6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano
in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dichiarato
equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell’ammissione ai predetti
concorsi.
7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il
Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti titoli di specializzazione
conseguiti all’estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena,
sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.
(1) In materia si veda la L. 19-7-1961, n. 1012 (Disciplina
delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di
Trieste), successivamente modificata dalla L. 22-12-1973, n. 932 in materia
di istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena e la L. 23-2-2001,
n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia
Giulia).
426. Bandi di concorso e
commissioni esaminatrici. — 1. I concorsi per la scuola materna e
per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e
sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi
per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal
sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
2. Con propria ordinanza, il Ministro della
pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l’organizzazione
dei concorsi. L’ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure
concorsuali provvede, con atto avente carattere definitivo, anche
all’approvazione delle relative graduatorie e all’assegnazione della sede ai
vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal
provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione
sono rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di
quelle dei concorsi per l’insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere
italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua
slovena.
4. I presidenti delle commissioni giudicatrici,
di cui al comma 3, sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle
scuole con lingua d’insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua
slovena.
5. Gli elenchi del personale direttivo e docente
da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio,
dalla commissione di cui all’articolo 624, che assiste il sovrintendente
scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia per i problemi riguardanti il
funzionamento delle scuole con lingua d’insegnamento slovena.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 404 e, in particolare,
quella di cui al comma 3.
§II
Scuole con lingua
d’insegnamento tedesca, scuole delle località ladine della provincia di Bolzano
e scuole delle località ladine della provincia di Trento
427. Reclutamento del personale
docente. — 1. Per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli istituti
d’arte e licei artistici con lingua d’insegnamento tedesca e delle scuole
elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di
Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a
norma del presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini
italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località
ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (1).
3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal
presente articolo, ad eccezione di quelli per l’insegnamento dell’italiano, le
prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi
esclusivamente coloro che hanno maturato l’anzianità di servizio di cui alla
lettera b) dell’articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento
tedesca o nelle scuole delle località ladine.
4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con
lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento
delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della
provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria
superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono accedere anche
coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,
dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell’insegnamento.
5. Nelle scuole d’istruzione primaria e secondaria
della provincia di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in
lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di
insegnamento.
6. Per l’insegnamento della seconda lingua,
italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di
scuole in lingua italiana, è richiesta una adeguata conoscenza della lingua
d’insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma
del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
e successive modificazioni (2). Nei confronti del personale non di ruolo il
relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del
conseguimento, anche ai fini dell’accesso al ruolo, sempreché gli interessati
continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino
inclusi nelle relative graduatorie.
7. Per il reclutamento del personale docente
delle scuole delle località ladine della provincia di Trento si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (3).
(1) Il D.P.R. 10-1-1983, n. 89 come modificato
dal D.Lgs. 24-7-1996, n. 434 reca norme in tema di: Approvazione del Testo
unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e
4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di
Bolzano.
(2) Si riporta il Titolo I ad eccezione dell’art.
5, abrogato dal D.Lgs. 9-9-1997, n. 354, del D.P.R. 26-7-1976, n. 752 (Norme
di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in
materia di proporzione degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego): «1. — La conoscenza
della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon
andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque
strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato,
comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di
Bolzano.
Il requisito di cui al comma precedente è
richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo
comma dell’art. 89 dello statuto di autonomia.
Lo stesso requisito è richiesto per il personale
degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione
con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai
contingenti determinati, di intesa con i presidenti della giunta regionale del
Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura
necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua
tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i
magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di
grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per
la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli
enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente.
L’indennità di bilinguismo, qualora sia prevista,
è calcolata in riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza di cui
all’art. 4 e non alla funzione ricoperta.
Qualora l’attestato di conoscenza conseguito sia
di grado più elevato rispetto a quello richiesto per l’accesso dall’esterno
alla funzione ricoperta, l’indennità di cui al comma precedente è calcolata con
riferimento all’attestato richiesto per l’accesso dall’esterno alla funzione
stessa».
«2. — Per provvedere alle esigenze di cui al
precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma
dell’articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai
quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell’articolo 89 dello
statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche
interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle
assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un’aliquota di
posti per candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4.
I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui
al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici
della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta
provincia.
Il detto personale non può essere trasferito se
non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui
al comma precedente.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila
sul rispetto delle norme di cui sopra».
«3. — 1. L’accertamento della conoscenza delle
lingue italiana e tedesca è affidato ad una o più commissioni nominate con
decreto del commissario del Governo, d’intesa con il presidente della giunta
provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta.
2. Nelle intese in cui al comma 1 sono, altresì,
fissati i criteri per la valutazione e l’accertamento della conoscenza delle
due lingue ai fini degli attestati di cui all’articolo 4, nonché le modalità di
svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative
segreterie.
3. Resta ferma la facoltà di nominare nelle
commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o pubblici impiegati in
posizione di comando.
4. Tutti i commissari devono aver piena
conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la
conoscenza adeguata delle stesse lingue.
5. L’elenco dei candidati che hanno superato
l’esame deve essere trasmesso al commissario del Governo ed alla provincia di
Bolzano.
6. Le intese di cui al presente articolo saranno
pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.
7. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17,
secondo comma, la conoscenza della lingua ladina viene accertata, per l’accesso
ai profili professionali indicati dall’articolo 5bis e dai relativi
provvedimenti di attuazione, con un colloquio e, per l’accesso agli altri
profili professionali, con prova scritta e colloquio. Resta fermo il disposto
del terzo comma dell’articolo 4. L’accertamento viene effettuato da una
commissione composta da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominata
per un triennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del
commissario del Governo.
8. La commissione sarà assistita da personale di
segreteria preferibilmente appartenente al gruppo linguistico ladino, nominato
con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata
conoscenza della lingua ladina.
9. L’accertamento della conoscenza della lingua
ladina effettuato ai sensi del comma 6 dell’articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal
decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è parimenti valido ai fini
dell’applicazione del secondo comma dell’articolo 17».
«4. — La presidenza di ciascuna commissione è
assunta, con alternanza per sessione d’esame, da un commissario di madre lingua
italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.
Per superare l’esame il candidato deve ottenere
la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.
Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza
delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l’accesso al
pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque
denominate e cioè:
1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria
di primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado;
4) diploma di laurea.
Il candidato, indipendentemente dal possesso del
corrispondente titolo di studio, può sostenere l’esame per il conseguimento
dell’attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di
cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del
quattordicesimo anno di età e l’esame per il conseguimento dell’attestato di
conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del
diciassettesimo anno di età.
Gli attestati hanno validità di sei anni.
La destinazione ad una funzione superiore
comunque denominata per l’accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio
superiore è subordinata al possesso dell’attestato di conoscenza delle due
lingue corrispondente al predetto titolo di studio.
Fermo restando quanto previsto dal comma
precedente, il possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana,
tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio
richiesto per l’accesso dall’esterno alla qualifica o profilo professionale cui
si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di
procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da
provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a
tale titolo è pari al quindici per cento del punteggio attribuibile
complessivamente».
«5bis. — 1. In relazione all’articolo 1, per
l’accesso ai posti della terza qualifica funzionale, nonché per i posti
dell’Amministrazione statale di cui ai profili professionali della quarta
qualifica funzionale, indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1984, n. 1219, con i seguenti numeri: 9, 11, 35, 38, 42, 46, 50, 54,
61, 65, 67, 69, 71, 74, 76, 79, 81, 85, 91, 93, 95, 98, 104, 109, 112, 113,
121, 123, 124, 125, 148, 153, 154, 157, 158, 162, 168, 179, 180, 182, 252, 285,
si considera adeguato il possesso dell’attestato di bilinguismo relativo al
titolo di studio di licenza elementare. La disposizione si applica all’ANAS per
i posti relativi ai profili professionali n. 24, 26, 30, 31, 34 indicati nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 385, al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, per i posti relativi ai profili
professionali di “operaio qualificato”, “operaio specializzato” e “operatore
trasporti” di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, all’INPS per
i posti relativi al profilo di “autista”.
2. Qualora i predetti profili venissero aboliti o
modificati, con decreto del commissario del Governo, d’intesa con la provincia,
si provvederà all’aggiornamento di quanto stabilito nel comma precedente.
