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Testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia

di istruzione relative alle scuole

di ogni ordine e grado

(D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)

Parte Seconda

Ordinamento scolastico

Titolo I

La scuola materna statale (1)

 

(1) Con l’emanazione del D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53) in attuazione della delega di cui alla L. 28-3-2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), la scuola materna assume la denominazione di scuola dell’infanzia, come precisato dall’art. 19, co. 2, D.Lgs. 59/2004 cit..

 

Capo I

Finalità e ordinamento della scuola materna

 

99. Finalità e caratteri. — 1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia (1) (2).

2. La scuola materna statale accoglie i bambini nell’età prescolastica da 3 a 6 anni (1) (3).

3. L’iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.

 

(1) Il presente comma continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

(2) Si riporta l’art. 1 del D.Lgs. 59/2004 cit. (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53): «1. Finalità della scuola dell’infanzia. — 1. La scuola dell’infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.

2. È assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall’articolo 7, comma 8, della predetta legge.

3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali».

(3) Si riporta, l’art. 1, co. 630, L. 27-12-2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge finanziaria 2007): «1. — 630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva continuità del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall’articolo 7 comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53 destinate al finanziamento dell’articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L’ articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 è abrogato».

 

100. Requisiti per l’ammissione. — 1. L’ammissione alla scuola materna è subordinata al possesso del requisito dell’età [di cui all’articolo 99] (1) e alla presentazione della certificazione delle vaccinazioni di cui all’articolo 117.

 

(1) Comma così modificato ex art. 19, co. 6, lett. a), D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

 

101. Formazione delle sezioni. — 1. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.

2. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all’età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

3. Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.

 

102. Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati. — 1. Ai bambini handicappati è garantito il diritto alla educazione nelle sezioni comuni di scuola materna, ai sensi ed in conformità agli articoli 312 e seguenti (1).

 

(1) Si vedano gli artt. 12, comma 1, 13, 14 e 15 della L. 5-2-1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) come modificata dalla L. 28-1-1999, n. 17.

V. anche D.P.R. 24-2-1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle USL in materia di alunni portatori di handicap).

 

103. Direzione della scuola materna statale. — 1. Fino a quando non sia costituito il ruolo dei direttori della scuola materna, la direzione delle scuole materne statali è affidata, nell’ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.

 

104. Orario di funzionamento della scuola materna ed organici. (1) (2) — 1. L’orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.

[2. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si dà luogo ad assegnazione di docenti aggiunti] (3).

[3. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnato un solo docente per ciascuna sezione, fermo restando l’orario obbligatorio di servizio del docente stesso di cui all’articolo 491] (3).

[4. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, i due docenti sono tenuti ugualmente all’assolvimento dell’intero orario di servizio] (3).

[5. Per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive si applica quanto disposto dall’articolo 445. Per la loro utilizzazione si applica quanto disposto dall’articolo 455] (4).

 

(1) Si riporta l’art. 3 del D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53): «3. Attività educative. — 1. L’orario annuale delle attività educative per la scuola dell’infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell’infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.

3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito l’organico di istituto.

4. La scuola dell’infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed in particolare all’autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie».

(2) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 59/2004 cit. (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

(3) Comma abrogato ex art. 17, co. 1, D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

(4) Comma abrogato ex art. 1, co. 71 della L. 23-12-1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

 

[105. Orientamenti delle attività educative. — 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 309 in materia di insegnamento della religione cattolica, gli orientamenti dell’attività educativa nella scuola materna statale sono emanati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. È garantita ad ogni docente piena libertà didattica nell’ambito degli orientamenti educativi previsti dal comma 1] (1).

 

(1) Art. abrogato ex D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

Per gli attuali assetti pedagogici, didattici e organizzativi della scuola dell’infanzia si veda il D.M. 31-7-2007 recante indicazioni per la elaborazione dei curricoli per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione.

 

[106. Piano annuale delle attività educative. — 1. Nel quadro della programmazione educativa di cui all’articolo 46 è predisposto e adottato il piano annuale delle attività educative] (1).

 

(1) V. nota (1) sub art. 105.

 

107. Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia. — 1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. È ugualmente a carico del comune il personale di custodia (1).

2. Gli oneri per l’attrezzatura, l’arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l’arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l’originaria destinazione.

3. I contributi dello Stato previsti dall’articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal comma 1.

4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della citata legge n. 1014 del 1960, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.

 

(1) Si riporta l’art. 3 della L. 11-1-1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica): «3. Competenze degli enti locali. — 1. In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate.

4bis. (Omissis)».

 

108. Assistenza scolastica. — 1. L’assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare (1).

 

(1) Si veda il D.P.R. 11-2-1961, n. 264 (Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell’igiene e della sanità pubblica) e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 22-12-1967, n. 1518.

 

Titolo II

L’istruzione obbligatoria:

disposizioni comuni

alla scuola elementare e media

 

Capo I

Obbligo scolastico

 

109. Istruzione obbligatoria. — In attuazione dell’articolo 34 della Costituzione, l’istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita (1).

2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque (2).

3. La scuola media ha la durata di anni tre (2).

 

(1) La L. 20-1-1999, n. 9 (Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione) ha disposto che, a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 l’obbligo di istruzione fosse elevato da otto a dieci anni.

Il D.M. 9-8-1999, n. 323 (Regolamento recante norme per l’attuazione dell’articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione), ha previsto un regime transitorio di durata novennale dell’obbligo scolastico, applicabile fino all’attuazione della L. 10-1-2000, n. 30 (Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione).

Tale riforma non è mai stata resa operativa e, dunque, le disposizioni di prima applicazione hanno continuato ad esplicare la loro efficacia. L’approvazione definitiva della L. 28-3-2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), cd. riforma Moratti, che dispone l’abrogazione della L. 30/2000 e della L. 9/1999, comporta che l’obbligo scolastico risulti adempiuto seguendo il percorso educativo-formativo prescelto per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età.

Infine, in materia è intervenuta la L. 27-12-2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) che innalza l’obbligo scolastico a 10 anni. Si veda l’art. 1, co. 622, L. 296/2006 cit..

(2) Il presente comma continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola elementare e media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

 

110. Soggetti all’obbligo scolastico. — 1. Sono soggetti all’obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età (1).

2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età (2).

3. L’individuazione dell’alunno come persona handicappata va effettuata con le modalità di cui all’articolo 313.

 

(1) V. nota (1) sub art. 109.

(2) Si veda l’art. 12 della L. 5-2-1992, n. 104 cit..

 

111. Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico. — 1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

 

112. Adempimento dell’obbligo scolastico. — 1. Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l’abbia conseguito è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico (1).

 

(1) Si vedano gli artt. 1, 2 e 3 del D.M. 22-8-2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione) emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, co. 622, L. 27-12-2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007).

 

113. Responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastico. — 1. Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dell’obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci (1).

 

(1) V. art. 30 Cost.

Si riportano gli artt. 147, 315, 316, 317, 317bis, 330, 332, 333, 336, 337, 343, 344, 348, 354, 355, 357, 358, 360 c.c.: «147. Doveri verso i figli. — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».

«315. Doveri del figlio verso i genitori. — Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

«316. Esercizio della potestà dei genitori. — Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o alla emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio».

«317. Impedimento di uno dei genitori. — Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L’esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell’articolo 155».

«317bis. Esercizio della potestà. — Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall’esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore».

«330. Decadenza dalla potestà sui figli. — Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare».

«332. Reintegrazione nella potestà. — Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio».

«333. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento».

«336. Procedimento. — I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore».

«337. Vigilanza del giudice tutelare. — Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni».

«343. Apertura della tutela. — Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà, si apre la tutela presso il Tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale».

«344. Funzioni del giudice tutelare. — Presso ogni Tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni».

«348. Scelta del tutore. — Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la [patria] potestà. La designazione può essere fatta per testament, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l’età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’articolo 147».

«354. Tutela affidata a enti di assistenza. — La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all’ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedano».

«355. Protutore. — Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’articolo 354».

«357. Funzioni del tutore. — Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni».

«358. Doveri del minore. — Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare».

«360. Funzioni del protutore. — Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione».

 

114. Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico. (1) (2) — 1. Il sindaco ha l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolastico, con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

2. Iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.

3. L’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di un mese.

4. Trascorso il mese dell’affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell’adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall’ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale (3). Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elisione dell’obbligo scolastico.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all’articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101 (4).

 

(1) Si riportano gli articoli 2 e 4 D.M. 13-12-2001, n. 489 (Regolamento concernente l’integrazione, a norma dell’articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico): «2. — 1. Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;

b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, fino a quando non sarà realizzato, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l’obbligo di istruzione.

