
Ieri e oggi
Storicamente, la nascita della scuola media unificata, avvenuta con la Legge 1859/62, avrebbe dovuto garantire un’istruzione di base a tutti gli alunni.
Nell’attuazione pratica, la scuola, anche quella dell’obbligo, era un’istituzione selettiva nella quale gli insegnanti organizzavano le attività per l’intera classe e continuavano il loro percorso programmato a inizio anno seguiti da un numero di alunni che, con il passare del tempo, diminuiva sempre più. I più svelti nell’apprendimento si annoiavano, i più lenti restavano indietro. Questi ultimi venivano marchiati con un brutto voto e abbandonati sulla pista. Solo quelli sorretti dalle famiglie, con l’aiuto di lezioni private prese all’esterno della scuola, potevano cercare di recuperare il terreno perduto.
La Legge 1852/62 prevedeva interventi educativi e didattici differenziati solo per gli alunni handicappati e per quelli svantaggiati.
La grande rivoluzione avrebbe potuto avvenire con l’emanazione della Legge 517/77, che ha abolito gli esami di riparazione e ha instaurato il principio dell’adeguamento dell’attività didattica al livello degli alunni più deboli, con lo scopo di rendere la bocciatura un caso veramente sporadico. Ma si è persa un’occasione, perché gli insegnanti, per non abbassare troppo il livello di apprendimento medio al quale erano abituati prima della legge, piuttosto che cercare di innalzare il livello dei più deboli, hanno sì diminuito leggermente le pretese nei confronti degli allievi, ma hanno iniziato a promuovere alunni che non avevano raggiunto le condizioni minime necessarie per il proseguimento degli studi. Questo comportamento permetteva loro di continuare a conservare un livello medio di insegnamento e accontentava le famiglie dei ragazzi più deboli, soprattutto se appartenenti alle classi meno colte, le quali restavano soddisfatte solo per il fatto che i figli erano stati promossi, senza prendere minimamente in considerazione le competenze da essi apprese.
La stessa legge 517/77 prevedeva interventi di recupero* e di sostegno da svolgere a margine delle normali lezioni rivolte a tutti, spesso affidate a insegnanti diversi.
La situazione non è cambiata con le norme successive — sia la Legge 270/82 con la relativa O.M. 309/83, sia la Legge 148/90 riguardante la riforma della scuola elementare, sia il T.U. D.Lgs. 297/94 — che intendono gli interventi di sostegno, integrativi, di arricchimento e di recupero come attività da svolgere in alternanza alla normale pratica didattica.
Persino l’O.M. 226/97, che ha introdotto il meccanismo del debito formativo, prevede che sia il Collegio dei docenti a decidere se gli interventi di recupero debbano essere svolti durante le ore di lezione, con una sosta nella normale attività didattica, oppure in ore aggiuntive.
Ancora oggi, quindi, prevale la tendenza a legittimare una scuola sostanzialmente collettiva, nonostante tutti i discorsi sulle differenze individuali degli alunni. Le attività integrative, di qualunque genere, sono sempre viste dal legislatore come qualcosa di staccato dal lavoro, che l’insegnante deve svolgere in classe in condizioni di "normalità".
Ieri e oggi
La situazione attuale
Il pieno sviluppo degli individui
L’insegnamento individualizzato
I percorsi didattici flessibili
I percorsi didattici diversificati
I percorsi didattici aggiuntivi
|