3. Per tutti gli altri enti l’individuazione dei
profili può essere disposta con decreto del presidente della giunta regionale o
del presidente della giunta provinciale, a seconda che il potere ordinamentale
sugli stessi enti spetti alla regione o alla provincia. I motivati
provvedimenti adottati ai sensi della presente norma dovranno essere pubblicati
nel bollettino ufficiale della regione».
«6. — Con decreto del commissario del Governo,
previe intese con la provincia, vengono annualmente stabilite la sede e le date
delle prove di esame ripartite su almeno due sessioni annuali.
Alle spese relative alle commissioni d’esame di
cui al comma precedente concorrono lo Stato e la provincia nel modo seguente:
le spese relative alle sedi e agli emolumenti del personale di segreteria
nonché quelle per compenso ai membri delle commissioni d’esame sono a carico
della provincia; quelle relative alle spese di cancelleria, postali e varie di
funzionamento delle commissioni d’esame sono a carico dello Stato.
Al personale in servizio presso una pubblica
amministrazione spetta, se ammesso a sottoporsi all’esame di cui al presente
titolo, il congedo straordinario o comunque permesso retribuito per esami e il
trattamento economico di missione».
«7. — Al fine di favorire il pieno possesso delle
lingue italiana, tedesca e ladina vengono istituiti, d’intesa tra il
commissario del Governo e la provincia di Bolzano, corsi di addestramento
linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici in servizio nella stessa provincia.
Per il personale in servizio in provincia di
Trento in uffici aventi competenza regionale, la intesa di cui al comma
precedente si svolge tra il commissario del Governo per la provincia di Trento
e la provincia di Bolzano.
Le spese fanno carico per metà alla provincia di
Bolzano e per metà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici possono altresì nell’interesse del servizio far partecipare i propri
dipendenti che abbiano frequentato con profitto i corsi di addestramento di cui
al primo comma o che si siano distinti nell’esercizio della bilinguità a corsi
di perfezionamento generali o specializzati in Italia o all’estero.
Al fine dei corsi di addestramento e di
perfezionamento deve essere previsto un esame per verificare l’effettivo
profitto conseguito.
La partecipazione, regolarmente documentata, a
corsi fuori provincia o all’estero, di perfezionamento nella conoscenza della
seconda lingua e della lingua ladina, previsti dal quarto comma, è valida per
la concessione del congedo straordinario o dei permessi retribuiti previsti dai
contratti di lavoro analoghi nel limite massimo di ventisei giorni all’anno,
secondo le modalità da definirsi nella contrattazione».
(3) Si riporta l’art. 2 del D.Lgs. 16-12-1993, n.
592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina
della provincia di Trento) come sostituito dal D.Lgs. 2-9-1997, n. 321 e
successivamente modificato dal D.Lgs. 8-9-1999, n. 344: «2. Scuola. — 1.
Nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, così come
individuate dall’articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono
materia di insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto
dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
405, e successive modifiche. Il ladino può altresì essere usato quale lingua di
insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.
2. Gli alunni degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine che hanno
conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle
località ladine sono esonerati, a richiesta, dall’insegnamento della lingua e
della cultura ladina.
3. Nell’ambito delle procedure per le assunzioni
a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni
e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale — direttivo e docente —
della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle
località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con
precedenza assoluta anche rispetto all’assegnazione di eventuali sedi libere
sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la
conoscenza della lingua ladina in servizio nelle stesse scuole. Detta
commissione è nominata dal sovrintendente scolastico avvalendosi anche
dell’istituto culturale ladino.
4. Qualora non sia possibile coprire tutti i
posti di insegnamento delle località secondo quanto disposto dal comma 3 gli
eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con
assegnazioni provvisorie.
4bis. Nelle scuole materne situate nelle località
ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale
lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle
predette scuole, nell’ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità
è riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’accesso ai posti relativi,
abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi
secondo le modalità stabilite dalla medesima legge provinciale.
5. Le finalità di tutela della lingua e della
cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla provincia
anche nell’ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale,
tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi».
428. Bandi di concorso e
commissioni esaminatrici. — 1. I concorsi di cui all’articolo 427
sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.
2. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti
scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a
posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle
dei concorsi per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole
elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l’insegnamento di
lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di
istruzione secondaria e negli istituti d’arte e licei artistici, sono formate,
di norma, da personale di lingua materna tedesca.
4. Le commissioni dei concorsi a posti di
insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di
madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l’insegnamento cui
si riferisce il concorso.
§III
Disposizioni comuni al
personale delle scuole in lingua slovena delle scuole in lingua tedesca e delle
scuole delle località ladine
429. Reclutamento del personale
direttivo. (1) — 1. Ai concorsi a posti di personale
direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con
lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle
località ladine sono ammessi i docenti ed il personale educativo di ruolo delle
rispettive scuole ed istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal
presente testo unico.
2. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in
lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua
tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti
intendenti scolastici.
3. Gli organi predetti approvano le graduatorie
con provvedimenti aventi carattere definitivo.
4. Per il reclutamento del personale direttivo
delle scuole delle località ladine della provincia di Trento si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
(1) V. nota (1) sub Sezione III di questo
Capo.
430. Reclutamento del personale
ispettivo. — 1. Nei concorsi a posti di ispettore tecnico
è riservato apposito contingente da destinare alle scuole di cui al presente
capo.
2. Concorre a posti del predetto contingente il
personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall’italiano, purché
in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.
431. Prove d’esame e valutazione
dei titoli. — 1. Il Ministro per la pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, per i
concorsi per titoli ed esami del personale docente e per i concorsi a posti del
personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i
programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.
2. Con lo stesso decreto sono stabilite le
valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale docente.
432. Rinvio. —
1. Per quanto non è previsto dal presente capo si applicano le norme di
carattere generale che disciplinano i concorsi per il reclutamento del
personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute
nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di
attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano (1).
(1) V. L.cost. 26-2-1948, n. 5 e D.P.R.
10-1-1983, n. 89 (Testo unificato dei DD.P.R. 20-1-1973, n. 116 e 4-12-1981,
n. 761) come modificato dal D.Lgs. 24-7-1996, n. 434.
Sezione VI
Norme sulle commissioni di
concorso
433. Incompatibilità. —
1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso coloro che
abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più
concorrenti.
434. Esonero dall’insegnamento. —
1. Il personale direttivo e docente nominato presidente o componente delle
commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami o per soli titoli,
può essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il
periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni.
2. Se detti lavori si concludono dopo il 31
marzo, il personale docente, eventualmente esonerato, che nel corso dell’anno
scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende
il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della
commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in
supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.
3. Il posto occupato dal personale esonerato è
conferito come supplenza di durata pari al periodo dell’esonero.
4. Il periodo di partecipazione ai lavori delle
commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto
nella scuola.
435. Norma comune sulle procedure
concorsuali. — 1. Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento
delle prove dei concorsi per titoli ed esami, può essere chiamato a svolgere le
funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole
prescelte quali sede d’esame. Le procedure attuative sono oggetto di specifica
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le
organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.
Sezione VII
Nomine in ruolo
436. Nomina ed assegnazione della
sede. (1) — 1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei
limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1 (2). L’assegnazione della sede è
disposta, secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze
espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti
disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche
aggiuntive.
2. Nel caso di mancata accettazione della nomina
entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l’interessato decade
dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
3. Il personale, che ha accettato la nomina con
l’assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di
ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l’assunzione del
servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente
disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal
presente testo unico.
4. Decade parimenti dalla nomina il personale,
che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito.
5. Il personale scolastico di ruolo in servizio
all’estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad
altro ruolo, può chiedere la proroga dell’assunzione in servizio e
dell’effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore
a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva
assunzione del servizio.
(1) A far data dall’applicazione del primo
contratto collettivo valido per il comparto scuola in luogo dei provvedimenti
di nomina in ruolo si procede alla stipulazione del contratto individuale di
lavoro. Per le caratteristiche e il contenuto del contratto individuale di
lavoro si veda l’art. 25 del CCNL comparto scuola valido per il quadriennio
normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.
(2) L’art. 442, co. 1, è abrogato, l’art. 470 è
disapplicato dal primo contratto collettivo valido per il comparto scuola.
437. Nomina in prova e decorrenza
della nomina. — 1. Il personale docente, educativo e
direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova.
2. La nomina decorre dalla data di inizio
dell’anno scolastico.
3. Il personale docente ed educativo così
nominato, è ammesso ai sensi dell’articolo 440, ad un anno di formazione, che è
valido come periodo di prova.
438. Prova. —
1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio
effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno
scolastico.
