
Costituzione
della repubblica italiana
Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall’Assemblea
Costituente il 22-12-1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il
27-12-1947 ed entrata in vigore l’1-1-1948 (G.U. 27-12-1947, n. 298, ed.
straord.)
Principi fondamentali
1. — L’Italia è una Repubblica democratica [139], fondata sul lavoro
[4].
La sovranità
appartiene al popolo [48, 56, 58, 712, 75, 101 ss.], che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione (1).
(1) Per
l’ambito territoriale di sovranità dello Stato, cfr.:
— artt. 6 ss. c.p.;
— artt. 2 ss.
c.nav.;
— D.P.R. 23-1-1973,
n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale) (artt. 1
e 2);
— L. 14-5-1977,
n. 73 (Ratifica del Trattato di Osimo);
— L. 5-2-1992,
n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza);
— L. 2-12-1994,
n. 689 (Adesione alla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare
10-12-1982);
— L. 31-5-1995,
n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).
2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo [4, 13 ss.], sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità [18, 19, 20, 29, 39, 45, 49; c.c. 14 ss., 2247 ss.],
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale [4, 23, 41-44, 52-54; c.c. 834-839, 1175, 1176, 19003]
(1).
(1) Cfr. L.
4-8-1955, n. 848 (Ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali); Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo approvata dall’ONU il 10-12-1948; Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata il 7-12-2000.
3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso [292, 31, 371,
481, 51; c.c. 143, 230bis], di razza, di lingua [6], di religione
[8, 19, 20], di opinioni politiche [21, 22, 49], di condizioni personali e
sociali (1).
È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico [23, 242-3,
34, 36, 40] e sociale [302, 31, 32, 37], che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana [37, 38] e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori [35]
all’organizzazione politica [39, 49], economica [45-47] e sociale [29, 33] del
Paese.
(1) Cfr. L.
13-10-1975, n. 654 (Ratifica della Convenzione sull’eliminazione di ogni
forma di discriminazione razziale); L. 14-3-1985, n. 132 (Ratifica della
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti
della donna); artt. 16 ss., D.Lgs. 26-3-2001, n. 151 (T.U. sulla
maternità e paternità); D.L. 26-4-1993, n. 122 (Misure urgenti in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), conv. in L.
25-6-1993, n. 205; D.Lgs. 9-7-2003, n. 215 (Parità di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica); D.Lgs.
9-7-2003, n. 216 (Parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro); D.Lgs. 11-4-2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna); art. 1, L. 23-7-2008, n. 124 (Disposizioni
in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche
dello Stato).
4. — La Repubblica riconosce a tutti i cittadini (1) il diritto al
lavoro [35 ss.; c.c. 2060 ss.] e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino
ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
(1) Cfr. L.
5-2-1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza).
5. — La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali [114 ss.]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato [97] il
più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento (1).
(1) Cfr. L.
15-3-1997, n. 59, contenente la delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali; L. 15-5-1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo); D.Lgs. 31-3-1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali);
D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 (T.U. enti locali); L. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla L.cost. 3/2001).
6. — La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche [X] (1).
(1) Cfr.
Statuto Valle d’Aosta (L.cost. 26-2-1948, n. 4); 84 ss., Statuto Trentino-Alto
Adige (L.cost. 31-8-1972, n. 670); 3, Statuto Friuli-Venezia Giulia (L.cost.
31-1-1963, n. 1). Cfr. anche L. 15-12-1999, n. 482 (Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche) e D.P.R. 2-5-2001, n. 345 (Tutela
delle minoranze linguistiche storiche); L. 19-2-2007, n. 19 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità
delle espressioni culturali).
7. — Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti
sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate
dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138]
(1).
(1) Cfr. L.
27-5-1929, n. 810 (Esecuzione del trattato e concordato con la Santa Sede)
e L. 25-3-1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo firmato a Roma
il 18-2-1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell’11-2-1929).
8. — Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge [19].
Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi [2, 20] secondo
i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico
italiano (1).
I loro rapporti
con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze (2).
(1) Cfr. L.
24-6-1929, n. 1159 (Norme sull’esercizio dei culti ammessi); R.D.
28-2-1930, n. 289 (Norme di attuazione della L. 24-6-1929, n. 1159).
(2) Cfr. L.
11-8-1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti fra lo Stato e la
Chiesa Valdese); LL. 22-11-1988, n. 516 e 517 con la Chiesa
Avventista e Pentecostale; L. 8-3-1989, n. 101 con le comunità
ebraiche; L. 12-4-1995, n. 116 con l’Unione Cristiana Evangelica
Battista d’Italia; L. 29-11-1995, n. 520 con la Chiesa Evangelica
Luterana in Italia.
9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica [33-34] (1).
Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione [42; c.c. 8222,
8262, 834, 839; c.p. 6352, n. 3, 639, 733] (2).
(1) Cfr. D.Lgs.
5-6-1998, n. 204 (Coordinamento, programmazione e valutazione della politica
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica); D.Lgs. 4-6-2003, n. 127 (Riordino
del Consiglio nazionale delle ricerche).
(2) Cfr. D.Lgs.
22-1-2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); D.Lgs.
3-4-2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
10. — L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute [1171] (1).
La condizione
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali [prel. 16; c.p. 3 ss.].
Lo straniero,
al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge [c.p.
215, 235, 312] (2).
Non è ammessa
l’estradizione dello straniero per reati politici [26; c.p. 13; c.p.p. 697-722]
(3).
(1) Cfr. art.
1, L. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
L.cost. 3/2001).
(2) Cfr. artt.
1 e ss., D.L. 30-12-1989, n. 416 conv. in L. 28-2-1990, n. 39 (Rifugiati);
D.Lgs. 25-7-1998, n. 286 (T.U. sull’immigrazione) nel testo modificato
dalla L. 30-7-2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo); D.Lgs. 30-5-2005, n. 140 (Accoglienza dei
richiedenti asilo); D.Lgs. 28-7-2008, n. 25 (Status di rifugiato).
(3) Tale comma
non si applica ai delitti di genocidio: cfr. L.cost. 21-6-1967, n. 1.
11. — L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa [52] alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali [602, 78, 879, 1033, 1117,
1171; c.p. 310]; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo (1).
(1) Cfr. L.
17-8-1957, n. 848 (Ratifica del Trattato istitutivo dell’O.N.U.);
L. 14-10-1957, n. 1203 (Ratifica del Trattato istitutivo della
Comunità Europea); L. 3-11-1992, n. 454 (Ratifica del Trattato
istitutivo dell’Unione europea); art. 1, L. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla L.cost. 3/2001); L. 4-2-2005, n. 11
(Partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari); L. 7-4-2005, n. 57 (Ratifica
del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa).
12. — La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni [c.p. 292-293] (1).
(1) Cfr. L.
5-2-1998, n. 22 (Uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella
della Unione Europea).
Parte I
Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I
Rapporti civili
13. — La libertà personale è inviolabile [c.p. 289bis,
605-609decies, 630].
Non è ammessa
forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dall’autorità giudiziaria [1116-7] e nei soli casi e modi previsti
dalla legge [253, 682; c.p.p. 244, 245, 247, 249, 266
ss., 272 ss.; c.p.c. 118, 260].
In casi
eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati
e restano privi di ogni effetto [c.p.p. 352, 354, 356, 380, 381, 384].
È punita ogni
violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà [273; c.p. 606-609, 609ter1 n. 4].
La legge
stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva [c.p. 137; c.p.p.
303] (1).
(1) Cfr. D.L.
8-6-1992, n. 306, conv. in L. 7-8-1992, n. 356 e L. 8-8-1995, n. 332.
14. — Il domicilio [c.c. 43, 45, 46] è inviolabile [c.p. 614,
615quinquies].
Non vi si
possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale [13, 1116; c.p.p. 244-263, 316-323, 332; c.p.c.
118, 670] (1).
Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità [32] e di incolumità pubblica
o a fini economici e fiscali [53] sono regolati da leggi speciali (2).
(1) Cfr. L.
22-5-1975, n. 152 in materia di ordine pubblico, modif. dalla L. 8-8-1977, n.
533.
(2) Cfr. in
tema di perquisizioni domiciliari l’art. 41, R.D.
18-6-1931, n. 773 e l’art. 33, L. 7-1-1929, n. 4.
15. — La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili [683; c.p. 616-623bis]
(1).
La loro
limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria
[1111] con le garanzie stabilite dalla legge [c.p.p. 248, 254, 353]
(2).
(1) Cfr. art.
48, R.D. 16-3-1942, n. 267 (Legge fallimentare); art. 93, L. 22-4-1941,
n. 633. Sulle intercettazioni telefoniche cfr. L. 8-4-1974, n. 98, D.L.
21-3-1978, n. 59, conv. con modif. in L. 18-5-1978, n. 191 e D.L. 8-6-1992, n.
306, conv. in L. 7-8-1992, n. 356.
Cfr. anche
D.Lgs. 30-6-2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
(2) Cfr. art.
10, D.P.R. 29-3-1973, n. 156 (T.U. in materia postale, bancoposta e
telecomunicazioni); art. 96, D.Lgs. 1-8-2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche).
16. — Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente (1) in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza [120; c.p. 215,
233]. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino
è libero di uscire dal territorio della Repubblica [35] e di rientrarvi, salvo
gli obblighi di legge (2).
