
Testo unico delle
disposizioni
legislative
vigenti in materia
di
istruzione relative alle scuole
di
ogni ordine e grado
(D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
Parte
Seconda
Ordinamento
scolastico
Titolo I
La scuola materna statale (1)
(1) Con l’emanazione del D.Lgs. 19-2-2004, n. 59
(Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003,
n. 53) in attuazione della delega di cui alla L. 28-3-2003, n. 53 (Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale), la scuola materna assume la denominazione di scuola
dell’infanzia, come precisato dall’art. 19, co. 2, D.Lgs. 59/2004 cit..
Capo
I
Finalità e ordinamento della
scuola materna
99. Finalità e caratteri. — 1.
La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della
personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della
scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia (1) (2).
2. La scuola materna statale accoglie i bambini
nell’età prescolastica da 3 a 6 anni (1) (3).
3. L’iscrizione è facoltativa; la frequenza è
gratuita.
(1) Il presente comma continua ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59
(Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003,
n. 53).
(2) Si riporta l’art. 1 del D.Lgs. 59/2004 cit. (Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53):
«1. Finalità della scuola dell’infanzia. — 1. La scuola
dell’infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione
e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale
delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza
delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità
educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e
dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica,
realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei
servizi all’infanzia e con la scuola primaria.
2. È assicurata la generalizzazione dell’offerta
formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia. A tali fini
si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all’articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità di copertura
finanziaria definite dall’articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Al fine di realizzare la continuità educativa
di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi
con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali».
(3) Si riporta, l’art. 1, co. 630, L. 27-12-2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato -Legge finanziaria 2007): «1. — 630. Per fare fronte alla
crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni
di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi
all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai
36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali
improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle
caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono
articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si
qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per
favorire un’effettiva continuità del percorso formativo lungo l’asse
cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre
alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale
di innovazione ordinamentale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e assicura
specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che
chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate
annualmente le risorse previste dall’articolo 7 comma 5, della legge 28 marzo
2003, n. 53 destinate al finanziamento dell’articolo 2, comma 1, lettera e),
ultimo periodo, della medesima legge. L’ articolo 2 del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59 è abrogato».
100. Requisiti per l’ammissione.
— 1. L’ammissione alla scuola materna è subordinata al possesso del
requisito dell’età [di cui all’articolo 99] (1) e alla presentazione della
certificazione delle vaccinazioni di cui all’articolo 117.
(1) Comma così modificato ex art. 19, co.
6, lett. a), D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme
generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a
norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53).
101. Formazione delle sezioni.
— 1. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle sezioni
sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.
2. Le scuole materne statali sono composte
normalmente di tre sezioni corrispondenti all’età dei bambini; le sezioni non
possono comunque superare il numero di nove.
3. Sono consentite sezioni con bambini di età
diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.
4. Alla formazione delle sezioni provvede il
direttore della scuola sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio
di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.
102. Integrazione nelle
sezioni di bambini handicappati. — 1. Ai bambini handicappati è garantito
il diritto alla educazione nelle sezioni comuni di scuola materna, ai sensi ed
in conformità agli articoli 312 e seguenti (1).
(1) Si vedano gli artt. 12, comma 1, 13, 14 e 15
della L. 5-2-1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate) come modificata dalla L.
28-1-1999, n. 17.
V. anche D.P.R. 24-2-1994 (Atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai compiti delle USL in materia di alunni portatori di
handicap).
103. Direzione della scuola
materna statale. — 1. Fino a quando non sia costituito il ruolo dei
direttori della scuola materna, la direzione delle scuole materne statali è
affidata, nell’ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola
elementare.
104. Orario di funzionamento
della scuola materna ed organici. (1) (2) — 1. L’orario di funzionamento
delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore
giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.
[2. A ciascuna sezione sono assegnati due
docenti. Non si dà luogo ad assegnazione di docenti aggiunti] (3).
[3. In relazione a particolari situazioni di
fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna
possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In
tal caso è assegnato un solo docente per ciascuna sezione, fermo restando
l’orario obbligatorio di servizio del docente stesso di cui all’articolo 491]
(3).
[4. Nei casi in cui il funzionamento della scuola
materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, i due docenti sono tenuti
ugualmente all’assolvimento dell’intero orario di servizio] (3).
[5. Per la determinazione delle dotazioni
organiche aggiuntive si applica quanto disposto dall’articolo 445. Per la loro
utilizzazione si applica quanto disposto dall’articolo 455] (4).
(1) Si riporta l’art. 3 del D.Lgs. 19-2-2004, n.
59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003,
n. 53): «3. Attività educative. — 1. L’orario annuale delle
attività educative per la scuola dell’infanzia, comprensivo della quota
riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e
all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo che
apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale,
reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si
diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei
progetti educativi delle singole scuole dell’infanzia, tenuto conto delle
richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi
formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative,
attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto
affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell’esercizio dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento
didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei
servizi all’infanzia e con la scuola primaria.
3. Allo scopo di garantire le attività educative
di cui ai commi 1 e 2 è costituito l’organico di istituto.
4. La scuola dell’infanzia cura la documentazione
relativa al processo educativo ed in particolare all’autonomia personale delle
bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie».
(2) Il presente articolo continua ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 59/2004 cit. (Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53).
(3) Comma abrogato ex art. 17, co. 1,
D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo
1997, n. 59) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore
del regolamento.
(4) Comma abrogato ex art. 1, co. 71 della
L. 23-12-1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
[105. Orientamenti delle attività
educative. — 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 309 in materia di
insegnamento della religione cattolica, gli orientamenti dell’attività
educativa nella scuola materna statale sono emanati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
2. È garantita ad ogni docente piena libertà
didattica nell’ambito degli orientamenti educativi previsti dal comma 1] (1).
(1) Art. abrogato ex D.P.R.
8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in
vigore del regolamento.
Per gli attuali assetti pedagogici, didattici e
organizzativi della scuola dell’infanzia si veda il D.M. 31-7-2007 recante
indicazioni per la elaborazione dei curricoli per la scuola dell’infanzia e per
il primo ciclo di istruzione.
[106. Piano annuale delle attività
educative. — 1. Nel quadro della programmazione educativa di cui
all’articolo 46 è predisposto e adottato il piano annuale delle attività
educative] (1).
(1) V. nota (1) sub art. 105.
107. Oneri relativi alla
manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed
edilizia. — 1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di
gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico
del comune ove hanno sede le scuole. È ugualmente a carico del comune il
personale di custodia (1).
2. Gli oneri per l’attrezzatura, l’arredamento e
il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato.
Le attrezzature, l’arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in
proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l’originaria
destinazione.
3. I contributi dello Stato previsti
dall’articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le
spese di pertinenza dei comuni previste dal comma 1.
4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni
ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della citata legge
n. 1014 del 1960, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni
iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun
comune.
(1) Si riporta l’art. 3 della L. 11-1-1996, n. 23
(Norme per l’edilizia scolastica): «3. Competenze degli enti locali.
— 1. In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8
giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da
destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da
destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di
accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di
convitti e di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal
comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio
e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la
provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale
didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e
sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle
scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad
assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto
delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono
delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni
relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico.
A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l’esercizio delle funzioni delegate.
4bis. (Omissis)».
108. Assistenza scolastica. —
1. L’assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della
scuola materna statale è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni
della scuola elementare (1).
(1) Si veda il D.P.R. 11-2-1961, n. 264 (Disciplina
dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo
dell’igiene e della sanità pubblica) e il relativo regolamento di
attuazione D.P.R. 22-12-1967, n. 1518.
Titolo II
L’istruzione obbligatoria:
disposizioni comuni
alla scuola elementare e
media
Capo I
Obbligo scolastico
109. Istruzione obbligatoria. —
In attuazione dell’articolo 34 della Costituzione, l’istruzione inferiore è
impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto
anni ed è obbligatoria e gratuita (1).
2. La scuola elementare ha la durata di anni
cinque (2).
3. La scuola media ha la durata di anni tre (2).
(1) La L. 20-1-1999, n. 9 (Disposizioni
urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione) ha disposto che, a
decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 l’obbligo di istruzione fosse elevato
da otto a dieci anni.
Il D.M. 9-8-1999, n. 323 (Regolamento recante
norme per l’attuazione dell’articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9,
contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione),
ha previsto un regime transitorio di durata novennale dell’obbligo scolastico,
applicabile fino all’attuazione della L. 10-1-2000, n. 30 (Legge-quadro in
materia di riordino dei cicli dell’istruzione).
Tale riforma non è mai stata resa operativa e,
dunque, le disposizioni di prima applicazione hanno continuato ad esplicare la
loro efficacia. L’approvazione definitiva della L. 28-3-2003, n. 53 (Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale), cd. riforma Moratti, che dispone l’abrogazione della L.
30/2000 e della L. 9/1999, comporta che l’obbligo scolastico risulti adempiuto
seguendo il percorso educativo-formativo prescelto per almeno 12 anni o,
comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età.
Infine, in materia è intervenuta la L.
27-12-2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) che innalza
l’obbligo scolastico a 10 anni. Si veda l’art. 1, co. 622, L. 296/2006 cit..
(2) Il presente comma continua ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola elementare e media ancora funzionanti
secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è
abrogato, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004,
n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e
al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo
2003, n. 53).
110. Soggetti all’obbligo
scolastico. — 1. Sono soggetti all’obbligo scolastico i fanciulli dal sesto
al quattordicesimo anno di età (1).
2. Agli alunni handicappati è consentito il
completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del
diciottesimo anno di età (2).
3. L’individuazione dell’alunno come persona
handicappata va effettuata con le modalità di cui all’articolo 313.
(1) V. nota (1) sub art. 109.
(2) Si veda l’art. 12 della L. 5-2-1992, n. 104
cit..
111. Modalità di adempimento
dell’obbligo scolastico. — 1. All’obbligo scolastico si adempie
frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali
abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche
privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci
che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione
dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e
darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
112. Adempimento dell’obbligo
scolastico. — 1. Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia
conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l’abbia conseguito
è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età,
dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo
scolastico (1).
(1) Si vedano gli artt. 1, 2 e 3 del D.M.
22-8-2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione) emanato in attuazione di quanto disposto
dall’art. 1, co. 622, L. 27-12-2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007).
113. Responsabilità
dell’adempimento dell’obbligo scolastico. — 1. Rispondono dell’adempimento
dell’obbligo i genitori dell’obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia
le veci (1).
(1) V. art. 30 Cost.
Si riportano gli artt. 147, 315, 316, 317,
317bis, 330, 332, 333, 336, 337, 343, 344, 348, 354, 355, 357, 358, 360 c.c.:
«147. Doveri verso i figli. — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle
capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».
«315. Doveri del figlio verso i genitori.
— Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle
proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché
convive con essa».
«316. Esercizio della potestà dei genitori.
— Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o alla
emancipazione.
La potestà è esercitata di comune accordo da
entrambi i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare
importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice
indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di un grave
pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed
indifferibili.
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se
maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più
utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane
il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel
singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio».
«317. Impedimento di uno dei genitori. —
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda
impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà, questa è esercitata
in modo esclusivo dall’altro.
La potestà comune dei genitori non cessa quando,
a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi.
L’esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto
nell’articolo 155».
«317bis. Esercizio della potestà. — Al
genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i
genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora
siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori
non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il
figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto
il riconoscimento. Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può
disporre diversamente; può anche escludere dall’esercizio della potestà
entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il
potere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita
del figlio minore».
«330. Decadenza dalla potestà sui figli. —
Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola
o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave
pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può
ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare».
«332. Reintegrazione nella potestà. — Il
giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando,
cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso
ogni pericolo di pregiudizio per il figlio».
«333. Condotta del genitore pregiudizievole ai
figli. — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da
dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare
comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può
adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di
lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi
momento».
«336. Procedimento. — I provvedimenti
indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro
genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare
deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio,
assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il
provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può
adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i
genitori e il minore sono assistiti da un difensore».
«337. Vigilanza del giudice tutelare. — Il
giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il
tribunale abbia stabilite per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione
dei beni».
«343. Apertura della tutela. — Se entrambi
i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà, si
apre la tutela presso il Tribunale del circondario dove è la sede principale
degli affari e interessi del minore.
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il
domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto
del tribunale».
«344. Funzioni del giudice tutelare. —
Presso ogni Tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle
curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza
degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi
corrispondono alle sue funzioni».
«348. Scelta del tutore. — Il giudice
tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per
ultimo la [patria] potestà. La designazione può essere fatta per testament, per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi
si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene
preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini
del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del
tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l’età di anni sedici.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona
idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di
educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’articolo
147».
«354. Tutela affidata a enti di assistenza.
— La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti
conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal
giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il
minore o all’ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o
dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.
È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di
nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre
circostanze lo richiedano».
«355. Protutore. — Sono applicabili al
protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.
Non si nomina il protutore nei casi contemplati
nel primo comma dell’articolo 354».
«357. Funzioni del tutore. — Il tutore ha
la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne
amministra i beni».
«358. Doveri del minore. — Il minore deve
rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto
al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore
ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare».
«360. Funzioni del protutore. — Il
protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in
opposizione con l’interesse del tutore.
Se anche il protutore si trova in opposizione
d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di
un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato
l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e
può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione».
114. Vigilanza
sull’adempimento dell’obbligo scolastico. (1) (2) — 1. Il sindaco ha
l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai
direttori didattici l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti
all’obbligo scolastico, con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa
le veci.
2. Iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli
obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al
fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3. L’elenco degli inadempienti viene, su
richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di
un mese.
4. Trascorso il mese dell’affissione di cui al
comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell’adempimento
invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti
l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con
altri impedimenti gravi, l’assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non
ve li presenti entro una settimana dall’ammonizione, il sindaco procede ai
sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale (3). Analoga procedura è
adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell’anno
scolastico tali da costituire elisione dell’obbligo scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla
scuola di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e
all’articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101 (4).
(1) Si riportano gli articoli 2 e 4 D.M.
13-12-2001, n. 489 (Regolamento concernente l’integrazione, a norma
dell’articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme
relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico): «2. — 1.
Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo
quanto previsto dal presente regolamento:
a) il sindaco, o un suo
delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle
disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle
scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, fino a quando non sarà
realizzato, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62,
il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, presso le quali sono
iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è
rivolto l’obbligo di istruzione.