2. Entro il mese di dicembre che precede l’inizio di ogni anno scolastico, il comune di residenza predispone l’elenco dei minori soggetti all’obbligo di istruzione e provvede a darne notizia mediante diretta comunicazione agli interessati, ovvero mediante affissione all’albo pretorio di apposito avviso, nel quale siano indicate le modalità di visione dell’elenco da parte degli aventi diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali. I genitori degli iscritti nell’elenco, o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali disposizioni, a iscrivere gli stessi presso una scuola dell’obbligo statale, o paritaria o fino a quando non sarà realizzato, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente all’istruzione obbligatoria, a norma dell’articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita dichiarazione al dirigente dell’istituzione scolastica interessata.

3. I responsabili delle istituzioni scolastiche che ricevono le iscrizioni al primo anno dell’istruzione obbligatoria, entro il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico provvedono a darne comunicazione ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri. Per gli anni successivi, tale comunicazione non è dovuta se non nell’ipotesi che gli obbligati abbandonino il corso di studi intrapreso, ovvero abbiano assolto all’obbligo di istruzione. I dirigenti scolastici sono tenuti, in caso di trasferimento dell’obbligato ad altra scuola dello stesso ordine e grado ovvero di passaggio ad altra scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere d’ufficio, insieme alla documentazione di rito, il “foglio notizie”, già utilizzato dalle scuole, completo dei dati di tutto l’iter scolastico che consente una organica raccolta di notizie sui dati anagrafici, sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonché il controllo incrociato tra scuola di provenienza e scuola di destinazione. Copia del “foglio notizie”, puntualmente aggiornato dagli istituti scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla scuola con l’indicazione della scuola di destinazione.

4. Le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell’adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell’atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell’obbligo.

5. Nel corso dell’anno scolastico i dirigenti, responsabili delle istituzioni scolastiche, sono tenuti a verificare periodicamente la frequenza degli studenti assoggettati all’obbligo e ad effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze.

6. In presenza di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico, i responsabili delle istituzioni scolastiche sono tenuti altresì, sentiti i consigli di classe, ad assumere le iniziative più idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell’obbligo di istruzione. In caso di persistenza delle assenze i medesimi dirigenti provvedono ad informare le autorità comunali per l’attivazione delle procedure di cui al comma 4, articolo 2, del presente regolamento.

7. Gli allievi, soggetti all’obbligo d’istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all’articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneità ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell’istituzione scolastica o al termine dell’obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciata all’allievo, dalla stessa istituzione scolastica ove ha sostenuto l’esame di idoneità, l’apposita certificazione, prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge del 20 gennaio 1999, n. 9, e dall’articolo 9 del regolamento del 9 agosto 1999, n. 323, attestante il proscioglimento ovvero l’adempimento dell’obbligo d’istruzione nonché le competenze acquisite che costituiscono credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale.

8. Nel corso dei procedimenti previsti dal presente regolamento, il trattamento dei dati relativi ai giovani, tenuti all’obbligo di istruzione, è soggetto alle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318».

«4. — 1. I comuni, entro la conclusione di ciascun anno scolastico, trasmettono all’Ufficio scolastico regionale i dati numerici, in termini quantitativi, dei casi di evasione dell’obbligo di istruzione, comunicati dalle istituzioni scolastiche del proprio territorio. Entro il trenta agosto dello stesso anno l’Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alla regione e alla provincia i dati raccolti.

2. Comune, regione, provincia, Ufficio scolastico regionale, eventualmente d’intesa con altri enti pubblici o privati, formulano entro il 30 settembre di ogni anno un piano di prevenzione della dispersione scolastica».

(2) Si riporta l’art. 4, D.M. 22-8-2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione) emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, co. 622, L. 27-12-2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007): «4. Certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. — 1. La certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui al presente regolamento è rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d’ufficio.

2. Nelle linee guida di cui all’articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui all’articolo 2, comma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonché per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati i modelli di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all’articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione».

(3) Si riporta l’art. 331 c.p.p. approvato con D.P.R. 22-9-1988, n. 447: «331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. — 1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribui­to.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero».

(4) Si riportano l’art. 17, comma 4, della L. 22-11-1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno) e l’art. 4, comma 4, della L. 8-3-1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle comunità ebraiche in Italia): «17. — 4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne».

«4. — 4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne».

 

Capo II

Disposizioni sulla scolarità

dei cittadini stranieri

 

115. Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia. (1) — 1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977 (2), gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola d’obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

2. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell’ambito del distretto in cui è domiciliato l’alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore inserimento.

3. L’iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta a ratifica da parte del Ministero.

4. L’assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.

5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma 1 la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:

a) adattare l’insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;

b) promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura del Paese d’origine coordinandolo con l’insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.

6. Per l’attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell’articolo 455.

7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.

8. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l’aggiornamento dei docenti che impartiscono l’insegnamento nelle attività di cui al comma 5.

9. Ai fini dell’attuazione del comma 5, lettera b), per l’insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto d’insegnamento nella provincia di residenza dell’alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l’alunno medesimo abbia la cittadinanza.

 

(1) Si riportano gli artt. 17-22 del Trattato CE con le modifiche introdotte dall’Atto Unico Europeo (firmato nel 1986 ed entrato in vigore nel 1987), dal Trattato di Maastricht (1992-93), dal Trattato di Amsterdam (1997-99) e dal Trattato di Nizza (2001-2003): «17. — 1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima.

2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato».

«18. — 1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri‚ fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

2. Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che il presente trattato non abbia previsto poteri di azione a tal fine, il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. Esso delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle disposizioni relative ai passaporti, alle carte d’identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale».

«19. — 1. Ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 190, paragrafo 4, e le disposizioni adottate in applicazione di quest’ultimo, ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino».

«20. — Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela».

«21. — Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all’articolo 194.

Ogni cittadino dell’Unione può rivolgersi al mediatore istituito conformemente all’articolo 195.

Ogni cittadino dell’Unione può scrivere alle istituzioni di cui al presente articolo o all’articolo 7 in una delle lingue di cui all’articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua».

«22. — La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all’applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell’Unione.

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente parte, di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali».

(2) Si riporta il D­.P.R. 10-9-1982, n. 722 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori emigranti): «1. — In attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea, sono iscritti alla classe della scuola dell’obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell’ambito del distretto in cui è domiciliato l’alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore inserimento. L’iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta a ratifica da parte del Ministero. L’assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe».

«2. — Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente art. 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:

a) adattare l’insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;

b) promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura del Paese di origine coordinandolo con l’insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.

Per l’attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell’art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Alle riunioni del Consiglio di classe e di interclasse, può partecipare, qualora non faccia già parte del Consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi».

«3. — Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l’aggiornamento dei docenti che impartiscono l’insegnamento nelle attività di cui al precedente art. 2».

«4. — Ai fini dell’attuazione del precedente art. 2, primo comma, lettera b), per l’insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto di insegnamento nella provincia di residenza dell’alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l’alunno medesimo abbia la cittadinanza».

 

[116. Alunni extracomunitari. — 1. Per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura di origine.

2. Possono altresì essere attuate forme di recupero ai sensi dell’articolo 131, comma 2] (1).

 

(1) Art. abrogato ex D.Lgs. 25-7-1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero) (art. 47).

In materia la disciplina è, ora, quella dettata dall’art. 38 del decreto citato e dall’art. 45, D.P.R. 31-8-1999, n. 394:

«45. Iscrizione scolastica. — 1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l’ente locale, l’istituzione scolastica si avvale dell’opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l’istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all’articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all’articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all’istituzione, presso gli organismi deputati all’istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell’obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall’ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell’emanazione della direttiva sulla formazione per l’aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell’educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale».

 

Capo III

Certificazioni sanitarie

per l’ammissione alla scuola dell’obbligo

 

117. Certificazioni. (1) — 1. All’atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell’obbligo è presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomelitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51; della vaccinazione contro l’epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 165 (2).

 

(1) Si riporta l’art. 49, comma 1, D.P.R. 28-12-2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «49 (R) Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione. — 1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore».

Si riporta l’art. 1 del D.P.R. 26-1-1999, n. 355 (Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie): «1. — 1. L’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, è sostituito dal seguente:

“Art. 47. — 1. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell’interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall’indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.

2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell’istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all’azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell’alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami.