2. Negli istituti e scuole di istruzione
secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido
anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
3. Durante il periodo di prova il personale deve
essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell’ufficio per il quale la
nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo
di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti
dall’amministrazione scolastica.
4. Per il personale direttivo la conferma in
ruolo è disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio
centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli
studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva (1).
5. Qualora nell’anno scolastico non siano stati
prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno
scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma
in ruolo.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo
sono definitivi.
(1) Per il personale direttivo la conferma in
ruolo è ora di competenza dei dirigenti regionali.
439. Esito sfavorevole della prova. —
1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi,
sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente
della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole
di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del
servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali,
provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo
docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il
personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli
sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la
proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di
valutazione.
440. Anno di formazione. —
1. Durante l’anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione
assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le
università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di
specifiche iniziative di formazione.
2. L’anno di formazione ha inizio con l’anno
scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni;
per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
3. L’anno di formazione è svolto, anche per i
docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni
organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle
cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti
all’espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative
all’utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste
dall’articolo 455.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al
termine dell’anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione
del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base
di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d’istituto, il
comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in
ruolo.
5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica
al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e
dell’Accademia nazionale di danza.
6. Compiuto l’anno di formazione il personale
docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi
tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il
provvedimento è definitivo (1).
(1) Per il personale docente la conferma in ruolo
è di competenza dei dirigenti scolastici ai sensi del D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Sezione VIII
Organici
441. Istituzione delle cattedre e
posti orario. — 1. Negli istituti statali di istruzione
secondaria le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento
disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso
completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a
quelle previste per l’istituzione di una cattedra della stessa materia.
2. A tal fine sono impiegate anche le ore
disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e
classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa
della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore
disponibili dei corsi serali.
442. Dotazioni organiche. (1)
— [1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna, nonché
le dotazioni organiche provinciali della scuola media e degli istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d’arte
sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo] (2).
2. L’organico provinciale della scuola elementare
è determinato ai sensi dell’articolo 121.
[3. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995
gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal
servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento
delle classi previste dal piano di cui all’articolo 51] (3).
4. I criteri e le modalità per la
rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo
sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna, elementare e media ancora
funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti,
ed è abrogato, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs.
19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53).
(2) Comma abrogato ex art. 1, co. 71,
della L. 23-12-1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica).
(3) Comma abrogato ex art. 8, D.P.R.
18-6-1998, n. 233 (Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti).
[443. Dotazioni organiche dei posti di
sostegno. — 1. In sede di definizione degli organici si procede alla
determinazione del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli
alunni portatori di handicap della scuola materna e media, in modo da assicurare
di regola un rapporto medio di un docente ogni quattro bambini o alunni
portatori di handicap. I posti di sostegno per gli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore sono determinati, nell’ambito dell’organico, in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri
gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie a
tal fine preordinate dall’articolo 42, comma 6, lettera h), della legge 5
febbraio 1992 n. 104. I posti di sostegno nella scuola elementare sono
determinati nell’organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di
un docente ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto
possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap
particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi
maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap
frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole]
(1).
(1) Art. abrogato ex L. 27-12-1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) (art. 40,
co. 1).
444. Criteri di determinazione
delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e
scuole di istruzione secondaria ed artistica. — 1. Le dotazioni
dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione
secondaria ed artistica sono determinate sulla base dell’accertamento di tutti
i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che
funzionano all’inizio dell’anno scolastico successivo, tenuto conto del numero
delle classi esistenti nell’anno scolastico in corso.
2. I posti orario di cui all’articolo 441 sono
costituiti prioritariamente nell’ambito di ciascun istituto o scuola e,
successivamente, per l’utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai
fini dell’istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole,
possibilmente nell’ambito del medesimo distretto e comunque in numero non
superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità
al ruolo organico medesimo.
3. Le dotazioni organiche sono determinate, su
base provinciale, dal provveditore agli studi (1), secondo modalità e criteri
che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d’intesa
con il Ministro del tesoro.
(1) La competenza è ora del dirigente scolastico.
[445. Determinazione di dotazioni
aggiuntive all’organico degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.
— 1. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995, le dotazioni organiche sono
aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dall’applicazione di un
incremento percentuale medio del 3 per cento, calcolato sulla consistenza
complessiva delle dotazioni organiche dell’anno scolastico precedente.
2. La dotazione aggiuntiva risultante
dall’applicazione del 1 comma è ripartita dal Ministro della pubblica
istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle
specifiche esigenze.
3. La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per
le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è
effettuata per classe di concorso su base regionale.
4. La dotazione organica complessiva risultante
dall’applicazione del presente articolo costituisce una dotazione organica
unica per ciascuno dei ruoli del personale docente] (1).
(1) Art. abrogato ex L.
23-12-1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
(art. 1, co. 71).
446. Organici del personale
educativo. (1) — [1. I posti di organico dei ruoli
provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei
convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti
tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti
nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, ferma
restando l’unicità della dotazione organica delle singole istituzioni
educative, nonché l’identità delle funzioni del personale assegnato, sono
determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni
successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di
dodici seminconvittori, un posto] (2).
2. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995 gli
organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal
servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di
cui all’articolo 52.
3. I criteri e le modalità per la
rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine
in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all’articolo 442, comma 4.
4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti
o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate.
5. La determinazione degli organici è effettuata
in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.
6. Le variazioni degli organici del personale
educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di
ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro del tesoro.
(1) Si riporta l’art. 4ter, D.L.3-7-2001, n. 255
conv. con modif. in L. 20-8-2001, n. 333: «4ter. Personale educativo. —
1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui
all’articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
unificati.
2. Per l’assunzione del personale educativo
individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e
semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo
articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali
unificate.
La distinzione tra alunni convittori e alunne
convittrici opera ai soli fini dell’individuazione dei posti di organico per le
esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo
rispettivamente maschile e femminile».
(2) Comma abrogato ex D.P.R. 20-3-2009, n.
81 (G.U. 2-7-2009, n. 151), in Appendice sesta.
Capo III
Diritti e doveri (1)
(1) L’inquadramento giuridico di tutto il personale
della scuola è ora oggetto di definizione nei contratti collettivi. Si veda da
ultimo il CCNL comparto scuola valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e
per il biennio economico 2006-2007.
Sezione I
Congedi e aspettative
447. Disciplina contrattuale. —
1. In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi cui il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, affida la
disciplina di tutte le materie relative al rapporto di lavoro con le pubbliche
amministrazioni, nel quadro della sua riconduzione alla disciplina del rapporto
di lavoro subordinato nell’impresa, i diritti e doveri del personale della
scuola sono definiti dagli articoli che seguono (1).
2. Resta comunque ferma la garanzia della libertà
di insegnamento e dell’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività
didattica.
(1) V. nota (1) sub Capo III.
448. Valutazione del servizio del
personale docente. — 1. Il personale docente può chiedere la
valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all’ultimo
triennio.
2. Alla valutazione del servizio provvede il
comitato per la valutazione del servizio di cui all’articolo 11, sulla base di
apposita relazione del direttore didattico o del preside che nel caso in cui il
docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni
elementi di informazione.
3. La valutazione è motivata tenendo conto delle
qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con
riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella
scuola, dell’efficacia dell’azione educativa e didattica, delle eventuali
sanzioni disciplinari, dell’attività di aggiornamento, della partecipazione ad
attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli
organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di
attività speciali nell’ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a
delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla
funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico,
né sintetico e non è traducibile in punteggio.
4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso
ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per
settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via
definitiva.
[449. Congedo ordinario. — 1. Sino
al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all’articolo 447,
rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta
giorni lavorativi di congedo ordinario nell’anno scolastico.
2. Il diritto al congedo ordinario è
irrinunciabile.
3. Il congedo ordinario deve essere fruito,
compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi della sospensione
delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione
del congedo medesimo è consentita per un periodo non superiore a sei giornate
lavorative. Per il personale docente ed educativo, l’esercizio di tale facoltà
è subordinato alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con
altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che
non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale
corresponsione di compensi per ore eccedenti.
4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente
in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario.
5. Al personale della scuola è attribuito, in
aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire
nel corso dell’anno solare come segue:
a) due giornate aggiunte al
congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta
degli interessati, tenendo conto dell’esigenza di servizio.