2. Entro il mese di dicembre che precede l’inizio
di ogni anno scolastico, il comune di residenza predispone l’elenco dei minori
soggetti all’obbligo di istruzione e provvede a darne notizia mediante diretta
comunicazione agli interessati, ovvero mediante affissione all’albo pretorio di
apposito avviso, nel quale siano indicate le modalità di visione dell’elenco da
parte degli aventi diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati
personali. I genitori degli iscritti nell’elenco, o chiunque a qualsiasi titolo
ne faccia le veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali
disposizioni, a iscrivere gli stessi presso una scuola dell’obbligo statale, o
paritaria o fino a quando non sarà realizzato, a norma dell’articolo 1, comma
7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle
disposizioni di cui alla parte seconda, titolo VIII del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificata, pareggiata o
legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente all’istruzione
obbligatoria, a norma dell’articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita dichiarazione al dirigente
dell’istituzione scolastica interessata.
3. I responsabili delle istituzioni scolastiche
che ricevono le iscrizioni al primo anno dell’istruzione obbligatoria, entro il
ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico provvedono a darne
comunicazione ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri.
Per gli anni successivi, tale comunicazione non è dovuta se non nell’ipotesi
che gli obbligati abbandonino il corso di studi intrapreso, ovvero abbiano
assolto all’obbligo di istruzione. I dirigenti scolastici sono tenuti, in caso
di trasferimento dell’obbligato ad altra scuola dello stesso ordine e grado
ovvero di passaggio ad altra scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere
d’ufficio, insieme alla documentazione di rito, il “foglio notizie”, già
utilizzato dalle scuole, completo dei dati di tutto l’iter scolastico che
consente una organica raccolta di notizie sui dati anagrafici, sulle scuole
frequentate e sui trasferimenti, nonché il controllo incrociato tra scuola di
provenienza e scuola di destinazione. Copia del “foglio notizie”, puntualmente
aggiornato dagli istituti scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla
scuola con l’indicazione della scuola di destinazione.
4. Le autorità comunali, deputate alla vigilanza,
in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i
responsabili dell’adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell’atto
di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza
sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o
iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le
condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell’obbligo.
5. Nel corso dell’anno scolastico i dirigenti,
responsabili delle istituzioni scolastiche, sono tenuti a verificare
periodicamente la frequenza degli studenti assoggettati all’obbligo e ad
effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali
assenze.
6. In presenza di reiterate assenze
ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico, i responsabili delle
istituzioni scolastiche sono tenuti altresì, sentiti i consigli di classe, ad
assumere le iniziative più idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato
e quindi di prevenire una possibile elusione dell’obbligo di istruzione. In
caso di persistenza delle assenze i medesimi dirigenti provvedono ad informare
le autorità comunali per l’attivazione delle procedure di cui al comma 4,
articolo 2, del presente regolamento.
7. Gli allievi, soggetti all’obbligo
d’istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all’articolo 111,
comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a
sostenere i prescritti esami di idoneità ovvero di licenza media, presso uno
degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla vigente
normativa, ai fini del rientro nell’istituzione scolastica o al termine
dell’obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di istruzione
obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene
rilasciata all’allievo, dalla stessa istituzione scolastica ove ha sostenuto
l’esame di idoneità, l’apposita certificazione, prevista dall’articolo 1, comma
4, della legge del 20 gennaio 1999, n. 9, e dall’articolo 9 del regolamento del
9 agosto 1999, n. 323, attestante il proscioglimento ovvero l’adempimento
dell’obbligo d’istruzione nonché le competenze acquisite che costituiscono
credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale.
8. Nel corso dei procedimenti previsti dal
presente regolamento, il trattamento dei dati relativi ai giovani, tenuti
all’obbligo di istruzione, è soggetto alle disposizioni contenute nella legge
31 dicembre 1996, n. 675, nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318».
«4. — 1. I comuni, entro la conclusione di
ciascun anno scolastico, trasmettono all’Ufficio scolastico regionale i dati
numerici, in termini quantitativi, dei casi di evasione dell’obbligo di
istruzione, comunicati dalle istituzioni scolastiche del proprio territorio.
Entro il trenta agosto dello stesso anno l’Ufficio scolastico regionale
provvede a fornire alla regione e alla provincia i dati raccolti.
2. Comune, regione, provincia, Ufficio scolastico
regionale, eventualmente d’intesa con altri enti pubblici o privati, formulano
entro il 30 settembre di ogni anno un piano di prevenzione della dispersione
scolastica».
(2) Si riporta l’art. 4, D.M. 22-8-2007, n. 139 (Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione) emanato
in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, co. 622, L. 27-12-2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2007): «4. Certificazione dell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione. — 1. La certificazione relativa all’adempimento
dell’obbligo di istruzione di cui al presente regolamento è rilasciata a
domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata
d’ufficio.
2. Nelle linee guida di cui all’articolo 5 sono
contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei
saperi e delle competenze di cui all’articolo 2, comma 1, ai fini dei passaggi
a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonché per il
riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la
permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione.
3. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati i modelli di certificazione
dei saperi e delle competenze di cui all’articolo 2, comma 1, acquisite dagli
studenti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione».
(3) Si riporta l’art. 331 c.p.p. approvato con
D.P.R. 22-9-1988, n. 447: «331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio. — 1. Salvo quanto stabilito
dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico
servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio,
hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per
iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è
attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza
ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla
denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un
unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile
di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia
al pubblico ministero».
(4) Si riportano l’art. 17, comma 4, della L.
22-11-1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno) e l’art.
4, comma 4, della L. 8-3-1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti
tra lo Stato e l’Unione delle comunità ebraiche in Italia): «17. — 4. Si
considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel
giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne».
«4. — 4. Si considerano giustificate le assenze
degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori
o dell’alunno se maggiorenne».
Capo
II
Disposizioni sulla scolarità
dei cittadini stranieri
115. Formazione scolastica dei
figli di cittadini comunitari residenti in Italia. (1) — 1.
In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977 (2), gli alunni
figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei
Paesi membri dell’Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola
d’obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con
esito positivo nel Paese di provenienza.
2. La domanda di iscrizione va presentata al
provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell’ambito del distretto
in cui è domiciliato l’alunno, la scuola più idonea per struttura e
disponibilità a garantire il migliore inserimento.
3. L’iscrizione effettuata ai sensi del presente
articolo non è soggetta a ratifica da parte del Ministero.
4. L’assegnazione alle classi degli alunni
iscritti ai sensi del presente articolo è effettuata, ove possibile,
raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono
superare il numero di cinque per ogni classe.
5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui
al precedente comma 1 la programmazione educativa deve comprendere apposite
attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi,
al fine di:
a) adattare l’insegnamento
della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche
esigenze;
b) promuovere l’insegnamento
della lingua e della cultura del Paese d’origine coordinandolo con
l’insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.
6. Per l’attuazione di quanto previsto nel
precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell’articolo
455.
7. Alle riunioni del consiglio di classe e di
interclasse, può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio
stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.
8. Il Ministero della pubblica istruzione adotta
apposite iniziative per l’aggiornamento dei docenti che impartiscono
l’insegnamento nelle attività di cui al comma 5.
9. Ai fini dell’attuazione del comma 5, lettera b),
per l’insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non
siano oggetto d’insegnamento nella provincia di residenza dell’alunno, si
provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della
pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l’alunno
medesimo abbia la cittadinanza.
(1) Si riportano gli artt. 17-22 del Trattato CE
con le modifiche introdotte dall’Atto Unico Europeo (firmato nel 1986 ed
entrato in vigore nel 1987), dal Trattato di Maastricht (1992-93), dal Trattato
di Amsterdam (1997-99) e dal Trattato di Nizza (2001-2003): «17. — 1. È
istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia
la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione costituisce un
complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima.
2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e
sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato».
«18. — 1. Ogni cittadino dell’Unione ha il
diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri‚ fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente
trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
2. Quando un’azione della Comunità risulti
necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che il presente trattato
non abbia previsto poteri di azione a tal fine, il Consiglio può adottare
disposizioni intese a facilitare l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1.
Esso delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251.
3. Il paragrafo 2 non si applica alle
disposizioni relative ai passaporti, alle carte d’identità, ai titoli di
soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni relative alla
sicurezza sociale o alla protezione sociale».
«19. — 1. Ogni cittadino dell’Unione residente in
uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con
riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all’unanimità su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali
modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di
uno Stato membro lo giustifichino.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 190,
paragrafo 4, e le disposizioni adottate in applicazione di quest’ultimo, ogni
cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello
Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto
Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio
adotta, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare
disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo
giustifichino».
«20. — Ogni cittadino dell’Unione gode,
nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità
diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le
disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per
garantire detta tutela».
«21. — Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto
di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all’articolo 194.
Ogni cittadino dell’Unione può rivolgersi al
mediatore istituito conformemente all’articolo 195.
Ogni cittadino dell’Unione può scrivere alle
istituzioni di cui al presente articolo o all’articolo 7 in una delle lingue di
cui all’articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua».
«22. — La Commissione presenta una relazione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre
anni, in merito all’applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale
relazione tiene conto dello sviluppo dell’Unione.
Su questa base, lasciando impregiudicate le altre
disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all’unanimità su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può
adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente
parte, di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri,
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali».
(2) Si riporta il D.P.R. 10-9-1982, n. 722 (Attuazione
della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei figli
dei lavoratori emigranti): «1. — In attuazione della direttiva (CEE) n.
77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti
in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità
europea, sono iscritti alla classe della scuola dell’obbligo successiva, per
numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di
provenienza. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi,
che individua, possibilmente nell’ambito del distretto in cui è domiciliato
l’alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il
migliore inserimento. L’iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo
non è soggetta a ratifica da parte del Ministero. L’assegnazione alle classi
degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo è effettuata, ove
possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque,
non devono superare il numero di cinque per ogni classe».
«2. — Nelle scuole che accolgono gli alunni di
cui al precedente art. 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite
attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al
fine di:
a) adattare l’insegnamento
della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche
esigenze;
b) promuovere l’insegnamento
della lingua e della cultura del Paese di origine coordinandolo con
l’insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.
Per l’attuazione di quanto previsto nel
precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell’art. 14
della legge 20 maggio 1982, n. 270.
Alle riunioni del Consiglio di classe e di
interclasse, può partecipare, qualora non faccia già parte del Consiglio
stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi».
«3. — Il Ministero della pubblica istruzione
adotta apposite iniziative per l’aggiornamento dei docenti che impartiscono
l’insegnamento nelle attività di cui al precedente art. 2».
«4. — Ai fini dell’attuazione del precedente
art. 2, primo comma, lettera b), per l’insegnamento della lingua e della
cultura di origine, ove queste non siano oggetto di insegnamento nella
provincia di residenza dell’alunno, si provvede nel quadro di intese tra i
Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza
diplomatica dello Stato di cui l’alunno medesimo abbia la cittadinanza».
[116. Alunni extracomunitari. — 1.
Per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a quanto disposto per
i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che
tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura di
origine.
2. Possono altresì essere attuate forme di
recupero ai sensi dell’articolo 131, comma 2] (1).
(1) Art. abrogato ex D.Lgs.
25-7-1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero) (art. 47).
In materia la disciplina è, ora, quella dettata
dall’art. 38 del decreto citato e dall’art. 45, D.P.R. 31-8-1999, n. 394:
«45. Iscrizione scolastica. — 1. I minori
stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno,
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti
all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione
dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei
modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere
richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi
di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o
incompleta sono iscritti con riserva.
2. L’iscrizione con riserva non pregiudica il
conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni
ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata
dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati
identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione. I minori stranieri
soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una
classe diversa, tenendo conto:
a) dell’ordinamento degli studi
del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una
classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente
all’età anagrafica;
b) dell’accertamento di
competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
c) del corso di studi
eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente
posseduto dall’alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per
la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è
effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti
predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in
relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario
adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati
specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare
l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse
professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica
della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l’attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche
nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento
dell’offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in
ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le
famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con
l’ente locale, l’istituzione scolastica si avvale dell’opera di mediatori
culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l’istruzione o la
formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto
promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche
consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di
volontariato iscritte nel Registro di cui all’articolo 52 allo scopo di
stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza;
iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della
lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello
internazionale.
7. Per le finalità di cui all’articolo 38, comma
7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di
educazione interculturale e provvedono all’istituzione, presso gli organismi
deputati all’istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di
alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana;
di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola
dell’obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica
o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e
formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste
dall’ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle
disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione,
nell’emanazione della direttiva sulla formazione per l’aggiornamento in
servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per
attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell’educazione interculturale.
Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le
istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro
migliore integrazione nella comunità locale».
Capo III
Certificazioni sanitarie
per l’ammissione alla scuola
dell’obbligo
117. Certificazioni. (1) —
1. All’atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima
ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell’obbligo è
presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai
sensi delle leggi 6 giugno 1939 n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419; della
vaccinazione antipoliomelitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51;
della vaccinazione contro l’epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 165 (2).
(1) Si riporta l’art. 49, comma 1, D.P.R. 28-12-2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa): «49 (R) Limiti di utilizzo
delle misure di semplificazione. — 1. I certificati medici, sanitari,
veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della
normativa di settore».
Si riporta l’art. 1 del D.P.R. 26-1-1999, n. 355
(Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di certificazioni relative
alle vaccinazioni obbligatorie): «1. — 1. L’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, è sostituito dal
seguente:
“Art. 47. — 1. I direttori delle scuole e i capi
degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all’atto
dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate
agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la
presentazione da parte dell’interessato della relativa certificazione, ovvero
di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall’indicazione
della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la
certificazione.
2. Nel caso di mancata presentazione della
certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della
scuola o il capo dell’istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli
opportuni e tempestivi interventi, all’azienda unità sanitaria locale di
appartenenza dell’alunno ed al Ministero della sanità. La mancata
certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola
dell’obbligo o agli esami.
3. È fatta salva l’eventuale adozione da parte
dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
(2) Si veda la determinazione 3 marzo 2005 della
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome concernente il nuovo Piano Nazionale Vaccini 2005/2007.
Titolo III
La scuola elementare (1)
(1) Con l’emanazione del D.Lgs. 19-2-2004, n. 59
(Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003,
n. 53) in attuazione della delega di cui alla L. 28-3-2003, n. 53 (Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale), la scuola elementare assume la denominazione di scuola
primaria, come precisato dall’art. 19, co. 2, D.Lgs. 59/2004 cit..
Capo I
Finalità e ordinamento
della scuola elementare
118. Finalità. (1) —
1. La scuola elementare, nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, concorre
alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla
Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali,
sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del
fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola elementare ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59
(Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003,
n. 53).
119. Continuità educativa. (1)
— 1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico,
curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media,
contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.
[2. Il Ministro della pubblica istruzione, con
proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola,
le forme e le modalità del raccordo di cui al comma 1, in particolare in ordine
a:
a) la comunicazione di dati
sull’alunno;
b) la comunicazione di
informazioni sull’alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque
esercita sull’alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;
c) il coordinamento dei
curricoli degli anni iniziali e terminali;
d) la formazione delle classi
iniziali;
e) il sistema di valutazione
degli alunni;
f) l’utilizzo dei servizi di
competenza degli enti territoriali] (2).