(1) Cfr. L.
27-12-1956, n. 1423 modif. dalla L. 3-8-1988, n. 327 in materia di prevenzione
personale; L. 13-9-1982, n. 646 in materia di misure di prevenzione
patrimoniali; D.Lgs. 6-2-2007, n. 30 (Diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri).
(2) Cfr. L.
21-11-1967, n. 1185 (Norme sui passaporti).
17. — I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz’armi [c.p. 654-655].
Per le
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni
in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica
(1).
(1) Cfr. artt.
18, 25 e 156 T.U.L.P.S. (R.D. 18-6-1931, n. 773) e art. 266 c.p.
18. — I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente [2],
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale [19, 20, 39, 49; XII c.c. 14 e ss.; c.p. 270-271, 305, 306, 416,
416bis].
Sono proibite
le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare [XII; c.p. 270] (1).
(1) Cfr. D.Lgs.
14-2-1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare); L.
20-6-1952, n. 645 (Fascismo); L. 25-1-1982, n. 17 (Norme di
attuazione dell’articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni
segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2); L.
19-3-1990, n. 55 (Norme antimafia); L. 7-12-2000, n. 383 (Disciplina
delle associazioni di promozione sociale).
19. — Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa [2, 3, 7, 8, 20] in qualsiasi forma, individuale o associata, di
farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non
si tratti di riti contrari al buon costume [8, 20, 21; c.p. 527-529] (1).
(1) Cfr. L. 25-3-1985,
n. 121 di attuazione del concordato per la religione cattolica e R.D.
18-6-1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), artt. 25-27.
20. — Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d’una associazione od istituzione [c.c. 831] non possono essere causa di
speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali [53] per la
sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [8, 19] (1).
(1) Cfr. art.
7, L. 25-3-1985, n. 121 di ratifica ed esecuzione dell’accordo firmato a Roma il
18-2-1984 e L. 20-5-1985, n. 222 (Disposizioni su Enti e beni ecclesiastici).
21. — Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero [33] con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (1).
La stampa non
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116]
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi,
quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica [c.p. 57-58bis]
può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all’autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto (2).
La legge può
stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica (3).
Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli (4) e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume [c.p. 527-520]. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
(1) Cfr. D.P.R.
29-3-1973, n. 156 (T.U. Poste); D.Lgs. 1-8-2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
D.Lgs. 31-7-2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione).
(2) Cfr.
R.D.Lgs. 31-5-1946, n. 561 (Norme sul sequestro dei giornali e delle altre
pubblicazioni); L. 8-2-1948, n. 47 (T.U. leggi sulla stampa); art.
8, L. 20-6-1952, n. 645 (Sequestro di stampati per apologia del fascismo);
L. 4-3-1958, n. 127 (Modificazioni al c.p. in materia di reati di stampa).
(3) Cfr. L.
5-8-1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici); L. 7-3-2001, n. 62
(Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali).
(4) Cfr. L.
21-4-1962, n. 161 (Revisione dei film e dei lavori teatrali).
22. — Nessuno può essere privato, per motivi politici, della
capacità giuridica [c.c. 1], della cittadinanza, del nome [c.c. 6, 7, 9] (1).
(1) Per l’uso
dei titoli nobiliari vedi XIV disp. fin.
23. — Nessuna prestazione personale [4, 482, 522]
o patrimoniale [41, 42, 53] può essere imposta se non in base alla legge (1).
(1) Ai sensi
dell’art. 4, L. 27-7-2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente) è vietata l’istituzione di tributi con decreto
legge.
24. — Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi [113] (1).
La difesa è
diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento [c.p.c. 86, 87;
c.p.p. 96 ss.].
Sono assicurati
ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti
ad ogni giurisdizione [c.p.p. 98] (2).
La legge
determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari
[c.p.p. 314-315, 571-574, 643-647] (3).
(1) Cfr. artt. 2907-2909 c.c.; artt. 99, 100 c.p.c.; art. 74 c.p.p.;
L. 20-3-1865, n. 2248, all. E.
(2) Cfr. artt.
74-118, D.P.R. 30-5-2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia); D.Lgs.
27-5-2005, n. 116 (Patrocinio a spese dello Stato nelle controversie
transfrontaliere).
(3) Cfr. L.
13-4-1988, n. 117 (Responsabilità dei magistrati); D.Lgs. 16-10-1992, n.
410 (Giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati); L. 24-3-2001,
n. 89 (Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo).
25. — Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge [1012, 102, 103, 105, 107; c.p.c. 1-36; c.p.p. 1-16].
Nessuno può
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso [prel. 11; c.p. 1, 2] (1).
Nessuno può
essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge
[132] (2).
(1) Il
principio di legalità della pena si applica ex art. 23 per le sanzioni
pecuniarie, ed ex artt. 28 e 97 per le sanzioni disciplinari.
(2) Cfr. artt.
199 ss. c.p.; artt. 658, 679, 680 c.p.p. e art. 31, L. 10-10-1986, n. 663 che
ha abrogato le presunzioni legali per le misure di sicurezza.
26. — L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali [10; c.p. 13;
c.p.p. 697 ss.] (1).
Non può in
alcun caso essere ammessa per reati politici [104] (2).
(1) Cfr. anche
L. 22-4-2005, n. 69 (Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra
Stati membri).
(2) Tale comma
non si applica ai delitti di genocidio: cfr. L.cost. 21-6-1967, n. 1 (Estradizione
per i delitti di genocidio) e L. 26-11-1985, n. 719 (Ratifica della
Convenzione Europea per la repressione del terrorismo del 27-1-1977).
27. — La responsabilità penale è personale [c.p. 40 ss.].
L’imputato
[c.p.p. 60] non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva [c.p.p.
648 ss.] (1).
Le pene [c.p.
17 ss.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato [134] (2).
Non è ammessa
la pena di morte (3) [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra] (4).
(1) Così anche
art. 6, n. 2, Conv. Europea dei diritti dell’uomo.
(2) Cfr. L.
26-7-1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario ed esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà); D.P.R. 30-6-2000, n. 230 (Regolamento
recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure preventive e
limitative della libertà).
(3) La pena di
morte è stata soppressa dal D.Lgs.Lgt. 10-8-1944, n. 224, dal D.Lgs. 22-1-1948,
n. 21 e dalla L. 13-10-1994, n. 589.
(4) Le parole
in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 1, L. cost. 2-10-2007,
n. 1.
28. — I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali [c.p. 314-335bis],
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [972]
(1).
(1) Cfr. artt.
18-30, D.P.R. 10-1-1957, n. 3 (T.U. impiegati civili dello Stato); L.
26-4-1990, n. 86 (Reati dei pubblici ufficiali contro la P.A.); L.
7-8-1990, n. 241 (Procedimento amministrativo e trasparenza della P.A.);
artt. 51-57, D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. sul pubblico impiego).
Titolo II
Rapporti etico-sociali
29. (1) — La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio [c.c. 79 ss.].
Il matrimonio è
ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi [3], con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare [c.c. 143-158].
(1) Cfr. D.M.
30-10-2007, n. 242 (Istituzione e funzionamento dell’Osservatorio nazionale
sulla famiglia) in G.U. 24-12-2007, n. 298.
30. — È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio [c.c. 147, 148, 261, 279].
Nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti
[c.c. 330, 343, 400-403; 433 ss.; c.p. 34].
La legge
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima [c.c. 250 ss.,
536, 573, 577, 578, 580].
La legge detta
le norme e i limiti per la ricerca della paternità [c.c. 269 ss.].
31. — La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia [36, 37] e l’adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la
maternità [37] (1), l’infanzia e la gioventù [37], favorendo gli istituti
necessari a tale scopo [c.c. 291 ss.] (2).
(1) Cfr. R.D.
24-12-1934, n. 2316 (T.U. protezione e assistenza maternità e infanzia);
L. 29-7-1975, n. 405 (Istituzione Consultori familiari); L. 23-12-1975,
n. 698 e succ. modif. (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell’ONMI);
L. 22-5-1978, n. 194 (Tutela della maternità e interruzione volontaria della
gravidanza); L. 19-2-2004, n. 40 (Procreazione medicalmente assistita).
(2) Cfr. L.
4-5-1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia); L. 21-5-1991, n.
176 (Ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20-11-1989);
L. 28-8-1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza); L. 31-12-1998, n. 476 (Adozione
internazionale).
32. — La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo [382] e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti (1) (2).
Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge (3). La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana [c.c. 5] (4).
(1) Cfr. R.D.
27-7-1934, n. 1265 (T.U. leggi Sanitarie e succ. modif.); R.D.
29-9-1895, n. 636 (Regolamento di sanità marittima e succ. modif.); L.
23-12-1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 (Riordino del sistema sanitario nazionale);
D.Lgs. 19-6-1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale).
(2) Cfr.,
anche, per interventi settoriali: L. 30-4-1962, n. 283 (Disciplina igienica
della produzione e della vendita degli alimenti) e D.Lgs. 26-5-1997, n. 155
(Igiene dei prodotti alimentari); L. 11-11-1975, n. 584 (Divieto di
fumare nei locali pubblici); L. 22-5-1978, n. 194 (Interruzione della
gravidanza); D.P.R. 9-10-1990, n. 309 (T.U. in materia di stupefacenti);
L. 26-10-1995, n. 447 (Legge-quadro sull’inquinamento acustico); L.
14-2-2000, n. 376 (Disciplina della lotta contro il «doping»); L.