6. Le quattro giornate di riposo, di cui alla
lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel
corso dell’anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente
durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle
lezioni dell’anno scolastico successivo; ovvero durante i periodi intrannuali
di sospensione dell’attività didattica] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
[450. Congedi straordinari e
aspettative. — 1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano
le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall’articolo 3 della legge
24 dicembre 1993, n. 537. L’aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata
dall’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il periodo massimo stabilito per il congedo
straordinario è computato per anno scolastico.
3. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 454
in materia di congedi straordinari per attività artistiche e sportive.
4. Il personale docente che sia stato collocato
in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, per un periodo non
inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il
30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo
svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola
medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli
di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa è ridotto, ai
fini predetti, a novanta giorni] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
[451. Organi competenti a disporre
congedi e aspettative. — 1. I congedi straordinari e le aspettative, a
qualunque titolo, sono, concessi dal provveditore agli studi per il personale
direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale docente.
2. Per il personale dei conservatori di musica e
delle accademie si applica il disposto dell’articolo 268] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
[452. Proroga eccezionale
dell’aspettativa. — 1. L’organo competente a concedere l’aspettativa può
eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare
gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle
aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui
all’articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido
né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.
3. Per la determinazione dell’organo competente a
disporre la concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative nei
riguardi del personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica
il disposto dell’articolo 268] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
Sezione II
Utilizzazione ed esoneri
453. Incarichi e borse di studio. —
1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la
conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica
istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto
possibile, nel rispetto dell’esigenza di continuità dell’insegnamento, ad
accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici
di concorso o di esame e per l’espletamento di attività di studio, di ricerca e
di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o
enti stranieri, organismi od enti internazionali (1) e a partecipare, per non
più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del
personale ispettivo, direttivo e docente.
2. Per la partecipazione alle commissioni
giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1
e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai
normali obblighi di servizio per la durata dell’incarico (2).
[3. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il
termine dell’anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono
essere confermati oltre l’anno scolastico successivo. Per gli incarichi svolti
presso enti diversi dallo Stato, l’esonero dall’insegnamento non può superare
l’anno scolastico e gli assegni sono a carico dell’ente presso cui vengono
svolti gli incarichi stessi] (3).
4. Nei casi di incarichi relativi all’espletamento
di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre
amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed
enti internazionali, gli assegni sono a carico dell’amministrazione o dell’ente
presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi
se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell’ultimo
incarico conferito.
6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle
attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come
servizio d’istituto nella scuola.
7. Le stesse disposizioni trovano applicazione
allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di
amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di
organismi o enti internazionali.
8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi
l’autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il Ministero del
tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l’esonero dai normali
obblighi di servizio.
[9. Le autorizzazioni ad accettare incarichi
temporanei per l’espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza
tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà
della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi
attribuiti nell’anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare
presso l’Amministrazione della pubblica istruzione e presso l’università] (4).
Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti
stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell’ente
presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di
borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati
o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di
cui all’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (5).
(1) La L. 23-12-1998, n. 448 (Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) all’art. 26, comma
8, primo periodo dispone che: «L’amministrazione scolastica centrale e
periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l’attuazione
dell’autonomia scolastica, dell’opera di docenti e dirigenti scolastici,
forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti
di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto
del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica».
(2) Comma così sostituito ex art. 26, co.
11, L. 23-12-1998, n. 448.
(3) Comma abrogato ex art. 26, co. 11, L.
448/1998 cit.
(4) Periodo abrogato ex art. 26, co. 11,
L. 448/1998 cit.
(5) Si riporta l’art. 2 della L. 13-8-1984, n.
476 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle
università) come modificato dall’art. 52, comma 57 L. 28-12-2001, n. 448 (Finanziaria
2002): «2. — Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di
dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa,
l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e
di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la
quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica
cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai
fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza».
454. Attività artistiche e
sportive. — 1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e,
per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità
dell’insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto
alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e
docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo
svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su
richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva.
Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva
superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari (1).
2. Il Ministero della pubblica istruzione può
mettere a disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno,
in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni
internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di
educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale
in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire
loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante
tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del
C.O.N.I.
3. Il periodo trascorso nella posizione prevista
nel comma 2 è valido a tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella
scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e dei diritto al
congedo ordinario.
4. Per i docenti non di ruolo di educazione
fisica il disposto di cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della
nomina.
5. I posti che si rendono disponibili in
applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante
supplenze temporanee.
(1) La previsione dell’articolo in commento resta
ferma nonostante la disapplicazione dell’art. 450 in tema di congedi
straordinari per effetto dell’entrata in vigore del CCNL 4-8-1995.
In tal senso dispone infatti l’art. 22, comma 26,
della L. 23-12-1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica).
[455. Utilizzazione del personale
docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di
ruolo. — 1. L’utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive
è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze
annuali, nonché di posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico, in
misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dai successivi
commi . Relativamente alle attività previste dai commi 7 e 11, l’utilizzazione
è consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1,
l’utilizzazione dei docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive
assicura il soddisfacimento, nell’ordine, delle seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di
insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti di
insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5
mesi nell’ambito del distretto o dei distretti viciniori;
c) sostituzione dei docenti
destinati ai compiti di cui al comma 7;
d) sostituzione dei docenti
impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;
e) sostituzione dei docenti
impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al
conseguimento dei titoli di studio e per l’insegnamento nei corsi sperimentali
di scuola media per lavoratori;
f) sostituzione dei docenti
utilizzati ai sensi dell’articolo 456, comma 1;
g) partecipazione, nella scuola
media, e, per quanto compatibile, nella scuola materna, alla realizzazione
della programmazione educativa.
3. Ai fini di cui al comma 2, il provveditore
agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun
circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della
dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media.
4. In caso di eccedenza detto personale è
utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole
medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.
5. Negli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal
provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e
f) del comma 2.
6. Il personale docente della dotazione
aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all’inizio dell’anno
scolastico.
7. Il personale docente di ruolo, incluso quello
delle dotazioni organiche — aggiuntive nel rispetto delle priorità indicate nei
commi 1 e 2 — che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato
anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di
servizio, in attività didattiche-educative e psicopedagogiche previste dalla
programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e
modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con
particolare riferimento all’attività di sostegno, di recupero e di integrazione
degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche
difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività
integrative o complementari.
8. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro
consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli
adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
9. Per tali attività, ivi compresi i corsi
sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente
mediante personale docente di ruolo, purché nell’ambito della provincia sia
comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale
docente delle dotazioni organiche aggiuntive.
10. Il numero massimo dei corsi che possono
essere istituiti in ciascuna provincia è determinato nei limiti delle dotazioni
organiche di cui all’articolo 162.
11. L’utilizzazione del personale docente secondo
quanto previsto nei commi 7 e 8 è disposta dal capo d’istituto, nei limiti
numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato alla
scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituibile con altro
personale di ruolo assegnato alla scuola stessa. Nei limiti predetti è
possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di
ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino
regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di
perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli
ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all’articolo 325, purché
organizzati, nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste dall’apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla
base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari.
Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382.
12. È fatto divieto di spostare personale
titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno
dall’inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola
dell’obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap
vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente
con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive,
che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.
13. Per la scuola media e per gli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli
istituti d’arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli
insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità
stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto
conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli
insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in
servizio] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 146 del CCNL
comparto scuola valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio
economico 2006-2007.
456. Utilizzazione in compiti
connessi con la scuola. — [1. Il Ministro della pubblica
istruzione può disporre utilizzazioni del personale direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado, nonché del personale direttivo ed educativo
delle istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000 unità, presso i
seguenti uffici, enti ed associazioni:
a) uffici dell’amministrazione
centrale della pubblica istruzione e dell’amministrazione scolastica
periferica, per attività inerenti all’aggiornamento, alla sperimentazione, al
diritto allo studio, all’integrazione scolastica degli alunni portatori di
handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all’educazione alla
salute, nonché allo sport;
b) università degli studi ed
altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di
educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per
gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione
tecnica;
c) associazioni professionali
del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che
attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano
compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di attività di
formazione ed aggiornamento;
d) enti ed associazioni che
svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti
all’albo di cui all’articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) enti, istituzioni o
amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel
campo dell’educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, presso i
quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attività direttamente
attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all’integrazione
scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché attività inerenti a
tematiche educative emergenti; enti aventi finalità istituzionali nel campo
della cultura;
e-bis) a decorrere dall’anno
scolastico 1995-96, una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un
piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative
per la prevenzione della dispersione scolastica] (1).