3. È fatta salva l’eventuale adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

(2) Si veda la determinazione 3 marzo 2005 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome concernente il nuovo Piano Nazionale Vaccini 2005/2007.

 

Titolo III

La scuola elementare (1)

 

(1) Con l’emanazione del D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53) in attuazione della delega di cui alla L. 28-3-2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), la scuola elementare assume la denominazione di scuola primaria, come precisato dall’art. 19, co. 2, D.Lgs. 59/2004 cit..

 

Capo I

Finalità e ordinamento

della scuola elementare

 

118. Finalità. (1) — 1. La scuola elementare, nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.

 

(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

 

119. Continuità educativa. (1) — 1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.

[2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalità del raccordo di cui al comma 1, in particolare in ordine a:

a) la comunicazione di dati sull’alunno;

b) la comunicazione di informazioni sull’alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull’alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;

c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;

d) la formazione delle classi iniziali;

e) il sistema di valutazione degli alunni;

f) l’utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali] (2).

[3. Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati] (2).

 

(1) V. nota (1) sub art. 118.

(2) Comma abrogato ex art. 17, co. 1, D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

 

120. Circoli e direttori didattici. — 1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi è divisa, a norma dell’articolo 55, in circoli didattici.

2. Al circolo didattico è preposto il direttore didattico che svolge le funzioni previste dall’articolo 396.

 

[121. Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti. — 1. L’organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dall’applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti in condizione di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall’articolo 130.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l’organico di ciascun circolo didattico della scuola elementare, è costituito:

a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;

b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.

3. I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell’ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l’orario di attività didattica di cui all’articolo 129.

4. I posti di sostegno sono determinati a norma dell’articolo 443].

 

(1) Art. abrogato ex D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

 

122. Formazione delle classi. — 1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.

[2. Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili] (1).

[3. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell’articolo 115, comma 4] (1).

 

(1) Comma abrogato ex art. 17, co. 1, D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

 

[123. Programmi didattici. — 1. Le materie d’insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. I programmi per l’insegnamento della religione cattolica sono adottati in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 309.

3. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 343] (1).

 

(1) Art. abrogato ex D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

 

[124. Verifica e adeguamento dei programmi didattici. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all’eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo.

2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari] (1).

 

(1) Art. abrogato ex D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

Per gli attuali assetti pedagogici, didattici e organizzativi della scuola primaria si veda il D.M. 31-7-2007 recante indicazioni per la elaborazione dei curricoli per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione.

 

[125. Insegnamento di una lingua straniera. — 1. Nella scuola elementare è impartito l’insegnamento di una lingua straniera.

2. Le modalità per l’introduzione generalizzata dell’insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per l’utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 128, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l’insegnamento di più lingue è obbligatorio, l’introduzione dell’insegnamento della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti] (1).

 

(1) Art. abrogato ex D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

 

[126. Attività integrative e di sostegno. — 1. Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

2. Nell’ambito di tali attività la scuola attua intervento di sostegno per l’integrazione, ai sensi degli articoli 312 e seguenti, degli alunni in situazione di handicap.

3. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell’anno scolastico, il piano delle attività di cui al comma 1 sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

4. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell’anno scolastico.

5. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico] (1).

 

(1) Art. abrogato ex D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

 

127. Docenti di sostegno. — 1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno (1) il cui organico è determinato a norma dell’articolo 443 del presente testo unico (2), ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell’azione educativa, con l’attività didattica generale.

2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell’organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall’applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell’articolo 133 del presente testo unico.

3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all’articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.

4. L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentito, nei modi previsti dall’articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

5. Nell’ambito dell’organico di circolo può essere prevista l’utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l’inserimento e l’integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività, del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

6. L’esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

 

(1) Dal 1998 la formazione degli insegnanti di sostegno è delegata alle università. Si indicano le principali norme di riferimento: D.M. 26-5-1998 (Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria); D.M. 20-2-2002; D.M. 9-7-2003 (Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario. Numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione alle attività didattiche aggiuntive); D.M. 28-7-2004, n. 64 (Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2004/06); Nota prot. 3-9-2004, n. 197 (Titoli di specializzazione per attività di sostegno conseguiti dal personale inserito nelle graduatorie permanenti ai fini dell’inserimento negli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto e di circolo); Decreto direttoriale 31-3-2005.

(2) L’art. 443 del presente testo unico è abrogato ex art. 40, comma 1, della L. 27-12-1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Il comma 3 del medesimo articolo dispone: «40. Personale della scuola. — 3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all’80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell’anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell’istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l’assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l’acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l’aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole».

Da ultimo è intervenuta in materia la L. 27-12-2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) di cui si riporta l’art. 35, comma 7: «35. Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica. — 7. Ai fini dell’integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

128. Programmazione ed organizzazione didattica. — 1. La programmazione dell’attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell’azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell’articolo 7.

[2. La programmazione dell’attività didattica si propone:

a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un’organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni;

b) la verifica e la valutazione dei risultati;

c) l’unitarietà dell’insegnamento;

d) il rispetto di un’adeguata ripartizione del tempo da dedicare all’insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi] (1).

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell’azione educativa, dispone l’assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all’articolo 121 e l’assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un’opportuna rotazione, nel tempo.

4. Nell’ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.

[5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l’impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all’articolo 121 è, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi] (1).

[6. La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative] (1).

[7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell’azione educativa, procede all’aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all’insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:

a) dell’affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare;

b) dell’esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l’educazione all’immagine, l’educazione al suono e alla musica e l’educazione motoria] (1).

[8. La valutazione in itinere dei risultati dell’insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente i docenti corresponsabili nella attività didattica] (1).

[9. Il direttore didattico coordina l’attività di programmazione dell’azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici dei docenti] (1).

 

(1) Comma abrogato ex art. 17, co. 1, D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

(2) Il presente comma continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

 

[129. Orario delle attività didattiche. — 1. L’orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.

2. Per le classi terze, quarte e quinte l’adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso.

3. Dall’orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.

4. Nell’organizzazione dell’orario settimanale, i criteri della programmazione dell’attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.

5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell’orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell’insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:

a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;

b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.

6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l’orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell’insegnamento della lingua straniera] (1).

 

(1) Art. dapprima modificato ex art. 17, co. 1, D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) a decorrere dal 1° settembre 2000 e, successivamente, abrogato ex art. 19, comma 4, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del decreto (3 marzo 2004).

 

130. Progetti formativi di tempo lungo. — [1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:

a) che l’orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il «tempo-mensa»;

b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;

d) che la copertura dell’orario sia assicurata per l’intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l’orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con l’utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell’orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l’utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell’organico provinciale] (1).

2. Le attività di tempo pieno, di cui all’articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell’anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:

a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

b) che l’orario settimanale, ivi compreso il «tempo-mensa», sia stabilito in quaranta ore;

c) che la programmazione didattica e l’articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l’organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall’articolo 128 (2).

[3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l’attuazione dei moduli organizzativi di cui all’articolo 121] (1).

 

(1) Art. dapprima abrogato ex art. 19, co. 4, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del decreto (3 marzo 2004) e successivamente richiamato in vigore nel solo comma 2 ex art. 1, co. 1, D.L. 7-9-2007, n. 147, conv., con modif., in L. 25-10-2007, n. 176 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari).

(2) Nel richiamare in vigore il comma 2 del presente articolo, il D.L. 7-9-2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla L. 25-10-2007, n. 176 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari) vi ha apportato le citate modifiche.

 

[131. Orario d’insegnamento. — 1. L’orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

2. Nell’ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.

3. L’orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.

4. A partire dal 1 settembre e fino all’inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.

5. Nell’ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell’attività di insegnamenti e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica (1).

6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all’orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.

7. Nell’orario di cui al comma 1 è compresa l’assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa] (2).

 

(1) Comma abrogato ex art. 1, co. 72, L. 23-12-1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica).

(2) Art. disapplicato ex CCNL 4-8-1995 (art. 82).

 

132. Piano straordinario pluriennale di aggiornamento. (1) — 1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, di cui agli articoli 282, 283 e 284, in relazione all’attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del nuovo ordinamento previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle Università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.

3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall’articolo 128 devono assicurare, la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell’attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.

4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale dei docenti, possono stipulare convenzioni con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.

5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all’attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell’ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi dell’articolo 121, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle attività di aggiornamento.

6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione dei docenti chiamati a prestare la loro opera per l’attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.

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(1) Disposizione destinata ad esplicare i suoi effetti nel regime di prima applicazione del nuovo ordinamento della scuola elementare recato dalla L. 5-6-1990, n. 148.