[3. Le condizioni della continuità educativa,
anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione
didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e
presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola
interessati] (2).
(1) V. nota (1) sub art. 118.
(2) Comma abrogato ex art. 17, co. 1,
D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo
1997, n. 59) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore
del regolamento.
120. Circoli e direttori
didattici. — 1. La circoscrizione territoriale dei
provveditorati agli studi è divisa, a norma dell’articolo 55, in circoli
didattici.
2. Al circolo didattico è preposto il direttore
didattico che svolge le funzioni previste dall’articolo 396.
[121. Moduli di organizzazione
didattica ed organico dei docenti. — 1. L’organico provinciale è
annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente
derivante dall’applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di
integrazione dei soggetti in condizione di handicap e di funzionamento delle
scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico
differenziato, nonché da quanto previsto dall’articolo 130.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli
obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l’organico di ciascun
circolo didattico della scuola elementare, è costituito:
a) da un numero di posti pari al
numero delle classi e delle pluriclassi;
b) da un ulteriore numero di
posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.
3. I docenti sono utilizzati secondo moduli
organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell’ambito del plesso di
titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono
utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro
docenti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l’orario di
attività didattica di cui all’articolo 129.
4. I posti di sostegno sono determinati a norma
dell’articolo 443].
(1) Art. abrogato ex D.P.R.
8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in
vigore del regolamento.
122. Formazione delle classi. —
1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla
base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte
del collegio dei docenti.
[2. Sono abrogate le norme legislative e
regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in
maschili e femminili] (1).
[3. In caso di presenza di alunni stranieri si
procede ai sensi dell’articolo 115, comma 4] (1).
(1) Comma abrogato ex art. 17, co. 1,
D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo
1997, n. 59) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore
del regolamento.
[123. Programmi didattici. — 1. Le
materie d’insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono stabiliti,
in quanto non determinino nuove spese, con decreti del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I programmi per l’insegnamento della religione
cattolica sono adottati in conformità alle disposizioni di cui all’articolo
309.
3. Per i programmi della scuola elementare non
statale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 343] (1).
(1) Art. abrogato ex D.P.R.
8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in
vigore del regolamento.
[124. Verifica e adeguamento dei
programmi didattici. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione procede
periodicamente alla verifica e all’eventuale adeguamento dei programmi
didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi
degli ispettori tecnici e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione
ed aggiornamento educativo.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro della
pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione e ne dà preventiva informazione alle competenti Commissioni
parlamentari] (1).
(1) Art. abrogato ex D.P.R.
8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in
vigore del regolamento.
Per gli attuali assetti pedagogici, didattici e
organizzativi della scuola primaria si veda il D.M. 31-7-2007 recante
indicazioni per la elaborazione dei curricoli per la scuola dell’infanzia e per
il primo ciclo di istruzione.
[125. Insegnamento di una lingua
straniera. — 1. Nella scuola elementare è impartito l’insegnamento di una
lingua straniera.
2. Le modalità per l’introduzione generalizzata
dell’insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta
lingua, per l’utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei
requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di
quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 128, sono definiti con apposito
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione e previo parere delle competenti commissioni
parlamentari.
3. Nelle scuole elementari in cui, per
disposizioni legislative speciali, l’insegnamento di più lingue è obbligatorio,
l’introduzione dell’insegnamento della lingua straniera può essere disposto
previa intesa con gli enti locali competenti] (1).
(1) Art. abrogato ex D.P.R.
8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in
vigore del regolamento.
[126. Attività integrative e di
sostegno. — 1. Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di
agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena
formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può
comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni
della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi
individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell’ambito di tali attività la scuola attua
intervento di sostegno per l’integrazione, ai sensi degli articoli 312 e
seguenti, degli alunni in situazione di handicap.
3. Il collegio dei docenti elabora, entro il
secondo mese dell’anno scolastico, il piano delle attività di cui al comma 1
sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle
proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto per la realizzazione del
piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione
didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze
ambientali.
4. Il suddetto piano viene periodicamente
verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell’anno
scolastico.
5. I consigli di interclasse si riuniscono almeno
ogni bimestre per verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica
nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del
programma di lavoro didattico] (1).
(1) Art. abrogato ex D.P.R.
8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in
vigore del regolamento.
127. Docenti di sostegno. — 1.
Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di
difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di
sostegno (1) il cui organico è determinato a norma dell’articolo 443 del presente
testo unico (2), ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della
programmazione dell’azione educativa, con l’attività didattica generale.
2. I docenti di sostegno fanno parte integrante
dell’organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque
anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il
trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle
dotazioni organiche derivanti dall’applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell’articolo
133 del presente testo unico.
3. I docenti di sostegno assumono la
contitolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo
organizzativo di cui all’articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti
delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi
personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla
elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
interclasse e dei collegi dei docenti.
4. L’utilizzazione in posti di sostegno di
docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentito, nei modi
previsti dall’articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non
di ruolo specializzati.
5. Nell’ambito dell’organico di circolo può
essere prevista l’utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un
docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico,
con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare
l’inserimento e l’integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e
interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel
rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività, del direttore
didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione,
propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di
costituzione dei moduli.
6. L’esperienza di integrazione degli alunni
portatori di handicap è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro
della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle
stesse, impartisce adeguate disposizioni.
(1) Dal 1998 la formazione degli insegnanti di
sostegno è delegata alle università. Si indicano le principali norme di
riferimento: D.M. 26-5-1998 (Criteri generali per la disciplina da parte
delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della
formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nella
scuola secondaria); D.M. 20-2-2002; D.M. 9-7-2003 (Scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario. Numero dei posti disponibili a livello nazionale
per l’ammissione alle attività didattiche aggiuntive); D.M. 28-7-2004, n.
64 (Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo
per il triennio scolastico 2004/06); Nota prot. 3-9-2004, n. 197 (Titoli
di specializzazione per attività di sostegno conseguiti dal personale inserito
nelle graduatorie permanenti ai fini dell’inserimento negli elenchi del
sostegno delle graduatorie di istituto e di circolo); Decreto direttoriale
31-3-2005.
(2) L’art. 443 del presente testo unico è
abrogato ex art. 40, comma 1, della L. 27-12-1997, n. 449 (Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica). Il comma 3 del medesimo
articolo dispone: «40. Personale della scuola. — 3. La dotazione
organica di insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati
è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni
complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia,
assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore
all’80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti
nell’anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo
periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra
i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari
dell’istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti
scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la
continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola.
Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi
ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari
forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono
disporre l’assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari
per l’acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo
sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per
l’aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a
disposizione di altre scuole».
Da ultimo è intervenuta in materia la L.
27-12-2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) di cui si riporta l’art.
35, comma 7: «35. Misure di razionalizzazione in materia di
organizzazione scolastica. — 7. Ai fini dell’integrazione scolastica dei
soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di
sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva. L’attivazione di posti di sostegno in deroga al
rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di
cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal
dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale assicurando comunque le
garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All’individuazione dell’alunno come
soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla
base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su
proposta dei Ministri dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e della
salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge».
128. Programmazione ed
organizzazione didattica. — 1. La programmazione dell’attività didattica,
nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti
che vi provvedono sulla base della programmazione dell’azione educativa
approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell’articolo 7.
[2. La programmazione dell’attività didattica si
propone:
a) il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un’organizzazione
didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli
alunni;
b) la verifica e la valutazione
dei risultati;
c) l’unitarietà dell’insegnamento;
d) il rispetto di un’adeguata
ripartizione del tempo da dedicare all’insegnamento delle diverse discipline
del curricolo, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai
programmi] (1).
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto
stabilito dalla programmazione dell’azione educativa, dispone l’assegnazione
dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui
all’articolo 121 e l’assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo
cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore
utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando,
ove possibile, un’opportuna rotazione, nel tempo.
4. Nell’ambito dello stesso modulo organizzativo,
i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi
a cui il modulo si riferisce.
[5. Nei primi due anni della scuola elementare,
per favorire l’impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la
specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all’articolo 121 è, di
norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo docente
in ognuna delle classi] (1).
[6. La pluralità degli interventi è articolata,
di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più
ampie opportunità formative] (1).
[7. Il collegio dei docenti, nel quadro della
programmazione dell’azione educativa, procede all’aggregazione delle materie
per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare
all’insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri
definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, tenendo conto:
a) dell’affinità delle
discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare;
b) dell’esigenza di non
raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l’educazione all’immagine,
l’educazione al suono e alla musica e l’educazione motoria] (1).
[8. La valutazione in itinere dei risultati dell’insegnamento
nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente i
docenti corresponsabili nella attività didattica] (1).
[9. Il direttore didattico coordina l’attività di
programmazione dell’azione educativa e didattica, anche mediante incontri
collegiali periodici dei docenti] (1).
(1) Comma abrogato ex art. 17, co. 1,
D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo
1997, n. 59) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore
del regolamento.
(2) Il presente comma continua ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola elementare ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59
(Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003,
n. 53).
[129. Orario delle attività didattiche.
— 1. L’orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la
durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta
ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.
2. Per le classi terze, quarte e quinte
l’adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore
settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta,
oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate
esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative,
sempreché la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso.
3. Dall’orario delle attività didattiche di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato
alla mensa e al trasporto.
4. Nell’organizzazione dell’orario settimanale, i
criteri della programmazione dell’attività didattica devono, in ogni caso,
rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti
disciplinari senza sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalità
di svolgimento dell’orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base
delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni
socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità
dell’insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
a) orario antimeridiano e
pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
b) orario antimeridiano e
pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.
6. Fino alla predisposizione delle necessarie
strutture e servizi è consentito adottare l’orario antimeridiano continuato in
sei giorni della settimana.
7. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale
attivazione dell’insegnamento della lingua straniera] (1).
(1) Art. dapprima modificato ex art. 17,
co. 1, D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59) a decorrere dal 1° settembre 2000 e, successivamente, abrogato
ex art. 19, comma 4, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle
norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53),
a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del
decreto (3 marzo 2004).
130. Progetti formativi di tempo
lungo. — [1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per
gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione
degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:
a) che l’orario complessivo
settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il
«tempo-mensa»;
b) che vi siano le strutture
necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
c) che il numero degli alunni
interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
d) che la copertura dell’orario
sia assicurata per l’intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti
contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio
in aggiunta a quelle stabilite per l’orario settimanale di insegnamento, nei
limiti e secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva o,
nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con l’utilizzazione, limitata
alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto
al completamento dell’orario di insegnamento; ovvero, qualora non si
verifichino dette condizioni, con l’utilizzazione di altro docente di ruolo
disponibile nell’organico provinciale] (1).
2. Le attività di tempo pieno, di cui
all’articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire,
entro il limite dei posti funzionanti nell’anno scolastico 1988-1989, alle
seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture
necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
b) che l’orario settimanale, ivi
compreso il «tempo-mensa», sia stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione
didattica e l’articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi
vigenti e che l’organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti
per ambiti disciplinari come previsto dall’articolo 128 (2).
[3. I posti derivanti da eventuali soppressioni
delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per
l’attuazione dei moduli organizzativi di cui all’articolo 121] (1).
(1) Art. dapprima abrogato ex art.
19, co. 4, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali
relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma
dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), a decorrere dall’anno
scolastico successivo alla data di entrata in vigore del decreto (3 marzo 2004)
e successivamente richiamato in vigore nel solo comma 2 ex art. 1, co.
1, D.L. 7-9-2007, n. 147, conv., con modif., in L. 25-10-2007, n. 176 (Disposizioni
urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in
materia di concorsi per ricercatori universitari).
(2) Nel richiamare in vigore il comma 2 del
presente articolo, il D.L. 7-9-2007, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla L. 25-10-2007, n. 176 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato
avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori
universitari) vi ha apportato le citate modifiche.
[131. Orario d’insegnamento. — 1.
L’orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di ventiquattro
ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e
due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri
collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l’orario
delle lezioni.
2. Nell’ambito delle ore di insegnamento, una
quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti
di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad
alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.
3. L’orario settimanale di insegnamento di
ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la
settimana.
4. A partire dal 1 settembre e fino all’inizio
delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano
annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di
aggiornamento.
5. Nell’ambito del piano annuale di attività, il
collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti
assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare
fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2,
calcolate su base annuale al di fuori dell’attività di insegnamenti e delle due
ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica (1).
6. A tal fine si può provvedere anche mediante la
prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all’orario obbligatorio di
ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.
7. Nell’orario di cui al comma 1 è compresa
l’assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa] (2).
(1) Comma abrogato ex art. 1, co. 72, L.
23-12-1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica).
(2) Art. disapplicato ex CCNL 4-8-1995 (art.
82).
132. Piano straordinario
pluriennale di aggiornamento. (1) — 1. Ad integrazione dei
normali programmi di attività di aggiornamento, di cui agli articoli 282, 283 e
284, in relazione all’attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del nuovo ordinamento
previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la
collaborazione delle Università e degli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi, un programma straordinario di
attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale
ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a
tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi,
avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici,
collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi
di esonero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente
articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a
quanto stabilito dall’articolo 128 devono assicurare, la complessiva
acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, ed offrire ai docenti
momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento
dell’attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati
corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti
approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini
professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi
1, 2 e 3, università, associazioni professionali e scientifiche, enti e
istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la
formazione professionale dei docenti, possono stipulare convenzioni con gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la
gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro
interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano
pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti
tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni,
dagli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilità di
provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all’attuazione del piano
pluriennale di aggiornamento, nell’ambito del circolo, con personale
disponibile ai sensi dell’articolo 121, si procede alla nomina di supplenti
temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle attività di
aggiornamento.
6. Analogamente è consentito procedere alla
nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5,
in sostituzione dei docenti chiamati a prestare la loro opera per l’attuazione
del piano pluriennale di aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di
animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal
progetto approvato.
(1) Disposizione destinata ad esplicare i suoi
effetti nel regime di prima applicazione del nuovo ordinamento della scuola
elementare recato dalla L. 5-6-1990, n. 148.
133. Disposizioni per la
gradualità e la fattibilità. (1) — 1. Al fine di favorire la
realizzazione della riforma dell’ordinamento della scuola elementare operata
con le disposizioni di cui al presente capo e di garantire la necessaria
disponibilità di organico i provveditori agli studi, sentiti i consigli
scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali,
curano l’apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma,
predisponendo un apposito piano.
2. Il piano deve fondarsi sulla preliminare
ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle
esigenze; sulla valutazione dell’andamento demografico e sui suoi effetti in
ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture
e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali
interessati alle relative esigenze.