[2. Fermo restando il contingente di 1.000 unità,
le utilizzazioni del personale docente di ruolo presso gli enti ed
associazioni, di cui al comma 1, lettera d), possono essere disposte, ai
sensi dell’articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nel limite massimo di 100 unità. Tale personale deve avere
frequentato i corsi di studio organizzati dal provveditore agli studi, d’intesa
con il consiglio scolastico provinciale e sentito il comitato tecnico
provinciale, sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani
dall’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope] (1).
[3. Le utilizzazioni presso gli uffici
dell’amministrazione centrale della pubblica istruzione e presso gli uffici
dell’amministrazione scolastica periferica sono effettuate previa
determinazione, anche sulla base delle richieste pervenute, di un contingente
complessivo da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione tra di essi,
sentite le organizzazioni sindacali. Di detta ripartizione è data tempestiva
comunicazione agli uffici interessati. Il Ministero dispone le predette
utilizzazioni sulla base delle designazioni formulate dai dirigenti responsabili
degli uffici medesimi, secondo l’ordine di una graduatoria che è compilata a
cura degli uffici stessi] (1).
[4. La graduatoria di cui al comma 3 è basata
sulla valutazione di titoli culturali, scientifici e professionali, ai quali è
assegnato un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 30 per i titoli
culturali, 30 per i titoli scientifici e 40 per i titoli professionali. Nella
valutazione dei titoli professionali si tiene conto delle pregresse esperienze
compiute nello svolgimento dei compiti specifici cui si riferisce
l’utilizzazione. La graduatoria ha validità triennale] (1).
[5. Salvo revoca da parte del Ministero della
pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte dell’ufficio presso cui
l’assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni
adottate sulla base della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata triennale
e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su richiesta motivata del predetto
ufficio] (1).
[6. Tutte le altre utilizzazioni hanno durata
annuale e sono rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi] (1).
[7. Nella ripartizione del contingente di 1.000
unità tra le varie forme di utilizzazione è data priorità alle esigenze
relative all’integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione
delle tossicodipendenze e all’educazione alla salute] (1).
[8. I provvedimenti di utilizzazione possono
essere adottati soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il
periodo di prova] (1).
[9. Il periodo trascorso in posizione di
personale utilizzato è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto
nella scuola] (1).
[10. Ai fini della verifica dell’attività svolta
dal predetto personale, gli uffici, enti ed associazioni sono tenuti a
presentare annualmente una relazione sui compiti svolti dal personale stesso e
sui risultati ottenuti. La relativa valutazione è effettuata con la
collaborazione di ispettori tecnici scelti dal Ministro della pubblica
istruzione; di essa il Ministero tiene conto ai fini della eventuale revoca del
provvedimento di utilizzazione] (1).
[11. Il personale comandato o utilizzato sulla
base delle disposizioni sostituite dal presente articolo è restituito ai
compiti di istituto allo scadere dei periodi consentiti di comando od
utilizzazione] (1).
12. Non si applicano al personale della scuola le
disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalità dei dipendenti
civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico
riferimento allo stesso personale della scuola (2); fanno eccezione le disposizioni
contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87 (3), nella legge 9 agosto 1948, n.
1077 (4), nel regio decreto 24 (rectius: 20) luglio 1924, n. 1100 (5) e
nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (6). Possono, inoltre, essere disposti
comandi di personale della scuola presso l’Istituto superiore di educazione
fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F. pareggiati, purché con oneri a
loro carico.
13. Restano ferme le norme che l’articolo 294
detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro
europeo dell’educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica nonché
le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3 (7), alla legge l3 agosto
1980, n. 464 (8), e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213 (9), nel limite di un
contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non
superiore a duecento unità. È fatto altresì salvo quanto disposto dall’articolo
458 circa il mantenimento ad esaurimento nell’assegnazione ai compiti
attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi
previste.
14. Il presente articolo non si applica ai
comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi
stranieri od internazionali. Non si applica altresì ai comandi relativi allo
svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a
carico del Ministero della pubblica istruzione.
[15. Il Ministro della pubblica istruzione
determina, con propria ordinanza, le modalità di applicazione delle
disposizioni recate dal presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche i
criteri per una loro attuazione graduale, soprattutto con riguardo all’esigenza
di assicurare la continuità ed il completamento di progetti di particolare
rilievo, per la cui realizzazione il personale utilizzato o comandato sia
impegnato] (1).
[16. Gli elenchi del personale della scuola
destinato a compiti diversi da quelli di istituto sono annualmente pubblicati
nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione] (1).
[17. I predetti elenchi dovranno riportare, oltre
alla indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli
uffici e delle organizzazioni presso i quali è disposta l’utilizzazione] (1).
(1) Comma abrogato ex art. 26, co. 8, L.
23-12-1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo) che costituisce la fonte disciplinare in materia: «26. Norme
di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento
di fine rapporto. — 8. L’amministrazione scolastica centrale e periferica
può avvalersi, per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia
scolastica, dell’opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati
titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non
superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono
attività di prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti
all’albo di cui all’articolo 116 del Testo unico approvato con decreto del presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi
dell’articolo 105 del citato Testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti
scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali
del personale direttivo e docente e agli enti cooperativi da esse promossi,
nonché agli enti e istituzioni che svolgono, per la loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e
didattica possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite
massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese
quelle presso l’amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il
collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione
è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All’atto
del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede
nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il
periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un
quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad
una sede disponibile da loro scelta. È abrogato l’articolo 456 del Testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei
commi 12, 13 e 14».
(2) Si riporta l’art. 26, co. 10, della L.
23-12-1998, n. 448: «26. — 10. Possono essere disposti comandi di durata
annuale del personale di cui al comma 8 presso università degli studi e altri
istituti di istruzione superiore, associazioni professionali del personale
direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti,
istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale,
impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro
richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno
complessivamente durata superiore ad un quinquennio comportano la perdita della
sede di titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo
ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del presente comma si
sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità».
(3) La L. 11-3-1953, n. 87 reca: Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale.
(4) La L. 9-8-1948, n. 1077 reca: norme sull’assegno
e la dotazione del P.d.R. e istituzione del Segretario Generale.
(5) Il R.D. 20-7-1924, n. 1100 reca: norme sulla Costituzione
dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di
Stato.
(6) La L. 23-8-1988, n. 400 reca: norme di Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
(7) La L. 16-1-1967, n. 3 reca: Riconoscimento
della personalità giuridica dell’istituto nazionale per la storia del movimento
di liberazione in Italia.
(8) Si riporta l’articolo unico della L.
13-8-1980, n. 464 (Svolgimento di attività sportive degli insegnanti di
educazione fisica atleti o tecnici di livello nazionale): «Articolo unico.
— Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del CONI,
per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle olimpiadi, ai
campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi
comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano
atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di
rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica
e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione
spettante ai predetti docenti è a carico del CONI.
Il periodo trascorso nella posizione prevista nel
precedente comma è valido a tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella
scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al
congedo ordinario.
Per i docenti non di ruolo di educazione fisica
il disposto di cui al precedente primo comma si applica nei limiti di durata
della nomina.
I posti che si rendono disponibili in
applicazione della presente legge possono essere conferiti soltanto mediante
supplenze temporanee».
(9) La L. 2-12-1967, n. 1213 reca: norme sull’Impiego
di personale direttivo e docente sulla scuola elementare in attività
parascolastiche inerenti all’istruzione primaria.
457. Scambio di docenti con altri
paesi. — 1. È consentito, anche in assenza di specifici accordi culturali,
lo scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della
Comunità europea.
2. L’attuazione dello scambio è disciplinata con
regolamento.
458. Mantenimento ad
esaurimento. — 1. Il personale direttivo e docente della scuola elementare,
assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270
(1), ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad
attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla
rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia,
ai sensi dell’articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 (2), è mantenuto
ad esaurimento nell’assegnazione ai compiti svolti.
[2. Dalla data del 1° gennaio 1994, i docenti
mantenuti ad esaurimento nell’assegnazione a compiti diversi da quelli di
istituto, sono restituiti in via temporanea all’insegnamento e utilizzati, in
ambito distrettuale, dal Provveditore agli studi della sede di attuale servizio
in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati
chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell’amministrazione in cui prestano
servizio o che l’amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l’onere]
(3).