 

133. Disposizioni per la gradualità e la fattibilità. (1) — 1. Al fine di favorire la realizzazione della riforma dell’ordinamento della scuola elementare operata con le disposizioni di cui al presente capo e di garantire la necessaria disponibilità di organico i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l’apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma, predisponendo un apposito piano.

2. Il piano deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell’andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.

3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.

4. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l’attuazione del modulo organizzativo di cui all’articolo 121 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati, per l’utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.

5. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.

6. Soddisfatte le esigenze di cui all’articolo 121 i posti eventualmente residui nell’organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l’attivazione del nuovo modulo organizzativo.

7. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a domanda, di docenti elementari dalle province nelle quali risulti coperto l’organico di cui all’articolo 121 alle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità di personale.

8. L’attuazione degli articoli 121, 125, 129 e 130 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno 1990 è abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. È fatto comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell’organico consolidato, di cui al comma 5.

9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dai 30 giugno 1990, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché all’attuazione del programma del nuovo modulo la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.

 

(1) V. nota (1) sub art. 132.

 

134. Relazione sull’attuazione del nuovo ordinamento. (1) — 1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell’ultimo anno scolastico, per l’attuazione del nuovo ordinamento previsto dal presente capo. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.

2. Entro quattro anni a partire dall’inizio dell’anno scolastico 1990-91, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti nell’attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, anche al fine di apportare eventuali modifiche.

 

(1) V. nota (1) sub art. 132.

 

Capo II

Corsi di istruzione per soggetti analfabeti,

scarsamente alfabetizzati

e analfabeti di ritorno

 

135. Corsi di scuola dell’obbligo negli istituti di prevenzione e pena. — 1. Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 (1), negli istituti penitenziari, la formazione culturale e professionale è curata mediante l’organizzazione dei corsi della scuola d’obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l’ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

2. Per l’insegnamento elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari è istituito, un ruolo speciale, al quale si accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7.

3. I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

4. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti elementari di ruolo normale.

5. I docenti medesimi, dopo 10 anni di permanenza nel ruolo, possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.

6. All’eventuale aumento del numero dei posti del ruolo speciale, quale risulta fissato in prima applicazione dalla legge 3 febbraio 1963, n. 72 (2), si provvede in conformità delle disposizioni che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.

7. I docenti elementari del ruolo speciale debbono essere forniti dei titoli di specializzazione stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero della pubblica istruzione d’intesa con il Ministero di grazia e giustizia istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione.

 

(1) La L. 26-7-1975, n. 354 reca: Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esercizio delle misure privative e limitative della libertà.

Si riporta l’art. 41 del D.P.R. 30-6-2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà): «41. Corsi di istruzione a livello della scuola d’obbligo. — 1. Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l’organizzazione di corsi a livello della scuola d’obbligo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarità obbligatoria nei corsi di istruzione secondaria superiore. L’attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i Ministeri predetti.

2. Il dirigente dell’ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d’obbligo da istituire nell’ambito del provveditorato, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.

3. L’organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi dell’amministrazione scolastica. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.

4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate nell’istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti, dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell’osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.

5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attività integrative dei relativi curricoli, può essere utilizzato dalle autorità scolastiche, d’intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale scolastico.

6. In ciascun istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell’istituto, che la presiede, il responsabile dell’area trattamentale e gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione».

(2) La L. 3-2-1963, n. 72 reca: Istituzione di un ruolo speciale per l’insegnamento nelle scuole elementari carcerarie.

 

136. Scuole reggimentali. — 1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento dell’obbligo scolastico o per i quali sia accertato che non conservino l’istruzione ricevuta nelle scuole elementari sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.

2. L’autorità militare stabilisce dove l’insegnamento debba tenersi.

3. Il corso elementare nelle predette scuole è diviso in due periodi della durata di cinque mesi ciascuno.

4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall’istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.

5. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse annualmente, sentite le autorità militari e con il consenso degli interessati, docenti del ruolo nell’ambito delle disponibilità dell’organico provinciale determinato a norma dell’articolo 121.

6. Gli orari, i diari nonché le altre modalità di organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa.

 

137. Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio. — 1. Possono essere istituiti, secondo piani provinciali approvati dal consiglio scolastico provinciale, corsi per adulti finalizzati al conseguimento della licenza elementare, ai quali si provvede esclusivamente con docenti di ruolo, a domanda e con il loro consenso, nell’ambito delle disponibilità dell’organico provinciale determinato a norma dell’articolo 121, purché sia disponibile personale docente di ruolo in soprannumero (1).

 

(1) In materia di educazione permanente degli adulti si vedano i seguenti riferimenti normativi: O.M. 29-7-1997, n. 455 (Educazione in età adulta - Istruzione e formazione); Provv. Conferenza unificata 2-3-2000 (Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per riorganizzare e potenziare l’educazione permanente degli adulti); Dir. 6-2-2001 (Linee guida per l’attuazione del sistema di istruzione dell’accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000); art. 1, co. 3, lett. j), L. 28-3-2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale); Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane del 28 ottobre 2004; O.M. 3-12-2004, n. 87 (Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dell’apprendistato al sistema dell’istruzione); D.M. 3-12-2004, n. 86 (Modelli di certificazione).

 

138. Riconoscimento del grado di cultura. — 1. Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte con regolamento.

 

Capo III

Scuole elementari annesse a particolari istituzioni: scuole speciali;

classi ad indirizzo didattico differenziato

 

139. Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili. — 1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali l’istruzione obbligatoria è impartita all’interno dei singoli istituti.

2. Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre scuole elementari statali.

3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei convitti nazionali sono conferite con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali.

4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro funzionamento.

5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.

 

140. Scuole elementari annesse all’Istituto «Augusto Romagnoli». — 1. Presso l’Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista funziona, ai fini del tirocinio degli allievi, la scuola elementare con classi per ambliopi e tardivi.

2. Il preside dell’istituto dirige anche la scuola elementare.

 

141. Scuole per alunni non vedenti e sordomuti. — 1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l’istruzione elementare è impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.

 

142. Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato. — 1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare già gestite dall’Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori e sono annesse ad un circolo didattico viciniore.

2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni e classi, rimangono destinate al loro funzionamento.

3. L’Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell’insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l’Opera, e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l’Opera.

4. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori deve essere in possesso dell’apposita specializzazione.

 

Capo IV

Itinerario scolastico

 

143. Iscrizione alla prima classe. — [1. Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se non ha raggiunto l’età di sei anni] (1).

[2. Per l’iscrizione alla scuola elementare non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere] (2).

3. All’atto della prima iscrizione è presentata la certificazione sanitaria di cui all’articolo 117.

 

(1) Comma abrogato ex art. 19, co. 4, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del decreto (3 marzo 2004).

(2) Comma abrogato ex ­art. 17, co. 1, D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

 

[144. Valutazione e scheda personale degli alunni. — 1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.

2. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell’articolo 318.

3. Dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta ogni trimestre o quadrimestre dai docenti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell’alunno, o a chi ne fa le veci, dai docenti, i quali illustrano altresì eventuali iniziative programmate in favore dell’alunno ai sensi dell’articolo 126.

4. Gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell’alunno alla classe successiva.

5. La frequenza dell’alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

6. Nell’attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell’alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui al presente articolo e ogni altra documentazione ritenuta necessaria] (1) (2).

 

(1) Art. abrogato ex D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

(2) In tema di valutazione va ricordato quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a) L. 28-3-2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale): «3. ­Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione. — 1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità».

 

145. Ammissione alle classi successive alla prima. (1) — 1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità al disposto del precedente articolo 144.

2. I docenti di classe possono non ammettere l’alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.

3. L’alunno non ammesso ripete l’ultima classe frequentata.

 

(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

 

146. Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione. — 1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

2. Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

 

147. Esami di idoneità. — [1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

2. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo] (1).

 

(1) Art. ­abrogato ex D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53) (art. 19, co. 4), a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del decreto (3 marzo 2004).

 

148. Esame di licenza elementare. (1) — 1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l’esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.

2. L’esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull’alunno operate dai docenti di classe.

3. La valutazione dell’esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l’esame di licenza elementare nell’unica sessione di cui al comma 2.

5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.

7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall’articolo 318.

 

(1) V. nota (1) sub art. 145.

 

149. Valore della licenza. (1) — 1. La licenza elementare è titolo valido per l’iscrizione alla prima classe della scuola media e per l’ammissione, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di idoneità e di licenza di scuola media.

 

(1) V. nota (1) sub art. 145.

 

150. Rilascio dell’attestato di licenza. (1) — 1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il relativo attestato.