3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono
operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni
nelle classi.
4. Al fine di assicurare la disponibilità
necessaria di organico per l’attuazione del modulo organizzativo di cui
all’articolo 121 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna
provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati, per l’utilizzazione
secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione,
su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.
5. Il modulo organizzativo e didattico di cui
agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei
posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. Soddisfatte le esigenze di cui all’articolo
121 i posti eventualmente residui nell’organico provinciale possono essere
redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle quali sia
necessaria ulteriore disponibilità per l’attivazione del nuovo modulo
organizzativo.
7. Con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento,
a domanda, di docenti elementari dalle province nelle quali risulti coperto
l’organico di cui all’articolo 121 alle province nelle quali sia necessaria
ulteriore disponibilità di personale.
8. L’attuazione degli articoli 121, 125, 129 e
130 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli
esistenti alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i posti delle dotazioni
organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno 1990 è abrogata ogni altra
disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese
quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. È
fatto comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di
ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell’organico consolidato, di cui
al comma 5.
9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dai
30 giugno 1990, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti
demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché
all’attuazione del programma del nuovo modulo la quota di sostituzione del
personale che cessa dal servizio.
(1) V. nota (1) sub art. 132.
134. Relazione sull’attuazione
del nuovo ordinamento. (1) — 1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i
provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed
alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella
provincia di propria competenza nell’ultimo anno scolastico, per l’attuazione
del nuovo ordinamento previsto dal presente capo. La Corte dei conti, in sede
di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in
apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all’attuazione
delle disposizioni di cui al presente capo.
2. Entro quattro anni a partire dall’inizio
dell’anno scolastico 1990-91, il Ministro della pubblica istruzione riferisce
al Parlamento sui risultati conseguiti nell’attuazione del nuovo ordinamento
della scuola elementare, anche al fine di apportare eventuali modifiche.
(1) V. nota (1) sub art. 132.
Capo II
Corsi di istruzione per
soggetti analfabeti,
scarsamente alfabetizzati
e analfabeti di ritorno
135. Corsi di scuola dell’obbligo
negli istituti di prevenzione e pena. — 1. Ai sensi della legge 26 luglio
1975, n. 354 (1), negli istituti penitenziari, la formazione culturale e
professionale è curata mediante l’organizzazione dei corsi della scuola
d’obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti
vigenti e con l’ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
2. Per l’insegnamento elementare presso le
carceri e gli stabilimenti penitenziari è istituito, un ruolo speciale, al
quale si accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro che,
essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
per posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di
cui al comma 7.
3. I programmi e le modalità delle prove di esame
sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia.
4. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle
scuole elementari carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della
provincia e possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente
ai posti disponibili nel medesimo ruolo. Ad essi spetta il trattamento
giuridico ed economico dei docenti elementari di ruolo normale.
5. I docenti medesimi, dopo 10 anni di permanenza
nel ruolo, possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.
6. All’eventuale aumento del numero dei posti del
ruolo speciale, quale risulta fissato in prima applicazione dalla legge 3
febbraio 1963, n. 72 (2), si provvede in conformità delle disposizioni che
regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.
7. I docenti elementari del ruolo speciale
debbono essere forniti dei titoli di specializzazione stabiliti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero della pubblica
istruzione d’intesa con il Ministero di grazia e giustizia istituisce ed
autorizza appositi corsi di specializzazione.
(1) La L. 26-7-1975, n. 354 reca: Norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esercizio delle misure privative e limitative della
libertà.
Si riporta l’art. 41 del D.P.R. 30-6-2000, n. 230
(Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative
e limitative della libertà): «41. Corsi di istruzione a livello della
scuola d’obbligo. — 1. Il Ministero della pubblica istruzione, previe
opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli
organi periferici della pubblica istruzione per l’organizzazione di corsi a
livello della scuola d’obbligo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 43,
comma 1, relativamente alla scolarità obbligatoria nei corsi di istruzione
secondaria superiore. L’attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei
corsi di istruzione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di
intesa fra i Ministeri predetti.
2. Il dirigente dell’ufficio scolastico
regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle
direzioni degli istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con
il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, la dislocazione e
il tipo dei vari corsi a livello della scuola d’obbligo da istituire
nell’ambito del provveditorato, secondo le esigenze della popolazione
penitenziaria.
3. L’organizzazione didattica e lo svolgimento
dei corsi sono curati dai competenti organi dell’amministrazione scolastica. Le
direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.
4. Le direzioni degli istituti curano che venga
data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei
corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni
curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione
di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate
nell’istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri
istituti, dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se
motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa
interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando ritengono
opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i
corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell’osservazione e
trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla
proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene
deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un
istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.
5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attività
integrative dei relativi curricoli, può essere utilizzato dalle autorità
scolastiche, d’intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario
di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del
personale scolastico.
6. In ciascun istituto penitenziario è costituita
una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale
fanno parte il direttore dell’istituto, che la presiede, il responsabile
dell’area trattamentale e gli insegnanti. La commissione è convocata dal
direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione».
(2) La L. 3-2-1963, n. 72 reca: Istituzione di
un ruolo speciale per l’insegnamento nelle scuole elementari carcerarie.
136. Scuole reggimentali. —
1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento
dell’obbligo scolastico o per i quali sia accertato che non conservino l’istruzione
ricevuta nelle scuole elementari sono obbligati a frequentare la scuola
elementare reggimentale.
2. L’autorità militare stabilisce dove
l’insegnamento debba tenersi.
3. Il corso elementare nelle predette scuole è
diviso in due periodi della durata di cinque mesi ciascuno.
4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in
ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall’istruzione elementare dei
militari che hanno compiuto il corso elementare.
5. I provveditori agli studi sono autorizzati a
provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse
annualmente, sentite le autorità militari e con il consenso degli interessati,
docenti del ruolo nell’ambito delle disponibilità dell’organico provinciale
determinato a norma dell’articolo 121.
6. Gli orari, i diari nonché le altre modalità di
organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
della difesa.
137. Corsi per adulti finalizzati
al conseguimento del titolo di studio. — 1. Possono essere istituiti,
secondo piani provinciali approvati dal consiglio scolastico provinciale, corsi
per adulti finalizzati al conseguimento della licenza elementare, ai quali si
provvede esclusivamente con docenti di ruolo, a domanda e con il loro consenso,
nell’ambito delle disponibilità dell’organico provinciale determinato a norma
dell’articolo 121, purché sia disponibile personale docente di ruolo in
soprannumero (1).
(1) In materia di educazione permanente degli
adulti si vedano i seguenti riferimenti normativi: O.M. 29-7-1997, n. 455 (Educazione
in età adulta - Istruzione e formazione); Provv. Conferenza unificata
2-3-2000 (Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane
per riorganizzare e potenziare l’educazione permanente degli adulti); Dir.
6-2-2001 (Linee guida per l’attuazione del sistema di istruzione
dell’accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000); art. 1,
co. 3, lett. j), L. 28-3-2003, n. 53 (Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale); Accordo
tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane del 28 ottobre
2004; O.M. 3-12-2004, n. 87 (Norme concernenti il passaggio dal sistema
della formazione professionale e dell’apprendistato al sistema dell’istruzione);
D.M. 3-12-2004, n. 86 (Modelli di certificazione).
138. Riconoscimento del grado
di cultura. — 1. Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il
riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni
prescritte con regolamento.
Capo
III
Scuole elementari annesse a
particolari istituzioni: scuole speciali;
classi ad indirizzo didattico
differenziato
139. Scuole elementari annesse
ai Convitti nazionali e agli educandati femminili. — 1. Agli alunni
convittori e semiconvittori dei convitti nazionali l’istruzione obbligatoria è
impartita all’interno dei singoli istituti.
2. Le scuole elementari annesse ai convitti
nazionali sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni
in vigore per le altre scuole elementari statali.
3. Le supplenze annuali e temporanee per le
scuole elementari dei convitti nazionali sono conferite con le modalità
previste per le corrispondenti scuole statali.
4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei
e sufficienti alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro
funzionamento.
5. Alle scuole annesse possono essere iscritti
anche alunni esterni.
6. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle scuole elementari annesse agli educandati femminili dello
Stato.
140. Scuole elementari annesse
all’Istituto «Augusto Romagnoli». — 1. Presso l’Istituto statale «Augusto
Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
funziona, ai fini del tirocinio degli allievi, la scuola elementare con classi
per ambliopi e tardivi.
2. Il preside dell’istituto dirige anche la
scuola elementare.
141. Scuole per alunni non vedenti
e sordomuti. — 1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti
l’istruzione elementare è impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui
agli articoli 322 e 323.
142. Sezioni e classi ad
indirizzo didattico differenziato. — 1. Le sezioni di scuola materna e le
classi di scuola elementare già gestite dall’Opera nazionale Montessori in
Roma, poi statizzate, continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo
Montessori e sono annesse ad un circolo didattico viciniore.
2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in
dotazione alle sezioni e classi, rimangono destinate al loro funzionamento.
3. L’Opera nazionale Montessori presta la propria
assistenza tecnica alla sperimentazione dell’insegnamento con il metodo
Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari
statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il
Ministero della pubblica istruzione e l’Opera, e in quelle gestite da enti
pubblici e privati, da associazioni e da privati, secondo quanto previsto in
apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l’Opera.
4. Il personale docente da assegnare alle sezioni
di scuola materna ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo
Montessori deve essere in possesso dell’apposita specializzazione.
Capo IV
Itinerario scolastico
143. Iscrizione alla prima
classe. — [1. Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se
non ha raggiunto l’età di sei anni] (1).
[2. Per l’iscrizione alla scuola elementare non
si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere] (2).
3. All’atto della prima iscrizione è presentata
la certificazione sanitaria di cui all’articolo 117.
(1) Comma abrogato ex art. 19, co. 4, D.Lgs.
19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53), a decorrere dall’anno scolastico successivo
alla data di entrata in vigore del decreto (3 marzo 2004).
(2) Comma abrogato ex art. 17, co. 1,
D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo
1997, n. 59) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore
del regolamento.
[144. Valutazione e scheda
personale degli alunni. — 1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi
dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione,
sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina,
con propria ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione
degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.
2. Per la valutazione degli alunni handicappati
si applica il disposto dell’articolo 318.
3. Dagli elementi rilevati e registrati su
apposita scheda viene desunta ogni trimestre o quadrimestre dai docenti della
classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di
maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell’alunno, o a chi
ne fa le veci, dai docenti, i quali illustrano altresì eventuali iniziative
programmate in favore dell’alunno ai sensi dell’articolo 126.
4. Gli elementi della valutazione trimestrale o
quadrimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di
idoneità per il passaggio dell’alunno alla classe successiva.
5. La frequenza dell’alunno e il giudizio finale
sono documentati con apposito attestato.
6. Nell’attestato il giudizio finale consta della
sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell’alunno alla classe
successiva o al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i
modelli della scheda personale e degli attestati di cui al presente articolo e
ogni altra documentazione ritenuta necessaria] (1) (2).
(1) Art. abrogato ex D.P.R.
8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in
vigore del regolamento.
(2) In tema di valutazione va ricordato quanto
disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a) L. 28-3-2003, n. 53 (Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale): «3. Valutazione degli apprendimenti e della qualità del
sistema educativo di istruzione e di formazione. — 1. Con i decreti di cui
all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti,
con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e
annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema
educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze
da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e
formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei
periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento
dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la
continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza
dei docenti nella sede di titolarità».
145. Ammissione alle classi
successive alla prima. (1) — 1. Il passaggio da una classe alla
successiva avviene per scrutinio in conformità al disposto del precedente
articolo 144.
2. I docenti di classe possono non ammettere
l’alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme
parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e
sulla base di una motivata relazione.
3. L’alunno non ammesso ripete l’ultima classe
frequentata.
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola elementare ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59
(Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003,
n. 53).
146. Abolizione esami di
riparazione e di seconda sessione. — 1. Sono aboliti nella scuola
elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
2. Gli alunni che, per assenze determinate da
malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di
natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni,
sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico
successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di
ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
147. Esami di idoneità. — [1.
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a
sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza,
quarta e quinta.
2. La sessione di esami è unica. Per i candidati
assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono
concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo]
(1).
(1) Art. abrogato ex D.Lgs.
19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia
e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo
2003, n. 53) (art. 19, co. 4), a decorrere dall’anno scolastico successivo
alla data di entrata in vigore del decreto (3 marzo 2004).
148. Esame di licenza elementare. (1) —
1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l’esame di licenza
mediante prove scritte e colloquio.
2. L’esame si sostiene in unica sessione; esso
costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa e tiene conto delle
osservazioni sistematiche sull’alunno operate dai docenti di classe.
3. La valutazione dell’esame è fatta
collegialmente dai docenti di classe e da due docenti designati dal collegio
dei docenti e nominati dal direttore didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o
familiare sono ammessi a sostenere l’esame di licenza elementare nell’unica
sessione di cui al comma 2.
5. Le prove suppletive degli esami di licenza
elementare per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono
concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
6. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono
stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di
licenza.
7. Per le prove di esame sostenute da alunni
handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall’articolo 318.
(1) V. nota (1) sub art. 145.
149. Valore della licenza. (1) —
1. La licenza elementare è titolo valido per l’iscrizione alla prima classe
della scuola media e per l’ammissione, alle condizioni previste dal presente
testo unico, agli esami di idoneità e di licenza di scuola media.
(1) V. nota (1) sub art. 145.
150. Rilascio dell’attestato di
licenza. (1) — 1. Entro dieci giorni dal termine della
sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni
che conseguono la licenza elementare il relativo attestato.
2. Il rilascio dell’attestato è gratuito.
3. Della medesima agevolazione godono gli alunni
delle scuole elementari parificate.
4. Ai candidati privatisti che abbiano superato
esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola
parificata, il rilascio dell’attestato di idoneità o di licenza è del pari
gratuito.
5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da
qualsiasi imposta, tassa o contributo.
(1) V. nota (1) sub art. 145.
Capo V
Libri di testo e biblioteche
scolastiche
151. Adozione libri di testo. —
1. I libri di testo sono adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento,
dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d’interclasse (1).
(1) Si veda il D.M. 7-12-1999, n. 547 (Regolamento
recante approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del
libro di testo da utilizzare nella scuola dell’obbligo e criteri per la
determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria
necessaria per ciascun anno della scuola dell’obbligo).
152. I libri di testo per
l’insegnamento della religione cattolica. — 1. I criteri per la scelta dei
libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica sono determinati
con l’intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale
italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all’accordo
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo
1985, n. 121 (1).