(1) La L. 20-5-1982, n. 270 reca Revisione
della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione
di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del
personale precario esistente.
(2) V. nota (9) sub art. 456.
(3) Comma disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
459. Esoneri e semiesoneri per i
docenti con funzioni vicarie. — 1. Nei confronti di uno
dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione
nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a
norma dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto scuola, di cui all’accordo del 24 luglio 2003,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14
agosto 2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla
base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dell’infanzia ed
elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di circolo didattico con
almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti
comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di
istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere
l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque
classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno
quaranta classi.
4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento
può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un
quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di
scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni
staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con
sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati,
l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti
addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche
se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1.
(1) Art. sostituito ex L. 24-12-2003, n.
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2004) (art. 3, co. 88), a decorrere dal 1°
gennaio 2004.
Sezione III
Mobilità del personale
direttivo e docente (1)
(1) Sull’argomento si veda ora l’art. 10 del CCNL
comparto scuola valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio
economico 2006-2007.
Si riporta l’art. 1, co. 608, L. 27-12-2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2007): «1. — 608. Ai fini di quanto previsto
dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano
organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente
inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da
definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti
vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione scolastica, nonché presso le
amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le
professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione del
piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero
fino al 31 dicembre 2008».
§I
Norme generali
[460. Trasferimenti a domanda e
d’ufficio. — 1. I trasferimenti del personale direttivo, docente ed
educativo sono disposti a domanda o d’ufficio] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
461. Norme procedurali. —
1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno
dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati
all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni
organiche aggiuntive.
2. I provvedimenti che comportino movimenti di
personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno
dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti,
per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno
scolastico successivo.
§II
Mobilità a domanda
462. Trasferimenti. —
[1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall’inizio
dell’anno scolastico successivo] (1).
2. I trasferimenti del personale appartenente ai
ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del
personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del
servizio centrale competente.
3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali
debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti
territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
4. Le domande di trasferimento debbono essere
presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli
aspiranti al trasferimento appartengono.
5. I provveditori agli studi competenti a
disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base
della tabella di valutazione di cui all’articolo 463, con l’osservanza delle
precedenze previste per particolari categorie di docenti.
6. Con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle
domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande
stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.
[7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze
relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo
in sede di contrattazione] (1).
(1) Comma disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
[463. Tabella di valutazione. — 1. I
trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell’anzianità di servizio
di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di
apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale
direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.
2. Nella tabella di valutazione è previsto un
punteggio particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia
rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.
3. L’anzianità di servizio di ruolo è valutata in
modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia
computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato.
È altresì attribuito un punteggio per il superamento delle prove di concorsi
per titoli ed esami per l’accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di pari
livello o di livello superiore.
4. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi
del personale docente ed educativo, la valutazione dell’anzianità relativa ai
servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo di prova]
(1).
(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
[464. Trasferimenti nell’ambito dello
stesso comune. — 1. I trasferimenti nell’ambito dello stesso comune sono
disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
[465. Trasferimenti provinciali e
interprovinciali. — 1. Sino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo
470, comma 1, i trasferimenti nell’ambito della provincia sono disposti con
precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
2. I trasferimenti da altra provincia sono
disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e
disponibili, sia per compensazione.
3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente
le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura
fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che
risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono
invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno
disposte su sedi provvisorie.
5. Le disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del
personale educativo] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
[466. Trasferimenti annuali. — 1. I
trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed educativo sono
disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori
ruolo, del comando o dell’esonero dal servizio dei titolari, purché tali
posizioni di stato siano di durata annuale e siano note all’inizio dello svolgimento
delle operazioni di trasferimento.
2. I trasferimenti sui posti di cui al comma 1
sono disposti limitatamente all’anno scolastico cui si riferisce la vacanza.
Essi sono prorogati d’ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche
all’anno scolastico successivo.
3. Il trasferimento, ai sensi del presente
articolo, può essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non
accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L’eventuale proroga può
essere disposta soltanto se l’interessato non chieda ed ottenga il
trasferimento definitivo.
4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo
si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda
definitivi.
5. I docenti trasferiti ai sensi del presente
articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali
sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilità dei posti in cui
sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere
assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 32
dell’accordo sulla sequenza contrattuale costituente parte integrante del CCNL
26-5-1999.
§III
Mobilità d’ufficio
467. Trasferimenti d’ufficio. —
1. Si fa luogo al trasferimento d’ufficio soltanto in caso di soppressione di
posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilità di
permanenza del personale nella scuola o nella sede.
[2. In caso di soppressione di posto o di cattedra
si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano
gli interessati, delle esigenze di famiglia e dell’anzianità di servizio di
ruolo di cui alla tabella prevista dall’articolo 463] (1).
[3. Ai fini dei trasferimenti d’ufficio del
personale direttivo, docente ed educativo per soppressione di posto o di
cattedra, nella tabella di cui all’articolo 463 è previsto un punteggio
particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e,
subordinatamente, nella sede] (1).
[4. Ai fini della scelta del personale da
trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, si tiene conto di
tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione] (1).
[5. I trasferimenti d’ufficio per soppressione di
posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a
domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro
distretto] (1).
(1) Comma disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
468. Trasferimento per
incompatibilità ambientale. — 1. Quando ricorrano ragioni
d’urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di
incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto
anche durante l’anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza,
può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del
dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale
docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all’ufficio scolastico
regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere
immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell’ufficio scolastico
regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero
al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se
riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in
mancanza di presentazione della richiesta di parere dell’organo collegiale
competente, nel termine di dieci giorni dall’adozione, il provvedimento di
sospensione è revocato di diritto.
2. Qualora le ragioni d’urgenza di cui al comma 1
siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento
dell’ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l’istituzione
scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di
uno o più docenti, lesivi della dignità delle persone che operano nell’ambito
scolastico, degli studenti e dell’istituzione scolastica, tali da risultare
incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella
garanzia del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parità di
trattamento di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, può adottare il provvedimento
di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalità previste
dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma
siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di
sospensione è adottato dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale
e la convalida è operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del
competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il
termine di cinque giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione, il
docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie
difensive all’organo competente a disporre la convalida. In mancanza di
convalida, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.
(1) Art. così sostituito ex D.L. 7-9-2007,
n. 147, convertito, con modificazioni, dalla L. 25-10-2007, n. 176 (Disposizioni
urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in
materia di concorsi per ricercatori universitari) (art. 2, co. 1, lett. c)).
469. Organi competenti. —
1. Il trasferimento d’ufficio per soppressione di posto o di cattedra è
disposto dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. Il
trasferimento d’ufficio del personale docente ed educativo, determinato da
accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella
sede, è disposto dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, su
parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico
provinciale per il personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del
corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere
resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta,
prorogabile di trenta giorni per l’effettuazione di ulteriori e specifici
adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale
termine, l’amministrazione può procedere all’adozione del provvedimento (1).
[2. Il trasferimento d’ufficio del personale
appartenente ai ruoli nazionali è disposto dal direttore generale o capo del
servizio centrale competente. Qualora sia determinato da accertata situazione
di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su
conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione] (2).
3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il
trasferimento d’ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui
l’interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di
viciniorità e raggiungibilità (3).
(1) Comma sostituito ex D.L. 7-9-2007, n.
147, conv. con modif. dalla L. 25-10-2007, n. 176 (Disposizioni urgenti per
assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di
concorsi per ricercatori universitari) (art. 2, co. 1, lett. c-bis),
n. 1)).
(2) Comma abrogato ex art. 2, co. 1, lett.
c-bis), n. 2), D.L. 7-9-2007, n. 147, conv. con modif. dalla L.
25-10-2007, n. 176 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori
universitari).
(3) Comma sostituito ex art. 2, co. 1,
lett. c-bis), n. 3), D.L. 7-9-2007, n. 147, conv. con modif., dalla L.
25-10-2007, n. 176 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori
universitari).
§IV
Passaggi
[470. Mobilità professionale. — 1.
Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero
della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento
dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo)
e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti
riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni
in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che
rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative
alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono
parimenti determinati l’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità,
i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i
criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai
passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di
sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di
specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si
prescinde dal requisito dell’anzianità.
3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi
siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della
copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i
passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione]
(1).