2. Il rilascio dell’attestato è gratuito.

3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate.

4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio dell’attestato di idoneità o di licenza è del pari gratuito.

5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

 

(1) V. nota (1) sub art. 145.

 

Capo V

Libri di testo e biblioteche scolastiche

 

151. Adozione libri di testo. — 1. I libri di testo sono adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d’interclasse (1).

 

(1) Si veda il D.M. 7-12-1999, n. 547 (Regolamento recante approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell’obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell’obbligo).

 

152. I libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica. — 1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica sono determinati con l’intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (1).

 

(1) Si riporta il punto 5 del protocollo addizionale annesso all’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con L. 25-3-1985, n. 121: «5. In relazione all’art. 9:

a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito — in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni — da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità ecclesiastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana verranno determinati:

1) i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari».

 

[153. Determinazione del prezzo massimo di copertina.— 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.

2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sarà effettuato uno sconto.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonché a stabilire le norme per l’attuazione dello sconto] (1).

 

(1) Art. abrogato ex L. 23-12-1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) (art. 27) con decorrenza dal 1° settembre 2000.

 

[154. Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori. — 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo per la scuola elementare.

2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale dev’essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non può essere modificato durante l’anno scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero.

3. Il Ministero rimette all’editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata] (1).

 

(1) V. nota (1) sub art. 153.

 

[155. Divieto di adozione libri di testo. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia stato messo in commercio, ed, eventualmente, già adottato nelle scuole un testo, per il quale l’editore non abbia osservato compiutamente l’obbligo stabilito dal comma 2 dell’articolo 154, dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per un periodo non superiore a cinque anni.

2. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il contenuto o l’esposizione della materia non corrispondono alle prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano dai programmi ufficiali] (1).

 

(1) V. nota (1) sub art. 153.

 

156. Fornitura gratuita libri di testo. — 1. Agli alunni delle scuole elementari, [statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale] (1), i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1 (2).

2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all’uso del libro di testo, è consentita l’utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l’acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione (3) (4).

 

(1) V. sent. Corte cost. 15-30 dicembre 1994, n. 1994, n. 454 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 156, 1° comma del presente testo unico nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

(2) Si riporta l’art. 27, commi 1 e 2, della L. 23-12-1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): «27. Fornitura gratuita dei libri di testo. — 1. Nell’anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Pubblica istruzione, previo parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni e integrazioni.

2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del ministro dell’Interno, di intesa con il ministro della Pubblica istruzione, ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1».

In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.P.C.M. 5-8-1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo).

(3) A norma dell’art. 27, comma 4, della L. 23-12-1998, n. 448 cit. la previsione del comma in esame si intende riferita a tutta la scuola dell’obbligo.

(4) Si riporta l’art. 11, L. 7-3-2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), come modificato dal D.L. 5-4-2001, n. 99, conv. in L. 9-5-2001, n. 198, che ne ha abrogato il comma 6: «11. Disciplina del prezzo dei libri. — 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall’editore o dall’importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al quindici per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.

3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall’editore;

f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;

g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

h) edizioni destinate ad essere cedute nell’ambito di rapporti associativi;

i) libri venduti nell’ambito di attività di commercio elettronico.

i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici;

4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l’80 e il 100 per cento:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;

c) quando sono venduti per corrispondenza.

5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

6. (Omissis).

7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

9. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:

a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4;

b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l’elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso».

 

157. Divieto commercio libri di testo. — 1. È fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell’istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.

2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.

 

158. Biblioteche scolastiche. — 1. Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni.

2. Le dotazioni librarie e le modalità per la gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell’articolo 10.

3. Al mantenimento e all’incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con:

a) sussidi delle province, dei comuni e di altri enti locali;

b) con eventuali donazioni e lasciti privati.

 

Capo VI

Manutenzione e gestione

degli edifici scolastici

 

159. Oneri a carico dei comuni. (1) — 1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi (2), alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’articolo 139.

2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.

 

(1) Si riporta l’art. 3 della L. 11-1-1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica): «3. Competenze degli enti locali. — 1. In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate.

4bis. (Omissis)».

(2) Si riporta l’art. 40, comma 5, della L. 27-12-1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «40. Personale della scuola. — 5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l’altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia».

 

160. Contributi dello Stato. — 1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l’istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

 

Titolo IV

La scuola media (1)

 

(1) Con l’emanazione del D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53) in attuazione della delega di cui alla L. 28-3-2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), la scuola media assume la denominazione di scuola secondaria di primo grado, come precisato dall’art. 19, co. 2, D.Lgs. 59/2004 cit.

 

Capo I

Finalità e ordinamento della scuola media

 

161. Finalità e durata della scuola media. — 1. L’istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media.

2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva (1).

3. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.

 

(1) Il presente comma continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

 

162. Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo. — 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo.

2. Le condizioni per l’istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, nonché gli obblighi d’insegnamento, sono ugualmente stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.

4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola media, di cui all’articolo 444, comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.

[5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore d’insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari] (1).

 

(1) Comma abrogato ex art. 19, co. 4, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del decreto (3 marzo 2004).

 

163. Direzione degli istituti. — 1. Ad ogni istituto è preposto un preside che svolge le funzioni previste dall’articolo 396.

 

164. Formazione delle classi. — 1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti.

2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell’articolo 115, comma 4, del presente testo unico.

 

[165. Piano di studi. — 1. Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti: religione con la particolare disciplina di cui all’articolo 309 e seguenti; italiano, storia ed educazione civica, geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica; educazione tecnica; educazione musicale.

2. Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti i docenti la necessaria unità di insegnamento, il consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese] (1).

 

(1) Art. abrogato ex D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

 

[166. Programmi e orari di insegnamento. — 1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I programmi per l’insegnamento della religione cattolica sono adottati secondo le modalità stabilite con le intese di cui all’articolo 309.

2. Nel dare applicazione a quanto disposto dal comma 1, sono tenute presenti le seguenti esigenze:

a) rafforzamento dell’educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell’insegnamento della lingua italiana — con riferimento alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica — e delle lingue straniere;

b) potenziamento dell’insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali — finalizzate queste ultime anche all’educazione sanitaria — attraverso l’osservazione, l’esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle conoscenze;

c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche.

3. L’orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua di insegnamento slovena, nonché per le scuole medie annesse agli istituti d’arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi.

4. Previo accertamento delle possibilità locali possono essere organizzate scuole medie integrate a tempo pieno, nelle quali sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l’ordinanza di cui al comma 5, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.

5. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali e le modalità di organizzazione delle scuole medie integrate a tempo pieno e sono precisate le funzioni integrative e di sostegno ad esse affidate, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersene il funzionamento, con riguardo anche alla prescuola ed all’interscuola.

6. Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle attività connesse con il funzionamento della scuola di cui all’articolo 491] (1).

 

(1) Art. abrogato ex D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

 

[167. Attività integrative e di sostegno. — 1. Al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

2. Nell’ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste forme di sostegno per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap, ai sensi degli articoli 315 e 316.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono periodicamente, in sostituzione delle normali attività didattiche, e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell’anno scolastico, con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che è elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

4. Esse sono attuate dai docenti delle classi nell’ambito dell’orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

5. Le attività previste dal comma 4 dell’articolo 166 devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell’anno scolastico.

7. I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dal comma 3 dell’articolo 165, verificano l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro] (1).

 

(1) Art. abrogato ex D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

 

[168. Piano annuale della attività scolastica. — 1. Nel periodo dal 1° settembre all’inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per l’elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell’anno] (1).

 

(1) Art. abrogato ex D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

 

Capo II

Corsi di istruzione per soggetti analfabeti,

privi di titolo di studio,

analfabeti di ritorno

 

169. Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio. — 1. Possono essere istituiti corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio e corsi sperimentali di scuola media per lavoratori ai quali si provvede esclusivamente mediante docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, purché nell’ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

 

170. Integrazione di corsi di formazione professionale. — 1. Per le attività didattiche da svolgere, nell’ambito della scuola media, ad integrazione di corsi di formazione professionale, si applica quanto disposto dall’articolo 82.

 

171. Corsi di scuola dell’obbligo negli istituti di prevenzione e pena. — 1. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 135, commi l e 6.

 

172. Recupero scolastico di tossicodipendenti. — 1. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti all’albo di cui all’articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (1), entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni.

 

(1) Si riporta l’art. 116 del D.P.R. 9-10-1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) come modificato dal D.L. 30-12-2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), conv. in L. 21-2-2006, n. 49: «116. Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 8ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. L’autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto;

d) presenza di un’equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia e dell’infermiere professionale, qualora l’attività prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione.