(1) Si riporta il punto 5 del protocollo
addizionale annesso all’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
ratificato con L. 25-3-1985, n. 121: «5. In relazione all’art. 9:
a) L’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito — in conformità
alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli
alunni — da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica,
nominati, d’intesa con essa, dall’autorità ecclesiastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto
insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto
idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le
competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana verranno
determinati:
1) i programmi dell’insegnamento della religione
cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale
insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle
lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale
degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale
articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle
quali la materia è disciplinata da norme particolari».
[153. Determinazione del prezzo massimo
di copertina.— 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, è
stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun
volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.
2. Per gli acquisti effettuati a carico delle
amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul
prezzo di copertina sarà effettuato uno sconto.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato è
autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare
dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonché a stabilire le norme per
l’attuazione dello sconto] (1).
(1) Art. abrogato ex L. 23-12-1998,
n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)
(art. 27) con decorrenza dal 1° settembre 2000.
[154. Norme sulla compilazione
libri di testo e obblighi per gli editori. — 1. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato sono emanate le norme e le avvertenze per la
compilazione dei libri di testo per la scuola elementare.
2. Gli editori che pubblicano libri di testo per
le scuole elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario,
devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi cinque
esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale dev’essere indicato il prezzo
di vendita. Il prezzo non può essere modificato durante l’anno scolastico
successivo alla data di presentazione del libro al Ministero.
3. Il Ministero rimette all’editore ricevuta
delle pubblicazioni, con lettera raccomandata] (1).
(1) V. nota (1) sub art. 153.
[155. Divieto di adozione libri di
testo. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia
stato messo in commercio, ed, eventualmente, già adottato nelle scuole un
testo, per il quale l’editore non abbia osservato compiutamente l’obbligo
stabilito dal comma 2 dell’articolo 154, dispone il divieto di adozione del
testo nelle pubbliche scuole per un periodo non superiore a cinque anni.
2. Il Ministro della pubblica istruzione ha la
facoltà di disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con provvedimento motivato,
il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il contenuto o
l’esposizione della materia non corrispondono alle prescrizioni didattiche ed
alle esigenze educative, quali risultano dai programmi ufficiali] (1).
(1) V. nota (1) sub art. 153.
156. Fornitura gratuita libri
di testo. — 1. Agli alunni delle scuole elementari, [statali o abilitate
a rilasciare titoli di studio aventi valore legale] (1), i libri di testo,
compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo
modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui
agli articoli 151 e 154, comma 1 (2).
2. Per le classi di scuola elementare, che
svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano
previste forme alternative all’uso del libro di testo, è consentita
l’utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per
l’acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario,
secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione
(3) (4).
(1) V. sent. Corte cost. 15-30 dicembre 1994, n.
1994, n. 454 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 156, 1°
comma del presente testo unico nella parte in cui esclude dalla fornitura
gratuita dei libri di testo gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico in
modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare
titoli di studio aventi valore legale.
(2) Si riporta l’art. 27, commi 1 e 2, della L.
23-12-1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo): «27. Fornitura gratuita dei libri di testo. — 1.
Nell’anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità,
totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono
l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura
di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola
secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del
presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Pubblica
istruzione, previo parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle
competenti commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi
diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica
dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni e integrazioni.
2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati
dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei
finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già
destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i
comuni con decreto del ministro dell’Interno, di intesa con il ministro della
Pubblica istruzione, ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1».
In attuazione di tale previsione è stato emanato
il D.P.C.M. 5-8-1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione
dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita
o semigratuita di libri di testo).
(3) A norma dell’art. 27, comma 4, della L.
23-12-1998, n. 448 cit. la previsione del comma in esame si intende riferita a
tutta la scuola dell’obbligo.
(4) Si riporta l’art. 11, L. 7-3-2001, n. 62 (Nuove
norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto
1981, n. 416), come modificato dal D.L. 5-4-2001, n. 99, conv. in L.
9-5-2001, n. 198, che ne ha abrogato il comma 6: «11. Disciplina del prezzo
dei libri. — 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul
territorio nazionale è liberamente fissato dall’editore o dall’importatore ed è
da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun
esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali
dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo
effettivo diminuito da una percentuale non superiore al quindici per cento di
quello fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti
prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi
come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata
qualità formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come
quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione
delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e
quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni
esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo
dall’editore;
f) libri venduti su
prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno
venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto
effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
h) edizioni destinate ad essere
cedute nell’ambito di rapporti associativi;
i) libri venduti nell’ambito di
attività di commercio elettronico.
i-bis) libri venduti a biblioteche,
archivi e musei pubblici;
4. I libri possono essere venduti ad un prezzo
effettivo che può oscillare tra l’80 e il 100 per cento:
a) in occasione di
manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e
locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
b) in favore di organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti,
istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano
consumatori finali;
c) quando sono venduti per
corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni
complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può
essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
6. (Omissis).
7. La vendita di libri al consumatore finale,
effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle
disposizioni del presente articolo e provvede all’accertamento e
all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono
attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
9. Il Ministro per i beni e le attività
culturali, sentiti il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:
a) della misura massima dello
sconto di cui ai commi 2 e 4;
b) di ipotesi ulteriori di
formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l’elenco dei prodotti
editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla
disciplina del prezzo fisso».
157. Divieto commercio libri di
testo. — 1. È fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli
ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell’istruzione
elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
2. Nei riguardi di contravventori si provvede in
via disciplinare.
158. Biblioteche scolastiche.
— 1. Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per
uso degli alunni.
2. Le dotazioni librarie e le modalità per la
gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono
stabilite ai sensi dell’articolo 10.
3. Al mantenimento e all’incremento delle
biblioteche di classe si provvede anche con:
a) sussidi delle province, dei
comuni e di altri enti locali;
b) con eventuali donazioni e
lasciti privati.
Capo VI
Manutenzione e gestione
degli edifici scolastici
159. Oneri a carico dei comuni.
(1) — 1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai
servizi (2), alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto,
la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi
scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche,
degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati
occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai
convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si
provvede ai sensi dell’articolo 139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per
l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia
delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e
degli oggetti di cancelleria.
(1) Si riporta l’art. 3 della L. 11-1-1996, n. 23
(Norme per l’edilizia scolastica): «3. Competenze degli enti locali.
— 1. In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8
giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da
destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da
destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di
accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di
convitti e di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti
dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di
ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche,
per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
impianti.
3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale
didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e
sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle
scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad
assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto
delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono
delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni
relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico.
A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l’esercizio delle funzioni delegate.
4bis. (Omissis)».
(2) Si riporta l’art. 40, comma 5, della L.
27-12-1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
«40. Personale della scuola. — 5. In coerenza con i poteri di
organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni
scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che
assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo,
tra l’altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare
l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle
loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto,
approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati
idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura
tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono
effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione
decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione
del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia».
160. Contributi dello Stato. — 1.
Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8
della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese
per l’istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.
Titolo IV
La scuola media (1)
(1) Con l’emanazione del D.Lgs. 19-2-2004, n. 59
(Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003,
n. 53) in attuazione della delega di cui alla L. 28-3-2003, n. 53 (Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale), la scuola media assume la denominazione di scuola
secondaria di primo grado, come precisato dall’art. 19, co. 2, D.Lgs. 59/2004
cit.
Capo I
Finalità e ordinamento della
scuola media
161. Finalità e durata della
scuola media. — 1. L’istruzione obbligatoria successiva a quella elementare
è impartita gratuitamente nella scuola media.
2. La scuola media concorre a promuovere la
formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla
Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta
dell’attività successiva (1).
3. Non è ammessa abbreviazione alcuna della
durata triennale del corso.
(1) Il presente comma continua ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59
(Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003,
n. 53).
162. Istituzione delle cattedre e
dei posti di ruolo. — 1. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con quello del tesoro, sono indicate le materie o i
gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l’istituzione delle cattedre
e dei posti di ruolo, nonché gli obblighi d’insegnamento, sono ugualmente
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
quello del tesoro.
3. Le cattedre di educazione tecnica e di
educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo
insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per
squadre e per sesso.
4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali
del personale docente della scuola media, di cui all’articolo 444, comprendono
anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, di tempo
pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività
di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.
[5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno
sono istituite, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario
comprensive delle ore d’insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di
studio sussidiario e delle libere attività complementari] (1).
(1) Comma abrogato ex art. 19, co. 4,
D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53), a decorrere dall’anno scolastico
successivo alla data di entrata in vigore del decreto (3 marzo 2004).
163. Direzione degli istituti. —
1. Ad ogni istituto è preposto un preside che svolge le funzioni previste
dall’articolo 396.
164. Formazione delle classi. — 1.
Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti
provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di
istituto e delle proposte del collegio dei docenti.
2. In caso di presenza di alunni stranieri si
procede ai sensi dell’articolo 115, comma 4, del presente testo unico.
[165. Piano di studi. — 1.
Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti:
religione con la particolare disciplina di cui all’articolo 309 e seguenti;
italiano, storia ed educazione civica, geografia; scienze matematiche,
chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica;
educazione fisica; educazione tecnica; educazione musicale.
2. Per assicurare con la partecipazione attiva di
tutti i docenti la necessaria unità di insegnamento, il consiglio di classe si
riunisce almeno una volta al mese] (1).
(1) Art. abrogato ex D.P.R.
8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in
vigore del regolamento.
[166. Programmi e orari di
insegnamento. — 1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di
esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I programmi per
l’insegnamento della religione cattolica sono adottati secondo le modalità
stabilite con le intese di cui all’articolo 309.
2. Nel dare applicazione a quanto disposto dal
comma 1, sono tenute presenti le seguenti esigenze:
a) rafforzamento
dell’educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo
dell’insegnamento della lingua italiana — con riferimento alla sua origine
latina e alla sua evoluzione storica — e delle lingue straniere;
b) potenziamento
dell’insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali —
finalizzate queste ultime anche all’educazione sanitaria — attraverso
l’osservazione, l’esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di
sistemazione delle conoscenze;
c) valorizzazione, nei programmi
di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla
acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche.
3. L’orario complessivo degli insegnamenti non
può superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per
le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con
lingua di insegnamento slovena, nonché per le scuole medie annesse agli istituti
d’arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi.
4. Previo accertamento delle possibilità locali
possono essere organizzate scuole medie integrate a tempo pieno, nelle quali
sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione con l’ordinanza di cui al comma 5, cattedre-orario comprensive delle
ore di insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio
sussidiario e delle libere attività complementari.
5. Con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono
stabiliti i criteri generali e le modalità di organizzazione delle scuole medie
integrate a tempo pieno e sono precisate le funzioni integrative e di sostegno
ad esse affidate, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersene il
funzionamento, con riguardo anche alla prescuola ed all’interscuola.
6. Le attività di prescuola e interscuola
rientrano nelle attività connesse con il funzionamento della scuola di cui all’articolo
491] (1).
(1) Art. abrogato ex D.P.R.
8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in
vigore del regolamento.
[167. Attività integrative e di
sostegno. — 1. Al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e
la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa
può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere
interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di
classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare
interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell’ambito della programmazione di cui al
comma 1 sono previste forme di sostegno per l’integrazione degli alunni in
situazione di handicap, ai sensi degli articoli 315 e 316.
3. Le attività di cui al comma 1 del presente
articolo si svolgono periodicamente, in sostituzione delle normali attività
didattiche, e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell’anno scolastico, con
particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni,
secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che è
elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal
consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.
4. Esse sono attuate dai docenti delle classi
nell’ambito dell’orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti
per ciascuna classe.
5. Le attività previste dal comma 4 dell’articolo
166 devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al
comma 3 del presente articolo.
6. Il suddetto programma viene periodicamente
verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell’anno
scolastico.
7. I consigli di classe, nelle riunioni
periodiche previste dal comma 3 dell’articolo 165, verificano l’andamento
complessivo dell’attività didattica nelle classi di loro competenza e
propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro] (1).
(1) Art. abrogato ex D.P.R.
8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in
vigore del regolamento.
[168. Piano annuale della
attività scolastica. — 1. Nel periodo dal 1° settembre all’inizio delle
lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per l’elaborazione del piano
annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di
aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell’anno] (1).
(1) Art. abrogato ex D.P.R.
8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in
vigore del regolamento.
Capo II
Corsi di istruzione per
soggetti analfabeti,
privi di titolo di studio,
analfabeti di ritorno
169. Corsi per adulti finalizzati
al conseguimento del titolo di studio. — 1. Possono essere
istituiti corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio e
corsi sperimentali di scuola media per lavoratori ai quali si provvede
esclusivamente mediante docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso,
purché nell’ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente
di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche
aggiuntive.
170. Integrazione di corsi di
formazione professionale. — 1. Per le attività didattiche da
svolgere, nell’ambito della scuola media, ad integrazione di corsi di
formazione professionale, si applica quanto disposto dall’articolo 82.
171. Corsi di scuola dell’obbligo
negli istituti di prevenzione e pena. — 1. Per i corsi di
istruzione media negli istituti penitenziari si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 135, commi l e 6.
172. Recupero scolastico di
tossicodipendenti. — 1. I corsi statali sperimentali di scuola
media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le
cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti all’albo di cui
all’articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (1), entro i limiti numerici e con le modalità
di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni.
(1) Si riporta l’art. 116 del D.P.R. 9-10-1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) come modificato dal D.L. 30-12-2005, n. 272 (Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), conv. in L.
21-2-2006, n. 49: «116. Livelli essenziali relativi alla libertà di
scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private.
— 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale
livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo
utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle
tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività
sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o
alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 8ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. L’autorizzazione alla specifica attività
prescelta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che
rappresentano livelli essenziali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione:
a) personalità giuridica di
diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o
riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilità di locali e
attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;
c) personale dotato di
comprovata esperienza nel settore di attività prescelto;
d) presenza di un’equipe
multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con
specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o
del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello
psichiatra e/o dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia e
dell’infermiere professionale, qualora l’attività prescelta sia quella di
diagnosi della tossicodipendenza;
e) presenza numericamente
adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure
professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste
per la specifica attività prescelta di cura e riabilitazione dei
tossicodipendenti.
3. Il diniego di autorizzazione deve essere
motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei
requisiti minimi di cui al comma 2.
4. Le regioni e le province autonome stabiliscono
le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2
e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione.
5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede
internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a
promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da
organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione
dei tossicodipendenti.
6. L’autorizzazione con indicazione delle
attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l’ammissione
all’accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui
all’articolo 117, per:
a) lo svolgimento dei compiti
di cui all’articolo 114;
b) l’accesso ai contributi di
cui agli articoli 128 e 129;
c) la stipula con il Ministero
della giustizia delle convenzioni di cui all’articolo 96 aventi ad oggetto
l’esecuzione dell’attività per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione.
7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi
del presente articolo sono autorizzati all’attività gli enti iscritti negli
albi regionali e provinciali.