(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
[471. Passaggi di cattedra e di
presidenza. — 1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con
i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi.
2. La percentuale delle cattedre e dei posti
disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo è
stabilita in sede di contrattazione.
3. I passaggi di cattedra e di presidenza sono
disposti secondo quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
[472. Passaggi di ruolo. — 1. I
passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono disposti annualmente
dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.
2. Possono essere disposti passaggi del personale
docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto
previsto dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico.
3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i
criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di
famiglia.
4. I passaggi possono essere disposti, oltre che
da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi
casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
5. I passaggi sono consentiti altresì al
personale educativo, al personale docente diplomato delle scuole secondarie ed
artistiche ed al personale docente delle scuole materne, con le modalità del
presente articolo.
6. L’assegnazione della sede è disposta secondo
l’ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli
interessati] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
473. Corsi di riconversione
professionale. — 1. Al fine di rendere possibile una maggiore
mobilità professionale all’interno del comparto della scuola, in relazione a
fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di
situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a
cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono
effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche
valore abilitante (1) (2).
2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli
studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici,
che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca,
nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e
tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita la
presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente
della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti
chiamati a curare l’attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi
provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne
rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da
parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi
ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che
riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari
qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi
a carattere nazionale interregionale o regionale, con modalità organizzative
che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del
personale che partecipa ai corsi.
3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti
per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati
prioritariamente ai docenti utilizzati per l’insegnamento cui si riferiscono i
corsi stessi.
4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al
presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per
l’insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
5. Gli specifici accordi contrattuali di cui
all’articolo 470 definiscono criteri di programmazione e modalità di
svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla
loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le
modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante
degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con
decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia delle
classi di concorso di cui all’articolo 405.
6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai
docenti, che hanno svolto attività didattica e formativa, sono determinati,
fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all’articolo 45 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il
Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli
relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I
relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all’attivazione della
predetta contrattazione collettiva.
(1) Si riporta l’art. 1, co. 73, della L.
23-12-1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«1. — 73. Con le modalità previste dall’articolo 442, comma 4, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ridefinitivi i
criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo
indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti
nell’anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal
comma 70 e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare».
(2) In attuazione di quanto previsto
dall’articolo in commento si riporta l’art. 1, co. 1, D.L. 25-9-2002, n. 212 (Misure
urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e
l’alta formazione artistica e musicale) conv. con modif. in L.
22-11-2002, n. 268: «1. Disposizioni per la razionalizzazione della spesa
nel settore della scuola. — 1. I docenti in situazione di
soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di
personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di
riconversione professionale di cui all’articolo 473 testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono
individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In
caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata
partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito
negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell’insegnamento per
il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei
confronti del personale interessato, l’articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165».
474. Organi competenti. —
1. I provvedimenti relativi ai passaggi, sono adottati dagli organi competenti
a disporre i trasferimenti a domanda.
§V
Assegnazioni provvisorie
[475. Assegnazioni provvisorie di sede.
— 1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole
elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione
secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a
domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per
trasferimento.
2. Può essere altresì presentata domanda di
assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di
coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini
stabiliti.
3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono
disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico.
4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie
di sede nei confronti di personale di prima nomina.
5. La concessione delle assegnazioni provvisorie
di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla
famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori
anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere
l’assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti trasferiti d’ufficio per
soppressione di posto.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica
anche al personale delle istituzioni educative statali.
7. Le assegnazioni provvisorie possono essere
disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale
docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale
docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 146 del CCNL
comparto scuola valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio
economico 2006-2007.
[476. Organo competente. — 1.
L’assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i
trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno
scolastico.
2. Con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione sono annualmente stabiliti i titoli valutabili ed i criteri di
valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni
provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle
domande] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
§VI
Disposizioni particolari
477. Incarichi di presidenza. —
1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole
di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte sono
conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad
apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari
tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento
diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di
merito.
2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il
provveditore agli studi compila due distinte graduatorie:
a) sono iscritti nella prima
graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti
di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di
presidenza aspirano;
b) sono iscritti nella seconda
graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la
partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del
medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per
l’iscrizione nelle suddette graduatorie può essere presentata al solo
provveditorato agli studi della provincia nella quale l’aspirante presta
servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a) sono inclusi nella
graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a
posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più
favorevole, cui è aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità
conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di
quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al
concorso è rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli
altri titoli degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati
dopo la partecipazione al concorso o all’ultimo concorso a posti di preside,
nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima ordinanza
determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b),
nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la
formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.
3. Nell’ambito di ciascuna graduatoria
provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera
b) del comma 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli
aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza
si verifichi nel corso dell’anno scolastico, l’incarico è conferito a un
docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la
precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 e
secondo l’ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si dà luogo a
conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per
incompatibilità ambientale o che abbiano riportato una sanzione disciplinare
superiore alla censura e non siano stati riabilitati.
[478. Sostituzione docenti assenti. —
1. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i
docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo
didattico, i direttori didattici devono utilizzare personale di altri circoli
viciniori, che sono indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si
applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti
esistenti nell’ambito del medesimo distretto.
2. Nelle scuole elementari, nell’ambito del piano
annuale di attività, si procede ai sensi dell’articolo 131, commi 5 e 6] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 146 del CCNL
comparto scuola valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio
economico 2006-2007.
[479. Docenti in soprannumero. — 1.
Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi
contrattuali di cui all’articolo 470, determina, con propria ordinanza, i
criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto
stabilito dagli articoli 461 e seguenti, nonché delle norme recate in materia
dai contratti collettivi.
2. Con la medesima ordinanza sono impartite
disposizioni volte espressamente a disporre l’utilizzazione del personale
soprannumerario di educazione tecnica di educazione fisica nelle scuole medie,
anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse
assenti sino a dieci giorni.
3. Il personale docente delle scuole materne,
qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è
utilizzato nei limiti del soprannumero, purché sia provvisto di diploma di
istituto magistrale in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il
predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è utilizzato,
sempre nel limite del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d’arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà
accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario
l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio.
4. Il personale docente delle scuole elementari,
qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento con riferimento
anche all’introduzione da esso prevista dell’insegnamento di una lingua
straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è
utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d’arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le
quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per
il personale docente soprannumerario l’utilizzazione è disposta anche
d’ufficio.
5. Nell’ambito della scuola media e degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d’arte, il personale docente qualora si abbiano
situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato, nei limiti
del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre
corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purché sia
provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale docente appartenente ai
ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore può essere
utilizzato anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario
l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio.
6. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore
possono essere disposte soltanto a domanda, salvo che nell’ipotesi di cui al
comma 5. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia
diversa da quella di titolarità.
7. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o
artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i quali non
è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti.
8. Le utilizzazioni disposte nell’anno
precedente, su posti e cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le
operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo,
sono prorogate, anche d’ufficio, per l’anno scolastico successivo, purché
permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato luogo all’utilizzazione
e sempre che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In
conseguenza, tali posti e cattedre non sono disponibili per nuove nomine in
ruolo.
9. Per le utilizzazioni del personale docente in
soprannumero si applicano anche le disposizioni di cui all’articolo 455] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
Si riporta l’art. 1, co. 609, L. 27-12-2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2007): «1. — 609. Il Ministro della pubblica
istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del
personale docente in soprannumero sull’organico provinciale, finalizzato
all’assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i
docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per
materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza
professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione
per l’insegnamento sui posti di sostegno. L’assorbimento del personale di cui
al presente comma trova completa attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008».
[480. Inquadramenti in profili
professionali amministrativi. — 1. Il personale docente, appartenente a
ruoli in cui si abbiano situazioni di soprannumero dopo le utilizzazioni ed i
passaggi di cui all’articolo 479, può essere inquadrato, a domanda da
presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarità, nelle
qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli
dell’amministrazione centrale e dell’amministrazione scolastica periferica
della pubblica istruzione.
2. Il personale docente inquadrato ai sensi del
comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione avente ad oggetto
l’ordinamento dei servizi dell’amministrazione scolastica.
3. Il personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato,
alla data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, presso gli uffici regionali e provinciali
dell’amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, può
essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi della
provincia di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili
professionali di cui al comma 1.
4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo
sono effettuati su posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche
costituite cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 1991, e
successive modificazioni, e per le sedi che presentino disponibilità di posti.