5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

6. L’autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l’ammissione all’accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all’articolo 117, per:

a) lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 114;

b) l’accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;

c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all’articolo 96 aventi ad oggetto l’esecuzione dell’attività per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione.

7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all’attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l’elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell’attività identificata quale oggetto della convenzione. L’elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziali.

9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell’articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all’articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee».

 

Capo III

Scuole medie annesse a particolari istituti

e scuole speciali

 

173. Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili. — 1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali l’istruzione obbligatoria è impartita all’interno dei singoli istituti.

2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole elementari di cui all’articolo 139, anche scuole medie statali.

3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le altre scuole medie statali.

4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole medie annesse agli educandati femminili dello Stato.

 

174. Scuole medie annesse agli istituti d’arte e ai conservatori di musica. — 1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d’arte e ai conservatori di musica la funzione di direzione è svolta dal preside dell’istituto o dal direttore del conservatorio.

2. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle predette scuole medie sono integrati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in relazione agli insegnamenti specializzati (1).

 

(1) Si veda il D.M. 9-2-1979 (Orari di insegnamento e prove di esame per le scuole medie annesse agli istituti d’arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi).

 

175. Scuole medie per non vedenti o sordomuti. — 1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l’istruzione media è impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.

 

Capo IV

Itinerario scolastico

 

176. Iscrizione alla prima classe. (1) — 1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.

[2. I termini per la presentazione della domanda di iscrizione e la documentazione, di cui essa va corredata, sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione] (2).

[3. Per l’iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere] (2).

 

(1) Il presente articolo continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

(2) Comma abrogato ex D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

 

177. Valutazione e scheda personale dell’alunno. — 1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell’alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell’articolo 318.

4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell’alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell’alunno medesimo ai sensi dell’articolo 167.

5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all’esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all’esame di licenza.

6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell’anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.

7. La valutazione dell’alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

9. Il libretto scolastico è abolito. Nulla è innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all’estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

 

178. Accesso alle classi successive alla prima. — 1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneità di cui al comma 5 dell’articolo 177 (1).

[2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell’anno solare rispettivamente il 12° e il 13° anno di età e siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni] (2).

3. La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

 

(1) V. nota (1) sub art. 176.

(2) Comma abrogato ex art. 19, co. 4, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del decreto (3 marzo 2004).

 

179. Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione. — 1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

 

180. Esami di idoneità. (1) — 1. Gli esami di idoneità alla frequenza della seconda e terza classe si svolgono in un’unica sessione.

2. Per i candidati agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

3. Sono sedi di esami di idoneità tutte le scuole statali o pareggiate o legalmente riconosciute.

4. La commissione per gli esami di idoneità è nominata e presieduta dal preside della scuola in cui l’esame ha luogo ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore.

 

(1) In materia si veda quanto disposto dall’art. 11, co. 5, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59, come modificato sul punto dall’art. 1, D.L. 7-9-2007, n. 147, come conv. con modif. in L. 25-10-2007, n. 176 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari): «11. Valutazione, scrutini ed esami. — 5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni».

 

181. Norme sullo svolgimento degli esami. — 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di licenza (1).

2. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall’articolo 318.

 

(1) In materia di esame di licenza si vedano le disposizioni di cui all’art. 11, co. 4, 4bis e 4ter D.Lgs. 19-2-2004, n. 59, come modificato sul punto dall’art. 1, D.L. 7-9-2007, n. 147, come conv. con modif. in L. 25-10-2007, n. 176 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari): «11. Valutazione, scrutini ed esami. — 4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4bis.

4bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all’esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all’esame medesimo.

4ter. L’esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti».

 

182. Ripetenza. — 1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta può essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 112.

2. Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell’articolo 316.

 

183. Ammissione all’esame di licenza. — 1. Al termine della terza classe si sostiene l’esame di licenza al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei [a norma dell’articolo 177, comma 5] (1).

2. All’esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell’anno solare il quattordicesimo anno di età, purché siano in possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso compiano 23 anni di età (2).

3. Al momento dell’ammissione agli esami di licenza è presentata certificazione dell’avvenuta vaccinazione contro l’epatite virale B.

 

(1) Comma modificato ex art. 19, co. 6, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del decreto (3 marzo 2004).

(2) Il presente comma continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

 

184. Sede e sessione unica dell’esame di licenza. — 1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall’articolo 362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall’autorità ecclesiastica.

2. L’esame di licenza media si sostiene in un’unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi.

3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

 

185. Esame di licenza e commissione esaminatrice. — [1. Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica] (1).

[2. L’esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma 1] (1).

3. La Commissione esaminatrice dell’esame di licenza (2) è composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma; nonché i docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap; il presidente della commissione è nominato dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento.

4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi (3).

5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneità alla terza classe della scuola media, ha facoltà, a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.

 

(1) Comma abrogato ex art. 17, co. 1, D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

(2) Si riporta l’art. 40, comma 12, della L. 27-12-1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):«40. Personale della scuola. — 12. Con effetto dall’anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media».

(3) Comma così sostituito ex art. 3, co. 3bis, D.L. 1-9-2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), conv., con modif., in L. 30-10-2008, n. 169 (G.U. 31-10-2008, n. 256).

 

186. Valore della licenza. — 1. L’esame di licenza media è esame di Stato.

2. Il diploma di licenza media dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

 

187. Rilascio diplomi e attestati. — 1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice.

2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.

3. In caso di smarrimento, purché l’interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l’avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un certificato rilasciato dal preside.

4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.

5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.

6. Nei diplomi di licenza della scuola media non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di handicap.

7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola media è gratuito.

8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute.

9. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell’attestato di idoneità e del diploma di licenza, è del pari gratuito.

10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

 

Capo V

Libri di testo

 

188. Adozione dei libri di testo. — 1. I libri di testo sono adottati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.

 

189. Libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica. — 1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica sono determinati secondo quanto previsto dall’articolo 152.

 

Capo VI

Gestione e manutenzione

degli edifici scolastici

 

190. Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato (1). — 1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l’arredamento, l’acqua, il telefono, l’illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all’eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.

2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell’articolo 56.

3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l’istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

 

(1) Si riporta l’art. 3 della L. 11-1-1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica): «3. Competenze degli enti locali. — 1. In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate.

4bis. (Omissis)».

 

Titolo V

Istituti e scuole

di istruzione secondaria superiore (1)

 

(1) Con l’emanazione del D.Lgs. 17-10-2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53), in attuazione della delega di cui alla L. 28-3-2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), gli istituti e le scuole di istruzione superiore costituiranno il secondo ciclo dell’istruzione, unitamente al sistema dell’istruzione e formazione professionale.

Si vedano gli artt. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, D.Lgs. 226/2005 cit. come modificato dal D.L. 31-1-2007, n. 7, conv. con modif. in L. 2-4-2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli).

Si veda l’art. 13, co. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, D.L. 7/2007 conv. con modif. in L. 40/2007 cit..

 

Capo I

Finalità ed ordinamento

 

191. Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. — 1. L’istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad essi si accede con la licenza di scuola media (1).

2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l’istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d’arte (1).

3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all’esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine quello di impartire l’insegnamento dell’arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all’industria; gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l’esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; gli istituti d’arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino all’attuazione dell’articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l’istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di preparare i docenti della scuola materna. Nell’ambito dell’istruzione tecnica e professionale possono essere attribuiti ad alcuni istituti finalità ed ordinamento speciali (1).

4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo artistico e l’istituto magistrale hanno la durata di quattro anni; gli istituti d’arte e la scuola magistrale hanno la durata di tre anni; gli istituti tecnici agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l’enologia hanno la durata di sei anni. La durata degli istituti professionali è stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall’articolo 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d’arte sono articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico si articola in due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda quello di avviare allo studio dell’architettura; le due sezioni hanno comune il primo biennio (1).

5. I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme restando le condizioni e le modalità previste dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio. I diplomati degli istituti magistrali hanno accesso diretto alla Facoltà di magistero. I diplomati del liceo artistico hanno accesso diretto all’Accademia di belle arti, se provenienti dalla prima sezione, ed alla Facoltà di architettura, se provenienti dalla seconda (1).

6. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati, per consentire l’iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 5, da un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università, sulla base di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione. Negli istituti professionali, nonché negli istituti d’arte, che ne facciano richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone la durata a cinque anni, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700, sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli istituti d’arte sempre di analogo indirizzo. Al termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di maturità professionale o, rispettivamente, di maturità d’arte applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalità sono istituiti presso gli istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio (1).