22-2-2001, n. 36 (Legge quadro sull’elettrosmog); D.Lgs. 3-4-2006, n.
152 (Norme in materia ambientale); D.Lgs. 9-4-2008, n. 81 (Testo
unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
(3) Cfr. L.
13-5-1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e
obbligatori); L. 5-6-1990, n. 135 (Lotta all’AIDS) e D.P.R.
9-10-1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti).
(4) Cfr. L.
26-6-1967, n. 458 (Trapianti di rene tra persone viventi); L. 1-4-1999,
n. 91 (Trapianti di organi); L. 16-12-1999, n. 483 (Trapianto
parziale del fegato); L. 21-10-2005, n. 219 (Disciplina delle attività
trasfusionali e della produzione di emoderivati); L. 9-1-2006, n. 7 (Prevenzione
e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile).
33. — L’arte e la scienza sono libere [21] e libero ne è
l’insegnamento.
La Repubblica
detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti
gli ordini e gradi (1).
Enti e privati
hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per
lo Stato (2).
La legge, nel
fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali (3).
È prescritto un
esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale [c.c. 2229
ss.] (4).
Le istituzioni
di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (5).
(1) Cfr. D.Lgs.
16-4-1994, n. 297 (T.U. delle disposizioni vigenti per le scuole di ogni
ordine e grado); D.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche). Cfr. D.L. 1-9-2008, n.
137, conv. in L. 30-10-2008, n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di
istruzione universitaria).
(2) Cfr. L.
10-3-2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione).
(3) Cfr. D.P.R.
9-1-2008, n. 23 (Regolamento convenzioni scuole paritarie).
(4) Cfr. D.P.R.
23-7-1998, n. 323 (Regolamento di disciplina degli esami di Stato), L.
10-12-1997, n. 425 (Riforma degli esami di Stato).
(5) Cfr. L.
9-5-1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica); art. 1, co. 8, D.L. 18-5-2006, n. 181 conv. in L. 17-7-2006,
n. 233 (Riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri);
D.M. 22-10-2004, n. 270 (Regolamento sull’autonomia didattica degli atenei).
34. — La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita (1).
I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi.
La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (2).
(1) Cfr. L.
31-12-1962, n. 1859 sulla scuola dell’obbligo; L. 28-3-2003, n. 53 (Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale); D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 (Norme relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione); D.Lgs. 15-4-2005, n. 77 (Norme
relative all’alternanza scuola-lavoro); D.Lgs. 17-10-2005, n. 226 (Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione); art. 1, co. 622, L.
27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che ha elevato tale
soglia a 10 anni.
(2) Cfr. L.
2-12-1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari); D.Lgs.
15-4-2005, n. 76 (Norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione).
Titolo III
Rapporti economici
35. — La Repubblica tutela il lavoro [4, 373, 38, 99] in
tutte le sue forme ed applicazioni [c.c. 2060-2246] (1).
Cura la
formazione [c.c. 2130-2134] e l’elevazione professionale dei lavoratori (2).
Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro (3).
Riconosce la
libertà di emigrazione [162], salvo gli obblighi stabiliti dalla
legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
(1) Cfr. L.
20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori); L. 21-12-1978, n. 845 (Legge
quadro sulla formazione professionale).
(2) Cfr. L.
19-1-1955, n. 25 (Apprendistato); D.Lgs. 10-9-2003, n. 276 (Riforma
del mercato del lavoro).
(3) Cfr.
Convenzione dell’O.I.L.; Carta Sociale Europea.
36. — Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro [37] e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia [31] un’esistenza libera e dignitosa [c.c.
2099-2102, 2120-2122, 2126, 2131] (1).
La durata
massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge [c.c. 2107-2108].
Il lavoratore
ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi [c.c. 2109] (2).
(1) Cfr. L.
14-7-1959, n. 741 (Minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori).
(2) Cfr. R.D.L.
15-3-1923, n. 692, conv. in L. 17-4-1925, n. 473 (Limitazione dell’orario di
lavoro per gli operai e gli impiegati delle aziende industriali commerciali
di qualunque natura); L. 22-2-1934, n. 370 (Riposo domenicale e
settimanale); art. 13, L. 24-6-1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell’occupazione); D.Lgs. 8-4-2003, n. 66 (Attuazione di direttive
concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro).
37. — La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore [3] (1). Le
condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale
funzione familiare [31] e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione [31; c.c. 2110] (2).
La legge
stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato (3).
La Repubblica
tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità
di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione [31; c.c. 2110] (3).
(1) Cfr. D.Lgs.
11-4-2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
(2) Cfr. L.
8-3-2000, n. 53 (Norme in materia di congedi parentali); D.Lgs.
26-3-2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità).
(3) Cfr. L.
17-10-1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti);
D.Lgs. 4-8-1999, n. 345 (Protezione dei giovani sul lavoro).
38. — Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria [c.c. 2110].
Gli inabili ed
i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale (1).
Ai compiti
previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L’assistenza
privata è libera.
(1) Cfr. L.
5-2-1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate); L. 12-3-1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili); art. 45, L. 17-5-1999, n. 144 (Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni
per il riordino degli enti previdenziali); L. 8-11-2000, n. 328 (Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali); L. 30-3-2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di
patronato e di assistenza sociale).
39. — L’organizzazione sindacale è libera [18] (1).
Ai sindacati
non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione
per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
I sindacati
registrati hanno personalità giuridica (2). Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
(1) Cfr. artt.
14-32, L. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori); artt. 40-50,
D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. in materia di pubblico impiego).
(2) Cfr. D.P.R.
10-2-2000, n. 361 (Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private).
40. — Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi
che lo regolano [c.p. 503 ss.] (1).
(1) Cfr. L.
12-6-1990, n. 146 (Regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali); L. 11-4-2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni
della legge 12-6-1990, n. 146 in materia di esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelata). Cfr. artt. 15 e 28, L. 20-5-1970, n. 300 (Statuto
dei lavoratori).
41. — L’iniziativa economica privata è libera [c.c. 2082 ss.] (1).
Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [c.c. 2087; c.p. 437, 451] (2).
La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [43]
(3).
(1) Cfr. L.
10-10-1990, n. 287 (cd. Legge antitrust).
(2) Cfr. D.Lgs.
6-9-2005, n. 206 (Codice del consumo).
(3) Cfr. L.
14-11-1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilità).
42. — La proprietà è pubblica [c.c. 822-831] o privata [c.c. 832].
I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati (1).
La proprietà
privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto [c.c. 922], di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [44-46, 472] (2).
La proprietà
privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi di interesse generale [c.c. 834] (3).
La legge
stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima [c.c. 565 ss.] e
testamentaria [c.c. 587] e i diritti dello Stato sulle eredità [c.c. 586].
(1) Cfr. D.L.
5-12-1991, n. 386, conv. in L. 29-1-1992, n. 35; D.L. 11-7-1992, n. 333, conv.
in L. 8-8-1992, n. 359 e D.L. 31-5-1994, n. 332, conv. in L. 30-7-1994, n. 474
sulle privatizzazioni.
(2) Cfr. L.
17-8-1942, n. 1150 (Legge urbanistica); L. 28-1-1977, n. 10 (Norme
per l’edificabilità dei suoli) e L. 26-11-1969, n. 833 (Norme relative
alla locazione di immobili urbani); L. 27-7-1978, n. 392 (Disciplina
delle locazioni di immobili urbani); L. 9-12-1998, n. 431 (Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
D.P.R. 6-6-2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia).
(3) Cfr. D.P.R.
8-6-2001, n. 327 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità).
43. — A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione [c.c. 834, 835, 838] e
salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di
utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale (1).
(1) Cfr. L.
6-12-1962, n. 1643 (Nazionalizzazione dell’energia elettrica).
44. — Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e
di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata [c.c. 840], fissa limiti alla sua estensione [c.c.
846] secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle
terre [c.c. 857], la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle
unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà (1).
La legge
dispone provvedimenti a favore delle zone montane (2).
(1) Cfr. L.
15-9-1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari rustici); L.
11-2-1971, n. 11 (Affitto di fondi rustici); L. 3-5-1982, n. 203 (Norme
sui contratti agrari).
(2) Cfr. L.
3-12-1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna); L.
31-1-1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).
45. — La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione [c.c. 2511 ss.] a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli [c.c.
2545quaterdecies-2545octiesdecies], il carattere e le finalità.
La legge
provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato [c.c. 2083, 2202] (1).
(1) Cfr. L.
17-2-1971, n. 127 (Provvedimenti per la cooperazione); L.
31-1-1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative); L.
8-8-1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato); L. 3-4-2001, n. 142 (Revisione
della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio lavoratore); D.Lgs. 2-8-2002, n. 220 (Norme in
materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi).
46. — Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro [35]
e in armonia con le esigenze della produzione [4], la Repubblica riconosce il
diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi, alla gestione delle aziende (1).
(1) Cfr. art.