Il cinquanta per cento dei posti di cui alla predetta tabella B è comunque reso
indisponibile per gli accessi tramite concorsi fino a quando permarranno le
posizioni soprannumerarie di cui al comma 1.
5. Agli inquadramenti si provvede secondo
l’ordine di graduatorie risultanti dalla valutazione dell’intera anzianità di
servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono
compilate sulla base di criteri definiti con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione.
6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 è inquadrato
in qualifiche funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che
segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell’anzianità maturata
nella qualifica di provenienza; viene fatta salva la posizione economica già
acquisita per stipendio ed indennità di funzione, attribuendosi
all’interessato, oltre allo stipendio base della qualifica funzionale nella
quale è inquadrato, una retribuzione individuale di anzianità di importo
corrispondente alla differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova
attribuzione.
Qualifica Qualifica
funzionale funzionale
nella
scuola nei Ministeri
Personale
appartenente al ruolo dei docenti laureati VII VII
Personale
appartenente al ruolo dei docenti diplomati VI VI
Personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario V VI
IV IV
III III
7. Agli inquadramenti di cui al presente articolo
si provvede prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle
disposizioni di carattere generale in materia di mobilità dei dipendenti
pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da
quelle previste ai commi 1 e 3] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 146 del CCNL
comparto scuola valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio
economico 2006-2007.
481. Sostegno. —
1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell’obbligo,
dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del
prescritto titolo di specializzazione, si procede all’accantonamento di un
numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente
non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.
2. Effettuato l’accantonamento dei posti di cui
al comma 1, nell’ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i docenti
di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.
3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si
procede all’effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per
il quale è stato disposto l’accantonamento di posti di cui al comma 1.
482. Passaggi di cattedra per
modifiche di ordinamento. — 1. Nei casi di modifica di ordinamenti
scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materie non più
previste e comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal
Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a
tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento.
2. Su proposta del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione può disporre la
frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qualificazione.
483. Mobilità del personale
direttivo e docente privo della vista. — 1. Il personale direttivo
e docente privo della vista delle scuole di ogni ordine e grado ha la
precedenza nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie relativi al
movimento interregionale, interprovinciale ed intercomunale.
2. Al personale docente di ruolo non vedente
delle scuole aventi particolari finalità, il quale si sia trovato o venga a
trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il
trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i
criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti.
3. Detto personale è impiegato per consulenze e
docenze ai fini della formazione e dell’aggiornamento psico-didattico e
metodologico dei docenti di sostegno operanti nell’area della minorazione
visiva.
4. A tal fine i provveditori agli studi
interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per
gli handicappati.
§VII
Contenzioso amministrativo
484. Ricorso. —
1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d’ufficio o a domanda è
ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme
parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (1).
(1) La competenza a decidere in merito ai ricorsi
gerarchici relativi ad atti amministrativi non definitivi dei dirigenti è
affidata agli uffici dirigenziali generali.
Sezione IV
Riconoscimento del servizio (1)
agli effetti della carriera
(1) Si riporta l’art. 23, co. 5, L. 23-12-1994,
n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «23. — 5.
Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico,
ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione
e progressione di carriera, nonché i provvedimenti di accettazione di
dimissioni volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianità di servizio
e per limiti di età del medesimo personale, sono devoluti alla competenza dei
capi di istituto, sentiti i coordinatori amministrativi, in aggiunta a quelle
già ad essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da emanare ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuati i
singoli provvedimenti che, per effetto della presente disposizione, sono di
competenza del capo di istituto. Gli analoghi provvedimenti riguardanti il
personale direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori agli
studi. Il predetto decentramento degli atti di stato giuridico ed economico non
può comportare comunque incrementi delle dotazioni organiche del personale
amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado».
Si riporta l’art. 15, D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che in tema di gestione del
personale sottrae alcune competenze al dirigente scolastico: «15. Competenze
escluse. — 1. Sono escluse dall’attribuzione alle istituzioni scolastiche
le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un
ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola
istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela
della libertà di insegnamento:
a) formazione delle graduatorie
permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola
istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
c) mobilità esterna alle
istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l’organico
funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per
utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale;
comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di
studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 14, comma 2».
485. Personale docente. —
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il
servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese
quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come
servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi
quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai
soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da
detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio
successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di
cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio
prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato
in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole
elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e
quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è
riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il
servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari
statali o degli educandati femminili statali; o parificate, nelle scuole secondarie
ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o
sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole
materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi
della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o
parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto
per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente
articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente
indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente
incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono
riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto,
del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di
apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per
richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti
gli effetti.
486. Personale direttivo. —
1. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compreso quello
appartenente alle istituzioni educative statali, è riconosciuto, ai fini
giuridici ed economici e nella misura della metà, soltanto il servizio di ruolo
effettivamente prestato nella carriera di provenienza.
2. Al personale direttivo delle scuole elementari
statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è
riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
3. I benefici di cui al presente articolo
assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai
fini della carriera.
4. I provvedimenti relativi al riconoscimento dei
servizi sono adottati dal provveditore agli studi sia per i presidi sia per i
direttori didattici.
487. Passaggio ad altro ruolo. —
1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso del personale direttivo e
docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo
inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene
valutato per intero nel nuovo ruolo.
488. Riconoscimento del servizio
prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo. —
1. L’opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui alla legge
26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, resa con il possesso del
titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera di appartenenza, è
valutabile nella stessa carriera agli effetti di cui all’articolo 485, come
servizio non di ruolo, solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento
non di ruolo.
489. Periodi di servizio utili al
riconoscimento. — 1. Ai fini del riconoscimento di cui ai
precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico
intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno
dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione (1).
2. I periodi di congedo e di aspettativa
retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini
del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.
(1) L’art. 11, co. 14 della L. 3-5-1999, n. 124 (Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico) precisa che la previsione in
commento si intende nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo
prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno
scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il
servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale.
490. Cumulo dei riconoscimenti e
decorrenza dei benefici. — 1. Il riconoscimento dei servizi non
è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già
considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo
prevista da leggi speciali.
2. I benefici di cui ai precedenti articoli
assorbono quelli previsti da altre leggi.
3. I riconoscimenti di servizi già effettuati, in
applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con
quelli previsti dal presente testo unico se relativi a periodi precedentemente
non riconoscibili.
4. I riconoscimenti di servizi previsti dai
precedenti articoli sono disposti all’atto della conferma in ruolo.
5. Le nuove misure per il riconoscimento dei
servizi, previsti dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore
al 1° luglio 1975.
Sezione V
Doveri
[491. Orario di servizio dei docenti.
— 1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l’orario
obbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quanto previsto dai
commi seguenti.
2. L’orario di servizio per i docenti è
costituito:
a) dalle ore da destinare
all’insegnamento;
b) dalle ore riguardanti le
attività connesse con il funzionamento della scuola.
3. L’orario obbligatorio di insegnamento per i
docenti della scuola materna è stabilito in 25 ore settimanali per le attività
educative.
4. L’orario obbligatorio di insegnamento per i
docenti della scuola elementare è costituito di 24 ore settimanali di attività
didattica, secondo le modalità stabilite dall’articolo 131.
5. L’orario obbligatorio di insegnamento per i
docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è di 18
ore settimanali.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è
regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della
legge 29 dicembre 1988, n. 554] (1).
(1) Art. disapplicato ex art. 82 del CCNL
4-8-1995.
Capo IV
Disciplina
Sezione I
Sanzioni disciplinari
492. Sanzioni. (1)
— 1. Fino al riordinamento degli organi collegiali [e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1994] (2), le sanzioni disciplinari e le relative
procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente,
dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione
dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
c) la sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione,
trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da
quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di
sanzione disciplinare è costituito dall’avvertimento scritto, consistente nel
richiamo all’osservanza dei propri doveri.
(1) Si veda l’art. 91 CCNL del comparto scuola
valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico
2006-2007.
(2) Abrogato ex art. 2, co. 4, L.
27-10-1995, n. 437 (Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione).
493. Censura. —
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che
viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla
funzione docente o i doveri di ufficio.
494. Sospensione dall’insegnamento
o dall’ufficio fino a un mese. — 1. La sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione
docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo
quanto disposto dall’articolo 497. La sospensione dall’insegnamento o
dall’ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle
responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi
negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto
d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere
gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
495. |