8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto
l’elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione
dell’attività identificata quale oggetto della convenzione. L’elenco è
annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziali.
9. Per le finalità indicate nel comma 1
dell’articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le regioni e le
province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni
liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo.
Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti
di cui all’articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri
predeterminati dalle rispettive assemblee».
Capo III
Scuole medie annesse a
particolari istituti
e scuole speciali
173. Scuole medie annesse ai
Convitti nazionali e agli educandati femminili. —
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali l’istruzione
obbligatoria è impartita all’interno dei singoli istituti.
2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse
oltre alle scuole elementari di cui all’articolo 139, anche scuole medie
statali.
3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali,
sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti
per le altre scuole medie statali.
4. Alle scuole medie annesse possono essere
iscritti anche alunni esterni.
5. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle scuole medie annesse agli educandati femminili dello
Stato.
174. Scuole medie annesse agli
istituti d’arte e ai conservatori di musica. — 1. Nelle scuole medie
annesse agli istituti d’arte e ai conservatori di musica la funzione di
direzione è svolta dal preside dell’istituto o dal direttore del conservatorio.
2. I programmi, gli orari di insegnamento e le
prove di esame nelle predette scuole medie sono integrati, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, in relazione agli insegnamenti
specializzati (1).
(1) Si veda il D.M. 9-2-1979 (Orari di
insegnamento e prove di esame per le scuole medie annesse agli istituti d’arte
e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi).
175. Scuole medie per non vedenti
o sordomuti. — 1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti
l’istruzione media è impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle
scuole di cui agli articoli 322 e 323.
Capo IV
Itinerario scolastico
176. Iscrizione alla prima classe.
(1) — 1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.
[2. I termini per la presentazione della domanda
di iscrizione e la documentazione, di cui essa va corredata, sono stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione] (2).
[3. Per l’iscrizione e la frequenza alla scuola
media non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere]
(2).
(1) Il presente articolo continua ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59
(Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003,
n. 53).
(2) Comma abrogato ex D.P.R. 8-3-1999, n.
275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (art.
17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore del
regolamento.
177. Valutazione e scheda
personale dell’alunno. — 1. Il consiglio di classe con la sola
presenza dei docenti, è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda
personale dell’alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua
partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul
suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia
globalmente sia nelle singole discipline.
2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre
dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati
giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente
informativa sul livello globale di maturazione.
3. Per la valutazione degli alunni handicappati
si applica il disposto dell’articolo 318.
4. I docenti della classe illustrano ai genitori
dell’alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul
livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, unitamente alle iniziative
eventualmente programmate in favore dell’alunno medesimo ai sensi dell’articolo
167.
5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione
finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni
della prima e della seconda classe e all’esame di licenza gli alunni della
terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un
giudizio di non ammissione alla classe successiva o all’esame di licenza.
6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi
analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell’anno sul
livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle
attitudini dimostrate.
7. La valutazione dell’alunno e il giudizio
finale sono documentati con apposito attestato.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i
modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni altra documentazione
ritenuta necessaria.
9. Il libretto scolastico è abolito. Nulla è
innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei
lavoratori emigranti scolarizzati all’estero adottato a seguito della
risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa.
178. Accesso alle classi
successive alla prima. — 1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe
immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio
di idoneità di cui al comma 5 dell’articolo 177 (1).
[2. Alle stesse classi si accede anche per esame
di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto
o compiano nel corso dell’anno solare rispettivamente il 12° e il 13° anno di
età e siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati
che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due
anni] (2).
3. La promozione e la idoneità valgono per
proseguire gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta.
(1) V. nota (1) sub art. 176.
(2) Comma abrogato ex art. 19, co. 4,
D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53), a decorrere dall’anno scolastico successivo
alla data di entrata in vigore del decreto (3 marzo 2004).
179. Abolizione degli esami di
riparazione e di seconda sessione. — 1. Sono aboliti nella scuola media gli
esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
2. Gli alunni che per assenze determinate da
malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di
natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in
una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle
lezioni dell’anno scolastico, prove suppletive che si concludono con il
giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
180. Esami di idoneità. (1) —
1. Gli esami di idoneità alla frequenza della seconda e terza classe si
svolgono in un’unica sessione.
2. Per i candidati agli esami di idoneità che
siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove
suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo.
3. Sono sedi di esami di idoneità tutte le scuole
statali o pareggiate o legalmente riconosciute.
4. La commissione per gli esami di idoneità è
nominata e presieduta dal preside della scuola in cui l’esame ha luogo ed è
composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della
classe immediatamente inferiore.
(1) In materia si veda quanto disposto dall’art.
11, co. 5, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59, come modificato sul punto dall’art. 1, D.L.
7-9-2007, n. 147, come conv. con modif. in L. 25-10-2007, n. 176 (Disposizioni
urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in
materia di concorsi per ricercatori universitari): «11. Valutazione,
scrutini ed esami. — 5. Alle classi seconda e terza si accede anche per
esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano
compiuto o compiano entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento,
rispettivamente, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in
possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di
primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo,
rispettivamente, da almeno uno o due anni».
181. Norme sullo svolgimento degli
esami. — 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le
modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di licenza (1).
2. Per le prove di esame di alunni handicappati
sono adottati i criteri stabiliti dall’articolo 318.
(1) In materia di esame di licenza si vedano le
disposizioni di cui all’art. 11, co. 4, 4bis e 4ter D.Lgs. 19-2-2004, n. 59,
come modificato sul punto dall’art. 1, D.L. 7-9-2007, n. 147, come conv. con
modif. in L. 25-10-2007, n. 176 (Disposizioni urgenti per assicurare
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per
ricercatori universitari): «11. Valutazione, scrutini ed esami. — 4.
Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame
di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma
4bis.
4bis. Il consiglio di classe, in sede di
valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all’esame di Stato
gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado,
formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non
ammissione all’esame medesimo.
4ter. L’esame di Stato comprende anche una prova
scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e
specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla
suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli
predisposti annualmente dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva
periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni
scolastiche competenti».
182. Ripetenza. —
1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente
riconosciuta può essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in
cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi
dell’articolo 112.
2. Agli alunni handicappati può essere consentita
una terza ripetenza in singole classi, a norma dell’articolo 316.
183. Ammissione all’esame di licenza. —
1. Al termine della terza classe si sostiene l’esame di licenza al quale sono
ammessi gli alunni giudicati idonei [a norma dell’articolo 177, comma 5] (1).
2. All’esame di licenza sono ammessi anche i
candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell’anno solare
il quattordicesimo anno di età, purché siano in possesso della licenza
elementare. Sono inoltre ammessi i candidati che detta licenza abbiano
conseguito da almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso compiano
23 anni di età (2).
3. Al momento dell’ammissione agli esami di
licenza è presentata certificazione dell’avvenuta vaccinazione contro l’epatite
virale B.
(1) Comma modificato ex art. 19, co. 6,
D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53), a decorrere dall’anno scolastico
successivo alla data di entrata in vigore del decreto (3 marzo 2004).
(2) Il presente comma continua ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, ed è abrogato, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette sezioni e classi, a norma dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. 19-2-2004, n. 59
(Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003,
n. 53).
184. Sede e sessione unica
dell’esame di licenza. — 1. Sono sedi di esame di licenza di scuola
media le scuole medie statali e pareggiate nonché, per i soli alunni interni,
le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall’articolo
362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti
dall’autorità ecclesiastica.
2. L’esame di licenza media si sostiene in
un’unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti
per gravi e comprovati motivi.
3. Le prove suppletive devono concludersi prima
dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
185. Esame di licenza e
commissione esaminatrice. — [1. Sono materie di esame: italiano; storia ed
educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e
naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica;
educazione musicale; educazione fisica] (1).
[2. L’esame di licenza consiste nelle prove
scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio
pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma 1] (1).
3. La Commissione esaminatrice dell’esame di
licenza (2) è composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che
insegnino le materie di cui al primo comma; nonché i docenti che realizzano
forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap;
il presidente della commissione è nominato dal provveditore agli studi, il quale
lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento.
4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo
è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una
certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di
maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che
ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi (3).
5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza
e che non abbia la idoneità alla terza classe della scuola media, ha facoltà, a
giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.
(1) Comma abrogato ex art. 17, co. 1,
D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo
1997, n. 59) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore
del regolamento.
(2) Si riporta l’art. 40, comma 12, della L.
27-12-1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):«40.
Personale della scuola. — 12. Con effetto dall’anno scolastico 1997-1998
sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di
licenza media».
(3) Comma così sostituito ex art. 3, co.
3bis, D.L. 1-9-2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
università), conv., con modif., in L. 30-10-2008, n. 169 (G.U.
31-10-2008, n. 256).
186. Valore della licenza. — 1.
L’esame di licenza media è esame di Stato.
2. Il diploma di licenza media dà accesso a tutte
le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
187. Rilascio diplomi e attestati.
— 1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della
commissione esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di
licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché l’interessato
o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda
dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l’avvenuto
smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un certificato rilasciato
dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono
contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti,
del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le
eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e
su tutti gli altri atti scolastici.
6. Nei diplomi di licenza della scuola media non
è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di
handicap.
7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di
licenza agli alunni della scuola media è gratuito.
8. Della medesima agevolazione godono gli alunni
delle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute.
9. Ai candidati che abbiano superato esami di
idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole
previste dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell’attestato di idoneità e
del diploma di licenza, è del pari gratuito.
10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono
esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.
Capo V
Libri di testo
188. Adozione dei libri di testo. — 1.
I libri di testo sono adottati secondo modalità stabilite da apposito
regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.
189. Libri di testo per
l’insegnamento della religione cattolica. — 1. I criteri per la
scelta dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica sono
determinati secondo quanto previsto dall’articolo 152.
Capo VI
Gestione e manutenzione
degli edifici scolastici
190. Oneri a carico dei comuni e
contributi dello Stato (1). — 1. I comuni sono tenuti a
fornire, oltre ai locali idonei, l’arredamento, l’acqua, il telefono,
l’illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e
a provvedere all’eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni
nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4
dell’articolo 56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri
di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive
modificazioni, alle spese per l’istruzione statale di pertinenza dei comuni e
delle province.
(1) Si riporta l’art. 3 della L. 11-1-1996, n. 23
(Norme per l’edilizia scolastica): «3. Competenze degli enti locali.
— 1. In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8
giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da
destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da
destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di
accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di
convitti e di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti
dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di
ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche,
per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
impianti.
3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale
didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e
sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle
scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad
assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto
delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono
delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni
relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico.
A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l’esercizio delle funzioni delegate.
4bis. (Omissis)».
Titolo V
Istituti e scuole
di istruzione secondaria
superiore (1)
(1) Con l’emanazione del D.Lgs. 17-10-2005, n.
226 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53), in attuazione della delega di
cui alla L. 28-3-2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale), gli istituti e le scuole
di istruzione superiore costituiranno il secondo ciclo dell’istruzione,
unitamente al sistema dell’istruzione e formazione professionale.
Si vedano gli artt. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11,
D.Lgs. 226/2005 cit. come modificato dal D.L. 31-1-2007, n. 7, conv. con modif.
in L. 2-4-2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di
nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli).
Si veda l’art. 13, co. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater
e 1 quinquies, D.L. 7/2007 conv. con modif. in L. 40/2007 cit..
Capo I
Finalità ed ordinamento
191. Degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore. — 1. L’istruzione
secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente
successivi alla scuola media; ad essi si accede con la licenza di scuola media
(1).
2. Sono istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli
istituti tecnici, il liceo artistico, l’istituto magistrale, la scuola
magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d’arte (1).
3. Il ginnasio-liceo classico e quello
scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi
universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare
all’esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune
professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle
costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine
quello di impartire l’insegnamento dell’arte, indipendentemente dalle sue
applicazioni all’industria; gli istituti professionali hanno per fine precipuo
quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l’esercizio di
mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed
artigiano, agrario e nautico; gli istituti d’arte hanno per fine precipuo
quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle
tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino
all’attuazione dell’articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari,
l’istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i
docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di preparare i
docenti della scuola materna. Nell’ambito dell’istruzione tecnica e
professionale possono essere attribuiti ad alcuni istituti finalità ed ordinamento
speciali (1).
4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo
scientifico e gli istituti tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo
artistico e l’istituto magistrale hanno la durata di quattro anni; gli istituti
d’arte e la scuola magistrale hanno la durata di tre anni; gli istituti tecnici
agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l’enologia hanno la durata
di sei anni. La durata degli istituti professionali è stabilita con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall’articolo 60,
comma 3. Gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i licei artistici e
gli istituti d’arte sono articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il
liceo artistico si articola in due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare
allo studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda
quello di avviare allo studio dell’architettura; le due sezioni hanno comune il
primo biennio (1).
5. I diplomati degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o
di diploma universitario, ferme restando le condizioni e le modalità previste
dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio.
I diplomati degli istituti magistrali hanno accesso diretto alla Facoltà di
magistero. I diplomati del liceo artistico hanno accesso diretto all’Accademia
di belle arti, se provenienti dalla prima sezione, ed alla Facoltà di
architettura, se provenienti dalla seconda (1).
6. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono
completati, per consentire l’iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi
da quelli di cui al comma 5, da un corso annuale integrativo, da organizzarsi
dai provveditori agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità
didattica e scientifica delle università, sulla base di disposizioni impartite
dal Ministro della pubblica istruzione. Negli istituti professionali, nonché
negli istituti d’arte, che ne facciano richiesta, sono istituiti, in via
sperimentale, estendendone la durata a cinque anni, previo parere di una
commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro della pubblica
istruzione, corsi annuali, biennali o triennali, atti a consentire una
formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria
superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che per gli
istituti professionali non possono superare il numero di 700, sono ammessi i
licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo e,
rispettivamente, i licenziati degli istituti d’arte sempre di analogo
indirizzo. Al termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di maturità
professionale o, rispettivamente, di maturità d’arte applicata, i quali danno
accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi
degli istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi di
istituti tecnici. Con le medesime modalità sono istituiti presso gli istituti
professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali intesi ad
accentuare la componente culturale del loro primo biennio (1).
7. Agli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore sono annessi, a seconda delle rispettive finalità
ed indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori, officine, reparti di
lavorazione ed aziende.
8. Ad ogni istituto è preposto un preside, che
svolge le funzioni previste dall’articolo 396 (1).
9. Gli istituti e scuole di cui al presente
articolo sono complessivamente indicati, nei successivi articoli, con
l’espressione: «istituti e scuole di istruzione secondaria superiore» (1).
(1) Ai sensi dell’art. 31, co. 2, D.Lgs.
17-10-2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53), le
presenti disposizioni continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo
il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette classi.