47, L. 29-12-1990, n. 428 (relativamente all’informazione e consultazione in
caso di trasferimento di azienda); L. 23-7-1991, n. 223 (informazione e
consultazione per le procedure di mobilità); D.Lgs. 19-8-2005, n. 188 (Coinvolgimento
dei lavoratori nella società europea); D.Lgs. 6-2-2007, n. 25 (Quadro
generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori);
D.Lgs. 6-2-2007, n. 48 (Coinvolgimento dei lavoratori nella società
cooperativa europea).
47. — La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le
sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito (1).
Favorisce
l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione (2), alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del Paese.
(1) Cfr. D.L.
8-4-1974, n. 95, conv. in L. 7-6-1974, n. 216 (Disposizioni relative al
mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari); D.Lgs.
1-9-1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia);
D.Lgs. 24-2-1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria); D.Lgs. 7-9-2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private).
(2) Cfr. L.
22-10-1971, n. 865 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
Titolo IV
Rapporti politici
48. — Sono elettori [56, 58, 712, 751,3]
tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [c.c.
2].
Il voto è
personale ed eguale, libero [c.p. 416ter] e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico [23].
La legge
stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è
istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale
sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale [562,
572] e secondo criteri determinati dalla legge (1).
Il diritto di
voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge [XII2; c.p. 19, 28, 29; c.p.p. 648, 662] (2).
(1) Comma
inserito ex L.cost. 17-1-2000, n. 1 (Modifica all’articolo 48 della
Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione Estero per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero).
Cfr. L.
27-12-2001, n. 459 (Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani all’estero).
(2) Cfr. D.P.R.
20-3-1967, n. 223 (T.U. leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per
la tenuta e revisione delle liste elettorali); D.P.R. 30-3-1957, n. 361 (T.U.
delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati); D.Lgs.
20-12-1993, n. 533 (T.U. delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato
della Repubblica); L. 21-12-2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).
49. — Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale [18, 983, XII1] (1).
(1) Cfr. art.
2, L. 20-6-1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII disposizione
transitoria e finale della Costituzione) che prevede il divieto di
ricostituzione del partito fascista.
50. — Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (1).
(1) Cfr. art.
109, Reg. Camera e artt. 140 e 141, Reg. Senato.
51. — Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso [3] possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [563, 582,
841, 973, 1044, 106, 1351,2,6]. A
tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità
tra donne e uomini [1177] (1) (2).
La legge può,
per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (3).
Chi è chiamato
a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al
loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro (4).
(1) Periodo
inserito ex L. cost. 30-5-2003, n. 1 in G.U. 12-6-2003, n. 134.
(2) Cfr. L.
24-4-1967, n. 326 (Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a
New York il 31 marzo 1953); D.L. 26-4-1993, n. 122 (Misure urgenti in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), conv. in L.
25-6-1993, n. 205; D.Lgs. 11-4-2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna).
(3) Cfr. art.
2, D.P.R. 10-1-1957, n. 3 (T.U. impiegati civili dello Stato).
(4) Cfr. artt.
31 e 32, L. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori); art. 68, D.Lgs.
30-3-2001, n. 165 (T.U. sul pubblico impiego).
52. — La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino [23].
Il servizio
militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo
adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino [c.c. 2111], né
l’esercizio dei diritti politici (1) (2).
L’ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica [98]
(3).
(1) Sul
reclutamento obbligatorio cfr. D.P.R. 14-2-1964, n. 237 e L. 31-5-1975, n. 191;
L. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori); L. 8-7-1998, n. 230 (Nuove
norme in materia di obiezione di coscienza); D.Lgs. 31-1-2000, n. 24 (Disposizioni
in materia di reclutamento del personale militare femminile); L. 6-3-2001,
n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale); D.Lgs. 5-4-2002, n.
77 (Disciplina del servizio civile nazionale).
(2) Cfr. L.
14-11-2000, n. 331 (Norme per l’istituzione del servizio militare
professionale) e D.Lgs. 8-5-2001, n. 215 (Trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale), nel testo modificato dalla L.
23-8-2004, n. 226, sull’abolizione del servizio di leva obbligatorio a
decorrere dal 2005.
(3) Cfr. L.
11-7-1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare); art.
1, L. 14-11-2000, n. 331 (Compiti delle forze armate).
53. — Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva (1) (2).
Il sistema
tributario è informato a criteri di progressività.
(1) Cfr. L.
9-10-1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la
riforma tributaria).
(2) Cfr. L.
27-7-2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente).
54. — Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui
sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina
ed onore, prestando giuramento [91, 93, 1353] nei casi stabiliti
dalla legge (1).
(1) Cfr. D.P.R.
19-4-2001, n. 253 (Semplificazione del procedimento relativo al giuramento
di fedeltà dei dipendenti non contrattualizzati).
Parte II
Ordinamento della
Repubblica
Titolo I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
55. — Il Parlamento si compone della Camera dei deputati [56, 60] e
del Senato della Repubblica [57 ss.].
Il Parlamento
si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione [632, 642,3, 83, 902,
91, 1044, 1351,7] (1).
(1) Cfr. art. 35 Reg. Camera e art. 64
Reg. Senato.
56. (1) — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto [48, 60, 61] (2).
Il numero dei
deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione
Estero [483] (3).
Sono eleggibili
a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
venticinque anni di età [511].
La ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione per
seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (4).
(1) Art. modificato ex L.cost.
9-2-1963, n. 2 (art. 1).
(2) Cfr. D.P.R.
30-3-1957, n. 361 (T.U. per l’elezione della Camera dei Deputati). Cfr.
anche L. 4-8-1993, n. 277 (Norme per la elezione della Camera dei deputati).
(3) Comma così
sostituito ex art. 1, co. 1, L.cost. 23-1-2001, n. 1. Il testo
previgente così disponeva: «Il numero dei deputati è di seicentotrenta».
(4) Le
precedenti parole «si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentotrenta» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto», ex art. 1, co. 2,
L.cost. 1/2001 cit.
57. (1) — Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale,
salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero [483] (2) (3).
Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero (4).
Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle d’Aosta uno (5).
La ripartizione
dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti (6).
(1) Art. modificato ex L.cost.
9-2-1963, n. 2 (art. 2).
(2) Comma così
sostituito ex art. 2, co. 1, L.cost. 23-1-2001, n. 1. Il testo
previgente così disponeva: «Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale».
(3) Cfr. D.Lgs.
20-12-1993, n. 533 (T.U. delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato
della Repubblica); D.P.R. 9-3-2001 (Assegnazione alle Regioni del numero
dei seggi per l’elezione del Senato).
(4) Comma così
sostituito ex art. 2, co. 2, L.cost. 1/2001 cit. Il testo previgente era
il seguente: «Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici».
(5) Cfr.
L.cost. 27-12-1963, n. 3 che ha istituito la Regione Molise.
(6) In tale
comma dopo le parole: «la ripartizione dei seggi tra le regioni,» sono
inserite le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero», ex art. 2, co. 3, L.cost. 1/2001 cit.
58. — I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età [48, 60, 61].
Sono eleggibili
a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno [511]
(1).
(1) Cfr. D.Lgs.
20-12-1993, n. 533 (T.U. delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato
della Repubblica).
59. — È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica [83 e ss.].
Il Presidente
della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
60. — La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni [88].
La durata di
ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra (1).
(1) Testo così
sostituito ex art. 3, L.cost. 9-2-1963, n. 2.
61. — Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni [873] (1).
Finché non
siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
(1) Cfr. L.
10-12-1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica); L. 22-2-2000, n. 28 (Disposizioni
per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica); artt. 2 e 3
Reg. Camera e Senato (Prima seduta delle Camere).
62. — Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera
può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o
del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti [772].
Quando si
riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
63. — Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l’Ufficio di presidenza (1).
Quando il
Parlamento si riunisce in seduta comune [552], il Presidente e
l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati (2).
(1) Cfr. artt.
4-13, Reg. Camera e artt. 4-13, Reg. Senato.
(2) Cfr. art. 35, Reg. Camera e art. 65 Reg. Senato.
64. — Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti [72] (1).
Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite
[552] possono deliberare di adunarsi in seduta segreta (2).
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale [641, 732, 833, 902, 1381,
3] (3).
I membri del governo,
anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti, obbligo
di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
(1) Cfr. art.
167, Reg. Senato e art. 16, co. 2, 3, 4 e 5, Reg. Camera.
(2) Cfr. art.
63 Reg. Camera e art. 57 Reg. Senato.
(3) Cfr.
inoltre art. 9, co. 3, L.cost. 16-1-1989, n. 1. Per la Camera cfr. Capo IX Reg.
artt. 46 ss.; per il Senato cfr. Capo XIII Reg. artt. 107 ss.
65. — La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore [66, 842,
1047, 1222, 1356] (1).
Nessuno può
appartenere contemporaneamente alle due Camere.
(1) Per le
ineleggibilità cfr. D.P.R. 30-3-1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme
per l’elezione della Camera dei Deputati). Per le incompatibilità
parlamentari cfr. L. 13-2-1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari);
art. 5bis, L. 24-1-1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia).
66. — Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità
[56, 58, 65, 1222] (1).
(1) Cfr. artt. 3, 19, 135ter, Reg.