7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono annessi, a seconda delle rispettive finalità ed indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende.

8. Ad ogni istituto è preposto un preside, che svolge le funzioni previste dall’articolo 396 (1).

9. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono complessivamente indicati, nei successivi articoli, con l’espressione: «istituti e scuole di istruzione secondaria superiore» (1).

 

(1) Ai sensi dell’art. 31, co. 2, D.Lgs. 17-10-2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53), le presenti disposizioni continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi.

 

Capo II

Carriera scolastica degli alunni

 

192. Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione. — 1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità (1).

2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall’ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell’articolo 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica (1).

3. Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.

4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all’articolo 316.

5. È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame (1).

6. L’alunno d’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell’uno e nell’altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta (1).

7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni (1).

8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi (1).

9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.

10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell’articolo 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.

11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell’articolo 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile (2).

 

(1) V. nota (1) sub art. 191.

(2) (2) V. art. 30 Cost.

Si riportano gli artt. 147, 315, 316, 317, 317bis, 330, 332, 333, 336, 337, 343, 344, 348, 354, 355, 357, 358, 360 c.c.: «147. Doveri verso i figli. — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».

«315. Doveri del figlio verso i genitori. — Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

«316. Esercizio della potestà dei genitori. — Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o alla emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio».

«317. Impedimento di uno dei genitori. — Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L’esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell’articolo 155».

«317bis. Esercizio della potestà. — Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall’esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore».

«330. Decadenza dalla potestà sui figli. — Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare».

«332. Reintegrazione nella potestà. — Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio».

«333. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento».

«336. Procedimento. — I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore».

«337. Vigilanza del giudice tutelare. — Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni».

«343. Apertura della tutela. — Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà, si apre la tutela presso il Tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale».

«344. Funzioni del giudice tutelare. — Presso ogni Tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni».

«348. Scelta del tutore. — Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la [patria] potestà. La designazione può essere fatta per testament, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l’età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’articolo 147».

«354. Tutela affidata a enti di assistenza. — La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all’ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedano».

«355. Protutore. — Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’articolo 354».

«357. Funzioni del tutore. — Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni».

«358. Doveri del minore. — Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare».

«360. Funzioni del protutore. — Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione».

 

193. Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi. (1) — 1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline [e ad otto decimi in condotta] (2). Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva (3).

2. L’ammissione agli esami di idoneità, di cui all’articolo 192, è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.

3. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell’anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a ventun anni per gli esami di idoneità nelle scuole magistrali.

4. Gli esami di idoneità di cui all’art. 192, comma 1, si svolgono in un’unica sessione estiva (4).

5. Gli esami integrativi, di cui all’articolo 192, comma 2, si svolgono in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni.

 

(1) V. nota (1) sub art. 191.

(2) Periodo abrogato ex art. 17, co. 1, D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

(3) L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo in commento è stato così sostituito ex art. 1, co. 2, L. 8-8-1995, n. 352 recante: Disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.

(4) Comma così sostituito ex art. 1, co. 2, L. 352/1995 cit.

 

[193bis. Interventi didattici ed educativi. — 1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l’autonoma programmazione d’istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell’anno scolastico, non sufficiente in uno o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3.

2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull’efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale.

3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera l’obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di classe, limitatamente all’avvio dell’anno scolastico 1995-1996.

4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.

5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti e rientrano tra le attività aggiuntive di cui all’articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 207 del 5 settembre 1995.

6. I finanziamenti per le attività previste dal comma 5 di cui al decreto legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352, confluiscono nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all’estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali] (1).

 

(1) Art. abrogato ex D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

 

[193ter. Calendario scolastico e tempi dell’attività didattica. — 1. Gli interventi di cui all’articolo 193bis, comma 1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono durante tutto l’anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli organi competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolva ai propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell’ambito di tale flessibilità è assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli studenti dei corsi serali.

3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all’articolo 193bis, comma 1, primo periodo, e comma 3, può essere prevista un’articolazione diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilancio] (1).

 

(1) Art. abrogato ex D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del regolamento.

 

Capo III

Esami finali (1)

 

(1) Si vedano gli artt. 1, 2, 3, 4, L. 10-12-1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) come modificata dalla L. 11-1-2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università).

 

194. Esami finali nella scuola magistrale. (1) — 1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne. [Le sessioni d’esame sono due] (2).

2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l’ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturità.

4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonché in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa all’insegnamento della religione cattolica non è sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.

5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potrà essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al termine dell’anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami.

 

(1) Ai sensi dell’art. 31, co. 2, D.Lgs. 17-10-2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53), le presenti disposizioni continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi.

(2) Periodo abrogato dall’art. 1, comma 2, della L. 8-8-1995, n. 352 (Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero).

 

195. Esame di qualifica. (1) — 1. L’alunno che superi l’esame finale dei corsi degli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta nel libretto di lavoro.

2. Ai fini dell’accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell’impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti che in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Esso dà diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l’assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola media.

3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell’articolo 205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.

4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi analoghi a quelli cui è conformata la disciplina degli esami di maturità, salvo che per la composizione delle commissioni, per la quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneità.

5. Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale.

 

(1) Ai sensi dell’art. 31, co. 2, D.Lgs. 17-10-2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53), le presenti disposizioni continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi.

 

196. Esame di licenza di maestro d’arte. (1) — 1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalità, i principi ed i criteri indicati nell’articolo 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d’arte, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.

[2. Chi nella prima sessione non superi, o non compia, l’esame è ammesso a ripetere, o a sostenere, le prove nella sessione autunnale dello stesso anno scolastico] (2).

 

(1) Ai sensi dell’art. 31, co. 2, D.Lgs. 17-10-2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53), le presenti disposizioni continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi.

(2) Comma abrogato ex art. 1, co. 2, L. 8-8-1995, n. 352 (Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero).

 

[197. Esami di maturità. — 1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali.

2. Si sostiene altresì un esame di Stato in unica sessione per il conseguimento del diploma di maturità professionale e di maturità d’arte applicata al termine dei corsi integrativi degli istituti professionali e, rispettivamente, degli istituti d’arte.

3. Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con il decreto di cui all’articolo 205 è stabilita la validità dei titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell’accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell’impiego pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturità d’arte applicata, è riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

4. Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso ovvero l’anno integrativo o l’ultimo degli anni integrativi istituiti presso gli istituti professionali o gli istituti d’arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa ammissione deliberata motivatamente dal consiglio di classe con almeno la metà dei voti, sulla base di uno scrutinio finale inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell’ultimo anno di corso, con la formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie. Agli alunni non ammessi è comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.

5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione e dimostri di avere adempiuto all’obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso all’esame di maturità. I candidati non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le quali non è prevista specifica prova negli esami di maturità, a prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è provvisto. La commissione esaminatrice terrà altresì conto di eventuali altre maturità o abilitazioni precedentemente conseguite.

6. L’esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.

7. L’esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche; la seconda prova scritta, che per gli esami di maturità tecnica, professionale e d’arte applicata, può essere grafica o scritto-grafica, è indicata dal Ministero della Pubblica istruzione entro il 10 maggio e verte su materie comprese nella tabella n. l allegata al presente testo unico. I casi in cui gli esami possano constare di una sola prova scritta sono determinati con il regolamento di cui all’articolo 205, comma 1.

9. Nelle scuole in cui l’insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, in lingua italiana o in lingua tedesca. Per le scuole con lingua d’insegnamento diversa da quella italiana, il Ministero provvede alla traduzione dei temi proposti nella rispettiva lingua d’ insegnamento.

10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora essi non giungano tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice provvede a che ciascun commissario presenti una terna di temi mezz’ora prima dell’inizio della prova, estraendone a sorte quattro per la prima prova ed uno per la seconda.

11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.

12. Il colloquio, nell’ambito dei programmi svolti nell’ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati. A richiesta del candidato il colloquio può svolgersi anche su un’ulteriore materia di insegnamento: in tal caso, il presidente può nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto consultivo. Il colloquio, che è collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.

13. A conclusione dell’esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle risultanze tratte dall’esito dell’esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia del libretto di lavoro ed una dichiarazione dell’azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua qualifica e l’orario di lavoro.