Capo II
Carriera scolastica degli
alunni
192. Norme generali sulla carriera
scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione.
— 1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per
scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che
non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente
riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di
idoneità (1).
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi
ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il
passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o
di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda
le prove da sostenere, dai regolamenti e dall’ordinanza che, per gli scrutini
ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell’articolo 205, comma 1. Analogamente si
provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in
possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica (1).
3. Subordinatamente al requisito dell’età, che
non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi
negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai
dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani
provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale
esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe,
sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi
riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma
prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.
4. Una stessa classe di istituto o scuola
statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due
anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla
proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove
particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con
deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di
alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli
specialisti di cui all’articolo 316.
5. È consentito, subordinatamente alla decorrenza
dell’intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa
sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale
effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di
esame (1).
6. L’alunno d’istituto o scuola statale,
pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo
per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe
da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe
immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell’uno
e nell’altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di
scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola
statale, pareggiata o legalmente riconosciuta (1).
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre
ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto
e di condotta degli alunni (1).
8. A conclusione degli studi si sostengono, a
seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di
abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi
(1).
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali
e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente
dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma
9 ed al comma 4 dell’articolo 310 devono essere allegati alla domanda di
iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi
della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la
specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al
comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell’articolo 310, è sottoscritta
per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà,
nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del
codice civile (2).
(1) V. nota (1) sub
art. 191.
(2) (2) V. art.
30 Cost.
Si riportano gli artt. 147, 315, 316, 317,
317bis, 330, 332, 333, 336, 337, 343, 344, 348, 354, 355, 357, 358, 360 c.c.:
«147. Doveri verso i figli. — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle
capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».
«315. Doveri del figlio verso i genitori.
— Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle
proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché
convive con essa».
«316. Esercizio della potestà dei genitori.
— Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o alla
emancipazione.
La potestà è esercitata di comune accordo da
entrambi i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare
importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando
i provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di un grave
pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed
indifferibili.
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se
maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più
utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane
il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel
singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio».
«317. Impedimento di uno dei genitori. —
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda
impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà, questa è esercitata
in modo esclusivo dall’altro.
La potestà comune dei genitori non cessa quando,
a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi.
L’esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto
nell’articolo 155».
«317bis. Esercizio della potestà. — Al
genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i
genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora
siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori
non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il
figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto
il riconoscimento. Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può
disporre diversamente; può anche escludere dall’esercizio della potestà
entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il
potere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita
del figlio minore».
«330. Decadenza dalla potestà sui figli. —
Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola
o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave
pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può
ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare».
«332. Reintegrazione nella potestà. — Il
giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando,
cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso
ogni pericolo di pregiudizio per il figlio».
«333. Condotta del genitore pregiudizievole ai
figli. — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da
dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare
comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può
adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di
lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi
momento».
«336. Procedimento. — I provvedimenti
indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro
genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare
deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio,
assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il
provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può
adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i
genitori e il minore sono assistiti da un difensore».
«337. Vigilanza del giudice tutelare. — Il
giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il
tribunale abbia stabilite per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione
dei beni».
«343. Apertura della tutela. — Se entrambi
i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà, si
apre la tutela presso il Tribunale del circondario dove è la sede principale
degli affari e interessi del minore.
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il
domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto
del tribunale».
«344. Funzioni del giudice tutelare. —
Presso ogni Tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle
curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza
degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi
corrispondono alle sue funzioni».
«348. Scelta del tutore. — Il giudice
tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per
ultimo la [patria] potestà. La designazione può essere fatta per testament, per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi
si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene
preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini
del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del
tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l’età di anni sedici.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona
idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di
educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’articolo
147».
«354. Tutela affidata a enti di assistenza.
— La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti
conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal
giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il
minore o all’ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o
dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.
È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di
nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre
circostanze lo richiedano».
«355. Protutore. — Sono applicabili al
protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.
Non si nomina il protutore nei casi contemplati
nel primo comma dell’articolo 354».
«357. Funzioni del tutore. — Il tutore ha
la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne
amministra i beni».
«358. Doveri del minore. — Il minore deve
rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto
al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore
ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare».
«360. Funzioni del protutore. — Il
protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in
opposizione con l’interesse del tutore.
Se anche il protutore si trova in opposizione
d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di
un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato
l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e
può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione».
193. Scrutini finali di
promozione, esami di idoneità ed esami integrativi. (1) —
1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle
classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al
termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita
agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna
disciplina o in ciascun gruppo di discipline [e ad otto decimi in condotta]
(2). Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di
classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della
famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di
ammissione o non ammissione alla classe successiva (3).
2. L’ammissione agli esami di idoneità, di cui
all’articolo 192, è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei
candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti
ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione
agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti, coloro
che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l’istituto o scuola statale,
pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneità chi abbia
conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non
inferiore ai sei decimi.
3. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo
dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio
delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell’anno in corso,
abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì
dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale
età è abbassata a ventun anni per gli esami di idoneità nelle scuole
magistrali.
4. Gli esami di idoneità di cui all’art. 192,
comma 1, si svolgono in un’unica sessione estiva (4).
5. Gli esami integrativi, di cui
all’articolo 192, comma 2, si svolgono in un’unica sessione speciale, che deve
aver termine prima dell’inizio delle lezioni.
(1) V. nota (1) sub art. 191.
(2) Periodo abrogato ex art. 17, co. 1,
D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo
1997, n. 59) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in vigore
del regolamento.
(3) L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo in
commento è stato così sostituito ex art. 1, co. 2, L. 8-8-1995, n. 352
recante: Disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli esami di
riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di
sostegno e di recupero.
(4) Comma così sostituito ex art. 1, co.
2, L. 352/1995 cit.
[193bis. Interventi didattici ed
educativi. — 1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli
studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle
rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l’autonoma
programmazione d’istituto e con i piani di studio disciplinari ed
interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia
giudicato, nel corso dell’anno scolastico, non sufficiente in uno o più
materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e
i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberano che
vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento,
attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché
interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3.
2. I criteri di svolgimento degli interventi di
cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle
indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal
consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei
docenti effettua verifiche periodiche sull’efficacia dei suddetti interventi
sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti
interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio
dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli
studenti in sede di scrutinio finale.
3. Per gli studenti che siano stati promossi alla
classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più
discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti
degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera
l’obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le attività per
essi previste nella programmazione di classe, limitatamente all’avvio dell’anno
scolastico 1995-1996.
4. Il consiglio di istituto, con propria
delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi
didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine
disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.
5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi
compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai
docenti degli istituti e rientrano tra le attività aggiuntive di cui
all’articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 207 del 5 settembre 1995.
6. I finanziamenti per le attività previste dal
comma 5 di cui al decreto legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352, confluiscono nel fondo per il
miglioramento dell’offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive.
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
all’estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli
adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali] (1).
(1) Art. abrogato ex D.P.R.
8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in
vigore del regolamento.
[193ter. Calendario scolastico e tempi
dell’attività didattica. — 1. Gli interventi di cui all’articolo 193bis,
comma 1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo
articolo, si svolgono durante tutto l’anno scolastico. Ogni istituto, nella sua
autonomia, ne stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con
opportuni adattamenti del calendario scolastico.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1,
gli organi competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a
deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella
settimanale, a condizione che ciascun docente assolva ai propri obblighi di
servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto
per ciascuna disciplina. Nell’ambito di tale flessibilità è assicurato lo
svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi anche nei
confronti degli studenti dei corsi serali.
3. Per gli interventi didattici ed educativi
integrativi di cui all’articolo 193bis, comma 1, primo periodo, e comma 3, può
essere prevista un’articolazione diversa da quella per classe, in
considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle
disponibilità di bilancio] (1).
(1) Art. abrogato ex D.P.R.
8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59) (art. 17, co. 1) a far data dal 1° settembre 2000, data di entrata in
vigore del regolamento.
Capo III
Esami finali (1)
(1) Si vedano gli artt. 1, 2, 3, 4, L.
10-12-1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) come
modificata dalla L. 11-1-2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e
delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università).
194. Esami finali nella scuola
magistrale. (1) — 1. Al termine del corso di studi della
scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di
abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne. [Le sessioni d’esame sono
due] (2).
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che
abbiano frequentato l’ultimo anno del corso di studi e che siano stati
dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.
3. I privatisti che domandino di essere ammessi a
sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età
entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o
aver conseguito in una precedente sessione la maturità.
4. Gli esami consistono in due prove scritte,
rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova
orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali,
di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia
domestica, di plastica e di disegno, nonché in una prova pratica costituita da
un saggio di lezione. La prova orale relativa all’insegnamento della religione
cattolica non è sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale
insegnamento.
5. I privatisti non possono essere
ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potrà essere loro rilasciato
il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non
abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica
deve essere sostenuta, al termine dell’anno, nella stessa scuola magistrale
nella quale si sostennero gli altri esami.
(1) Ai sensi dell’art. 31, co. 2, D.Lgs.
17-10-2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53), le
presenti disposizioni continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo
il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette classi.
(2) Periodo abrogato dall’art. 1, comma 2, della
L. 8-8-1995, n. 352 (Abolizione degli esami di riparazione e di seconda
sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero).
195. Esame di qualifica. (1) —
1. L’alunno che superi l’esame finale dei corsi degli istituti professionali
consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini degli inquadramenti
contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede
di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi. Tale
qualifica va trascritta nel libretto di lavoro.
2. Ai fini dell’accesso alle qualifiche
funzionali previste per i vari comparti dell’impiego pubblico, il diploma di
cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti che in relazione ai vari
profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Esso dà diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per
titoli ed esami per l’assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si
accede con il possesso di licenza di scuola media.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi
dell’articolo 205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli
esami, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione
delle commissioni giudicatrici.
4. Le norme regolamentari si attengono, di norma,
a principi analoghi a quelli cui è conformata la disciplina degli
esami di maturità, salvo che per la composizione delle commissioni, per la
quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione delle
commissioni giudicatrici degli esami di idoneità.
5. Gli esami di qualifica si svolgono in
unica sessione annuale.
(1) Ai sensi dell’art. 31, co. 2, D.Lgs.
17-10-2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53), le
presenti disposizioni continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo
il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette classi.
196. Esame di licenza di maestro
d’arte. (1) — 1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalità,
i principi ed i criteri indicati nell’articolo 195, sono stabiliti i requisiti
di ammissione agli esami di licenza di maestro d’arte, le relative prove di
esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni
giudicatrici.
[2. Chi nella prima sessione non superi, o non
compia, l’esame è ammesso a ripetere, o a sostenere, le prove nella sessione
autunnale dello stesso anno scolastico] (2).
(1) Ai sensi dell’art. 31, co. 2, D.Lgs.
17-10-2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53), le
presenti disposizioni continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo
il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette classi.
(2) Comma abrogato ex art. 1, co. 2, L.
8-8-1995, n. 352 (Abolizione degli esami di riparazione e di seconda
sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero).
[197. Esami di maturità. —
1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo
scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e nell’istituto
magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge
in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a
conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto
magistrale abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed
all’insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari
disposizioni recate da leggi speciali.
2. Si sostiene altresì un esame di Stato in unica
sessione per il conseguimento del diploma di maturità professionale e di
maturità d’arte applicata al termine dei corsi integrativi degli istituti
professionali e, rispettivamente, degli istituti d’arte.
3. Il diploma di maturità professionale è
equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo
indirizzo. Con il decreto di cui all’articolo 205 è stabilita la validità dei
titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo
indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell’accesso alle qualifiche
funzionali previste per i vari comparti dell’impiego pubblico, il predetto
diploma, al pari di quello di maturità d’arte applicata, è riconosciuto nei
limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede
di contrattazione collettiva.
4. Possono sostenere gli esami di maturità gli
alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali,
pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano frequentato l’ultimo anno di
corso ovvero l’anno integrativo o l’ultimo degli anni integrativi istituiti
presso gli istituti professionali o gli istituti d’arte statali, pareggiati o
legalmente riconosciuti, previa ammissione deliberata motivatamente dal
consiglio di classe con almeno la metà dei voti, sulla base di uno scrutinio
finale inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole
materie di studio dell’ultimo anno di corso, con la formulazione di un giudizio
analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie. Agli alunni non
ammessi è comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo
risultante dallo scrutinio.
5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il
diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della
domanda di ammissione e dimostri di avere adempiuto all’obbligo scolastico può
chiedere di essere ammesso all’esame di maturità. I candidati non considerati nel
comma 4 sono sottoposti, per le materie per le quali non è prevista specifica
prova negli esami di maturità, a prove orali integrative dinanzi alla stessa
commissione esaminatrice, tenendo conto del titolo di studio di cui il
candidato è provvisto. La commissione esaminatrice terrà altresì conto di
eventuali altre maturità o abilitazioni precedentemente conseguite.
6. L’esame di maturità ha come fine la
valutazione globale della personalità del candidato, considerata con riguardo
anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.
7. L’esame consta di due prove scritte e di un
colloquio.
8. La prima prova scritta consiste nella
trattazione di un tema scelto dal candidato tra quattro che gli vengono
proposti e tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche; la seconda
prova scritta, che per gli esami di maturità tecnica, professionale e d’arte
applicata, può essere grafica o scritto-grafica, è indicata dal Ministero della
Pubblica istruzione entro il 10 maggio e verte su materie comprese nella tabella
n. l allegata al presente testo unico. I casi in cui gli esami possano constare
di una sola prova scritta sono determinati con il regolamento di cui
all’articolo 205, comma 1.
9. Nelle scuole in cui l’insegnamento si svolge
in lingua diversa da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva
lingua. Nelle scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei
candidati, in lingua italiana o in lingua tedesca. Per le scuole con lingua
d’insegnamento diversa da quella italiana, il Ministero provvede alla
traduzione dei temi proposti nella rispettiva lingua d’ insegnamento.
10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora
essi non giungano tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice
provvede a che ciascun commissario presenti una terna di temi mezz’ora prima
dell’inizio della prova, estraendone a sorte quattro per la prima prova ed uno
per la seconda.
11. La valutazione degli elaborati viene
effettuata collegialmente.
12. Il colloquio, nell’ambito dei programmi
svolti nell’ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie, scelte
rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro indicate dal
Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati. A
richiesta del candidato il colloquio può svolgersi anche su un’ulteriore
materia di insegnamento: in tal caso, il presidente può nominare, ove occorra,
un membro aggregato, che ha solamente voto consultivo. Il colloquio, che è
collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la
commissione.
13. A conclusione dell’esame di maturità viene
formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle
risultanze tratte dall’esito dell’esame, dal curriculum degli studi e da ogni
altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato lavoratore
studente può, a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia
del libretto di lavoro ed una dichiarazione dell’azienda da cui dipende, che
attesti la mansione che egli svolge, la sua qualifica e l’orario di lavoro.