Senato; artt. 3, 17, co. 2, 17bis, Reg. Camera.
67. — Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita
le sue funzioni senza vincolo di mandato.
68. (1) — I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni [1224].
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene (2), nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né
può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale [13, 14], o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna [272], ovvero se sia colto nell’atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza [c.p.p.
380, 382].
Analoga
autorizzazione (2) è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza [15] (3).
(1) Art. così
sostituito ex L.cost. 29-10-1993, n. 3.
(2) Cfr. art. 18 Reg. Camera; artt. 19 e 135 Reg. Senato.
(3) Cfr. artt.
2 e ss., L. 20-6-2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo
68 della Costituzione, nonché in materia di processo penale nei confronti della
alte cariche dello Stato).
69. — I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita
dalla legge (1).
(1) Cfr. L.
31-10-1965, n. 1261 (Indennità per i membri del Parlamento); L.
5-7-1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione
patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni
enti).
Sezione II
La formazione delle leggi
70. — La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere [55, 71-77].
71. — L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo [874,
89, 92 ss.], a ciascun membro delle Camere [55] ed agli organi [993,
1212] ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [1163,
138].
Il popolo
esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli [75] (1).
(1) Cfr. artt.
48 e 49, L. 25-5-1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).
72. — Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale [64] (1).
Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l’urgenza.
Può altresì
stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi parlamentari (2). Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera,
se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni (3).
La procedura
normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per
quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi [77, 80, 81, 138].
(1) Cfr. artt. 34, co. 1, 102, 120, Reg.
Senato; artt. 72, co. 1, 2 e 3, 86, 87, 90, Reg.
Camera.
(2) Cfr. anche
art. 11, L.cost. 18-10-2001, n. 3 (Ruolo della Commissione per le questioni
regionali nelle procedure legislative).
(3) Cfr. artt. 35, 41, Reg. Senato;
artt. 92, 94, Reg. Camera.
73. — Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall’approvazione [72, 87] (1).
Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza,
la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso [disp. prel. 10].
(1) Cfr. D.P.R.
28-12-1985, n. 1092 (T.U. sulla promulgazione delle leggi); D.P.R.
14-3-1986, n. 217 (Approvazione del regolamento di esecuzione del Testo
unico).
74. — Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione [872]
(1).
Se le Camere
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata [73].
(1) Cfr. art. 136 Reg. Senato; art. 71
Reg. Camera.
75. — È indetto [875] referendum popolare [123,
132] per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge [70] o di
un atto avente valore di legge [76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali [121] (1).
Non è ammesso
il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [81], di amnistia e
di indulto [79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80].
Hanno diritto
di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati [56].
La proposta
soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge
determina le modalità di attuazione del referendum (1).
(1) Cfr. artt.
27-40, L. 25-5-1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo).
76. — L’esercizio della funzione legislativa [70] non può essere
delegato [724] al Governo [92 ss.] se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti (1).
(1) Cfr. artt.
14-16, L. 23-8-1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di governo).
77. — Il Governo [92 e ss.] non può, senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria [72, 76].
Quando, in casi
straordinari di necessità e d’urgenza (1), il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione (2) alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [612, 622]
(3).
I decreti
perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione [71, 73]. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti (4).
(1) Cfr. artt.
14 e 15, L. 23-8-1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di governo).
(2) Cfr. art. 78 Reg. Senato; art. 96bis
Reg. Camera.
(3) Cfr. art. 17, co. 30, L. 15-5-1997,
n. 127.
(4) Cfr. Corte
cost., sent. 24-10-1996, n. 360, in materia di divieto di reiterazione dei
decreti legge.
78. — Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari [11, 879].
79. (1) — L’amnistia e l’indulto [c.p. 151, 174] sono concessi con
legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera,
in ogni suo articolo e nella votazione finale [752].
La legge che
concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso
l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
alla presentazione del disegno di legge.
(1) Art. così
modificato ex L.cost. 6-3-1992, n. 1.
80. — Le Camere [55] autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali [878] che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi [724, 752,
V].
81. — Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo [724, 752, 1002].
L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi (1).
Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra
legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
(1) Cfr. L.
5-8-1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello
Stato in materia di bilancio); D.L. 6-9-2002, n. 194, conv. in L.
31-10-2002, n. 246 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza e il
contenimento della spesa pubblica); artt. 119 ss. Reg. Camera; art. 125 ss.
Reg. Senato.
82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse (1).
A tale scopo
nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare
la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria.
(1) Cfr. artt. 162 ss., Reg. Senato;
artt. 140 ss., Reg. Camera.
Titolo II
Il Presidente della Repubblica
83. — Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri [552, 85].
All’elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione [852] eletti dal Consiglio
regionale [121, 126] in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato [II].
L’elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due
terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
84. — Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici
[511].
L’ufficio di
Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica [65].
L’assegno e la
dotazione del Presidente sono determinati per legge (1).
(1) In materia
di assegno e dotazione del Presidente cfr. L. 9-8-1948, n. 1077 e L. 23-7-1985,
n. 372.
85. — Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni [59].
Trenta giorni
prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati [632]
convoca in seduta comune il Parlamento [55] e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere
sono sciolte [88], o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [60], l’elezione
ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove [611].
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
86. — Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che
egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati [632] indice
l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo
il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione [853].
87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare
messaggi alle Camere [741].
Indice le
elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [611].
Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [711].
Promulga le
leggi [73, 74, 1382] ed emana i decreti aventi valore di legge [76,
77] e i regolamenti.
Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 132, 1382].
Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato [97, 98].
Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [80].
Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [11, 78].
Presiede il
Consiglio superiore della magistratura [1042].
Può concedere
grazia [c.p. 174; c.p.p. 681] e commutare le pene.
Conferisce le
onorificenze della Repubblica.
88. — Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse [85, 126].
Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (1).
(1) Il comma 2
è stato così sostituito ex L.cost. 4-11-1991, n. 1.
89. — Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità [90,
95].
Gli atti che
hanno valore legislativo [76, 77] e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri [92, 95].
90. — Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell’esercizio delle sue funzioni [89], tranne che per alto tradimento
o per attentato alla Costituzione [c.p. 283] (1).
In tali casi è
messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune [552], a
maggioranza assoluta dei suoi membri [134, 1357] (2).
(1) Cfr. L.
5-6-1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati
previsti dall’art. 90 della Costituzione); art. 1, L. 23-7-2008, n. 124 (Disposizioni
in materia di sospesione del processo penale nei confronti delle alte cariche
dello Stato).
(2) Cfr. L.
25-1-1962, n. 20 (Giudizi d’accusa davanti alla Corte costituzionale).
91. — Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento [54] di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune [552].
Titolo III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
92. — Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri
[93].
Il Presidente
della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta
di questo, i ministri (1).
(1) Cfr. L.
23-8-1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri); D.Lgs. 30-7-1999, n. 300 (Riforma
dell’organizzazione del Governo), D.Lgs. 30-7-1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri); art. 1, D.L. 18-5-2006, n.
181, conv. in L. 17-7-2006, n. 233.
Cfr. anche L.
30-7-2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di
interesse).
93. — Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima
di assumere le funzioni, prestano giuramento [54] nelle mani del Presidente
della Repubblica.
94. — Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere [55].
Ciascuna Camera
accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci
giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la
fiducia.
Il voto
contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo [71] non
importa obbligo di dimissioni.
La mozione di
sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e
non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione
(1).
(1) Cfr. art. 115 Reg. Camera e art. 161
Reg. Senato.
95. — Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri
(1).
I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri [89].
La legge
provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero,
le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri [971] (2).
(1) Cfr. art.
5, L. 23-8-1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio).
(2) Cfr.
D.P.C.M. 10-11-1993 (Regolamento interno del Consiglio dei ministri);
D.Lgs. 30-7-1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo);
D.Lgs. 30-7-1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri); D.P.C.M. 23-7-2002 (G.U. 4-9-2002, n. 207) (Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza dei Consiglio dei Ministri).
96. (1) — Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo
le norme stabilite con legge costituzionale (2).
(1) Art. così
modificato ex L.cost. 16-1-1989, n. 1.
(2) Cfr. L.
5-6-1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati
previsti dall’art. 90 della Costituzione); art. 1, L. 23-7-2008, n. 124 (Disposizioni
in materia di sospesione del processo penale nei confronti delle alte cariche
dello Stato).
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
97. — I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge [953], in modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione (1).
Nell’ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari [28].
Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge [511, 1061] (2).
(1) Cfr. L.
22-7-1975, n. 382 (Ordinamento regionale e organizzazione della P.A.);
L. 7-8-1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi); L. 15-3-1997, n. 59; L.
15-5-1997, n. 127; L. 16-6-1998, n. 191; L. 8-3-1999, n. 50 (cd. Leggi
Bassanini) che hanno realizzato una sostanziale riforma dell’organizzazione
e del funzionamento della P.A.
(2) Cfr. D.P.R.
10-1-1957, n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato) e D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. in
materia di pubblico impiego).
98. — I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Se sono membri
del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità (1).
Si possono con
legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici [49]
per i magistrati [101 e ss.], i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia (2), i rappresentanti diplomatici e consolari
all’estero.
(1) Cfr. art.