14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità espressa a maggioranza. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturità è integrato da una valutazione espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno dei quali assegna un punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte membri aggregati a pieno titolo, la valutazione complessiva è rapportata a sessantesimi. Tale valutazione è valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all’orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari e, per la maturità artistica e di arte applicata, ai fini della scelta degli studi nella facoltà di architettura o nell’accademia di belle arti. Alla formulazione del giudizio, all’attribuzione del punteggio ed alla valutazione sull’orientamento partecipa l’intera commissione.

15. I diplomi di maturità recano il punteggio attribuito a ciascun candidato; il giudizio e la valutazione sull’orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell’interessato.

16. I candidati non maturi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti sono ammessi a ripetere l’ultima classe per un massimo di altri due anni; gli altri candidati non maturi possono essere ammessi a frequentare l’ultima classe, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione.

17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero prima della conclusione degli esami; per l’invio dei temi si seguono le modalità di cui al comma 10.

18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si trovino nell’assoluta impossibilità di parteciparvi secondo il normale diario si applica anche agli altri tipi di esami previsti nel presente capo] (1).

 

(1) Dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 23-7-1998, n. 323 (Disciplina degli esami di Stato), e cioè dal 24-9-1998, l’articolo in commento risulta abrogato per effetto dell’art. 8 della L. 10-12-1997, n. 425 (Riforma degli esami di Stato) come modificata dalla L. 11-1-2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università).

 

Capo IV

Norme comuni a vari tipi di esame

 

198. Commissioni di esame. (1) — 1. La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi è nominata dal preside ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il preside od un docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.

2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale è composta dai docenti della scuola ed è presieduta da un preside o docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell’articolo 205, comma 1.

[3. La commissione per gli esami di maturità è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta dal presidente e da cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell’istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati. Il membro interno più anziano per servizio in ciascuna commissione è anche membro effettivo per i privatisti] (2).

[4. Il presidente della commissione di cui al comma 3 è scelto nelle seguenti categorie:

a) docenti universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;

b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purché appartengano a settori scientifico-disciplinari cui sono riferibili le materie attinenti all’esame ovvero siano stati docenti di ruolo di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati;

c) provveditori agli studi a riposo purché provenienti dall’insegnamento o dal ruolo dei presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;

d) presidi di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali o pareggiati;

e) docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati, che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi a preside di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o che abbiano conseguito l’ultima classe di stipendio o che abbiano superato l’esame per merito distinto ed il cui insegnamento di cattedra si svolga nell’ultimo triennio o quadriennio che prepara all’esame di maturità. In caso di assoluta necessità, il Ministero può derogare alle limitazioni previste dalla lettera b) circa l’utilizzazione dei liberi docenti, fermo restando il criterio del settore scientifico-disciplinare attinente all’esame] (2).

[5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturità sono scelti tra i docenti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti e scuole per almeno un anno le materie su cui verte l’esame. Per il membro interno si deroga a detti requisiti quando manchino docenti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Dall’anno scolastico 1994-95 e fino all’entrata in vigore della riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di maturità, i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l’abituale dimora nella medesima provincia e, per le specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordine, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno] (2).

[6. Il presidente delle commissioni degli esami di maturità nei licei artistici è scelto, oltre che nella categoria indicata alla lettera a) del comma 4, anche tra i ricercatori universitari confermati, i liberi docenti incaricati od assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purché appartengano a settori scientifico-disciplinari attinenti all’esame, ovvero siano stati docenti di ruolo dei licei artistici statali o pareggiati, nonché tra i docenti di ruolo delle accademie di belle arti e tra i docenti di ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l’ultima classe di stipendio o che abbiano superato l’esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un biennio le materie su cui verte l’esame; i commissari per le materie culturali sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e tra i docenti di cui al comma 5] (2).

[7. Nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici e professionali, un membro può essere scelto dal Ministero tra gli estranei all’insegnamento, purché munito del titolo di studio attinente all’indirizzo specifico cui si riferisce l’esame e sia fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico; nelle medesime commissioni, limitatamente alle materie tecnico-professionali, in caso di necessità e di urgenza, si può prescindere dal requisito dell’abilitazione] (2).

[8. In caso di necessità è data facoltà al presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati membri effettivi] (2).

[9. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice presidente. Ad ogni commissione giudicatrice di esame di maturità sono assegnati, di regola, non più di ottanta candidati] (2).

[10. Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette l’elenco dei docenti, i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti. Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditorati agli studi nominano i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda — ove possibile — nell’ambito degli elenchi trasmessi] (2).

 

(1) Ai sensi dell’art. 31, co. 2, D.Lgs. 17-10-2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53), le presenti disposizioni continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi.

(2) Comma abrogato ex art. 8, L. 10-12-1997, n. 425 (Riforma degli esami di Stato).

 

199. Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione di qualifica e di licenza di maestro d’arte. (1) — [1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d’arte e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti d’arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all’ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell’insegnamento di educazione fisica] (2).

[2. Il beneficio di sostenere, con l’abbreviazione di un anno rispetto all’intervallo prescritto, gli esami di cui al comma 1 è concesso anche ai giovani soggetti all’obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all’ultima classe per scrutinio finale] (2).

3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell’intervallo prescritto all’infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2.

4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso grado.

5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturità e quelli di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne, oltre che negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente riconosciuti dipendenti dall’autorità ecclesiastica, che siano sedi degli esami di Stato.

6. Ai fini del rilascio dei diplomi è documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal provveditore agli studi.

 

(1) Ai sensi dell’art. 31, co. 2, D.Lgs. 17-10-2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53), le presenti disposizioni continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi.

(2) Comma abrogato ex art. 15, D.P.R. 23-7-1998, n. 323 (Disciplina degli esami di Stato).

 

Capo V

Norme finali sugli istituti e scuole

di istruzione secondaria superiore

 

200. Tasse scolastiche e casi di dispensa. — 1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:

a) tassa di iscrizione;

b) tassa di frequenza:

c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;

d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.

2. Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.

4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall’annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.

5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:

gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;

gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all’articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall’anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

6. Ai fini dell’individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all’obbligazione del mantenimento.

7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall’imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;

b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

c) ciechi civili.

8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.

10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.

11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

 

201. Competenze della provincia in materia di istruzione secondaria superiore. — 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma l, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 (1) recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all’istruzione secondaria superiore, ivi compresa quella artistica, con riguardo anche all’edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale (2).

 

(1) Il riferimento alla L. 8-6-1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) si intende al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed in particolare all’art. 19 di cui si riporta il comma 1 lett. i): «19. Funzioni. — 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori:

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;».

Per la programmazione e la gestione amministrativa del sistema scolastico il D.Lgs. 31-3-1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali) provvede alla riallocazione delle funzioni corrispondenti ex artt. 137, 138 e 139 di seguito riportati: «137. Competenze dello Stato. — 1. Restano allo Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l’organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all’assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all’articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell’ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389».

«138. Deleghe alle regioni. — 1. Ai sensi dell’articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell’amministrazione centrale e periferica, di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all’accademia nazionale d’arte drammatica, all’accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia».

«139. Trasferimenti alle province ed ai comuni. — 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi perequativi;

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni».

(2) Si riporta l’art. 3 della L. 11-1-1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica): «3. Competenze degli enti locali. — 1. In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate.

4bis. (Omissis)».

 

202. Modelli viventi nei licei artistici. — 1. Per l’assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 275.

 

Capo VI

Istituzioni educative

 

203. Convitti nazionali. — 1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.

2. I predetti istituti hanno personalità giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati, per l’approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione che sono indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 205.

3. L’amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto:

a) dal rettore (1), presidente;

b) da due delegati, l’uno dal consiglio provinciale e l’altro dal consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;

c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica istruzione, una delle quali fra il personale direttivo e docente delle scuole medie frequentate dai convittori;

d) da un funzionario dell’amministrazione finanziaria, designato dal direttore dell’ufficio corrispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 (2).

4. Il consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.

5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all’osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l’amministrazione dell’ente è affidata dallo stesso ministro ad un commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell’ente.

6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio di previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, delibera sui contratti e le convenzioni, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione, cura la conservazione e l’incremento del patrimonio, vigila sul personale e sul funzionamento dell’istituzione.

7. I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili verso l’istituto dei danni economici ad esso arrecati a seguito di inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave.

8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato.

9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.

10. Ad ogni convitto nazionale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell’istituto medesimo, qualunque sia l’epoca in cui l’assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

11. Ai fini dell’esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.

12. Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi convitti per alunni che frequentano l’istituto. L’amministrazione di detti convitti è affidata al consiglio di istituto ed alla sua giunta esecutiva, secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti predetti, ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio, possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono annessi, purché ciò non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.