14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la
dichiarazione di maturità espressa a maggioranza. A parità di voti prevale il
voto del presidente. Il giudizio di maturità è integrato da una valutazione
espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno dei quali assegna un
punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte
membri aggregati a pieno titolo, la valutazione complessiva è rapportata a
sessantesimi. Tale valutazione è valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun
candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione
relativamente all’orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi
universitari e, per la maturità artistica e di arte applicata, ai fini della
scelta degli studi nella facoltà di architettura o nell’accademia di belle
arti. Alla formulazione del giudizio, all’attribuzione del punteggio ed alla
valutazione sull’orientamento partecipa l’intera commissione.
15. I diplomi di maturità recano il punteggio
attribuito a ciascun candidato; il giudizio e la valutazione sull’orientamento
vengono comunicati per iscritto a richiesta dell’interessato.
16. I candidati non maturi di istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente
riconosciuti sono ammessi a ripetere l’ultima classe per un massimo di altri
due anni; gli altri candidati non maturi possono essere ammessi a frequentare
l’ultima classe, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della
commissione.
17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia
da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia
riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibilità di
partecipare alle prove scritte è data facoltà di sostenere le prove stesse in
un periodo fissato dal Ministero prima della conclusione degli esami; per
l’invio dei temi si seguono le modalità di cui al comma 10.
18. La norma sul rinvio delle prove scritte per
coloro che si trovino nell’assoluta impossibilità di parteciparvi secondo il
normale diario si applica anche agli altri tipi di esami previsti nel presente
capo] (1).
(1) Dalla data di entrata in vigore del D.P.R.
23-7-1998, n. 323 (Disciplina degli esami di Stato), e cioè dal
24-9-1998, l’articolo in commento risulta abrogato per effetto dell’art. 8
della L. 10-12-1997, n. 425 (Riforma degli esami di Stato) come
modificata dalla L. 11-1-2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e
delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università).
Capo IV
Norme comuni a vari tipi di
esame
198. Commissioni di esame. (1) —
1. La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi è
nominata dal preside ed è composta di docenti della classe cui il candidato
aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da
rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei
componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non
può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il preside od un
docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari
che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
2. La commissione per gli esami finali della
scuola magistrale è composta dai docenti della scuola ed è presieduta da un
preside o docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le
categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell’articolo 205,
comma 1.
[3. La commissione per gli esami di maturità è nominata
dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta dal presidente e da
cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell’istituto
statale, pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei
candidati. Il membro interno più anziano per servizio in ciascuna commissione è
anche membro effettivo per i privatisti] (2).
[4. Il presidente della commissione di cui al
comma 3 è scelto nelle seguenti categorie:
a) docenti universitari di prima
e seconda fascia, anche fuori ruolo;
b) ricercatori universitari
confermati, liberi docenti incaricati o assistenti universitari del ruolo ad
esaurimento purché appartengano a settori scientifico-disciplinari cui sono
riferibili le materie attinenti all’esame ovvero siano stati docenti di ruolo
di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati;
c) provveditori agli studi a
riposo purché provenienti dall’insegnamento o dal ruolo dei presidi degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
d) presidi di ruolo o a riposo
degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali o
pareggiati;
e) docenti degli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati, che da almeno
un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi a
preside di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o che abbiano
conseguito l’ultima classe di stipendio o che abbiano superato l’esame per
merito distinto ed il cui insegnamento di cattedra si svolga nell’ultimo
triennio o quadriennio che prepara all’esame di maturità. In caso di assoluta
necessità, il Ministero può derogare alle limitazioni previste dalla lettera b)
circa l’utilizzazione dei liberi docenti, fermo restando il criterio del
settore scientifico-disciplinare attinente all’esame] (2).
[5. I membri della commissione giudicatrice degli
esami di maturità sono scelti tra i docenti di ruolo degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati che abbiano insegnato
negli stessi istituti e scuole per almeno un anno le materie su cui verte
l’esame. Per il membro interno si deroga a detti requisiti quando manchino
docenti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Dall’anno scolastico
1994-95 e fino all’entrata in vigore della riforma dell’istruzione secondaria
di secondo grado e degli esami di maturità, i membri delle commissioni
giudicatrici, con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale
docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di cui fa
parte il comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l’abituale
dimora nella medesima provincia e, per le specifiche discipline per le quali
non sia possibile effettuare nomine in ambito provinciale, tra il personale
proveniente da provincia limitrofa e, in subordine, da altra provincia della
stessa regione o, ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle
commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti
alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno] (2).
[6. Il presidente delle commissioni degli esami
di maturità nei licei artistici è scelto, oltre che nella categoria indicata
alla lettera a) del comma 4, anche tra i ricercatori universitari
confermati, i liberi docenti incaricati od assistenti universitari del ruolo ad
esaurimento purché appartengano a settori scientifico-disciplinari attinenti
all’esame, ovvero siano stati docenti di ruolo dei licei artistici statali o
pareggiati, nonché tra i docenti di ruolo delle accademie di belle arti e tra i
docenti di ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno
l’ultima classe di stipendio o che abbiano superato l’esame di merito distinto.
I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei
artistici e delle accademie di belle arti e tra i docenti supplenti annuali che
insegnino da almeno un biennio le materie su cui verte l’esame; i commissari
per le materie culturali sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici
e tra i docenti di cui al comma 5] (2).
[7. Nelle commissioni di maturità per gli
istituti tecnici e professionali, un membro può essere scelto dal Ministero tra
gli estranei all’insegnamento, purché munito del titolo di studio attinente
all’indirizzo specifico cui si riferisce l’esame e sia fornito di particolare
competenza nel corrispondente settore tecnico; nelle medesime commissioni,
limitatamente alle materie tecnico-professionali, in caso di necessità e di
urgenza, si può prescindere dal requisito dell’abilitazione] (2).
[8. In caso di necessità è data facoltà al
presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le
quali non risultino nominati membri effettivi] (2).
[9. Nella sua prima riunione la commissione
elegge il vice presidente. Ad ogni commissione giudicatrice di esame di
maturità sono assegnati, di regola, non più di ottanta candidati] (2).
[10. Concluse le operazioni di nomina dei
presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il Ministero
della pubblica istruzione trasmette l’elenco dei docenti, i quali, pur avendo
presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati
agli studi di appartenenza dei richiedenti. Nel caso in cui dopo le nomine
intervenissero rinunce, i provveditorati agli studi nominano i sostituti dei
presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda — ove possibile —
nell’ambito degli elenchi trasmessi] (2).
(1) Ai sensi dell’art. 31, co. 2, D.Lgs.
17-10-2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53), le presenti
disposizioni continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette classi.
(2) Comma abrogato ex art. 8, L.
10-12-1997, n. 425 (Riforma degli esami di Stato).
199. Norme comuni agli esami
di maturità, di abilitazione di qualifica e di licenza di maestro d’arte.
(1) — [1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il
corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica,
di licenza di maestro d’arte e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole
materne gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei
artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali,
nonché degli istituti d’arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio
finale, per la promozione all’ultima classe, abbiano riportato non meno di otto
decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina
concernente la valutazione dell’insegnamento di educazione fisica] (2).
[2. Il beneficio di sostenere, con
l’abbreviazione di un anno rispetto all’intervallo prescritto, gli esami di cui
al comma 1 è concesso anche ai giovani soggetti all’obbligo di leva nello
stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola
statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione
all’ultima classe per scrutinio finale] (2).
3. Non sono concesse altre abbreviazioni
dell’intervallo prescritto all’infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2.
4. I candidati respinti in uno degli esami di cui
al comma 1 non sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello
stesso grado.
5. Coloro che provengono da istituti che
preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere gli esami di
maturità e quelli di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne, oltre
che negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente
riconosciuti dipendenti dall’autorità ecclesiastica, che siano sedi degli esami
di Stato.
6. Ai fini del rilascio dei diplomi è documenti
scolastici, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 187. Il
certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e
di maturità è rilasciato dal provveditore agli studi.
(1) Ai sensi dell’art. 31, co. 2, D.Lgs.
17-10-2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53), le
presenti disposizioni continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo
il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette classi.
(2) Comma abrogato ex art. 15, D.P.R.
23-7-1998, n. 323 (Disciplina degli esami di Stato).
Capo V
Norme finali sugli istituti e
scuole
di istruzione secondaria
superiore
200. Tasse scolastiche e casi
di dispensa. — 1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore le tasse scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza:
c) tassa per esami di idoneità,
integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;
d) tassa di rilascio dei
relativi diplomi.
2. Gli importi per esse determinati dalla tabella
E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono
adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
secondo le modalità previste dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n.
165.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d’arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e
della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle
istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento,
amministrativo e didattico.
4. Nella determinazione delle tasse di cui al
comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito,
sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall’annuale
dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse
scolastiche:
gli studenti che abbiano conseguito il giudizio
complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli
otto decimi di media negli scrutini finali;
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con
redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all’articolo 28, comma 4,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai
sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge
finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall’anno 1988, in ragione del
tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000
superiori.
6. Ai fini dell’individuazione del reddito di cui
al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se
derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale
da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari
tenuti all’obbligazione del mantenimento.
7. Sono dispensati altresì dalle tasse
scolastiche, nonché dall’imposta di bollo, gli alunni e i candidati che
appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una
delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti
per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti
per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi
di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di
mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per
causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa
a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta
di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od
invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in
condotta non inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli
istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero
che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento
delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di
reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si
perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della
sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I
benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata
infermità.
201. Competenze della provincia in
materia di istruzione secondaria superiore. — 1. Ai sensi
dell’articolo 14, comma l, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142
(1) recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali spettano alla provincia
le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all’istruzione
secondaria superiore, ivi compresa quella artistica, con riguardo anche
all’edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla legislazione
statale e regionale (2).
(1) Il riferimento alla L. 8-6-1990, n. 142 (Ordinamento
delle autonomie locali) si intende al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed in particolare
all’art. 19 di cui si riporta il comma 1 lett. i): «19. Funzioni.
— 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio
provinciale nei seguenti settori:
i) compiti connessi alla
istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione
professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione
statale e regionale;».
Per la programmazione e la gestione
amministrativa del sistema scolastico il D.Lgs. 31-3-1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti
locali) provvede alla riallocazione delle funzioni corrispondenti ex
artt. 137, 138 e 139 di seguito riportati: «137. Competenze dello Stato.
— 1. Restano allo Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri
e i parametri per l’organizzazione della rete scolastica, previo parere della
Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le
funzioni relative alla determinazione e all’assegnazione delle risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni
scolastiche, le funzioni di cui all’articolo 138, comma 3, del presente decreto
legislativo.
2. Restano altresì allo Stato i compiti e le
funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici
organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell’ambito delle attività
attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti
relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389».
«138. Deleghe alle regioni. — 1. Ai sensi
dell’articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle
regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione
dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano
regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della
rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento
con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base
anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in
ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa;
d) la determinazione del
calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non
statali;
f) le iniziative e le attività
di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1
opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di
entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture
dell’amministrazione centrale e periferica, di cui all’articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non
riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di
belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all’accademia
nazionale d’arte drammatica, all’accademia nazionale di danza, nonché alle
scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia».
«139. Trasferimenti alle province ed ai comuni.
— 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo,
ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in
relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli
altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l’istituzione, l’aggregazione,
la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione;
b) la redazione dei piani di
organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in
situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione
degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni
scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni
in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività
di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli
e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali
scolastici a livello territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le
comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di
propria competenza, esercitano, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche,
iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di
orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le
pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a
promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale
tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di
prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze è
conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della
scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni».
(2) Si riporta l’art. 3 della L. 11-1-1996, n. 23
(Norme per l’edilizia scolastica): «3. Competenze degli enti locali.
— 1. In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8
giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da
destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da
destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di
accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di
convitti e di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti
dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di
ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche,
per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
impianti.
3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale
didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e
sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle
scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad
assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto
delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono
delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni
relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico.
A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l’esercizio delle funzioni delegate.
4bis. (Omissis)».
202. Modelli viventi nei licei
artistici. — 1. Per l’assunzione dei modelli viventi nei
licei artistici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 275.
Capo VI
Istituzioni educative
203. Convitti nazionali. —
1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l’educazione e lo
sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
2. I predetti istituti hanno personalità
giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi,
cui sono inviati, per l’approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli
di amministrazione che sono indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi
dell’articolo 205.
3. L’amministrazione di ciascun convitto è
affidata ad un consiglio di amministrazione, composto:
a) dal rettore (1), presidente;
b) da due delegati, l’uno dal
consiglio provinciale e l’altro dal consiglio comunale del luogo dove ha sede
il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;
c) da due persone nominate dal
Ministro della pubblica istruzione, una delle quali fra il personale direttivo
e docente delle scuole medie frequentate dai convittori;
d) da un funzionario
dell’amministrazione finanziaria, designato dal direttore dell’ufficio
corrispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 (2).
4. Il consiglio di amministrazione del convitto è
nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in
carica tre anni e può essere confermato. Il consigliere che senza giustificato
motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio. Le
funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.
5. Il consiglio di amministrazione può essere
sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all’osservanza
di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi;
in tal caso, l’amministrazione dell’ente è affidata dallo stesso ministro ad un
commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto
commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del
bilancio dell’ente.
6. Il consiglio di amministrazione dei convitti
approva il bilancio di previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il
rettore a stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte nei
limiti del bilancio stesso, delibera sui contratti e le convenzioni, sulla
misura delle rette e di ogni altra contribuzione, cura la conservazione e
l’incremento del patrimonio, vigila sul personale e sul funzionamento
dell’istituzione.
7. I componenti il consiglio di amministrazione
sono responsabili verso l’istituto dei danni economici ad esso arrecati a
seguito di inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave.
8. I convitti possono richiedere, per la tutela
dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato,
l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato.
9. Ai convitti nazionali possono essere annesse
scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore. Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle
scuole ed istituti annessi.
10. Ad ogni convitto nazionale è concesso il
gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell’istituto
medesimo, qualunque sia l’epoca in cui l’assegnazione è stata realizzata. Le
opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno
carico al Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini dell’esenzione da imposte e tasse,
gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle
amministrazioni dello Stato.
12. Agli istituti tecnici ed agli istituti
professionali e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere
annessi convitti per alunni che frequentano l’istituto. L’amministrazione di
detti convitti è affidata al consiglio di istituto ed alla sua giunta
esecutiva, secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti predetti, ai fini di
una razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio,
possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di
istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono
annessi, purché ciò non comporti modifiche alla consistenza organica del
personale in servizio.
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