68, D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. in materia di pubblico impiego).
(2) Cfr. anche
art. 114, L. 1-4-1981, n. 121 che riconosce agli agenti della Polizia di
Stato, oggi smilitarizzata, il diritto di iscriversi ai partiti politici.
Sezione III
Gli organi ausiliari
99. — Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto,
nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di
consulenza delle Camere [55] e del Governo [92] per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa
legislativa [71] e può contribuire all’elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge
(1).
(1) Cfr. L.
30-12-1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro),
nonché artt. 146 ss., Reg. Camera e 49, Reg. Senato.
100. — Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nell’amministrazione (1) [1031].
La Corte dei
conti [1032] esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello
Stato [81]. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito [811] (2).
La legge
assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al
Governo [1082].
(1) Cfr. R.D.
26-6-1924, n. 1054, modif. con D.L. 23-10-1924, n. 1672, conv. in L. 8-2-1925,
n. 88 (T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato); R.D. 21-4-1942, n. 444
(Regolamento per l’esecuzione della legge sul Consiglio di Stato); L.
21-12-1950, n. 1018 (Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato); L. 27-4-1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali); L. 15-5-1997, n. 127 in
materia di funzione consultiva del Consiglio di Stato.
(2) Cfr. R.D.
12-7-1934, n. 1214 (T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti)
modif. da L. 21-3-1953, n. 161; R.D. 13-8-1933, n. 1038 (Regolamento
procedura nei giudizi della C.d.C.); in materia di giurisdizione e
controllo della C.d.C. cfr. D.L. 15-11-1993, n. 453, conv. in L. 14-1-1994, n.
19 e L. 14-1-1994, n. 20 (Riforma della Corte dei conti).
Titolo IV
La Magistratura
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
101. — La giustizia è amministrata in nome del popolo [12].
I giudici sono
soggetti soltanto alla legge [108].
102. — La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario [106;
c.p.c. 1; c.p.p. 1] (1).
Non possono
essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [251] (2).
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini
idonei estranei alla magistratura [VI].
La legge regola
i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione
della giustizia (3).
(1) Cfr. R.D.
30-1-1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); D.P.R. 22-9-1988, n. 449 (Norme
per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a
quello a carico degli imputati minorenni); L. 25-7-2005, n. 150 (Delega
al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario).
(2) Cfr. VI
disp. trans. fin.
(3) In materia
di funzionamento delle Corti d’assise e di riordinamento dei giudizi di assise
cfr. rispettivamente L. 10-4-1951, n. 287 e D.L. 14-2-1978, n. 31, conv. in L.
24-3-1978, n. 74.
103. — Il Consiglio di Stato [1001] e gli altri organi di
giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della
pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [24, 1118, 113,
1252] (1).
La Corte dei
conti [1002] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica
e nelle altre specificate dalla legge [1118, 1133] (2).
I tribunali
militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In
tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate [1117, VI2] (3).
(1) Cfr. R.D.
26-6-1924, n. 1054, modif. con D.L. 23-10-1924, n. 1672, conv. in L. 8-2-1925,
n. 88 (T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato); R.D. 21-4-1942, n. 444
(Regolamento per l’esecuzione della legge sul Consiglio di Stato); L.
21-12-1950, n. 1018 (Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato); L. 27-4-1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa
e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi regionali); L. 15-5-1997, n. 127 in materia di
funzione consultiva del Consiglio di Stato.
Cfr. L.
6-12-1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali);
D.Lgs. 31-3-1998, n. 80 in materia di giurisdizione amministrativa esclusiva;
L. 21-7-2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa).
(2) Cfr. R.D.
12-7-1934, n. 1214 (T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti)
modif. da L. 21-3-1953, n. 161; R.D. 13-8-1933, n. 1038 (Regolamento
procedura nei giudizi della C.d.C.); in materia di giurisdizione e
controllo della C.d.C. cfr. D.L. 15-11-1993, n. 453, conv. in L. 14-1-1994, n.
19 e L. 14-1-1994, n. 20 (Riforma della Corte dei conti).
(3) Con L.
30-12-1988, n. 561 è stato istituito il Consiglio della magistratura militare
con funzioni analoghe al C.S.M.
104. (1) — La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere [1012] (2).
Il Consiglio
superiore della magistratura [105, 1063, 1071] è
presieduto dal Presidente della Repubblica [8710].
Ne fanno parte
di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione.
Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune [552] tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio (3).
Il Consiglio
elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri
elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Non possono,
finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte
del Parlamento [55] o di un Consiglio regionale [121].
(1) Cfr. L.
24-3-1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura) come da ultimo modificata dalla L.
28-3-2002, n. 44.
(2) Cfr.
R.D.Lgs. 31-5-1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura).
(3) Cfr. art.
23, L. 195/1958 cit.
105. — Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo
le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati [106, 107, 108] (1).
(1) Cfr. L.
24-3-1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura); D.P.R. 16-9-1958, n. 916 (Disposizioni
di attuazione e di coordinamento della L. 24-3-1958, n. 195); L. 3-1-1981,
n. 1 (Modificazioni alla L. 24-3-1958, n. 195 e al D.P.R. 16-9-1958, n. 916
sulla costituzione e funzionamento del C.S.M.) e L. 28-3-2002, n. 44 (Modifiche
al procedimento sulla costituzione e funzionamento del C.S.M.).
Cfr. R.D.Lgs.
31-5-1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura); D.Lgs. 23-2-2006, n.
109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati).
106. — Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso [54, 973,
105].
La legge
sull’ordinamento giudiziario [108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli (1).
Su designazione
del Consiglio superiore della magistratura [104] possono essere chiamati
all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori (2).
(1) Cfr. R.D.
30-1-1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); L. 21-11-1991, n. 374 (Istituzione
del giudice di pace).
(2) Cfr. L.
5-8-1998, n. 303 (Nomina di professori universitari e di avvocati
all’ufficio di Consigliere di Cassazione, in attuazione dell’articolo 106,
terzo comma, della Costituzione).
107. (1) — I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non
in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura [104],
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro
della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare [110] (2).
I magistrati si
distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico
ministero [c.p.c. 69-74; c.p.p. 50 ss.] gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario [108, 112].
(1) Cfr.
R.D.Lgs. 31-5-1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura) e L. 24-3-1958,
n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del C.S.M.).
(2) Cfr. R.D.
30-1-1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); L. 21-11-1991, n. 374 (Istituzione
del giudice di pace).
108. — Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge [VII1] (1).
La legge
assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [1003],
del pubblico ministero [1074] presso di esse, e degli estranei che
partecipano all’amministrazione della giustizia [101].
(1) Cfr. R.D.
30-1-1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); D.P.R. 22-9-1988, n. 447 (Nuovo
codice di procedura penale).
109. — L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria [c.p.p. 55 ss.] (1).
(1) Cfr. art.
83 R.D. 30-1-1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); art. 17, L.
1-4-1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica
sicurezza).
110. — Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della giustizia [1072]
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (1).
(1) Cfr. art.
16 D.Lgs. 30-7-1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo).
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
111. — La giurisdizione [102] si attua mediante il giusto processo regolato
dalla legge (1).
Ogni processo
si svolge nel contraddittorio [c.p.c. 101; c.p.p. 498] tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne
assicura la ragionevole durata (1) (2).
Nel processo
penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più
breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova
a suo favore [c.p.p. 60, 61, 347 ss.]; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel processo [c.p.p. 143] (1).
Il processo
penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova [c.p.p. 187, 190, 498]. La colpevolezza dell’imputato non può essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo
difensore (1).
La legge regola
i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per
consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita (1).
Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [132, 142,
152, 213; c.p.p. 125, 544, 548, 617; c.p.c. 131-135].
Contro le
sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [13], pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge [1373; c.p.c. 360 ss.; c.p.p. 606
ss.]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra [1033, VI].
Contro le
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti [100] il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [c.p.c. 360;
c.p.p. 606].
(1) Comma
inserito ex art. 1, L.cost. 23-11-1999, n. 2 (Inserimento dei
principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione).
In attuazione
di quanto disposto dall’art. 2 della legge cit., l’applicazione dei principi
del giusto processo ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in
vigore della legge cost. cit., si trova disciplinata dall’art. 1, D.L.
7-1-2000, n. 2, conv. in L. 25-2-2000, n. 35 che così dispone: «1. Fino alla
data di entrata in vigore della legge che disciplina l’attuazione dell’articolo
111 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell’articolo 2 della stessa legge
costituzionale, i principi di cui all’articolo 111 della Costituzione si
applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi
successivi.
2. Le
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera
scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo
difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento,
solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti
o formati con diverse modalità.
3. Le dichiarazioni
possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti,
verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a
violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si
sottragga all’esame.
4. Alle
dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai
fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di
cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al
momento delle decisioni stesse.
5. Nell’udienza
preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne,
il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa
l’imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia
definito in quella fase.
6. Le
disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che
proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente».
Cfr. anche art.
26, L. 1-3-2001, n. 63 (Giusto processo).
(2) Cfr. L.
24-3-2001, n. 89 (Ragionevole durata del processo).
112. — Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione
penale [1074; c.p.p. 50] (1).
(1) Cfr. artt.
73 ss. R.D. 30-1-1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); D.Lgs.
20-2-2006, n. 106 (Riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero).
113. — Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale [24] dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria [102] o amministrativa [100,
1031,2, 1252] (1).
Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti [1373].
La legge
determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
(1) Cfr. L.
20-3-1865, n. 2248, all. E (Abolizione del contenzioso amministrativo);
R.D. 26-6-1924, n. 1054 (T.U. Leggi sul Consiglio di Stato); D.P.R.
24-11-1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi); L. 6-12-1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali
amministrativi regionali); D.P.R. 21-4-1973, n. 214 (Regolamento di
esecuzione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034); L. 7-8-1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi); L. 21-7-2000, n. 205 (Disposizioni in materia
di giustizia amministrativa); art. 63, D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. in
materia di pubblico impiego).
Titolo V
Le Regioni, le Province,
i Comuni
114. (1) — La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane (2), dalle Regioni e dallo Stato [132, 133].
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la
capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
(1) Art. così
sostituito ex L.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 1) (Modifiche al Titolo
V della parte seconda della Costituzione). Il testo previgente così
recitava: «La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni».
(2) La L.
8-6-1990, n. 142 e successive modificazioni, nel riformare le autonomie locali,
aveva definito «aree metropolitane» le zone comprendenti i Comuni di:
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli. In tali
aree le funzioni amministrative sono attribuite alle Provincie (definite «città
metropolitane»), mentre i Comuni esercitano le loro funzioni, ma in modo
residuale. Tale provvedimento è stato abrogato dall’art. 247, co. 1, D.Lgs.
18-8-2000, n. 267 che ha fatto proprie, all’art. 22, le disposizioni ivi
previste.
[115. —
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principi fissati nella Costituzione] (1).
(1) Art. abrogato
ex L.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 9) (Modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione). Cfr. ora art. 114, co. 2, Cost.
116. (1) — Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale (2).
La Regione
Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e
di Bolzano.
Ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La
legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
(1) Art. così
sostituito ex L.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 2) (Modifiche al Titolo
V della parte seconda della Costituzione). Il testo previgente così
recitava: «116. — Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali».
(2) Cfr.:
— per la
Regione Sicilia: R.D.Lgs. 15-5-1946, n. 455; e L.cost. 26-2-1948, n. 2;
— per la
Regione Sardegna: L.cost. 26-2-1948, n. 3;
— per la
Regione Trentino Alto Adige: L.cost. 26-2-1948, n. 5; D.P.R. 31-8-1972, n. 670;
— per la
Regione Friuli-Venezia Giulia: L.cost. 31-1-1963, n. 1;
— per la
Regione Valle d’Aosta: L.cost. 26-2-1948, n. 4.
Cfr. la norma
transitoria di cui all’art. 10, L.cost. 3/2001 cit. il cui dettato è inteso ad
evitare che le cinque Regioni a statuto speciale possano godere di una
autonomia minore di quella ora concessa alle altre Regioni.
Cfr. anche art.
11, L. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
L.cost. 3/2001).
117. (1) — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali [10, 11] (2).
Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea [10, 80]; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea [103];
b) immigrazione [102, 1183];
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose [7, 8];
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni
ed esplosivi [11];
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie [81];
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo [724];
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali [953, 97];
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale [1183];
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa [101 ss., 1163];
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale [1202];
n) norme generali sull’istruzione [33, 34, 1163];
o) previdenza sociale [38];
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (3);
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente [9, 32], dell’ecosistema e dei beni
culturali [1163].
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione
civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che
per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato [1163] (2).
Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (4).
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite (5).
Le leggi
regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità
di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3, 37, 51].
La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie
di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato (6).
(1) Art. così
sostituito ex L.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 3) (Modifiche al Titolo
V della parte seconda della Costituzione): il testo previgente così
recitava «117. — La Regione emana per le seguenti materie norme legislative
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e
con quello di altre Regioni:
— ordinamento
degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
—
circoscrizioni comunali;
— polizia
locale urbana e rurale;
— fiere e
mercati;
— beneficenza
pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
— istruzione
artigiana e professionale e assistenza scolastica;
— musei e
biblioteche di enti locali;
— urbanistica;
— turismo ed
industria alberghiera;
— tranvie e
linee automobilistiche d’interesse regionale;
— viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
— navigazione e
porti lacuali;
— acque
minerali e termali;
— cave e
torbiere;
— caccia;
— pesca nelle
acque interne;
— agricoltura e
foreste;
— artigianato;
— altre materie
indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della
Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la
loro attuazione».
Cfr. art. 11, co. 2, L.cost. 3/2001 cit.
(2) Cfr. L.
4-2-2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo
normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari); art. 1, L. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla L.cost. 3/2001).
(3) Cfr. art. 2, L. 131/2003 cit.
(4) Cfr. artt. 5 e 6, L. 131/2003 cit.
(5) Cfr. art. 4, L. 131/2003 cit.
(6) Cfr. art. 6, L. 131/2003 cit.
118. (1) — Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le
Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di
cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà (2).
(1) Art. così
sostituito ex L.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 4) (Modifiche al Titolo
V della parte seconda della Costituzione). Il testo previgente così
recitava: «118. — Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le
materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica
alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può
con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione
esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province,
ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».
(2) Cfr. D.Lgs.
31-3-1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli enti locali); D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 (T.U.
Enti locali); art. 7, L. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla L.cost. 3/2001).
119. (1) — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione [23, 53] e secondo i princìpi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito
di tributi erariali riferibile al loro territorio (2) (3).
La legge dello
Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente
le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere
lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale [2], per rimuovere
gli squilibri economici e sociali [32, 413], per favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni [1163].
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio [c.c.
824, 826] (4), attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.
(1) Art. così
sostituito ex L.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 5) (Modifiche al Titolo
V della parte seconda della Costituzione). Il testo previgente così
recitava: «119. — Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza
dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni
sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai
bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni
normali.
Per provvedere
a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le
Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha
un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della
Repubblica».
Cfr. art. 11, co. 2, L.cost. 3/2001 cit.
(2) Cfr. L.
16-5-1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a
statuto ordinario); L. 14-6-1990, n. 158 (Autonomia impositiva delle
Regioni); D.Lgs. 18-2-2000, n. 56 (Disposizioni in materia di
federalismo fiscale).
(3) Cfr. D.Lgs.
28-3-2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia
di bilancio e contabilità delle Regioni).
(4) Cfr. art.
11, L. 16-5-1970, n. 281 (Demanio delle Regioni ordinarie).
120. (1) — La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose
tra le Regioni [16], né limitare l’esercizio del diritto al lavoro [4, 35] in
qualunque parte del territorio nazionale (2).
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica
o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali [1172, lett. m)]. La legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione (3).
(1) Art.
sostituito ex L.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 6) (Modifiche al Titolo
V della parte seconda della Costituzione). Il testo previgente così
recitava: «120. — La Regione non può istituire dazi d’importazione o
esportazione o transito fra le Regioni.
Non può
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può
limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».
(2) Cfr. artt.
23 e 39 Trattato CE.
(3) Cfr. art.
8, L. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
L.cost. 3/2001).
121. — Sono organi della Regione: il Consiglio regionale [126], la
Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative [e regolamentari] (1) attribuite alla
Regione [117] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [751,
832, 1223, 1232, 132, 1382] e dalle
leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [711].
La Giunta
regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente
della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica [118] (2).
(1) Le parole
in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 1, lett. a),
L.cost. 22-11-1999, n. 1.
(2) Comma così
sostituito ex art. 1, lett. b), L.cost. 1/1999 cit. Si riporta di
seguito il testo previgente: «Il Presidente della Giunta rappresenta la
Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo centrale».
122. (1) — Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica [842,
1047, 1356] (2), che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi (3) (4).
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento [65, 66], ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio
elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni [681].
Il Presidente
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto a suffragio universale e diretto (5). Il Presidente eletto nomina e
revoca i componenti della Giunta.
(1) Art. così
sostituito ex art. 2, L.cost. 22-11-1999, n. 1. Si riporta di seguito il
testo previgente: «Il sistema d’elezione, il numero e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti
con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del
Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio
elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri
lavori.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente
ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi
componenti».
(2) Cfr. L.
17-2-1968, n. 108; L. 23-4-1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità
ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale
e circoscrizionale in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio
sanitario nazionale); L. 23-2-1995, n. 43 (Nuove norme per l’elezione
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario).
(3) Cfr. art.
5, L.cost. 22-11-1999, n. 1 che così dispone:«5. Disposizioni transitorie. —
1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle
nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della
Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge
costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale
al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità
previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione
dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i
capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta
regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in
ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio
regionale. È eletto alla carica del consigliere il candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi
eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista
della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi
prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23
febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la
cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio
unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora
tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con
quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede
all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle
liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla
data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti
disposizioni:
a) entro dieci
giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i
componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente
revocarli;
b) nel caso in
cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata
di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da
almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre
giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a
nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di
dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».
(4) Cfr. L.
2-7-2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma,
della Costituzione).
(5) Cfr. anche
L.cost. 31-1-2001, n. 2 (Elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a
Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano).
123. (1) — Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di
organizzazione e funzionamento [121]. Lo statuto regola l’esercizio del diritto
di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali [117, 118].
Lo statuto è
approvato e modificato dal Consiglio regionale [121] con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale [134] entro trenta giorni
dalla loro pubblicazione [1271] (2).
Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione
o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum
non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni
Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
(1) Art. prima
sostituito ex L.cost. 22-11-1999, n. 1 (art. 3) e successivamente
modificato ex art. 7, L. cost. 18-10-2001, n. 3 (Modifiche al Titolo
V della parte seconda della Costituzione) che ha inserito l’ultimo comma.
Si riporta di seguito il testo precedente alle modifiche apportate dalla L.
cost. 1/1999 cit.: «123. — Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia
con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme
relative all’organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola
l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è
deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
ed è approvato con legge della Repubblica».
(2) Cfr. art.
31, L. 11-3-1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale) nel testo modificato dalla L. 131/2003.
[124. —
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende
alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle
esercitate dalla Regione] (1).
(1) Art. abrogato
ex L.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 9) (Modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione).
V. ora art. 10,
L. 5-6-2003, n. 131 (cd. legge La Loggia) che ha istituito la figura del
Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
125. — [Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e
nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati
casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con
richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio
regionale] [1271] (1).
Nella Regione
sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo
l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione (2).
(1) Comma
abrogato ex L.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 9) (Modifiche al Titolo V
della parte seconda della Costituzione).
(2) Cfr. L.
6-12-1971, n. 1034 (Istituzione dei T.A.R.) ed il relativo Reg. di
attuazione D.P.R. 21-4-1973, n. 214.
126. (1) — Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono
disposti lo scioglimento del Consiglio regionale [1212] e la
rimozione del Presidente della Giunta [1214] che abbiano compiuto
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e
la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica (2).
Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti
e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione [94].
L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta [1213] e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio.
(1) Art. così
sostituito ex art. 4, L.cost. 22-11-1999, n. 1. Si riporta di seguito il
testo previgente: «Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda
all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano
compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere
sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza,
non sia in grado di funzionare.
Può essere
altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento
è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei
modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di
scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al
Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».
(2) Cfr. per la
Commissione parlamentare art. 52, L. 10-2-1953, n. 62; art. 11, L.cost.
18-10-2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione).
127. (1) — Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda
la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione [1232].
La Regione,
quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione
di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge
[134-137] (2).
(1) Art.
sostituito ex L.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 8) (Modifiche al Titolo
V della parte seconda della Costituzione). Il testo previgente così
recitava: «127. — Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata
al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve
vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è
promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non
prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo
della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio
regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi
nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel
termine fissato per l’apposizione del visto.
Ove il Consiglio
regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione,
promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o
quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di
dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».
(2) Cfr. artt.
32-35, L. 11-3-1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale) nel testo modificato dalla L. 131/2003.
[128. —
Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da
leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni] (1).
(1) Art. abrogato
ex L.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 9) (Modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione). Cfr. ora art. 114, co. 2, Cost.
[129. —
Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale.
Le
circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni
esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento] (1).
(1) Art. abrogato
ex L.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 9) (Modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione).
[130. —
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità
sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi
determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella
forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro
deliberazione] (1).
(1) Art. abrogato
ex L.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 9) (Modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione).
131. — Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle
d’Aosta [573, 832, 116]; Lombardia; Trentino-Alto Adige
[116]; Veneto; Friuli-Venezia Giulia [116, X]; Liguria; Emilia-Romagna;
Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo (1); Molise (1); Campania; Puglia;
Basilicata; Calabria; Sicilia [116]; Sardegna [116].
(1) La L.cost.
27-12-1963, n. 3 ha sostituito due distinte Regioni alla Regione
Abruzzi-Molise.
132. — Si può con legge costituzionale [138], sentiti i Consigli
regionali [121], disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di
nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano
richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse [123, XI].
Si può, con
approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum
e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed
aggregati ad un’altra (1) (2).
(1) Le parole
da «approvazione» a «mediante» sono state aggiunte ex art.
9, L.cost. 18-10-2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione).
(2) Cfr. artt.
41-47, L. 25-5-1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione).
133. — Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione
di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi (1) della
Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
(1) Cfr. art.
21 e Capo III, D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 (T.U enti locali).
Titolo VI
Garanzie costituzionali
Sezione I
La Corte costituzionale
134. — La Corte costituzionale giudica [VII2]:
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi [70 ss.] e
degli atti, aventi forza di legge [76, 77], dello Stato e delle Regioni [117]
(1);
sui conflitti
di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni
[127], e tra le Regioni;
sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica [ed i Ministri] (2) [96] a norma
della Costituzione [90] (3).
(1) Cfr.
L.cost. 9-2-1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità
costituzionale); L.cost. 11-3-1953, n. 1 (Norme integrative della
Costituzione concernenti la Corte costituzionale).
(2) Inciso
soppresso ex art. 2, L.cost. 16-1-1989, n. 1.
(3) Cfr. art.
2, L.cost. 11-3-1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti
la Corte costituzionale) che attribuisce a quest’organo il compito «di
giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma
dell’articolo 75 della Costituzione siano ammissibili».
135. — La Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica [87], per un terzo dal
Parlamento in seduta comune [552] e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrativa.
I giudici della
Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della
Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di
essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza
del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle
funzioni.
La Corte elegge
fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente,
che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di
giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento [66],
di un Consiglio regionale [122], con l’esercizio della professione di avvocato
e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge [842].
Nei giudizi
d’accusa contro il Presidente della Repubblica [134] [e contro i Ministri] (1)
[96] intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a
sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a
senatore [582], che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari
(1) [96].
(1) Art. così
modificato ex L.cost. 22-11-1967, n. 2 e dalla L.cost. 16-1-1989, n. 1
che ha soppresso l’inciso [e contro i Ministri]. Cfr. anche: L.cost. 11-3-1953,
n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte
costituzionale); Regolamento generale della Corte, approvato il 20-1-1966;
L. 11-3-1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e funzionamento della Corte
costituzionale).
136. — Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di
una norma di legge o di atto avente forza di legge [134], la norma cessa di
avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione
della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere (1) ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
(1) Cfr. art. 108 Reg. Camera e art. 139
Reg. Senato.
137. — Una legge costituzionale [138] stabilisce le condizioni, le
forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e
le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte [1012] (1).
Con legge
ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte (2).
Contro le
decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
(1) Cfr.
L.cost. 9-2-1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e
sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale) e L.cost.
11-3-1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte
costituzionale).
(2) Cfr. L.
11-3-1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e il funzionamento della Corte
costituzionale).
Sezione II
Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali
138. — Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali [96, 116, 132, 137] sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate
a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione [724].
Le leggi stesse
sono sottoposte a referendum popolare [876] quando, entro tre
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata [731, 875],
se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (1).
Non si fa luogo
a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da
ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti (2).
(1) Cfr. artt.
1-26, L. 25-5-1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo). Cfr. anche artt.
97 ss. Reg. Camera e artt. 121 ss. Reg. Senato.
(2) Cfr.
L.cost. 6-8-1993, n. 1 (Funzioni della Commissione parlamentare per le
riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)
e L.cost. 24-1-1997, n. 1 (Istituzione di una Commissione parlamentare per
le riforme costituzionali).
139. — La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale [138].
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I. — Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica
e ne assume il titolo.
II. — Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica
non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
III. — Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono
nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che:
sono stati
Presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto
parte del disciolto Senato;
hanno avuto
almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati
dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato
la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del
tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati
altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del
disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di
essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di
nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica
rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV. — Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come
Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla
sua popolazione.
V. — La disposizione dell’articolo 80 della Costituzione, per
quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o
modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI. — Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti
e dei tribunali militari.
Entro un anno
dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo
militare in relazione all’articolo 111.
VII. — Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le
norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando
non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione (1).
(1) Il terzo
comma è stato abrogato ex art. 7, L.cost. 22-11-1967, n. 2.
VIII. — Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in
vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica
regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle
funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti
locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della
Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in
casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.
IX. — La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X. — Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo
116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte
seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità
con l’articolo 6 (1).
(1) Cfr.
L.cost. 31-1-1963, n. 1 contenente lo statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia.
XI. — Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione
si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo
di sentire le popolazioni interessate.
XII. — È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista (1).
In deroga
all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla
entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto
e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
(1) Cfr. L.
20-6-1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e
finale, comma primo, della Costituzione).
XIII. — I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e
non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive (1).
Agli ex re di
Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati
l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale (1).
I beni
esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro
consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
(1) Dispone
l’art. 1, L. cost. 23-10-2002, n. 1 (G.U. 26-10-2002, n. 252): «I
commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della
Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale».
XIV. — I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di
quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti
dalla legge.
La legge regola
la soppressione della Consulta araldica.
XV. — Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per
convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI. — Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII. — L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l’elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno
delle elezioni delle nuove Camere, la Assemblea Costituente può essere
convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla
sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e
secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo
le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e
proposte di emendamenti.
I deputati
possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è
convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno
duecento deputati.
XVIII. — La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della
Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione
dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da
tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
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